T.A.R. Puglia (BA) Sez. III sent. 2347 del 21 ottobre 2008
Ambiente in genere. Ordinanza contingibile e urgente a tutela dell'igiene e della salute pubblica

È legittima l’ordinanza contingibile e urgente con la quale il Sindaco, sulla base di sopralluoghi effettuati dall’Azienda sanitaria locale all’interno di una ex-macelleria, dai quali emergeva la presenza di “una situazione di degrado, con residui di materiali, rifiuti vari, bruciati ed accantonati, nonché ricettacolo di animali vari”, con conseguenti esalazioni moleste, ha ordinato la rimozione del manufatto fatiscente e la bonifica dell’area di sedime. Ed invero, pur convenendosi che il ricorso agli straordinari poteri di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti presupponga l’esistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica che va preventivamente verificata, non vi è motivo per escludere che nella specie la situazione di emergenza sia dipesa da un prolungato stato di abbandono e che, pertanto, lo stato di pericolo si sia venuto a creare trascorso un certo lasso di tempo dall’evento calamitoso. Peraltro, lo strumento in esame può essere utilizzato anche per evitare che un danno si verifichi o che – come nel caso in esame – si aggravi, prevalendo comunque l’esigenza di dare tutela all’interesse pubblico esposto a lesione. Nel caso concreto, non possono ritenersi sproporzionate le misure adottate dal Sindaco per far fronte alla situazione di pericolo determinatasi per l’ambiente e la salute pubblica; tanto più che il manufatto, di cui ragionevolmente si chiede la rimozione, non è più da lungo tempo adibito all’esercizio dell’attività commerciale e la relativa area di sedime è di proprietà comunale. (Segnalazione e massima di A. Pierobon)
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1766 del 2006, proposto da:
Cordisco Nicola, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Pedarra, con domicilio eletto in Bari presso l’avv. G. Clary, alla via Melo n.195;

contro

Comune di Ascoli Satriano, rappresentato e difeso dall'avv. Felice Venuto, con domicilio eletto presso in Bari, presso gli avv.ti Nicola Zingrillo e Fabio Verile, alla via Redi n.5;

per l'annullamento

dell’ordinanza sindacale n.1400 del 1313.9.2006, recante ordine di rimozione di manufatto fatiscente e di bonifica dell’area di sedime;


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ascoli Satriano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 05/06/2008 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1.-Il ricorrente, sig. Cordisco, ha esercitato attività di vendita al dettaglio di carni fresche in una struttura prefabbricata di sua proprietà collocata su suolo di proprietà comunale dal 1988 al 2003, quando a causa di un incendio, che danneggiava irrimediabilmente il manufatto, si vedeva costretto a chiudere.

A causa del conseguente abbandono della struttura si veniva a creare una situazione di pericolosità per l’igiene e la salute pubblica, sicchè il Sindaco in data 13 settembre 2006 –con l’ordinanza gravata- intimava la rimozione del manufatto in questione e la bonifica del sito sottostante.

Un mese dopo, anche l’Azienda sanitaria locale Fg/3, con nota prot. n.142 ISP del 12.10.2006, versata in atti, sollecitava all’Amministrazione comunale un intervento, avendo verificato attraverso un sopralluogo effettuato all’interno dell’ex macelleria la presenza di –testualmente- “una situazione di degrado, con residui di materiali, rifiuti vari, bruciati ed accantonati, nonché ricettacolo di animali vari”, con conseguenti esalazioni moleste.

In data 13.11.2006, il sig. Cordisco notificava il ricorso in epigrafe provvedendo a depositarlo il successivo 15 novembre.

In data 9.1.2007, si costituiva l’Amministrazione articolando le proprie eccezioni.

All’udienza del 5 giugno 2008, la causa era trattenuta per la decisione.

2.-Il ricorrente lamenta in primo luogo che l’ordinanza gravata sarebbe stata adottata in assenza dei presupposti di legge e, comunque, senza congrua motivazione ed istruttoria adeguata.

In particolare, ritiene che difetterebbe nella specie il requisito dell’urgenza ed eccezionalità della situazione che avrebbe potuto essere fronteggiata con mezzi ordinari e altresì non avrebbe richiesto un intervento immediato.

Le doglianze non sono condivisibili.

Ed invero, pur convenendosi che il ricorso agli straordinari poteri di adozione di ordinanze contingibili ed urgenti presupponga l’esistenza di una situazione di effettivo e concreto pericolo per l’incolumità pubblica che va preventivamente verificata, non vi è motivo per escludere che nella specie la situazione di emergenza sia dipesa da un prolungato stato di abbandono e che, pertanto, lo stato di pericolo si sia venuto a creare trascorso un certo lasso di tempo dall’evento calamitoso.

Peraltro, lo strumento in esame può essere utilizzato anche per evitare che un danno si verifichi o che –come nel caso in esame- si aggravi, prevalendo comunque l’esigenza di dare tutela all’interesse pubblico esposto a lesione. Tanto più che nella specie il nesso eziologico tra fatto pericoloso e manufatto oggetto di ordinanza non può essere messo in discussione alla luce degli accertamenti effettuati dall’Azienda sanitaria locale e che, in ogni caso, l’interesse alla tutela ambientale è qualificata come prioritaria dal legislatore.

Non va invero sottaciuto che, alla stregua dell’art.3-quater introdotto nel testo del d.lgs. n.152/2006 dal d.lgs. n.4/08, “nell’ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità, gli interessi alla tutela dell’ambiente…devono essere oggetto di prioritaria considerazione”.

3.-Il ricorrente lamenta, inoltre, la –presunta- sproporzione tra le misure imposte con l’ordinanza gravata e il fine perseguito, con l’asserita conseguenza di imporre un eccessivo sacrificio al privato, liddove l’interesse pubblico avrebbe potuto essere salvaguardato attraverso soluzioni alternative.

Neanche tale doglianza può essere condivisa.

In disparte il rilievo che il ricorrente stesso non indica le possibili alternative soluzioni e che, comunque -per quanto già argomentato sub 2- l’interesse privato è destinato a recedere in materia di tutela ambientale anche in attuazione dei principi di prevenzione, precauzione e “chi inquina paga”, in ogni caso ed anche alla luce dei principi appena richiamati non possono nel caso concreto ritenersi sproporzionate le misure adottate dal Sindaco per far fronte alla situazione di pericolo determinatasi per l’ambiente e la salute pubblica; tanto più che il manufatto, di cui ragionevolmente si chiede la rimozione, non è più da lungo tempo adibito all’esercizio dell’attività commerciale del ricorrente e la relativa area di sedime è di proprietà comunale.

4.-Infine, il ricorrente sostiene che il provvedimento avrebbe esaurito i suoi effetti essendo stato il manufatto stesso demolito. E’ appena il caso di ribadire in proposito che proprio la presenza dei “resti” del manufatto è stata individuata quale causa di pericolo.

5.-In sintesi, il ricorso in epigrafe non può trovare accoglimento. Sussistono tuttavia motivi per la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sez.III, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 05/06/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Vito Mangialardi, Consigliere

Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore



L'ESTENSORE IL PRESIDENTE






DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/10/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO