Cass. Sez. III n. 16026 del 21 aprile 2011 (CC 12 gen. 2011)
Pres. Lombardi Est.Grillo Ric.Naccarato
Rifiuti. Legislazione emergenziale
La speciale disciplina sanzionatoria introdotta dall'art. 6 del D.L. 6 novembre 2008, n. 172 (conv., con modd., in L. 30 dicembre 2008, n. 210) per i territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti, dichiarato ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225, trova applicazione anche nel territorio della Regione Calabria a seguito dell'emanazione del d.P.C.M. 18 dicembre 2008. (In motivazione la Corte ha precisato che tale decreto, pur non estendendo le ipotesi di reato previste per la Regione Campania, ha però dichiarato per la Regione Calabria lo stato di emergenza rifiuti, da considerarsi quale presupposto di fatto integrante il precetto penale).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Presidente - del 12/01/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRILLO Renato - est. Consigliere - N. 19
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 5793/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NACCARATO Carmelo, nato a Scalea il 19.04.1941;
avverso la sentenza emessa il 20 luglio dal Tribunale di Paola - Sezione Distaccata di Scalea;
udita nella udienza camerale del 12 gennaio 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRILLO Renato;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
NACCARATO Carmelo ricorre contro la sentenza emessa in data 20 luglio 2009 dal Tribunale di Paola - Sezione Distaccata di Scalea - con la quale è stata applicata la pena su richiesta di Euro 1.026,00 di multa in sostituzione della pena detentiva di gg. 27 di reclusione per il reato di cui agli artt. 56 e 110 c.p. e D.L. n. 172 del 2008, art. 6, lett. a) (tentativo di deposito incontrollato di rifiuti ingombranti domestici senza autorizzazione) e disposta la confisca del mezzo di trasporto e la distruzione dei rifiuti trasportati. A sostegno del ricorso deduce violazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla qualificazione (ritenuta errata) del fatto ed alla inconfigurabilità del tentativo. Sostiene il ricorrente che la sua condotta non sarebbe caratterizzata da dolo ma da negligenza, come tale inidonea ad integrare la fattispecie delittuosa contestata.
Ha con un secondo motivo denunciato violazione di legge (artt. 1 e 25 Cost.) evidenziando la mancanza del presupposto legale (mancata previsione del delitto) per quanto riguarda la Regione Calabria cui è stata estesa la disciplina propria della Regione Campania con D.P.C.M. 18 dicembre 2008, ma senza alcuna previsione di un reato identico a quello previsto per legge per la Regione Campania. Ha con un terzo motivo denunciato violazione della legge processuale penale (art. 521 c.p.p.) contestando l'esatta correlazione tra imputazione e sentenza nella misura in cui non viene richiamata nel capo di imputazione la disposizione di cui alla L. n. 225 del 1992, art. 5.
Ha, inoltre, dedotto la nullità della sentenza nella parte relativa alla disposta confisca del mezzo in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) per errata applicazione della L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1 bis in relazione alla fattispecie contestata (tentativo) ricordando che la confisca vale solo per il delitto consumato e non tentato.
Ha, ancora, dedotto la nullità della sentenza per la parte relativa alla confisca ed errata applicazione della L. n. 210 del 2008, art. 6, comma 1 bis, art. 240 c.p. e art. 125 c.p.p., comma 3 in relazione all'art. 445 c.p.p., commi 1 e 1 bis: a dire del ricorrente sui verserebbe in una ipotesi di confisca facoltativa e non obbligatoria in quanto disposta su bene che è servito per commettere il reato (e che dunque non costituisce ne' il prezzo ne' la cosa che in sè costituisce reato).
In particolare il ricorrente ha sottolineato come le previsioni contenute nella L. n. 210 del 2008 indichino la confisca obbligatoria anche in caso di sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per la sola ipotesi di reato di cui all'art. 6, lett. e) e non per la lett. a) per la quale la confisca obbligatoria vale solo in caso di sentenza di condanna, contestando quindi quanto ritenuto dal Tribunale che ha considerato il reato di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) suscettibile di confisca obbligatoria per i beni adoperati per la commissione del reato.
Il ricorso è fondato soltanto in parte, nei termini e per le considerazioni che seguono.
Con il primo dei motivi enunciati viene sostanzialmente denunciata dal ricorrente la violazione del principio di legalità (e questo sarebbe il senso del richiamo fatto dal ricorrente all'art. 25 Cost.), in quanto, secondo l'impostazione difensiva, il precetto penale non scaturirebbe da una precisa fonte normativa di rango primario, ma dal D.C.P.M. 18 dicembre 2008 che avrebbe esteso la normativa c.d. "emergenziale" - già elaborata per far fronte al gravissimo problema dei rifiuti prodotti nella Regione Campania - anche alla Regione Calabria.
In realtà tale Decreto ha, molto più semplicemente, dichiarato lo stato di emergenza per la Regione Calabria, senza tuttavia estendere a tale territorio le ipotesi di reato previste per la Regione Campania, basandosi sui poteri riconosciuti dalla L. n. 225 del 1992, art. 5, espressamente richiamata dalla L. n. 210 del 2008, art. 6 che ha convertito il D.L. n. 172 del 2008. Ne consegue che lo stato di emergenza va considerato quale presupposto di fatto integrante il precetto penale.
Ciò è tanto vero che la disciplina sanzionatoria contenuta nel D.L. n. 172 del 2008, art. 6 (poi convertito con modifiche nella L. n. 210 del 2008) ricollega la punibilità delle condotte (specificamente indicate nelle lett. a), b), c) e d) dell'articolo), alla esistenza del presupposto del dichiarato stato di emergenza nei territori ove tali condotte avvengano. Da qui l'infondatezza del motivo. Parimenti infondata anche la ritenuta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, derivante - a dire del ricorrente - dalla mancata indicazione nel capo di imputazione della L. n. 225 del 1992, art. 3, in quanto la contestazione indica con precisione la condotta violata (sia pure per relationem) e la decisione assunta rispecchia fedelmente il contenuto di quella contestazione. Ugualmente infondata la censura relativa ad una asserita, omessa motivazione della sentenza in punto di indicazione della inesistenza di cause di proscioglimento immediato, avendo il Tribunale indicato partitamente le ragioni per le quali non era possibile accedere ad un proscioglimento nel merito.
Per quanto poi riguarda le doglianza in ordine alla disposta confisca in quanto inconfigurabile nella ipotesi del tentativo, si tratta di censura che non ha alcuna ragion d'essere in quanto l'ipotesi dalla confisca delineata all'art. 6 cit., comma 1 bis è collegata alla commissione di una delle fattispecie penali contemplate nel testo, senza alcuna distinzione tra ipotesi consumate ed ipotesi tentate (in questo senso Cass. Sez. 1, 10.5.2005, n. 22154 Secchiano, rv. 231665).
Fondato è invece il motivo riguardante la illegittimità della disposta confisca.
Se è pur vero che si tratta di una ipotesi di confisca obbligatoria in tutto analoga a quella prevista dal D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 259, comma 2, è pur vero che il testo normativo ricollega tale provvedimento cautelare alla pronuncia di una sentenza di condanna:
l'equiparazione, risultante nella motivazione della decisione impugnata, tra sentenza di patteggiamento e sentenza di condanna, ai fini della confisca, non appare però giustificata dal testo normativo speciale.
In particolare, la confisca del veicolo prevista dalla normativa per la gestione emergenziale dei rifiuti consegue soltanto ad una sentenza di condanna tranne che non si versi nella circoscritta ipotesi della condanna di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata (condotta nel caso in esame non contestata). (v. in questo senso Cass. Sez. 3, 29.9.2009 n. 40203, Grimaldi, rv. 244955). La sentenza impugnata va, dunque, annullata sul punto senza rinvio con eliminazione della confisca dell'autocarro che va restituito all'avente diritto.
Va, nel resto, rigettato il ricorso.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca dell'autocarro che elimina e ne dispone la restituzione dell'avente diritto. Rigetto il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2011