 Cass. Sez. III n. 796 del 17 gennaio 2011 (Cc. 5 nov. 2010)
Cass. Sez. III n. 796 del 17 gennaio 2011 (Cc. 5 nov. 2010)
Pres. Teresi Est. Rosi Ric. Galluccio ed altro
Urbanistica. Modifica destinazione d’uso
La modifica di destinazione d’uso è integrata anche dalla realizzazione di sole opere interne quali impianti idrici elettrici e di riscaldamento in locale originariamente destinato a garage
REPUBBLICA ITALIANA
 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
 Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri  Magistrati:
 Dott. ALFREDO TERESI
 Dott. MARIO GENTILE 
 Dott. AMEDEO FRANCO 
 Dott. LUIGI MARINI
 Dott. ELISABETTA ROSI
 ha pronunciato la seguente
 SENTENZA
 sul ricorso proposto da:
 1) GALLUCCIO CASTRESE N. IL xx/xx/xadx
 2) CHIEFFO DOMENICO N. IL xx/ad/xxxx
 avverso l'ordinanza n. 274/2010 TRIB. LIBERTA' di ROMA, del 22/03/2010
 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dpt. ELISABETTA ROSI;
 sentite le conclusioni del PG Dott. Giuseppe Volpe che ha concluso per  l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
 Uditi difensori Avv. Guido Manca Bitti che ha concluso per l’annullamento  dell’ordinanza; Avv. Doddi Alessandro;
 RITENUTO IN FATTO
 Il Tribunale dei Riesame di Roma, con ordinanza depositata il 6/4/2010, ha  confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le Indagini  Preliminari presso il Tribunale di Tivoli emesso nei confronti di Gallucci  Castrese e Chieffo Domenico in riferimento alla violazione dell'art. 44 lett. b)  del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, degli artt. 83, 93 94 e 95 e degli artt. 64,  65, 67, 71 e 72 del medesimo D.P.R., perché senza essere in possesso della  prescritta concessione edilizia e comunque in difformità totale dai titoli  abilitativi rilasciati, avrebbero eseguito lavori di costruzione di dieci  villini a schiera, di due piani abitativi fuori terra e garage, con modifica  della destinazione d'uso di tutti i piani seminterrati da garage a residenziale,  con conseguente aumento di cubatura per metri cubi 1.407,70, in tal modo  violando le prescrizioni relative alle disposizioni antisismiche ed omettendo la  realizzazione delle opere stesse in base ad un progetto esecutivo redatto da un  tecnico abilitato. Accertati in Fornello, il 4 dicembre 2009.
 
 Gli imputati, tramite i loro difensori, hanno proposto ricorso in cassazione per  i seguenti motivi:
 Violazione degli artt. 325, 125 C.p.p.. ed artt. 44 lett. B) 64, 65, 67, 71, 72,  83, 93 94 e 95, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in relazione agli artt. 56 e  115 c.p.:
 
 1. L'ordinanza impugnata ha affermato che il reato sarebbe consumato «in quanto  si sarebbe verificato l'aumento di cubatura, mentre, come emerge dalla  documentazione fotografica, il vano dotato degli impianti è sicuramente  destinato ad essere utilizzato come autorimessa e non sussisterebbe alcuna  attuale destinazione d'uso, per cui i reati, di natura contravvenzionale, non si  sarebbero ancora consumati. Come indicato nell'ordinanza impugnata, che richiama  la consulenza tecnica in atti, i vani in questione sono allo stato adibiti ad  autorimessa, ed è stata accertata la «installazione, in loco, di "tubazioni per  un futuro impianto di riscaldamento", "impianti elettrici"; nonché di "tubazioni  per un futuro angola cottura"». Allo stato quindi si potrebbe al più ipotizzare  che il costruttore abbia voluto creare le condizioni per una futura  modificazione della destinazione d'uso, ma nessuna violazione delle prescrizioni  contenute nel titolo abilitativo può dirsi realizzata. Nella specie, si tratta  quindi di atti preparatori, come tali, non punibili ed inoltre, poiché le  fattispecie hanno natura contravvenzionale, alle stesse non è applicabile il  tentativo. Anche se si volesse ipotizzare un'istigazione commessa dal  costruttore nei confronti dei compratori, fino a quando l'istigazione non sia  accolta, non solo non sussiste alcun reato, ma non si configura nemmeno un  quasi-reato (ex art.115 c.p.).
 
 2. L'ordinanza impugnata avrebbe completamente omesso di motivare in ordine alla  sussistenza del reato citando un orientamento giurisprudenziale in materia di  pertinenze che non ha alcuna attinenza con la problematica in oggetto.
 CONSIDERATO IN DIRITTO
 I motivi di ricorso risultano infondati.
 
 Quanto al primo motivo la predisposizione di impiantistica idrica, elettrica e  di riscaldamento nel destinato a garage rappresenta già una modifica della  destinazione d'uso del vano dell'unità immobiliare, autorizzato perché sia  destinato a ricovero dell'autovettura e non già a uso abitativo; tale modifica  ha carattere di attualità, in quanto i lavori sono stati effettuati, e non  rappresenta di certo un tentativo di abuso edilizio od una mera predisposizione  in vista di una futura modifica di destinazione.
 Come è noto, la destinazione d'uso di un'unità immobiliare individua la funzione  che l'immobile è destinato a svolgere ed è un elemento in grado di incidere  direttamente sulla pianificazione territoriale e sul carico urbanistico; quindi  la abusiva modificazione della destinazione d'uso di un'unità immobiliare può  aggravare il cd. carico urbanistico, tanto che in dottrina è stato osservato che  una parte del degrado ambientale è riconducibile proprio ai diffusi mutamenti di  destinazione d'uso degli immobili preesistenti con problemi connessi alle  diverse esigenze di trasporto, smaltimento dei rifiuti, viabilità ecc. (tra le  molte, Sez. 3, n. 22866 del 13/6/2007, Laudani, Rv. 236881, in riferimento alla  realizzazione di opere interne in un immobile, le quali abbiano comportato il  mutamento della destinazione d'uso). In particolare il relazione alla  predisposizione di impianti tecnologici si segnala la decisione di questa  Sezione, n. 27713 del 16/7/2010, PM in proc. Olivieri, Rv. 247919, che ha  nuovamente precisato che la modifica di destinazione d'uso è integrata anche  dalla realizzazione di sole opere interne (fattispecie di mutamento in  abitazione del sottotetto mediante la predisposizione di impianti tecnologici  sottotraccia).
 Ferme restando le verifiche che saranno espletate nel giudizio di merito, il  Tribunale della fase cautelare non ha quindi errato nell'affermare la  sussistenza del fumus commissi delicti, in relazione all'iniziata  realizzazione di opere interne - quali tubazioni per impianto di riscaldamento e  per angolo cottura - con modificazione della destinazione d'uso di detto vano, e  conseguente ottenimento di una tubatura superiore a quella giuridicamente  assentibile nella zona, in difformità dal titolo abilitativo.
 
 2. In relazione al secondo motivo di ricorso, la censura è manifestamente  infondata. II Collegio del riesame ha dato conto degli elementi specifici che  hanno condotto a ritenere sussistente il fumus delicti e, quanto alla  giurisprudenza richiamata nell'ordinanza in tema di pertinenze, la stessa è  stata evocata a corredo delle argomentazioni svolte nell'esaminare la modifica  della destinazione d'uso del vano garage, il quale, per le modifiche effettuate  non presenta più, per l'appunto, carattere pertinenziale rispetto all'unità  immobiliare abitativa, essendo in esso iniziati i lavori che ne consentono un  uso abitativo.
 Alla dichiarazione dl rigetto del gravame consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p.,  l'onere del pagamento delle spese del procedimento
 PQM
 Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
 Così deciso in Roma, il 5 novembre 2010.
 
 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 17 Gen. 2011
 
                    




