Le  scadenze Ambientali nel “ Milleproproghe 2016” (D.L. 20 dicembre 2015, n. 210)
di Giuseppe AIELLO

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 il decreto legge n. 210 “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, il “Milleproroghe 2016”. Come siamo ormai abituati, prima dell’inizio del nuovo anno, arriva puntuale il provvedimento che rinvia, come suggerisce il nome, svariate norme che sarebbero dovute entrare in vigore nel 2016 e che invece andranno incontro a un nuovo slittamento dei tempi. Il decreto è entrato in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è stato presentato alle Camere per la conversione in legge (sull'argomento è iniziata la discussione in Aula il 4 gennaio). il Parlamento ha, quindi, 60 giorni di tempo per convertire il testo in legge dello Stato. Come ogni anno il Decreto riporta anche importanti rinvii di alcune scadenze fissate in materia ambientale, l’art. 8, D.L. 20 dicembre 2015, n. 210 si occupa di tali scadenze che riguardano in particolare 3 aspetti:

-SISTRI

-Impianti di combustione

-Discariche

SISTRI: Sicuramente la novità ambientale di maggiore interesse riguarda l’ennesima proroga del Sistri che vede, per altri 12 mesi, convivere il famoso “doppio binario” caratterizzato dalla coesistenza del vecchio sistema cartaceo (formulari registro carico e MUD) e del sistri. La proroga, in questo contesto, comporterà la posticipazione delle sanzioni effettive che non avranno luogo fino all’inizio del 2017. In definitiva, anche per il 2016, continueranno ad applicarsi i tradizionali adempimenti e obblighi “cartacei” della tracciabilità dei rifiuti (formulari, registri e MUD), di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), nel testo previgente alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 205/2010, nonchè le relative sanzioni.

Tecnicamente, la proroga in materia di Sistri, con lo slittamento della scadenza di un ulteriore anno, viene operato dall'art. 8, comma 1, (D.L. n. 210/2015) che va a modificare l’art. 11 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (conv., con modif., dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125) e sostituisce al comma 3-bis, le parole "Fino al 31 dicembre 2015" con le seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016".

In effetti la sospensione introdotta dal “milleproroghe ” , fino al 31 dicembre 2016, riguardano le sanzioni previste dall’art. «260-bis,commi da 3 a 9 che contemplano le violazioni in ordine all’ omessa compilazione del registro cronologico o della scheda SISTRI, omesso accompagnamento, da parte del trasportatore, del trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI, utilizzo di certificazioni fraudolenti ed alterate, uso di certificati di analisi falsi.

Dal primo gennaio 2016, così come è già avvenuto per il decorso 2015, le uniche violazioni punite in materia di Sistri saranno l’omessa iscrizione e mancato versamento del contributo, che sono divenute operative già a partire dal 1° aprile 2015, in base a quanto previsto dall’art. 9 del cd. “milleproroghe 2015” (D.L. 31 dicembre 2014, n. 192) come modificato dalla legge di conversione. Purtroppo non possiamo non esimerci da una riflessione polemica su questa vicenda, che costringe, gli operatori obbligati al SISTRI, ad essere iscritti al sistema e di conseguenza pagare il canone annuale per un servizio che in effetti non è mai andato in funzione, con la previsione, in caso omissioni a tali obblighi, di pesanti sanzioni mediante pagamento in misura ridotta di € 5.166,67 per i rifiuti non pericolosi che arriva a € 31.000 nel caso di rifiuti pericolosi. Questa problematica sta al centro di una disputa politica con lo scontro tra i rappresentanti del movimento 5 stelle e il Ministero dell’Ambiente, infatti, secondo le affermazioni del sottosegretario all'Ambiente Silvia Velo, in una sua risposta in Commissione ambiente della Camera a una interrogazione di Patrizia Terzoni (M5S) sull’attuazione e operatività del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri), “è vigente la norma di legge secondo cui il contributo è dovuto a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio e deve essere versato al momento dell’iscrizione. In tal senso infatti si è espressa la Commissione tributaria precisando che il contributo versato non può essere considerato il corrispettivo del servizio e quindi non può essere equiparato ad una tassa di cui chiedere il successivo rimborso in mancanza del servizio a cui si riferisce”. A tale affermazioni, secondo alcuni organi di stampa1, la deputata “pentastellata” Patrizia Terzoni, dichiarandosi insoddisfatta per la risposta resa dalla sottosegretaria Velo, ha stigmatizzato il fatto, ampiamente condiviso da chi scrive, che i contributi di iscrizione al Sistri, che a suo giudizio costituiscono oneri indebitamente versati, siano dovuti a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio al momento dell’iscrizione e che degli stessi non si possa richiedere il successivo rimborso, in mancanza del servizio al quale si riferiscono. In relazione alle disposizioni che regolano il sistema, oltre all’ obbligo di iscrizione e pagamento del canone annuale, i soggetti obbligati sono costretti ad un’inutile “doppio-lavoro”, infatti, gli stessi, così come quelli che hanno voluto aderirvi in via volontaria, anche per il corrente 2016, dovranno rispettare sia i nuovi obblighi "informatici" di tracciamento, fattispecie che però, in caso di inadempimenti, non prevede alcuna sanzione, sia quelli “vecchi” di tenuta dei formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) per il trasporto, dei registri di carico/scarico e del Mud, per il cui mancato rispetto degli obblighi, come stabiliti dagli articoli 188, 189, 190 e 193 del TUA (D.Lgs. n. 152/2006), sono previste le vecchie sanzioni. La nuova proroga del SISTRI è strettamente collegata all'approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) da utilizzare nel 2016, per i rifiuti prodotti e gestiti nel 2015. Il DPCM 21 dicembre 2015 pubblicato sulla GU n. 300 del 28/12/2015, ha, di fatto, approvato espressamente il “vecchio” modello allegato al DPCM del 17 dicembre 2014, confermandone integralmente i contenuti e stabilendo, altresì, che lo stesso verrà utilizzato sino alla entrata della piena operatività del SISTRI.

Il “milleproroghe 2016” contiene, sempre in relazione al SISTRI, anche un'altra importante proroga, ovvero quella relativa alla sua gestione. L'art. 8, comma 1 lett. B, del D.L. n. 210/2015, infatti, differisce sino al 31 dicembre 2016 (di un altro anno, quindi) anche il termine finale di efficacia del contratto originariamente siglato – senza gara – tra il MATTM e la Selex (prima ed unica concessionaria, sino ad oggi) per la gestione del SISTRI. Vale la pena di ricordare che l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, a conclusione di un’apposita indagine, ha ricostruito gli eventi relativi al SISTRI dal 2006 in poi, evidenziando tutte le violazioni e omissioni commesse durante tutto l’iter amministrativo del sistema di tracciabilità dei rifiuti. I fatti emersi hanno condotto l’AVCP a dichiarare non conforme al Codice dei contratti pubblici l’affidamento di tale progetto, in particolare la fase di “secretazione” dello stesso, voluta nel 2007 dall’allora Ministro all’Ambiente Pecoraro Scanio. Sull’argomento bisogna inoltre sottolineare che la Selex Es, società del gruppo Finmeccanica che, attraverso la controllata Selex Se.Ma, gestisce il Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ha fatto ricorso al Tar del Lazio contro il Ministero dell’Ambiente contestando la legittimità di requisire il sistema realizzato dalla Selex Se.Ma, società attualmente in liquidazione, senza il previo esborso, a favore di quest’ultima, del valore dell’investimento sostenuto in quasi sei anni di attività e non recuperato e così, il 2 aprile 2015, Se.Ma ha citato il ministero innanzi al Tribunale di Roma per inadempimento contrattuale, chiedendone la condanna al pagamento di 186.605.714 euro, iva inclusa, oltre i danni. Secondo quanto si legge nel ricorso, infatti, “per la realizzazione e gestione del Sistri, il ministero, a fronte di un corrispettivo pari (secondo le assunzioni a base della concessione) a circa 336 milioni di euro, che avrebbe dovuto pagare in cinque anni a partire dalla sottoscrizione del contratto (2009-2014), ha finora corrisposto a Se.Ma in tutto 46,1 milioni di euro (dei quali 21,9 milioni solo a fine dicembre 2014) e ciò, pur avendo Se.Ma sempre dato piena e regolare esecuzione alle proprie obbligazioni contrattuali”. In questo intrigato quadro, nelle more della definizione del contenzioso presso il competente TAR, si inserisce la proroga, disposta dall’art. 8, comma 1 lett. b del D.L. n. 210/2015, che vale espressamente sino al 31 dicembre 2016 anche per l'indennizzo dei costi di produzione “consuntivati”, nei limiti dei contributi versati dagli operatori a tale data. Il Ministero dell'Ambiente, in fatti, avendo avviato le nuove procedure per l'affidamento della concessione del servizio nel rispetto di quanto previsto dal “Codice Appalti” (D.Lgs. n. 163/2006), per il tramite della società Consip Spa, ha ritenuto indispensabile prevedere una proroga del servizio in capo alla Selex Se.Ma ricorrendo al “milleproroghe 2016”.

Riferimento normativo SISTRI art 8 c.1 DL n.210/2015

1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, le parole: "Fino al 31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2016";

b) al comma 9-bis, le parole: " stabilito al 31 dicembre 2015" e le parole: "sino al 31 dicembre 2015" sono sostituite,rispettivamente, dalle seguenti: "stabilito al 31 dicembre 2016" e " sino al 31 dicembre 2016".



Impianti industriali. In materia di autorizzazione ambientale integrata (AIA), con il “milleproroghe 2016” viene prorogato al 1° gennaio 2017 il termine per l’applicazione dei valori di emissione previsti di cui all’Allegato II, parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 ai grandi impianti di combustione (CIG) e agli impianti multi combustibili. La proroga è finalizzata a consentire l'aggiornamento dell'autorizzazione da parte dell’Autorità competente, ai grandi impianti di combustione per i quali siano state regolarmente presentate le istanze di deroga ai sensi dei comma 4 e 5 dello stesso articolo. Il DL n.210/2015 (art. 8 c. 2) aggiunge all'art. 273 (Grandi impianti di combustione) del Codice Ambiente due nuovi commi dopo il comma 3 che fissa i limiti di emissione per i grandi impianti di combustione anteriori al 2006, con riferimento ai valori di cui alla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del Codice e indicava il termine di adeguamento al 1 gennaio 2008. Il termine per l'adeguamento viene spostato al 1 gennaio 2017 dal nuovo comma 3 bis: "per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga". Il nuovo comma 3-ter (introdotto dal DL 210/2015) invece, proroga al 1 gennaio 2017 il termine di adeguamento (previsto al comma 3) "per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto".

Riferimento normativo Impianti industriali art 8 c.2 DL n.210/2015

2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

"3-bis. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3, e'prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.

3-ter. Il termine del 1° gennaio 2016, di cui al comma 3 e' prorogato al 1° gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre

2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorita' Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1° gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1° gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto".



Discariche. La proroga riguarda una disposizione contenuta nel DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36 Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti ed in particolare la disciplina di particolari Rifiuti che non potrebbero essere ammessi in discarica. Il legislatore ha infatti modificato, per l’ennesima volta, il termine entro il quale è ancora possibile smaltire in discarica rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > 13.000 kJ/kg. Tecnicamente lo slittamento del termine in esame prevista nel “milleproroghe 2016” avviene con l’art 8 c.3 che modifica l'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, facendo slittare il termine in questione al 29 febbraio 2016. Si ritiene opportuno ricordare che l'attuazione della direttiva 1999/31/CE (decisione 2003/33/CE) che istruisce i criteri per il conferimento in discarica, applicati con il DM 3 agosto 2005, sostituito dal DM 27 settembre 2010, è avvenuta solamente nel 2003 con il DECRETO LEGISLATIVO 13 gennaio 2003, n. 36 ed è importante precisare che tale divieto non era previsto nella precitata direttiva comunitaria 1999/31/CE ma inserito nel Dlgs 36/2003 che ne costituisce attuazione. La norma contenuta nell’art 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 prevedeva, nella sua formulazione originaria, che a partire dal 1/1/2007, i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > maggiore a 13.000 kJ/kg non potessero essere smaltiti in discarica, volendo quindi impedire che rifiuti costituiti da materiali con potere calorifico elevati a matrice organica (legno, plastica, gomma), ancorché non biodegradabili potessero essere smaltiti in discarica (con semplice procedure di trito vagliatura) invece di essere avviati ad impianti di trattamento e destinati al recupero di materia o di energia,. Il divieto, a seguito del “milleporoghe 2016”, è stato differito al 29 febbraio 2016 per consentire, nel pieno rispetto delle “meno severe norme europee, la gestione in discarica anche di questa particolare e diffusissima tipologia di rifiuti.” In effetti tale divieto, nel nostro paese, non è mai andato in vigore in quanto, sino ad oggi, si registrano ben dieci proroghe ad opera di appositi provvedimenti l’ultimo della serie, appunto, quello in esame che posticipa, come già ampiamente ribadito, il divieto alla data del 29 febbraio 2016. In effetti la norma in esame, con il contestuale veto di smaltire in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) > maggiore a 13.000 kJ/kg non andrà in vigore neanche dopo il 29 febbraio 2016, in quanto tale divieto è stato addirittura del tutto eliminato, con il “Collegato ambientale alla legge di Stabilità 2014” Ddl A.C. 2093-B, approvato dalla Camera nella seduta del 13.11.2014, approvato dal Senato con modifiche in data 4.11.2015 e riapprovato dalla Camera definitivamente in data 11.12.2015 alla data odierna non ancora pubblicato. infatti L’articolo 46, del dispositivo approvato, dispone l’abrogazione dell’art. 6, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 36/2003, che prevede appunto il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.

Riferimento normativo Discariche

art 8 c.3 DL n.210/2015

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "29 febbraio 2016".

Art 46 Ddl A.C. 2093-B (Disposizione in materia di rifiuti non ammessi in discarica).

1. All’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, la lettera p) è abrogata.

 

Dott. Giuseppe Aiello

Comandante di ruolo della Polizia Municipale di Ente Locale. È esperto in materia di polizia Ambientale e tecnica investigativa, ha svolto numerosi corsi di formazione ed aggiornamento per le principali materie di competenza della Polizia locale, con particolare riferimento alla Gestione dei rifiuti e tutela ambientale, per conto di vari Enti di rilievo nazionale, relatore in convegni nazionali e locali in materia di gestione dei rifiuti.



1 Casaeclima.com articolo Mercoledì 25 Novembre 2015