SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione) 25 settembre 2008
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/59/CE – Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico – Omessa elaborazione ed applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti per tutti i porti»
Commissione contro Repubblica Italiana
«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 2000/59/CE – Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico – Omessa elaborazione ed applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti per tutti i porti»
Repubblica italiana, rappresentata dal sig. I.M. Braguglia, in qualità di agente, assistito dai sigg. G. Fiengo e F. Arena, avvocati dello Stato, con domicilio eletto in Lussemburgo,
1 Con il suo ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che, non avendo provveduto ad elaborare ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332, pag. 81; in proseguo: la «direttiva»).
2 In conformità al suo art. 1, la direttiva si prefigge di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, da parte delle navi che utilizzano porti situati nel territorio della Comunità europea, migliorando la disponibilità e l’utilizzo degli impianti portuali di raccolta per i suddetti rifiuti e residui e rafforzando pertanto la protezione dell’ambiente marino.
3 L’art. 3, lett. b), primo comma, della direttiva prevede che quest’ultima si applichi a «tutti i porti degli Stati membri ove fanno normalmente scalo le navi (...)».
«1. Per ciascun porto è elaborato e applicato un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti, previa consultazione delle parti interessate, in particolare gli utenti dello scalo o i loro rappresentanti, tenendo conto degli obblighi di cui agli articoli 4, 6, 7, 10 e 12. Nell’allegato I figurano le prescrizioni dettagliate per l’elaborazione dei piani in questione.
2. I piani di raccolta e di gestione dei rifiuti di cui al paragrafo 1 possono, se è necessario per la loro efficienza, essere elaborati in un contesto regionale con l’opportuna partecipazione di ciascun porto, purché l’esigenza e la disponibilità di impianti di raccolta siano specificate per ogni singolo porto».
5 In forza dell’art. 16, n. 1, della direttiva, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla stessa prima del 28 dicembre 2002, informandone immediatamente la Commissione.
6 In data 14 luglio 2004, la Commissione chiedeva alla Repubblica italiana di confermarle l’adozione dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti italiani e di trasmetterle, entro il successivo 15 settembre, i piani concernenti un campione di 19 porti, ovverosia Trieste, Genova, Taranto, Napoli, Augusta, Ravenna, Livorno, Gioia Tauro, Porto Foxi, Milazzo, Brindisi, Reggio Calabria, Olbia, Palermo, Mazara del Vallo, Chioggia, Venezia, Porto Cervo Marina e Marina di Portosole.
7 Con lettere del 17 settembre 2004 e del 3 febbraio 2005, le autorità italiane comunicavano i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti dei porti di Napoli e di Ravenna. Inoltre, con lettere del 22 settembre e dell’8 ottobre 2004, venivano trasmessi alla Commissione progetti di piani riguardanti i porti di Taranto e di Trieste.
8 Dopo avere intimato alla Repubblica italiana di presentare le proprie osservazioni con lettera del 21 marzo 2005, la Commissione è stata informata, con lettera del 18 luglio 2005, dell’approvazione di alcuni piani di raccolta e di gestione dei rifiuti, nella fattispecie quelli di Genova, Gioia Tauro, Livorno e Taranto, e del fatto che altri piani erano in fase di elaborazione, consultazione o approvazione.
9 Non ritenendo soddisfacenti le disposizioni adottate dalla Repubblica italiana, la Commissione ha inviato a tale Stato membro, in data 18 ottobre 2005, un parere motivato con il quale la invitava a prendere i provvedimenti necessari per conformarsi a tale parere nel termine di due mesi a decorrere dalla sua ricezione.
10 In risposta al parere motivato, la Repubblica italiana, con lettera del 6 gennaio 2006, ha inviato alla Commissione diverse tabelle, aggiornate al 30 novembre 2005, riguardanti l’attuazione della direttiva, nonché uno schema riepilogativo relativo al campione di 19 porti selezionato dalla Commissione. Da tali elementi emergeva che, per un numero significativo di porti, i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti non erano stati ancora adottati.
12 Secondo una costante giurisprudenza, la sussistenza di un inadempimento dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato e la Corte non può tenere conto dei mutamenti successivi (v., in particolare, sentenze 13 settembre 2007, causa C‑260/04, Commissione/Italia, Racc. pag. I‑7083, punto 18, e 20 maggio 2008, causa C‑271/07, Commissione/Belgio, punto 13).
13 Nel caso di specie, dalle informazioni fornite dalla Repubblica italiana in allegato al suo controricorso emerge che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, tale Stato membro non aveva ancora elaborato né applicato nessun piano di raccolta e gestione dei rifiuti per i porti di Trieste, Augusta, Brindisi, Reggio Calabria, Palermo, Mazara del Vallo, Chioggia, Venezia, Porto Cervo Marina e Marina di Portosole, tutti appartenenti al campione di 19 porti selezionato dalla Commissione.
14 La Repubblica italiana sostiene tuttavia che nei porti che non dispongono ancora di piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la gestione degli stessi è effettuata in conformità alle disposizioni delle ordinanze dei comandanti di porto che anticipano i piani in corso di approvazione. In tale contesto, gli obblighi derivanti dalla direttiva sarebbero rispettati su tutto il territorio nazionale, tramite vuoi i piani già approvati, vuoi le suddette ordinanze.
16 Invero, anche se gli Stati membri possono scegliere liberamente le vie e i mezzi destinati a garantire l’attuazione di una direttiva, tale libertà lascia tuttavia sussistere nella sua interezza l’obbligo, per ciascuno degli Stati destinatari, di adottare, nell’ambito del rispettivo ordinamento giuridico nazionale, tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della direttiva (sentenza 13 marzo 2008, causa C‑81/07, Commissione/Grecia, punto 17).
17 A tale riguardo, la Corte ha reiteratamente dichiarato che l’obbligo di elaborare piani di gestione dei rifiuti rappresenta un obbligo di risultato che non può essere adempiuto a mezzo di misure preparatorie o dirette all’elaborazione di piani ovvero alla predisposizione di un quadro regolamentare idoneo a realizzare tale obiettivo (v., in tal senso, sentenze 2 maggio 2002, causa C‑292/99, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑4097, punto 39, e 4 ottobre 2007, causa C‑523/06, Commissione/Finlandia, punto 13).
18 È pacifico che i piani di raccolta e gestione dei rifiuti che gli Stati membri hanno l’obbligo di elaborare, conformemente all’art. 5 della direttiva, sono destinati ad assicurare un’efficace trasposizione della direttiva (sentenza 6 dicembre 2007, causa C‑106/07, Commissione/Francia, punto 18).
19 Peraltro, l’elaborazione e l’applicazione dei piani di raccolta e gestione dei rifiuti non ancora definitivi non possono adempiere all’obbligo degli Stati membri di conformarsi all’art. 5, n. 1, della direttiva in maniera da soddisfare pienamente i requisiti di certezza del diritto (sentenza Commissione/Grecia, cit., punto 20).
20 Infine, la Repubblica italiana non ha spiegato il fondamento in base al quale le autorità italiane sostengono, come emerge dall’atto introduttivo del ricorso della Commissione, che non è necessario elaborare piani di raccolta e gestione dei rifiuti per determinati porti. Orbene, in forza dell’art. 3, lett. b), la direttiva è applicabile a tutti i porti degli Stati membri.
22 Occorre pertanto dichiarare che, non avendo provveduto ad elaborare ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva.
23 A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.
1) Non avendo provveduto ad elaborare ed adottare, per ciascun porto italiano, piani di raccolta e gestione dei rifiuti, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza degli artt. 5, n. 1, e 16, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico.