Ecoreati: primi appunti sulla nuova procedura di eliminazione delle contravvenzioni previste dal d. lgs 152\06

di Gianfranco AMENDOLA

ECOREATI: PRIMI APPUNTI SULLA NUOVA PROCEDURA DI ELIMINAZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI PREVISTE DAL D. LGS 152/06

a cura di Gianfranco Amendola

 

Il quadro generale

 

Le nuove disposizioni contenute nella (nuova) parte sesta-bis, aggiunta al D. Lgs 152/06 dall’art. 1, comma 9 della legge 68/2015, consentono di “eliminare” alcune contravvenzioni1 previste dal TUA attraverso un procedimento di regolarizzazione modellato sulla falsa riga di quanto disposto per le contravvenzioni relative alla tutela della salute dei lavoratori (art. 20 e segg. D. Lgs 19 dicembre 1994, n. 758, espressamente richiamato dal T.U. n. 81/2008); e cioè attraverso il rilascio di una prescrizione che ha lo scopo, appunto, di "eliminare la contravvenzione accertata", con la concessione di un termine entro cui adempiere ed ottenere così, dopo l'adempimento, la estinzione della contravvenzione attraverso il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda.

Ciò spiega anche l’uso di alcuni termini che hanno un senso per la normativa sui lavoratori ma non per quella ambientale: ad esempio, nel nuovo art. 318-ter, il riferimento ad un “organo di vigilanza nell’esercizio delle funzioni di p.g. di cui all’art. 55 c.p.p. ..” ( che poi viene chiamato “organo accertatore”), che, nella normativa sui lavoratori è il servizio SPRESAL della ASL (che ha funzioni tecniche e funzioni di p.g.) ma che risulta indefinito e generico nella normativa ambientale del D. Lgs 152/06, dove spesso si parla di “autorità competenti” le quali, tuttavia, non hanno funzioni di p.g. Tanto è vero che l’art. 318-ter aggiunge anche “ovvero la polizia giudiziaria”. E, nella stessa logica, si spiega l'aggiunta, nell'art. 318-ter, comma 1, secondo cui la prescrizione della p.g. deve essere "asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente per la materia trattata".

Per maggiore chiarezza, sembra opportuno, a questo punto, inserire uno specchietto di confronto tra le due normative:

 

Decreto Legislativo 19 dicembre 1994, n. 758

(Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro),

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Art. 20 (Prescrizione).

- 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’art. 55 del Codice di procedura penale, impartisce al contravventore un’apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l’oggettiva difficoltà dell’adempimento. In nessun caso esso può superare i sei mesi. Tuttavia, quando specifiche circostanze non imputabili al contravventore determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine di sei mesi può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.

 

 

2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell’ente nell’ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l’organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.

4. Resta fermo l’obbligo dell’organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell’art. 347 del Codice di procedura penale.».

 

 

 

 

«Art. 21

(Verifica dell’adempimento).

- 1. Entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l’adempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l’organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l’adempimento alla prescrizione, nonché l’eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l’inadempimento alla prescrizione, l’organo di vigilanza ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.»

 

 

 

 

 

 

.«Art. 22 (Notizie di reato non pervenute dall’organo di vigilanza)

. - 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall’organo di vigilanza, ne dà immediata comunicazione all’organo di vigilanza per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l’organo di vigilanza informa il pubblico ministero delle proprie determinazioni entro sessanta giorni dalla data in cui ha ricevuto comunicazione della notizia di reato dal pubblico ministero.»

.

 

«Art. 23 (Sospensione del procedimento penale).

- 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell’iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all’art. 335 del Codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all’art. 21, commi 2 e 3.

2. Nel caso previsto dall’art. 22, comma 1, il procedimento riprende il suo corso quando l’organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di cui all’art. 22, comma 2, se l’organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Qualora nel predetto termine l’organo di vigilanza informi il pubblico ministero d’aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato dal comma 1.

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l’assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del Codice di procedura penale.».

 

 

«Art. 24 (Estinzione del reato).

- 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall’organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall’art. 21, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l’archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.

 

3. L’adempimento in un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell’art. 20, comma 1, ovvero l’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall’organo di vigilanza, sono valutati ai fini dell’applicazione dell’art. 162-bis del Codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta al quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.».

 

Legge 22 maggio 2015, n. 68

(Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente)

 

Art. 1, comma 9

Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e successive modificazioni, e' aggiunta la seguente:

 

«Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale.

 

Art. 318-bis. (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

 

Art. 318-ter. (Prescrizioni). - 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.

In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine puo' essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero.

 

 

 

2. Copia della prescrizione e' notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

3. Con la prescrizione l'organo accertatore puo' imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attivita' potenzialmente pericolose.

4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

 

Art. 318-quater. (Verifica dell'adempimento).

 

- 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione

e' stata eliminata secondo le modalita' e nel termine indicati dalla prescrizione.

2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione

commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonche' l'eventuale pagamento della predetta somma.

3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne da' comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

 

Art. 318-quinquies. (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore).

- 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una

contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne da' comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinche' provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e

318-quater.

2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attivita' senza ritardo.

 

Art. 318-sexies. (Sospensione del procedimento penale). –

1. Il procedimento per la contravvenzione e' sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.

 

2. Nel caso previsto dall'articolo 318-quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.

 

 

 

 

 

3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, ne' gli atti urgenti di indagine preliminare, ne' il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

 

Art. 318-septies. (Estinzione del reato).

- 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.

2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione e' estinta ai sensi del comma 1.

3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare e' ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

 

Art. 318-octies. (Norme di coordinamento e transitorie).

- 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

 

 

 

Appare, in sostanza, evidente che il legislatore non ha tenuto conto delle notevoli differenze tra le due discipline sia in relazione ai soggetti cui compete l'applicazione della procedura (specializzati per la tutela dei lavoratori, non specializzati per l'ambiente) sia in relazione alla struttura delle norme (precise e dettagliate per la tutela dei lavoratori, molto generiche e, spesso, di difficile comprensione quelle ambientali); con l'aggravante che le aggiunte inserite nella procedura per le contravvenzioni del D. Lgs 152/06, per la imprecisione e la genericità dei termini usati, contribuiscono a complicarla, con ulteriori difficoltà di applicazione.

 

Ciò premesso, si noti che la procedura in esame porta a tre il numero delle possibilità offerte a chi commette una contravvenzione del TUA di "chiudere" il procedimento senza conseguenze penali: si aggiunge, cioè, alla possibilità di oblazione, quasi sempre ai sensi dell’art. 162-bis c.p. trattandosi per la maggior parte di contravvenzioni punite con pena alternativa; ovvero alla causa di non punibilità per tenuità del fatto introdotta dal D. Lgs 16 marzo 2015, n. 28 . E pertanto, occorre delimitarne i rispettivi ambiti di applicazione onde evitare confusione e sovrapposizione.

Il che è particolarmente complicato proprio con riferimento alla tenuità del fatto. Il D. Lgs n. 28/2015, infatti,esclude la punibilità, per quel che interessa in questa sede, quando “per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa e' di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale”.

La procedura in esame (legge 68/2015), invece, si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto (D. Lgs 152/06) che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche (art. 318-bis).

Se, quindi, si vogliono coordinare queste 3 strade "depenalizzanti" appare evidente che quella della legge 68 (in esame) - la quale estingue il reato con il pagamento di un quarto del massimo dell'ammenda- si applica alle contravvenzioni del TUA che non hanno cagionato danno o pericolo concreto attuale .... ; quella del D. Lgs. 28 - che, senza richiedere versamenti di denaro, esclude la punibilità - si applica alle contravvenzioni del TUA che hanno cagionato una offesa di particolare tenuità (per l'esiguità del danno o del pericolo); mentre, quella dell'art. 162-bis - che estingue il reato con oblazione pagando la metà del massimo dell'ammenda- può applicarsi a tutte le altre, ricorrendone i presupposti (soprattutto non devono permanere conseguenze dannose o pericolose del reato eliminabili da parte del contravventore); ma può essere respinta "avuto riguardo alla gravità del fatto".

 

Prescindiamo pure dalla razionalità di questo quadro che, molto probabilmente, risente della circostanza che il D. Lgs sulla particolare tenuità è stato promulgato quando il DDL poi sfociato nella legge n. 68 si trovava in dirittura di arrivo; e per questo non ne ha tenuto conto.

Comunque, in estrema sintesi, si possono riscontrare 3 diverse graduazioni di gravità: a) nessun danno o pericolo (legge 68); b) offesa di particolare tenuità (D. Lgs 28); c) eliminazione conseguenze dannose o pericolose e fatto non grave (art. 162-bis c.p.p.).

Tuttavia, a questo proposito, vale la pena di notare subito un elemento discordante con questo quadro. Infatti, l’art. 318-septies, comma 3 parla di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione come possibile contenuto della prescrizione che l’organo di vigilanza impartisce (ai sensi dell’art. 318-ter, comma1); precisando che se la eliminazione di tali conseguenze avviene con modalità diverse da quelle indicate nella prescrizione, non si applica più la procedura in esame ma si può applicare quella dell'oblazione ex art. 162-bis c.p. (con il pagamento della metà del massimo). Trattasi di disposizione ricalcata pedissequamente sull'art. 24, comma 3 del D. Lgs n. 758/1994 in materia di sicurezza del lavoro senza tener conto che, salvo quanto diremo appresso, la procedura in esame (legge n. 68), a differenza del D. Lgs 758, dovrebbe riguardare solo le contravvenzioni che non hanno provocato conseguenze dannose o pericolose (“danno o pericolo concreto ed attuale…..”).

 

Le contravvenzioni del D. Lgs 152/06 che possono essere "eliminate"

 

Come già rilevato, la procedura in esame (legge 68/2015), invece, si applica alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto (D. Lgs 152/06) che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche (art. 318-bis).

Senza addentrarsi, in questa sede, in approfondimenti sui reati di danno, di pericolo, ecc., sembra abbastanza evidente che ci si voglia riferire alle tante contravvenzioni di pericolo astratto, senza danno all'ambiente2 o con pericolo solo potenziale, e cioè a quelle comunemente chiamate di tipo "formale", previste dal D. Lgs. 152/06, come già evidenziato in dottrina3. In sostanza, quindi, soprattutto in caso di assenza di autorizzazione o titolo abilitativo; ma potrebbe anche trattarsi di inosservanza di prescrizioni.

Si tratta, in altri termini, di quei casi in cui la Cassazione evidenzia che "la lesione, vale a dire la realizzazione dell'offensività della fattispecie criminosa è integrata, a ben guardare, dalla condotta stessa, che ontologicamente è di per sé idonea a pregiudicare il bene giuridico protetto; il centro ermeneutico è, invero, l'identificazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie penale, che .....è la funzione di controllo della pubblica amministrazione esercitata attraverso i titoli abilitativi. È del tutto evidente, infatti, che se il soggetto che riceve un titolo abilitativo lo trasgredisce perché le caratteristiche materiali della sua attività avrebbero potuto giustificare un titolo abilitativo di contenuto diverso....la funzione di controllo delle attività recanti effetti esterni sull'ambiente e sulla collettività a esso connessa viene comunque pregiudicata, poiché viene svuotato l'effetto giuridico del titolo abilitativo dalla condotta, non solo contra legem, ma anche asociale - nel senso di non incline a rispettare i meccanismi di gestione collettiva delle varie attività -, che consiste in una disapplicazione "autonoma" del titolo abilitativo stesso"4.

Tuttavia, una volta precisato che questa condizione (assenza di danno o pericolo concreto ed attuale per l’ambiente) certamente sussiste per i reati cd. “formali” che non modificano la realtà materiale, resta da capire se ogni modificazione, anche minima, di questa realtà, possa essere considerata automaticamente danno o pericolo concreto ed attuale per l’ambiente. Si pensi, ad esempio, ad un deposito incontrollato di qualche pneumatico usato in pochi metri quadrati, tale da poter essere rimosso immediatamente e che non ha provocato alcuna alterazione dell’ambiente. Si tratta del caso in esame ovvero di fatto di particolare tenuità? Probabilmente il legislatore, quando ha scritto questa parte del DDL, dava per scontato che un caso del genere dovesse rientrare nella nuova disciplina; anche perché, come abbiamo detto, certamente non sapeva che sarebbe stato emanato ,il D. Lgs n. 28 del 2015 sulla particolare tenuità. E, sempre probabilmente, pur se ha ricalcato una formula infelice dalla normativa infortuni, è a casi del genere che pensava quando, nell’ art. 318-septies, comma 3, parla di eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione. Sembra, cioè, ritenere che la presenza di conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione non sia contraddittoria rispetto al presupposto dell’assenza di danno o pericolo concreto ed attuale per l’ambiente.

Il che, diciamo la verità, sarebbe anche la conclusione più razionale e veloce per eliminare l’illecito.

Tuttavia, appare altrettanto evidente che una simile “apertura” deve essere valutata, caso per caso, con molta cautela, in quanto l’assenza di danno o di pericolo concreto ed attuale sembra essere condizione tassativa che non ammette deroghe, neanche in caso di danno o pericolo minimo per l’ambiente; in caso contrario, infatti, si creerebbe una evidente contraddizione di sistema, visto che è stata introdotta una speciale causa di non punibilità proprio per i casi di particolare tenuità.

 

La prescrizione da impartire e le misure atte a far cessare il pericolo

 

Ai sensi dell'art. 318-ter, comma 1, "allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di p.g….., ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario" (prorogabile, per una sola volta, per non più di 6 mesi).

La prescrizione ha, quindi, il compito di eliminare, attraverso la regolarizzazione, la contravvenzione ed è un obbligo (“impartisce”) della p.g.

“Eliminare la contravvenzione” dovrebbe significare eliminare l’antigiuridicità ma non può significare eliminare danno o pericolo perché, se c’è danno o pericolo per l’ambiente, manca il primo presupposto per l’applicazione della procedura. Nè contrasta con questo assunto la previsione che "con la prescrizione l’organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose" (art. 318-ter, comma 3). Ci si riferisce, infatti, a situazioni non di danno nè di pericolo concreto ed attuale, bensì a situazioni di pericolo potenziale connesse con la contravvenzione accertata.

E, quindi, in caso, ad esempio, di attività di gestione di rifiuti non autorizzata che non ha arrecato danno o pericolo all'ambiente, la prescrizione serve a regolarizzare (termine usato dalla legge) la situazione imponendo di richiedere l'autorizzazione; ma è necessario anche imporre una specifica misura atta ad impedire la prosecuzione di una attività potenzialmente pericolosa (in quanto non autorizzata) fino, appunto, alla regolarizzazione.

 

Deve, tuttavia, trattarsi di una contravvenzione "eliminabile" con una prescrizione. Di regola, infatti, se il reato commesso non è più regolarizzabile perché ormai consumato, non possono esserci prescrizioni. La contravvenzione, cioè, non si può “eliminare” e non ci può essere una “regolarizzazione” ai sensi della legge n. 68.

 

In sostanza, quindi, sembra che l’ambito di azione della nuova procedura sia soprattutto quello delle attività non autorizzate che non abbiano provocato danno o pericolo concreto all’ambiente. In questi casi, infatti, è ipotizzabile una regolarizzazione attraverso la prescrizione di richiedere ed ottenere il prescritto titolo abilitativo, con la misura, nel frattempo, di sospendere l’attività abusiva.

 

Resta da capire che cosa intende l'art. 318-ter, comma 1, quando prevede che la prescrizione impartita dalla p.g. o dall'organo di vigilanza sia "asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata". Sembra, infatti, trattarsi di asseverazione "tecnica" di modo che ci si dovrebbe riferire all'organo istituzionalmente preposto alle indagini tecniche connesse con la materia ambientale; e cioè all'ARPA. Ma, francamente, non ci sembra che, di regola, ci sia bisogno di alcuna asseverazione tecnica per prescrivere ad una attività abusiva di richiedere l'autorizzazione5.

A nostro sommesso avviso, pertanto, nonostante la lettera della legge, non resta che considerare questa asseverazione non obbligatoria ma eventuale, qualora ci fossero risvolti tecnici da considerare nell'impartire la prescrizione di regolarizzazione; ad esempio, nella qualificazione di uno scarico tramite indagini “tecniche”, ovvero nella interpretazione di una prescrizione tecnica che si assume violata.

Resta, comunque, il fatto che questa fase centrale della nuova procedura, certamente non semplice e non chiara, collegata alla conoscenza ed all’interpretazione di una normativa non semplice e non chiara (oltre che soggetta a cambiamenti continui) quale quella del D. Lgs 152/06, è interamente affidata dalla legge alla p.g. che, salvo casi particolari 6, non ha alcuna specializzazione in questa materia. E, se pure è vero che, ai sensi dell’art. 318-ter, comma 4, “resta fermo l’obbligo dell’organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione… “, è anche vero che ciò avviene dopo, quando la p.g. dovrebbe già aver qualificato il fatto ed imposto la prescrizione. Anzi, se è il p.m. ad acquisire per primo la notizia di reato deve darne comunicazione all’organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinchè mettano in moto la procedura in esame (art. 318-quinquies).

Tuttavia, a questo proposito, si deve notare che la notizia di reato viene, comunque, iscritta nel registro del P.M. anche se il procedimento per la contravvenzione resta sospeso fino alla conclusione dell’iter. E, soprattutto che, nonostante la sospensione, resta ferma la facoltà del P.M. di richiedere l’archiviazione, assumere prove, compiere atti urgenti e richiedere un sequestro preventivo (art. 318-sexies). Il che, come è evidente, può portare a conclusioni totalmente difformi rispetto all’operato della p.g.

E’, pertanto, auspicabile che per tutti i casi di qualche complessità, vi sia sin dall’inizio un contatto della p.g. con la Procura competente per territorio e che sia la stessa Procura a dare istruzioni preventive generali alla p.g. con relativi protocolli.

 

Il procedimento di regolarizzazione. Conclusione

 

Non sembra che, una volta fatti questi chiarimenti, la procedura in esame presenti particolari difficoltà di comprensione. Tanto più che, come abbiamo visto, è quasi identica a quella prevista dal D. Lgs. 758, sopra riportato e già da tempo collaudato: la p.g. vigila sull’adempimento del,la prescrizione e, se ciò avviene, ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa una somma pari al quarto del massimo dell’ammenda (cui consegue la richiesta di archiviazione del P.M.), altrimenti segnala al P.M. l’inadempimento, con le conseguenze di legge.

Si deve notare, a proposito dell’adempimento, che, se esso consiste, come sembra essere di regola, nella regolarizzazione con autorizzazione, il contravventore può garantire solo la presentazione della richiesta in quanto il rilascio dell’autorizzazione dipende esclusivamente dalla P.A.

Probabilmente è a questo che si riferisce la disposizione, secondo cui “in presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che e' comunicato immediatamente al pubblico ministero. “ (art. 318-septies, comma 3).

 

C'è solo da dire ancora una volta che, se pure è vero che questa procedura nel settore del lavoro ha dato ottimi risultati7, è anche vero che, a nostro sommesso avviso, non doveva e non poteva essere trasposta praticamente identica e senza alcuno sforzo di adattamento ad un settore totalmente diverso per tipo di contravvenzioni, organi competenti e specializzati ecc.8 Tanto più quando se ne limita l'ambito, del tutto genericamente, alle sole contravvenzioni che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno all'ambiente, lasciando, di fatto, alla p.g. di capire quali sono; e senza neppure considerare, ad esempio, che i danni all'ambiente, di solito, si evidenziano non immediatamente ma a distanza di tempo.

Insomma, a nostro sommesso avviso, in attesa di una vera riforma dei reati ambientali (delitti e contravvenzioni), è opportuno limitare al massimo l'applicazione della nuova procedura onde evitare che essa complichi, invece di semplificare il già scosceso terreno della normativa ambientale.

1 Anche se il titolo della parte sesta-bis parla di “disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale”, in realtà, tutti gli articoli di legge si riferiscono solo alle contravvenzioni.

2 Anche se si parla di danno o pericolo di danno alle risorse ambientali,urbanistiche o paesaggistiche, questo non significa che possa rientrare nell’ambito della procedura in esame anche un danno lieve all’ambiente in quanto, nella stessa legge, basta leggere le definizioni dei delitti di “inquinamento ambientale” e di disastro ambientale” per comprendere che un danno o un pericolo di vasta portata, addirittura alle risorse ambientali costituisce, di per sé, delitto.

E, comunque, dovrebbe rientrare nell'ambito della non punibilità per tenuità dell'offesa.

3 VERGINE, I nuovi delitti ambientali: a proposito del ddl n. 1345 del 2014, in Ambiente e sviluppo 2014, n. 6, pag. 450 annota criticamente (con riferimento al DDL) che, scrivendo queste norme, il legislatore "pensava a quelle, tante, contravvenzioni solo formali...." . Nello stesso senso, cfr. RAMACCI, Prime osservazioni sull'introduzione dei delitti contro l'ambiente nel codice penale e le altre disposizioni della legge 22 maggio 2015 n. 68, in www.lexambiente.it, 8 giugno 2015 il quale ritiene che "l'ambito di applicazione sarà limitato ai casi di minor rilievo, come le violazioni meramente formali..."

4 Cass. pen., sez. 3, 10 febbraio 2015, n. 10732, Calaon in tema di inosservanza di prescrizioni dell'autorizzazione per stoccaggio di rifiuti superiore ai limiti autorizzati ma senza alcun pericolo o danno per l'ambiente. nello stesso senso, cfr. anche, tra le tante, ID. 14 marzo 2007, n. 15560 ove si evidenzia che "non assume rilievo l'idoneità della condotta a recare concreto pregiudizio, il bene protetto dalla norma dovendosi ritenere quello strumentale al controllo amministrativo"

5 Meglio sarebbe stato richiedere l'intervento dell'ARPA per verificare la reale assenza di danno o pericolo per l'ambiente

6 Occorre evidenziare che, in tema di reati ambientali, possono considerarsi corpi specializzati di p.g. solo il NOE dei Carabinieri ed il Corpo Forestale dello Stato (in via di scioglimento)

7 Cfr. RAMACCI, op., loc. cit.

8 In dottrina, per alcune prime osservazioni critiche su questa nuova procedura cfr. AIELLO, L’altra faccia della legge n. 68/2015 sugli ecoreati: il disastro dell’eliminazione delle contravvenzioni in materia ambientale, almeno l’80% dei reati contravvenzionali buttato nella spazzatura, in www.lexambiente.it, 2 luglio 2015