TAR Campania (NA) Sez. VIII n. 964 del 15 febbraio 2021           
Urbanistica.Pagamento degli oneri di costruzione e permesso di costruire

Il rilascio o meno del permesso di costruire è subordinato alla sussistenza dei presupposti di legge tra i quali non figura il mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione in riferimento a un pregresso titolo (presidiato da altre e specifiche sanzioni). Lo stesso art. 16, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 non condiziona il rilascio del permesso di costruire al preventivo pagamento del costo di costruzione (così, la disposizione: “3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”).


Pubblicato il 15/02/2021

N. 00964/2021 REG.PROV.COLL.

N. 03590/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3590 del 2020, proposto da
M Cube s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Salvatore Di Pardo e Andrea Latessa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Dresda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento prot.n. 89329 del 17 settembre 2020 con il quale il Comune di Benevento – Settore Urbanistica ed attività produttive Sportello Unico Edilizia ha sospeso il rilascio del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente subordinandolo all'esibizione del pagamento del contributo di costruzione relativo al permesso di costruire n. 2529 del 2014 rilasciato ad altra società;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Benevento;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2021 svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori da remoto come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Benevento, in riscontro alla richiesta di rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di talune opere presso l’edificio sito alla via Cavour n. 10, ne ha sospeso il rilascio in attesa della esibizione da parte dell’interessata “delle attestazioni di pagamento (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione) già scadute relative al permesso di costruire n. 2529”.

Premette in fatto la ricorrente che:

- la SIGMA s.r.l. (d’ora in avanti SIGMA) otteneva dal Comune di Benevento l’approvazione di un piano di lottizzazione sulle aree individuate in catasto al foglio 57 p.lle 810 e 811;

- dopo la stipula della convenzione urbanistica la società otteneva il permesso di costruire n. 1264/2009 per la costruzione di 3 fabbricati denominati A, B e C:

- successivamente, la società otteneva il permesso di costruire in variante n. 1501 del 26 gennaio 2010;

- ultimato il fabbricato C (destinato a civili abitazioni e locali commerciali, costituito da un piano interrato, quattro piani fuori terra e un terrazzo coperto posto all’ultimo piano) la SIGMA glielo vendeva con atto pubblico del 30 dicembre 2010;

- divenuta proprietaria, vendeva 8 delle 12 unità immobiliari rimanendo titolare del terrazzo, di due appartamenti (dei quattro) situati al quarto piano sotto il terrazzo, di tutti i locali commerciali e di n. 18 box auto;

- in particolare, il terrazzo coperto posto all’ultimo piano come costruito (in virtù dei permessi) dalla SIGMA si presentava aperto su 3 lati (ad eccezione di una muratura perimetrale alta 90 cm) e poneva dei problemi di coibentazione per gli appartamenti di sotto;

- pertanto, chiedeva in data 8 novembre 2018 il permesso di costruire al fine di eseguire dei lavori di chiusura del terrazzo coperto per trasformarlo in locali sottotetto;

- in data 31 ottobre 2019 la Commissione edilizia comunale esprimeva parere favorevole al progetto;

- ciò, nondimeno, il Comune di Benevento adottava il provvedimento di sospensione del procedimento impugnato facendo riferimento a un precedente permesso di costruire (n. 2529 del 23 maggio 2014) rilasciato alla SIGMA per opere diverse non interessanti il fabbricato in questione.

A sostegno del gravame deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituito per resistere il Comune di Benevento eccependo in rito l’inammissibilità del gravame per non essere stato notificato alla controinteressata SIGMA.

Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.

Alla pubblica udienza del 10 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Oggetto della presente controversia è il provvedimento con il quale il Comune di Benevento ha sospeso il rilascio del permesso di costruire richiesto dalla ricorrente in mancanza del riscontro circa l’avvenuto pagamento degli oneri concessori (in particolare, come si vedrà, del costo di costruzione) in relazione al permesso di costruire n. 2529/2014.

Non sembra inutile ripercorrere i fatti di causa come emergono anche dagli atti depositati dalla difesa comunale.

La SIGMA dopo l’approvazione del piano di lottizzazione ha ottenuto dal Comune di Benevento il permesso di costruire n. 1264/2009 e la variante n. 1501/2010 per realizzare 3 fabbricati: A, B e C.

In data 30 dicembre 2010 la società SIGMA ha venduto alla ricorrente il fabbricato C.

Lo stesso giorno la SIGMA ha chiesto al Comune di Benevento il permesso di costruire per “lavori in variante e di assestamento e frazionamento unità commerciali relativamente al complesso residenziale...autorizzato con permesso di costruire n. 1264/2009 e n. 1501/2010”.

Con nota n. 13275 del 18 febbraio 2014 il Comune, dopo aver diffidato la SIGMA a versare gli oneri concessori relativi al permesso di costruire n. 1264/2009 e al permesso di costruire n. 1501/2010 (nota del 12 novembre 2013 prot. 88422), perveniva a quantificare il costo di costruzione ancora dovuto in relazione ai predetti titoli in euro 74.122,88 da pagare in due rate: la prima (di euro 38.595,72 più interessi legali) entro 30 giorni dal ritiro del (nuovo) permesso in variante (richiesto in data 30 dicembre 2010) e, la seconda, (pari a euro 35.527,16) entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

In data 23 maggio 2014 il Comune ha rilasciato alla SIGMA il permesso di costruire n. 2529/2014 ribadendo le scadenze di pagamento indicate nella predetta nota.

Nelle more (segnatamente, in data 30 dicembre 2010) la ricorrente diventava proprietaria del fabbricato C (successivamente, in parte ceduto) e chiedeva in data 8 novembre 2018 il permesso di costruire per realizzare degli interventi di chiusura del terrazzo coperto per trasformarlo in locali sottotetto.

Il Comune con la nota impugnata ha sospeso il procedimento di esame della domanda fino all’avvenuto pagamento da parte della ricorrente degli oneri concessori quantificati nel permesso di costruire n. 2529/2014 rilasciato alla dante causa SIGMA.

Ciò premesso, in rito deve essere respinta l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa comunale per non essere stato il ricorso notificato alla presunta controinteressata SIGMA. Secondo il Comune tale società avrebbe un interesse qualificato al mantenimento dell’atto perché certificando la circolazione giuridica parallela dell’obbligazione reale di pagamento degli oneri concessori a quella del bene immobile, individua quale nuovo obbligato al pagamento la ricorrente.

Osserva il Collegio che la ricorrente con il presente ricorso pone in via prioritaria (e a tale aspetto si limiterà l’esame del ricorso) la questione del se l’amministrazione può condizionare il rilascio del permesso di costruire per realizzare nuove opere al pagamento degli oneri concessori (in particolare, il costo di costruzione) relativi a un pregresso permesso di costruire asseritamente interessante l’intero fabbricato.

La risposta positiva o negativa a tale quesito lascia del tutto inalterata la problematica relativa alla eventuale sussistenza di un obbligazione in solido con la dante causa (evidentemente inadempiente) per il pagamento degli oneri concessori.

Da quanto precede la SIGMA non riveste nel presente giudizio la posizione di controinteressata, non ritraendo alcun beneficio dal mancato rilascio del titolo edilizio alla ricorrente.

A margine di tale ragionamento deve osservarsi che le controversie in materia di oneri concessori coinvolgono posizioni di diritto soggettivo rientranti nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133, comma 1, lett. f) c.p.a.).

Ne discende che ove la presente pronuncia avesse riguardato (e lo si esclude per come anticipato) l’accertamento della natura e dell’entità dell’obbligazione facente capo alla ricorrente, è evidente che sarebbe stato necessario disporre l’integrazione del contraddittorio con la SIGMA (nel frattempo cessata con conseguente obbligo di chiamare in giudizio gli aventi causa di quest’ultima).

In altre parole, l’esito non sarebbe stato comunque l’inammissibilità del ricorso ma semmai la necessità di integrare il contraddittorio.

Tale esigenza, tuttavia, non si pone in quanto il Collegio ritiene fondata e assorbente la censura di eccesso di potere per sviamento dedotta dalla ricorrente senza entrare nel merito della debenza o meno del costo di costruzione da parte della stessa in riferimento ai pregressi permessi di costruire (che ella contesta, in via subordinata, essere afferenti il proprio immobile).

Il Collegio ritiene, infatti, che l’amministrazione non può condizionare il rilascio di un (nuovo) permesso d costruire a presunte posizioni debitorie con riguardo al costo di costruzione dovuto per un diverso intervento edilizio (seppure in astratto riguardante il medesimo fabbricato).

Come evidenziato dalla ricorrente il rilascio o meno del permesso di costruire è subordinato alla sussistenza dei presupposti di legge tra i quali non figura il mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione in riferimento a un pregresso titolo (presidiato da altre e specifiche sanzioni).

Lo stesso art. 16, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001 non condiziona il rilascio del permesso di costruire al preventivo pagamento del costo di costruzione (così, la disposizione: “3. La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione”).

Inconferente il richiamo operato dalla difesa comunale all’art. 12, comma 2 del medesimo decreto che stabilisce che “il permesso di costruire è subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso”.

Nella fattispecie, infatti, non si discute dell’omesso pagamento degli oneri di urbanizzazione o dell’eventuale mancata realizzazione di opere di urbanizzazione bensì solo del costo di costruzione (cfr. nota del 18 febbraio 2014, n. 13275 con la quale il Comune di Benevento dà atto dell’integrale pagamento degli oneri di urbanizzazione e della avvenuta realizzazione delle opere di urbanizzazione definite nella convenzione urbanistica da parte della SIGMA restando dovuti solo gli oneri relativi al costo di costruzione).

In conclusione, eventuali insolvenze da parte della ricorrente (in qualità di avente causa della SIGMA) avrebbero dovuto essere regolate mediante l’utilizzo dei mezzi a ciò predisposti dall’ordinamento giuridico (quali l’applicazione di sanzioni per ritardato o mancato pagamento e/o l’emissione del ruolo) nell’ambito di un procedimento diverso da quello riguardante il rilascio del nuovo titolo edilizio.

Illegittimo, pertanto, per sviamento di potere il provvedimento con il quale il Comune ha sospeso l’esame della domanda di permesso di costruire fino alla esibizione dell’attestazione del pagamento degli oneri relativi al costo di costruzione asseritamente dovuti per pregressi interventi edilizi.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Benevento al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge e alla rifusione del contributo unificato (se ed in quanto effettivamente versato).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 svoltasi con le modalità di cui all’art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall’art. 1, co. 17, del D.L. n. 183/2020, e al D.P.C.S. del 28.12.2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Gaudieri, Presidente

Paola Palmarini, Consigliere, Estensore

Viviana Lenzi, Primo Referendario