TAR Sardegna, Sez. II, n. 736, del 14 novembre 2013
Urbanistica.Illegittimità determinazione regionale d’inviduazione area per impianto di stabulazione naturale per molluschi bivalvi, senza coinvolgimento l’ente comunale territorialmente interessato

Il territorio antistante lo specchio d’acqua interessato dall’intervento ricade nell’ambito del Comune di Olbia, con la conseguenza che quest’ultimo è senz’altro portatore di un interesse qualificato alla partecipazione al procedimento amministrativo finalizzato alla individuazione di un’area marina per la realizzazione di un impianto di stabulazione naturale per molluschi bivalvi, attese le inevitabili implicazioni che tale qualificazione comporta sia nell’esercizio delle sue prerogative di carattere urbanistico che, più in generale, nella gestione e nell’utilizzo del territorio, e in particolare della fascia costiera. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00736/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00456/2005 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 456 del 2005, proposto da: 
Comune di Olbia, rappresentato e difeso dall'avv. Emanuela Traina, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio dell’avv. Luisa Armandi, via Cugia n. 14;

contro

la Regione Autonoma della Sardegna, in persona del Presidente p.t., non costituito in giudizio;

l’Assessorato Regionale della Difesa Ambiente, in persona dell’Assessore p.t., non costituito in giudizio;

l’Azienda U.S.L. N. 2 di Olbia, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti di

Murgia Battista, Euromitili Snc di Murgia Battista e Figli, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della determinazione n. 3063/VII del 17.12.2004, pubblicata nel BURAS n. 3 del 28.1.2005 e comunicata al Comune di Olbia in data 11.2.2005, con cui il Direttore del Servizio Pesca Acquacoltura dell'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna ha classificato, all'interno del Golfo di Cugnana, in Comune di Olbia, un'area per la realizzazione di un impianto di stabulazione naturale per molluschi bivalvi ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs n. 530/1992;

- di tutti gli atti del procedimento e, in particolare, dello studio ispettivo dell'area redatto dall'Asl n. 2 di Olbia;

- di tutti gli atti ad essi presupposti, consequenziali e comunque connessi.



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 ottobre 2013 il dott. Tito Aru e udito l’avv. Emanuela Traina per il Comune ricorrente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

In data 11 febbraio 2005 il Comune di Olbia ha ricevuto la nota n. 3853 del 3.2.2005 con la quale la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Regionale della Difesa Ambiente, trasmetteva “…per opportuna conoscenza e per i provvedimenti di competenza …” la determinazione n. 3063/VII del 17.12.2004 con la quale il Direttore del Servizio Pesca Acquacoltura dello stesso Assessorato aveva proceduto, ai sensi dell’art. 4 del D.Lgvo 30.12.1992 n. 530, alla classificazione di un’area come destinata alla stabulazione naturale dei molluschi bivalvi.

Non avendo mai avuto notizia di tale procedimento, il Comune di Olbia proponeva al competente assessorato regionale domanda di accesso agli atti.

In tal modo veniva a conoscenza del fatto che nel 2001 il sig. Battista Murgia aveva proposto istanza per la classificazione, in località Cugnana, nel Comune di Olbia, di un’area per la realizzazione di un impianto di stabulazione naturale per i molluschi bivalvi vivi, e che all’esito del relativo procedimento, al quale era stato del tutto estromesso, la Regione aveva proceduto all’accoglimento dell’istanza individuando, ai fini della stabulazione, un’area situata nella baia di Cugnana, a ridosso della zona denominata “Punta Asfodeli”, in prossimità della località di Porto Rotondo.

Il Comune di Olbia ha quindi proposto il ricorso in esame lamentando la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e delle sottese garanzie di partecipazione e tutela del contraddittorio procedimentale, nonché la violazione del principio di leale collaborazione tra amministrazioni pubbliche.

Inoltre il Comune ricorrente ha contestato la violazione dell’art. 14 della legge n. 241/1990 con riguardo alla mancata convocazione di una conferenza di servizi al fine della valutazione, nell’ambito del procedimento amministrativo di cui sopra, anche degli interessi pubblici di cui è portatore l’ente comunale.

Infine il Comune di Olbia ha contestato la violazione del PdF vigente per contrasto con la destinazione ad uso turistico-ricreativo del sito, e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e contraddittorietà, avendo collocato una impresa destinata alla stabulazione dei molluschi bivalvi a ridosso di una zona di particolare pregio da decenni destinata all’uso turistico. Oltretutto gli accertamenti istruttori esperiti dall’amministrazione sanitaria non troverebbero fondamento in disposizioni regolamentari ritualmente approvate.

Quale ultimo argomento l’ente ricorrente ha contestato la titolarità, da parte dell’istante sig. Battista Murgia, della licenza per lo sfruttamento demaniale dell’area richiesta (art. 1, punto 4) dallo schema regolamentare del Ministero della Sanità posto a fondamento della decisione regionale.

Per tutto quanto sopra il Comune di Olbia ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente statuizione in ordine alle spese del giudizio.

L’amministrazione regionale non si è costituita in giudizio.

Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2013, sentito il difensore del Comune di Olbia, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

I primi tre motivi del ricorso, seppur variamente articolati, sono incentrati sulla pretesa illegittimità del provvedimento regionale di classificazione, all'interno del Golfo di Cugnana, in Comune di Olbia, di un'area per la realizzazione di un impianto di stabulazione naturale per molluschi bivalvi, in quanto adottato all’esito di un procedimento nel quale non è stato coinvolto l’ente comunale territorialmente interessato dagli effetti del provvedimento adottato.

Premesso che l’amministrazione regionale intimata non si è costituita in giudizio, e che pertanto la decisione del Tribunale trova il suo fondamento nelle sole allegazioni di parte ricorrente, le argomentazioni proposte dal Comune di Olbia meritano accoglimento.

Il procedimento di cui sopra è nato a seguito della presentazione di un’apposita istanza da parte del sig. Battista Murgia.

Il territorio antistante lo specchio d’acqua interessato dall’intervento per cui è causa ricade nell’ambito del Comune di Olbia, con la conseguenza che quest’ultimo è senz’altro portatore di un interesse qualificato non solo alla proposizione del presente ricorso, ma anche alla partecipazione al procedimento amministrativo finalizzato alla individuazione di un’area marina per la realizzazione di un impianto di stabulazione naturale per molluschi bivalvi, attese le inevitabili implicazioni che tale qualificazione comporta sia nell’esercizio delle sue prerogative di carattere urbanistico che, più in generale, nella gestione e nell’utilizzo del territorio, e in particolare della fascia costiera.

Ciò rendeva dunque necessario, da parte dell’amministrazione regionale investita dell’istanza del sig. Murgia, il coinvolgimento dell’amministrazione comunale ricorrente nel procedimento avviato a seguito della presentazione dell’istanza di cui sopra, non solo in ragione dell’art. 7 della legge n. 241/1990, che comunque deve trovare applicazione – ove agevolmente individuabili - anche con riguardo ai destinatari di effetti indiretti del provvedimento finale ma, soprattutto, in virtù dei principi costituzionali che, secondo le più recenti e condivisibili acquisizioni giurisprudenziali, sancisce il dovere di leale collaborazione tra enti pubblici.

Tale principio resta infatti vulnerato ogni qual volta un’amministrazione pubblica intestataria di una potestas decidendi omette di verificare, al fine di coinvolgerla in vista di una naturale composizione di eventuali contrasti, se un’altra amministrazione pubblica sia portatrice di interessi potenzialmente configgenti con quello attivato.

Nel caso di specie tale necessario coinvolgimento è completamente mancato, avendo l’amministrazione regionale omesso di coinvolgere nella sua attività procedimentale il Comune di Olbia che, invece, come detto, ben avrebbe potuto far valere in tale sede argomenti di varia natura (urbanistici, paesaggistici, commerciali) senz’altro idonei a suscitare nell’autorità procedente un’approfondita riflessione sulla localizzazione dell’area da destinate all’attività richiesta dal sig. Murgia.

Se è vero infatti che in difetto di previsioni normative, il principio di leale collaborazione fra istituzioni pubbliche (nella specie, Regione e Comune) non vincola l'Ente titolare della competenza a porre in essere atti formali frutto di co-decisione, è altrettanto vero che lo stesso può ritenersi rispettato solo allorquando il procedimento amministrativo risulti complessivamente fondato sulla logica della cooperazione.

La grave carenza procedimentale sopra individuata comporta quindi, inevitabilmente, l’accoglimento, con valore assorbente, delle relative censure, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Condanna la Regione Autonoma della Sardegna al pagamento in favore del Comune di Olbia delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro 3000,00 (tremila//00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 30 ottobre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Scano, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Tito Aru, Consigliere, Estensore

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 14/11/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)