TAR VENETO Sez. II sent. 513 del 26 febbraio 2007
Ambiente in genere. Legittimazione in giudizio di associazioni e comitati

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO,

seconda Sezione


Ric. n. 1309/2005

Sent. n. 513/07


con l’intervento dei signori magistrati

Umberto Zuballi Presidente
Riccardo Savoia Consigliere
Alessandra Farina Consigliere, relatore


ha pronunciato la seguente


SENTENZA


sul ricorso n.1309/2006, proposto dall’ASSOCIAZIONE LEGAMBIENTE VENETO, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fausto Scappini ed Antonio Sartori, con elezione di domicilio presso lo studio del secondo in Mestre, Calle del Sale 33, come da mandato a margine del ricorso;

 

CONTRO


il Comune di San Zeno di Montagna, in persona del Sindaco pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Giovanni Sala, Giacomo Sandri e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Mestre, via Cavallotti 22;


e nei confronti di


Iseppi Ettorina, non costituita in giudizio;
e della S.r.l. Immobiliare Esseti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Paolo Neri, Lucia De Salvia e Franco Zambelli, con elezione di domicilio presso lo studio dell’ultimo in Mestre, via Cavallotti 22;


PER


l’annullamento della deliberazione n.5 del 14.3.2006 con la quale il Consiglio Comunale ha definitivamente approvato il Piano Particolareggiato PP2 ed ha esaminato le osservazioni pervenute; della deliberazione n. 147 del 2.12.2005 con la quale la Giunta Comunale ha adottato il piano particolareggiato; della deliberazione n. 134 del 2.11.2005 con la quale la Giunta ha accolto la proposta della società Esseti relativa al PP2.
Visto il ricorso, notificato il 5.6.2006 e depositato presso la Segreteria il 17.6.2006, con i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune intimato e della società Immobiliare Esseti, depositati il 10.7.2006;
Viste le memorie prodotte dalle parti;
Visti gli atti tutti di causa;
Uditi nella pubblica udienza del 25 gennaio 2007 - relatore il Consigliere Alessandra Farina - l’avv. Scappini per la ricorrente, gli avv.ti Sala e Sandri per il Comune e l’avv. Neri per l’Immobiliare Esseti;


Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO


Oggetto del presente giudizio, proposto dall’Associazione Legambiente Veneto in persona del suo Presidente - Coordinatore Regionale, è la deliberazione n. 5/2006 con la quale il Consiglio Comunale di San Zeno di Montagna ha definitivamente approvato il Piano Particolareggiato denominato “PP2”, nonché gli atti presupposti, compresa la deliberazione giuntale di adozione dello strumento attuativo.
Viene altresì impugnata la deliberazione della Giunta Comunale n. 134/2005, avente per oggetto l’accoglimento della proposta avanzata dalla società Esseti, nell’ambito dell’atto unilaterale d’obbligo del 28.2.2005 relativo ai lavori di realizzazione del piano, di realizzare e cedere al Comune il parcheggio interrato sotto Piazza Schena, ottenendo quale contropartita la cessione della parte di volumetria di spettanza dell’Amministrazione nell’ambito del piano particolareggiato.


L’associazione ricorrente chiede l’annullamento delle deliberazioni impugnate, ritenendo l’approvazione del suddetto piano particolareggiato fortemente lesiva degli interessi di tutela ambientale curati dalla medesima.

L’associazione istante rileva, infatti, che il territorio del Comune di San Zeno è interessato dalla presenza di due Siti di Importanza Comunitaria (rispettivamente “Monte Luppia e Punta San Vigilio” e “Monte Baldo Ovest”), di cui il primo posto nelle immediate vicinanze della porzione dell’abitato di San Zeno oggetto dell’intervento di cui all’impugnato piano particolareggiato.


Ciò premesso, parte ricorrente denuncia in primo luogo la violazione della direttiva comunitaria n. 79/409/CEE “Uccelli” del 2.4.1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici e la direttiva n. 92/43/CEE “Habitat” del 21.5.1992, concernente la conservazione degli habitat naturali, nonché le norme statali e regionali di recepimento, in quanto la particolare connotazione dell’ambito, interessato dal piano attuativo, avrebbe richiesto la preventiva “valutazione di incidenza ambientale”, necessaria, proprio in base alla normativa richiamata, nelle ipotesi di interventi ricadenti in aree limitrofe a quelle protette.
Risulta altresì violata la disposizione di cui all’art. 3 della L.r. n. 10/99 - che impone per i progetti relativi a centri turistici la preventiva “valutazione di impatto ambientale” nel caso in cui si tratti di interventi ricadenti in aree poste, anche parzialmente, all’interno di siti sensibili- giacchè l’ambito del PP2, sicuramente finalizzato all’insediamento di un centro turistico attesa la vocazione turistica del Comune di San Zeno, risulta collocato in un ambito tutelato sotto il profilo ambientale nonché soggetto a vincolo sismico, da cui l’illegittimità delle deliberazioni impugnate per la mancata attivazione della procedura di impatto ambientale o, quanto meno, della procedura di verifica prevista dall’art. 7 della richiamata L.r. n. 10 /99.

Con ulteriori motivi di ricorso, parte istante svolge una serie articolata di doglianze volte ad evidenziare il contrasto delle previsioni contenute nel piano particolareggiato approvato dal Comune rispetto alle previsioni urbanistiche del P.R.G. comunale nonché con il piano territoriale regionale di coordinamento.
In particolare, viene denunciata l’eccessiva previsione edificatoria dell’area, nonchè l’illegittima prevalenza delle prescrizioni integrative contenute nel piano attuativo rispetto alla disciplina contenuta nel piano regolatore generale e nelle sue disposizioni di attuazione.
Così operando, rileva parte istante, è stata consentita un’illegittima deroga ai limiti individuati dal vigente PRG relativamente ai parametri della superficie coperta e dell’altezza degli edifici.
Sotto altro profilo, viene altresì posta in rilevo la delimitazione dell’ambito di intervento del piano, così come individuata dall’amministrazione.
L’amministrazione, infatti, ha compreso nel perimetro del piano due ambiti (il cd. “Asse Centrale” ed il vero e proprio ambito denominato, in base al P.R.G., “PP2”), aventi in base alla strumentazione generale una diversa disciplina urbanistica.
L’accorpamento di tali ambiti in quello oggetto del piano attuativo impugnato determina, secondo la tesi di parte istante, un’inammissibile forzatura, omogeneizzando la disciplina delle due aree, dando così luogo ad una sostanziale modifica della disciplina urbanistica propria di ciascuna zona.

In realtà, secondo parte istante, unica motivazione di tale accorpamento è il vantaggio dallo stesso derivante per il soggetto indicato dall’amministrazione quale attuatore del piano, nella fattispecie la controinteressata società Immobiliare Esseti.

Da ultimo, i provvedimenti impugnati risulterebbero affetti dal vizio di difetto di motivazione, non essendo state esternate la ragioni che hanno indotto l’amministrazione a ritenere il piano approvato compatibile con le aree limitrofe oggetto di particolare tutela, nonché con riguardo alle ragioni che hanno portato all’applicazione di parametri in deroga rispetto alle previsioni urbanistiche di zona.


Si sono costituiti in giudizio sia il Comune di San Zeno di Montagna che l’Immobiliare Esseti S.r.l., quest’ultima in qualità di soggetto cui è stata affidata la realizzazione del PP2, le cui difese hanno eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione in capo all’associazione istante.
Rilevano, infatti, entrambe le difese resistenti che l’Associazione Legambiente Veneto difetta della legittimazione ad agire in giudizio, poiché unico titolare dell’azione risulta essere solo l’associazione nazionale e non, autonomamente, le sue articolazioni territoriali.
In realtà, in base allo statuto, le organizzazioni locali e per esse i rispettivi presidenti, hanno solo la possibilità di rappresentare in giudizio l’associazione nazionale, unica titolare del diritto di proporre l’azione.
Quindi, avendo solo l’associazione nazionale la legittimazione ad agire in giudizio, anche se può essere rappresentata in sede processuale dai presidenti regionali, va esclusa l’estensione della legitimatio ad causam alle articolazioni territoriali della medesima associazione, anche nelle ipotesi in cui si tratti dell’impugnazione di atti amministrativi aventi efficacia territorialmente limitata.


Le difese resistenti hanno altresì evidenziato ulteriori profili di inammissibilità del ricorso, con riferimento alle censure relative alla violazione delle prescrizioni urbanistiche vigenti per gli ambiti interessati dal piano attuativo, in quanto trattasi di doglianze attinenti ad aspetti che esorbitano dall’ambito degli interessi affidati alla cura delle associazioni a carattere ambientalistico.


Quanto al merito, le difese resistenti hanno comunque contestato le censure esposte in ricorso, ribadendo la legittimità delle deliberazioni con le quali è stata adottato e quindi approvato lo strumento attuativo, attesa la sua conformità alle previsioni contenute nel vigente P.R.G., così come debitamente approvato dalla Regione Veneto.


All’udienza del 25 gennaio 2007, udite le precisazioni conclusive dei procuratori delle parti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione.


DIRITTO


Il ricorso sottoposto all’esame del Collegio ha per oggetto le delibere con le quali è stato adottato e quindi approvato il piano particolareggiato, denominato “PP2”, interessante il territorio del Comune di San Zeno di Montagna.
Il gravame è stato proposto in via autonoma dall’Associazione Legambiente Veneto, in persona del Presidente-Coordinatore, articolazione locale dell’Associazione Nazionale Legambiente, sulla base della ritenuta legittimazione ad impugnare atti aventi rilevanza territoriale limitata, lesivi degli interessi ambientalistici dalla stessa perseguiti.


Preliminarmente, il Collegio deve darsi carico di valutare la fondatezza dell’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto della legittimazione ad agire in capo all’associazione istante, così come sollevata da entrambe le difese resistenti.


L’eccezione è fondata.
A tale riguardo è opportuno trarre spunto dalla previsione normativa di cui all’art. 18 della legge 8.6.1986, n. 349, il quale prevede che le associazioni individuate ai sensi dell’art. 13 possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.
A sua volta l’art. 13 dispone che : “Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell’ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell’ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell’azione e della sua rilevanza esterna….”.
La disposizione normativa ha quindi individuato nelle associazioni a carattere nazionale ed in quelle presenti in almeno cinque regioni, così come riconosciute in base al decreto del Ministro dell’ambiente, i soggetti che godono della legittimazione a proporre in sede giurisdizionale ricorsi avverso atti lesivi degli interessi tutelati dalle associazioni stesse.
In primo luogo, vale la pena evidenziare, disattendendo la tesi interpretativa di parte ricorrente, che la previsione contenuta nell’art. 13 - la quale individua, accanto alle associazioni a carattere nazionale, anche le associazioni che risultano presenti in almeno cinque regioni -non deve essere intesa nel senso che, laddove le articolazioni territoriali dell’associazione nazionale si estendano in almeno cinque regioni, ciò comporti l’attribuzione anche a tali articolazioni della legittimazione ad agire in via autonoma.
Invero, la norma riconosce in primo luogo alle associazioni a carattere nazionale la legittimazione ad agire in giudizio e prevede l’estensione di tale legittimazione anche a forme di associazione che, benché non aventi le stesse caratteristiche di quelle rinvenibili a livello nazionale (quindi non aventi una struttura nazionale sovraordinata), abbiano tuttavia caratteristiche e rilevanza tali da giustificare l’attribuzione della legitimatio ad causam.
Il caso dell’associazione ricorrente, articolazione territoriale dell’Associazione Nazionale Legambiente, non può rientrare in tale previsione, proprio perché non si tratta di una associazione diversa e distinta da quella operante a livello nazionale, esistente solo in un più ristretto seppur rilevante ambito regionale, bensì piuttosto di una diramazione a livello decentrato dell’associazione centrale, cui è già stata attribuita per legge ed in via speciale la titolarità della legittimazione ad agire in giudizio per la tutela degli interessi perseguiti.
Ciò detto, il Collegio ritiene di aderire al ben noto orientamento giurisprudenziale (vedasi per tutte la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 2151/2006, più volte citata sia da parte istante che dalle difese resistenti a corredo delle rispettive tesi interpretative) che riconosce alle sole associazioni aventi rilevanza nazionale la legittimazione ad agire, escludendola invece per le articolazioni territoriali delle medesime.
A tale proposito va osservato - con ciò controdeducendo all’osservazione svolta dalla difesa istante - come anche in occasione di detta pronuncia sia stata riconosciuta la possibilità di attribuire in taluni casi rilevanza alle articolazioni territoriali, sulla base di un giudizio operato di volta in volta, riconoscendo anche ad organismi non formalmente accreditati la legittimazione ad agire in giudizio, specie nelle ipotesi in cui si tratti di enti che presentano elementi di differenziazione ed un concreto stabile collegamento con un dato ambito del territorio, tale da giustificare l’individuazione di un interesse esponenziale (così anche T.A.R. Veneto, II, n. 1868/2005).
Nella medesima occasione è stato tuttavia ribadito che tale possibilità è da escludere, anche in caso di impugnazione di atti ad efficacia territoriale circoscritta, per le articolazioni territoriali di associazioni già riconosciute ex art. 13 della L. n. 349/86, “…e cioè di soggetti associativi i quali….non agiscono allegando una propria ed autonoma legittimazione fattuale ma ripetono, per così dire, il titolo legittimante da quello ex lege conferito all’Associazione nazionale di cui fanno parte”(così, C.d.S. n. 2151/06 cit.).
In tal modo è stato, quindi, ritenuto che solo l’associazione già riconosciuta a livello nazionale in base all’art. 18, gode della legittimazione ad agire nei giudizi in materia ambientale, escludendo ogni autonoma legittimazione in capo alle articolazioni territoriali della stessa, anche nell’ipotesi in cui si tratti dell’impugnazione di un provvedimento ad efficacia territorialmente limitata.
Sulla base di tale assunto le previsioni contenute nello statuto possono quindi unicamente disciplinare il potere di stare in giudizio in rappresentanza della persona giuridica o dell’associazione, “…ma non può distribuire verso le articolazioni interne la titolarità della situazione legittimante, che resta in capo all’Ente che ne è titolare…”(idem cit.).
Sulla base delle considerazioni sin qui svolte, risulta evidente il difetto di legittimazione ad agire in giudizio da parte dell’odierna istante, Associazione Legambiente Veneto, in quanto articolazione territoriale di Legambiente, associazione nazionale, unica titolare della legitimatio ad causam.
Le previsioni statutarie confermano, peraltro, tale assunto, in quanto in base all’art. 24 dello Statuto Nazionale di Legambiente il Presidente nazionale ha la rappresentanza legale dell’associazione sia in giudizio che nei confronti di terzi, mentre ai Presidenti Regionali è unicamente attribuita la rappresentanza in giudizio, ovverosia la legittimazione processuale, cioè la capacità di produrre effetti processuali ma sempre in capo all’Ente di riferimento.
Né, infine, può assumere rilevanza quanto stabilito nello Statuto Legambiente Volontariato Veneto, allegato da parte ricorrente come documento n. 7, in quanto riconducibile ad un’associazione diversa da quella che ha proposto il presente ricorso ed in ogni caso non contenente alcuna previsione idonea a conferire autonoma legittimazione ad agire in giudizio all’associazione istante, trattandosi in ogni caso, per espressa previsione contenuta nel suddetto atto, di un’articolazione territoriale di Legambiente.


In conclusione, deve essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da Legambiente Veneto in quanto soggetto privo di legittimazione ad agire in giudizio.


Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.


P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Seconda Sezione, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando sul ricorso in premessa, lo dichiara inammissibile.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidandole a favore di ciascuna parte resistente nella somma di € 2.000,00 (duemila/00 Euro), per un totale di complessivi € 4.000,00 (quattromila/00 Euro).
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.


Così deciso in Venezia, in Camera di Consiglio il 25 gennaio 2007 .


Il Presidente

L’Estensore

Il Segretario