Cons. Stato Sez.VI sent. 513 del 7 febbraio 2007
Ambiente in genere. Opere strategiche e di interesse nazionale (competenza) REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 513/07
Reg.Dec.
N. 3869 Reg.Ric.
ANNO 2005


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente


DECISIONE


sul ricorso in appello n. 3869/2005, proposto da:
TRENTO AD ALTA VELOCITA' - TAV - S.P.A., rappresentata e difesa dall’Avv. Piero D'Amelio con domicilio eletto in Roma via della Vite n. 7;
contro
COMUNE DI PONCARALE, COMUNE DI MONTIRONE, non costituitisi;
e nei confronti di
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI, COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, REGIONE LOMBARDIA, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato con domicilio in Roma via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia Sezione staccata di Brescia, 22 febbraio 2005 n. 91;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 12 dicembre 2006 relatore il Consigliere Lanfranco Balucani ed uditi, altresì, l’avv.to Masini, per delega dell’avv.to D’Amelio, e l’avv.to dello Stato Giacobbe;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con il ricorso introduttivo dinanzi al TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, i Comuni di Poncarale e di Montirone hanno impugnato la delibera CIPE del 5.12.2003 che ha approvato il progetto preliminare della linea AV/AC Milano-Verona, nonché gli atti connessi, tra cui in particolare la delibera CIPE 21.12.2001, n. 121 (con il quale è stato approvato il primo programma di opere strategiche) e la intesa generale tra Governo e Regione Lombardia dell’11.4.2003 per la parte lombarda della tratta Torino-Venezia.


A fondamento del ricorso venivano dedotti vizi nel procedimento di adozione degli atti impugnati e carenza di una adeguata valutazione ambientale dell’opera.


In relazione a detto ricorso la controinteressata TAV, concessionaria della progettazione e della realizzazione dell’opera, costituendosi in giudizio eccepiva l’incompetenza per territorio del TAR di Brescia e notificava rituale istanza di regolamento di competenza, indicando come Tribunale competente quello del Lazio, trattandosi di impugnazione di atti ad effetti ultraregionali.


Con sentenza n. 91 del 22 febbraio 2005 il TAR di Brescia ha dichiarato manifestamente infondata la istanza di regolamento di competenza sostenendo che all’interno dei progetti riguardanti le opere strategiche e di interesse nazionale debbono essere distinti gli effetti di rilievo nazionale, e quelli radicati localmente (“microeffetti”), tra i quali ultimi si collocano le conseguenze ambientali derivanti dall’inserimento dell’opera in un particolare territorio. E poiché i motivi di ricorso si collegano nel complesso agli effetti localmente radicati del progetto preliminare, ed il ricorso è rivolto non tanto contro la realizzazione dell’opera, bensì contro le scelte del progetto preliminare sulla localizzazione all’interno del territorio della provincia di Brescia, competente a conoscere della impugnativa avanzata dai Comuni di Poncarale e di Montirone è il TAR di Brescia.


Nei confronti di detta pronuncia TAV ha interposto appello denunciando:
a) la violazione dei limiti del sindacato sulla manifesta infondatezza, nell’assunto che il TAR avrebbe esorbitato dalla funzione di “filtro” delle istanze manifestamente infondate entrando “pesantemente” nel merito della questione di competenza;
b) la violazione delle norme e dei principi in tema di determinazione della competenza dei TT.AA.RR., in quanto oggetto di impugnativa innanzi al TAR di Brescia sono atti emessi da organi centrali dello Stato, la cui efficacia non è limitata territorialmente alla circoscrizione di detto TAR.


L’appello è fondato.


Come ha infatti statuito questa Sezione in fattispecie del tutto analoga (cfr. Consiglio di Stato VI Sez. 4 aprile 2005, n. 1485) - nella quale lo stesso TAR di Brescia aveva dichiarato manifestamente infondata l’istanza di regolamento di competenza avanzata dalla TAV S.p.a. in relazione al ricorso con cui altri ricorrenti avevano impugnato (come nel presente giudizio) gli atti relativi alla approvazione del progetto preliminare della linea Milano-Verona - a sostegno della competenza del TAR centrale, ai sensi degli artt. 2 e 3 L. TAR depongono le seguenti univoche considerazioni:
a) con il ricorso di primo grado sono stati impugnati atti emanati da organi statali concernenti la realizzazione di un’opera strategica e di interesse nazionale che produce conseguenze sull’intero territorio nazionale, e che in ogni caso interessa il territorio di due regioni, la Lombardia e il Veneto;
b) la controversia non riguarda la localizzazione dell’opera o gli atti inerenti alla procedura espropriativa, ma il progetto preliminare recante prescrizioni inscindibilmente connesse;
c) i motivi di censura attengono essenzialmente ad una asserita carenza del progetto sotto il profilo della valutazione di impatto ambientale.


In definitiva, dal momento che i motivi di gravame si appuntano su atti emanati da Autorità centrali (il C.I.P.E.) e destinati a spiegare effetti anche al di fuori della circoscrizione territoriale del TAR adito, la competenza a conoscere della controversia, a norma di quanto stabilito dagli artt. 2 e 3 L. TAR sopra citata, non può che essere del TAR Lazio, con sede a Roma.


L’appello in esame deve essere pertanto accolto.


Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.


Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie il ricorso in appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il regolamento di competenza e fissa la competenza del TAR Lazio, sede di Roma.


Condanna il Comune di Poncarale ed il Comune di Montirone al pagamento in solido, in favore della odierna appellante, delle spese relative alla presente fase di giudizio liquidandole nella somma complessiva di 10.000 (diecimila) EURO.


Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.


Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2006 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone Presidente
Sabino Luce Consigliere
Gianpiero Paolo Cirillo Consigliere
Giuseppe Minicone Consigliere
Lanfranco Balucani Consigliere Est.


Presidente
f.to Claudio Varrone


Consigliere Segretario
f.to Lanfranco Balucani f.to Glauco Simonini

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il 07/02/2007.
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il Direttore della Sezione
f.to Maria Rita Oliva