A.I.A.: Rinnovo e Riesame - differenze. Focus sull’art. 29-octies Dlgs. 152/2006

di Cinzia SILVESTRI

Il Rinnovo e il Riesame della Autorizzazione Integrata Ambientale sono disciplinati entrambi all’art. 29-octies Dlgs. 152/2006; articolo ampiamente modificato dal Dlgs. n. 46/2014 (vigente dal 11.4.2014).

Prima della novella si potevano distinguere, con maggiore precisione, le ipotesi di Rinnovo ad istanza di parte (art. 29-octies comma 1) e Riesame d’ufficio da parte della P.A. (art. 29-octies comma 5). L’art. 29-octies in più parti indicava il rinnovo con il senso di “nuova AIA” sorta sulla fine della precedente Autorizzazione, a differenza del “riesame” che evocava il senso dell’aggiornamento, della modifica della Autorizzazione.

Ebbene. Il testo oggi in vigore (dal 11.4.2014), salvo alcune modifiche, rimodula il concetto di riesame e rinnovo. Non sempre il Riesame significa Rinnovo.

  1. Riesame facoltativo (commi 1,2)

Il primo comma precisa, con chiarezza, che il riesame dell’AIA può essere disposto liberamente e “periodicamente” dalla P.A., che conferma o aggiorna le relative condizioni. Questo riesame “libero” dovrebbe tenere conto di alcuni presupposti indicati nel comma 2:

Il riesame tiene conto di tutte le

  1. conclusioni sulle BAT nuove o aggiornate applicabili alla installazione e adottate da quando l’autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata nonché

  2. di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione.

  3. Nel caso di installazione complesse in cui siano applicabili più conclusioni sulle BAT, il riferimento va fatto per ciascuna attività prevalentemente sulle conclusioni BAT pertinenti al relativo settore industriale.”

Permettere il riesame facoltativo in tutti i casi in cui nuovi elementi che possano condizionare l’esercizio dell’installazione (cfr. punto 2 sopra citato) significa valutare ampia e discrezionale casistica, qualsiasi “novità” che la P.A. ritenga essere “elemento” da controllare.

L’intervento di aggiornamento facoltativo dell’AIA, origina, con prevalenza, dalle BAT di riferimento e ciò consente alla P.A. di “controllare” e aggiornare, facendo leva su presupposti di ampia interpretazione.

Caratteri distintivi di questo riesame risiedono: a) nell’uso del solo termine “riesame”; b) nell’oggetto, in quanto riferito solo a singole installazioni o installazioni complesse ma con riferimento alle singole attività; c) senza termini, libero; d) ancorato però ad alcuni presupposti di ampio respiro.

  1. Riesame obbligatorio/Rinnovo (commi 3,4)

I commi 3 e 4 dell’art. 29-octies Dlgs. 152/2006 indicano i casi di Riesame “obbligatorio”. A differenza del previgente testo, la parola rinnovo, che suggerisce la nascita di una nuova autorizzazione sulle ceneri della preesistente, compare solo al comma 3 e dunque con riferimento allo scadere di alcuni termini. Il riesame, in questo caso, assume la “valenza del rinnovo” anche in termini tariffari ed è disposta sull’installazione nel suo complesso.

  1. Comma 3 art. 29-octies Dlgs. 152/2006 – Rinnovo - termini e presupposti

I presupposti per accedere al riesame/rinnovo sono indicati al comma 3 che indica 2 termini:

  1. Entro 4 anni dalla data di pubblicazione in Gazz. Uff. UE delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all’attività principale della installazione (cfr. anche commi 6,7) 1

  2. Trascorsi 10 anni dal rilascio della AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione (cfr. anche commi 8,9)

Esiste obbligo di intervenire con il riesame (con valenza di rinnovo) ogni qualvolta intervengano aggiornamenti BAT UE (entro 4 anni) e comunque decorsi 10 anni, si badi, sull’installazione nel suo complesso. Il terzo comma è finalizzato alla revisione complessiva, in forza del correre del tempo e di intervento di BAT UE.

Premesso tale richiamo è necessario precisare:

3.1) BAT UE (lett. a) comma 3)

Il legislatore richiama (al comma 3 lett. a)) il termine di 4 anni dalla pubblicazione delle conclusioni “BAT UE”.

Termine importante che attiva altre disposizioni collocate nell’art. 29-octies che definiscono:

  1. I soggetti tenuti ad attivare il controllo entro 4 anni dalla pubblicazione BAT UE (istanza di parte o Autorità) – cfr. comma 6,7

  2. Conseguenze del ritardo nel deposito dell’istanza (oltre i 4 anni) – cfr. comma 7

Il comma 3, non specifica il soggetto che si attiva ma si comprende, per richiamo del comma 7,6 che il riesame con rinnovo è anche su istanza di parte, in particolare:

  1. Recita il comma 7: Il ritardo nella presentazione della istanza di riesame , nel caso disciplinato al comma 3, lettera a), non può in alcun modo essere tenuto in conto per dilazionare i tempi fissati per l'adeguamento dell'esercizio delle installazioni alle condizioni dell'autorizzazione. Il comma 7 indica l’istanza di parte e le conseguenze di eventuale ritardo nella stessa.

  2. Il comma 6, invece, indica che l’ autorità procedente, sempre entro 4 anni dalla data di pubblicazione BAT UE, si attiva “verificando”: 6. Entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Unione europea delle decisioni sulle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione, l'autorità competente verifica che: a) tutte le condizioni di autorizzazione per l'installazione interessata siano riesaminate e, se necessario, aggiornate per assicurare il rispetto del presente decreto in particolare, se applicabile, dell'articolo 29-sexies, commi 3, 4 e 4-bis; b) l'installazione sia conforme a tali condizioni di autorizzazione.

3.2) Termini – 10 anni (lett. b) comma 3)

L’AIA ha validità 10 anni dal rilascio o dall’ultimo riesame. Vero è che il legislatore ha previso ai commi 8,9 termini più lunghi in presenza di determinati presupposti:

  1. 16 anni – con riferimento alla registrazione REG. CE n. 1221/2009 2

  2. 12 anni – con riferimento alla certificazione ISO 14001 3

I termini da rispettare dunque risultano di 4 tipi

  1. 4 anni dalle conclusioni BAT

  2. 10 anni quale termine ordinario

  3. 16 anni (CE 1221/2009)

  4. 12 anni (ISO 14001)

Propriamente solo in questi casi può parlarsi di rinnovo AIA.

3.3). Sanzioni

Le sanzioni si innestano a fronte della disposizione di cui al comma 11:

11. Fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso.

La pregressa autorizzazione rimane in vita fino alla fine del processo di riesame.

Nel caso di termini per il deposito della domanda di riesame, su istanza di parte, il legislatore si preoccupa di sanzionare l’omissione o il ritardo (proprio in forza della ultrattività della pregressa autorizzazione).

Il legislatore insiste e all’interno del comma 5 (dedicato alla procedura) precisa che, nel caso di termini “allungati” di 16, e 12 anni (lett. b), la domanda deve essere comunque presentata nei termini 4. Pare una precisazione ultronea ma il legislatore prepara il lettore alla conseguente sanzione nel caso in cui il termine non venga osservato: l’autorizzazione si intende scaduta

Prosegue il comma 5 sanzionando il caso in cui la domanda venga presentata ma manchino dei documenti o l’attestazione del pagamento della tariffa. Tale omissione documentale, incompletezza, comporta:

  1. la sanzione immediata da euro 10mila a 60 mila

  2. l’obbligo di provvedere ad integrare la documentazione entro 90 giorni

  3. nel caso del permanere dell’inadempimento segue diffida e sospensione, si badi, della validità della autorizzazione in essere.

  1. Comma 4 art. 29-octies Dlgs. 152/2006 – termini e presupposti

Il quarto comma, a differenza del precedente comma, non soffre precisi termini e ha natura sostanziale. Il riesame si attua ogni qualvolta un accadimento imponga una verifica che non necessariamente concreta il “rinnovo”. Il comma 4 prevede che il riesame deve essere disposto :

  1. “sull'intera installazione o su parti di essa”.

  2. dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale.

Il comma 4, replica e aggiorna la precedente disciplina, precisando l’obbligo di riesame“comunque quando”:

  1. lett. a) “a giudizio dell'autorità competente ovvero, in caso di installazioni di competenza statale, a giudizio dell'amministrazione competente in materia di qualità della specifica matrice ambientale interessata, l'inquinamento provocato dall'installazione è tale da rendere necessaria la revisione dei valori limite di emissione fissati nell'autorizzazione o l'inserimento in quest'ultima di nuovi valori limite, in particolare quando è accertato che le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione non garantiscono il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore…”.

Il primo punto impone l’intervento dell’autorità competente e riguarda il superamento dei limiti di emissione con riferimento agli obiettivi di qualità. Non è bastevole dunque la mera violazione tabellare, che è fisiologica ad ogni installazione, ma è richiesta una grave violazione che lambisca la qualità. Il legislatore lascia ampio spazio di intervento alla autorità competente nei casi in cui possa parlarsi di “inquinamento”;

b) lett. b):“..le migliori tecniche disponibili hanno subito modifiche sostanziali, che consentono una notevole riduzione delle emissioni…”. Ritornano le BAT. Il Riesame è obbligatorio quando esiste la possibilità, applicando BAT, di ridurre le emissioni. Si tratta di modifiche sostanziali delle BAT, non delle “conclusioni BAT UE”, e dunque non sempre in grado di concretare un rinnovo ma solo il riesame.

c) La lett. c) del comma 4 ribadisce l’obbligo di riesame quando: “… a giudizio di una amministrazione competente in materia di

- igiene e sicurezza del lavoro, ovvero in materia di

- sicurezza o di tutela dal rischio di incidente rilevante,

- la sicurezza di esercizio del processo o dell'attività

richiede l'impiego di altre tecniche…”.

Il legislatore si sposta sul terreno della sicurezza e del miglioramento delle tecniche (come già previsto dalla disciplina previgente al Dlgs. 46/2014). Dunque, se la tutela del rischio di incidente rilevante è raggiungibile con tecniche diverse allora esiste l’obbligo di attivare il riesame.

d) La lett. d) permette di attivare il riesame ogni qual volta “…sviluppi delle norme di qualità ambientali o nuove disposizioni legislative comunitarie, nazionali o regionali lo esigono;”. È palese l’ampia dizione e discrezionalità che deriva.

e) La lett. e) richiama l’art. 29-sexies, comma 4-bis, lettera b. Il riferimento è all’attività di controllo dei limiti emissivi in condizioni normali.

Così l'autorità competente fissa valori limite di emissione che garantiscono che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (BAT-AEL) attraverso anche l’opzione b) ovvero : b) fissando valori limite di emissione diversi da quelli di cui alla lettera a) in termini di valori, tempi di riferimento e condizioni, a patto che l'autorità competente stessa valuti almeno annualmente i risultati del controllo delle emissioni al fine di verificare che le emissioni, in condizioni di esercizio normali, non superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili (cfr. l’art. 29-sexies, comma 4-bis, lettera b)).

In questo contesto si inserisce la lettera d) del comma 4 art. 29-octies Dlgs. 152/2006 precisando che l’obbligo di riesame sorge anche quanto da una verifica sui valori limite (una verifica di cui all'articolo 29-sexies, comma 4-bis, lettera b), “ha dato esito negativo senza evidenziare violazioni delle prescrizioni autorizzative, indicando conseguentemente la necessità di aggiornare l'autorizzazione per garantire che, in condizioni di esercizio normali, le emissioni corrispondano ai “livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili”.

Con riferimento alle motivazioni della P.A. in merito ai presupposti di cui al comma 4 citato si legga anche sentenza Tar Veneto 124/2020.

Difficile riassumere l’art. 29-octies citato in una tabella di riassunzione e tuttavia si propone alla lettura il seguente schema meramente indicativo:

Art. 29-octies Dlgs. 152/2006 - riesame

facoltativo

obbligatorio

obbligatorio

Riesame commi 1,2

Riesame/rinnovo comma 3

Riesame comma 4

termini

Liberi

4 anni (Bat UE) - 10 anni (ordinaria) - 12 anni (certificazione) - 16 anni (registrazione)

Liberi

Nel caso si verifichino i presupposti

presupposti

Commi 1,2

Commi 3,6,7,8,9

Comma 4

  • inquinamento

  • modifiche sostanziali BAT

  • Sicurezza/Igiene

  • Norme

  • Limiti emissioni

oggetto

Singola installazione

Installazione nel suo complesso

Intera installazione o sua parte

contenuto

riesame

Riesame / rinnovo

Riesame

soggetti

P.A.

Istanza di parte/P.A.

P.A.

sanzioni

Decadenza/ sospensione/sanzione pecuniaria – comma 5 (se su istanza di parte)

1 Sul punto interessante Cass. Pen. 39150/2022

2 8. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame.

3 9. Nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame.

4 Nei casi di cui al comma 3, lettera b), la domanda di riesame è comunque presentata entro il termine ivi indicato.