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LEGGE 31 luglio 2005, n.160
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a Roma il 25 maggio 2004.

Gazzetta Ufficiale N. 188 del 13 Agosto 2005

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare
l'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed
il Governo della Federazione russa nel campo dello smantellamento dei
sommergibili nucleari radiati dalla marina militare russa e della
gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare
esaurito, fatto a Roma il 5 novembre 2003, con allegato e Scambio di
Note effettuato a Roma il 2 aprile 2004, a Mosca il 7 maggio 2004 e a
Roma il 25 maggio 2004.

Art. 2.
Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'Accordo
stesso.

Art. 3.
Copertura finanziaria

1. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 360 milioni per il
periodo 2005-2013, di cui euro 8 milioni per l'anno 2005 ed euro 44
milioni annui a decorrere dal 2006, per consentire la partecipazione
italiana all'Accordo di cui all'articolo 1.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2005-2007, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 luglio 2005

CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Fini, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Castelli

LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 5432):
Presentato dal Ministro degli affari esteri (Frattini)
il 19 novembre 2004.
Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede
referente, con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VI,
VIII, X e XI.
Esaminato dalla III commissione il 18 gennaio 2005, 3,
9 e 15 marzo 2005.
Esaminato in aula il 30 maggio 2005 e approvato il 31
maggio 2005.
Senato della Repubblica (atto n. 3471):
Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede
referente, l'8 giugno 2005, con pareri delle commissioni
1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 6ª, 10ª e 13ª.
Esaminato dalla 3ª commissione il 14, 22 e 29 giugno
2005, 5 e 6 luglio 2005.
Esaminato in aula il 6 e 7 luglio 2005 e approvato il
28 luglio 2005.

Allegato

ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL
GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLO SMANTELLAMENTO DEI
SOMMERGIBILI NUCLEARI RADIATI DALLA MARINA MILITARE RUSSA E DELLA
GESTIONE SICURA DEI RIFIUTI RADIOATTIVI E DEL COMBUSTIBILE NUCLEARE
ESAURITO.

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione
Russa, denominati di seguito le Parti,
esprimendo il desiderio di favorire la collaborazione pratica
nell'ambito dell'accordo raggiunto al vertice del G8 tenutosi il
27 giugno 2002 a Kananaskis, Canada, sulla Global Partnership, contro
la proliferazione delle armi e dei materiali di distruzione di massa,
desiderosi di favorire l'accelerazione dello smantellamento sicuro
dei sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa,
sottolineando l'importanza della cooperazione internazionale
diretta all'aumento della sicurezza relativa al riprocessamento del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, nonche'
l'importanza di tutelare l'incolumita' fisica del personale e della
popolazione e l'ambiente dagli effetti nocivi dei materiali nucleari
e delle sostanze radioattive,
nello spirito dei forti legami di amicizia che uniscono i nostri
Paesi,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.
Le parti collaboreranno nel campo dello smantellamento dei
sommergibili nucleari radiati dalla Marina Militare Russa e della
gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare
esaurito.
A tal fine la Parte italiana assistera' gratuitamente la Parte
russa, con la messa a disposizione di risorse finanziarie nel limite
massimo di spesa di 360 milioni di euro in 10 anni, per la
realizzazione delle opere e per la fornitura di beni e servizi,
nell'ambito dei campi di cui all'articolo 2. L'insieme di tali
attivita' sara' in seguito denominato «Assistenza».

Art. 2.
L'Assistenza, in base all'articolo 1 del presente Accordo, verra'
fornita attraverso la realizzazione di progetti nei seguenti campi:
smantellamento dei sommergibili nucleari, navi con impianti ad
energia nucleare, e navi per la manutenzione nucleare;
riprocessamento/trattamento, trasporto, stoccaggio e deposito dei
rifiuti radioattivi e del combustibile nucleare esaurito;
creazione e mantenimento di un sistema di protezione fisica dei
siti nucleari;
bonifica dei siti contaminati da sostanze radioattive;
creazione e mantenimento di una infrastruttura per lo
smantellamento dei sommergibili nucleari, la gestione dei rifiuti
radioattivi e del combustibile nucleare esaurito e la bonifica dei
siti contaminati da sostanze radioattive.

Art. 3.
Ai fini dell'applicazione del presente Accordo gli organi
competenti sono:
per la Parte Italiana - Ministero delle Attivita' Produttive
della Repubblica italiana, il quale incarica la Societa' Gestione
Impianti Nucleari «SOGIN» di provvedere al coordinamento generale e
allo svolgimento di attivita' amministrative e operative finalizzate
alla realizzazione di progetti negli ambiti di cui all'articolo 2 del
presente Accordo;
per la Parte Russa - Ministero per l'Energia Atomica della
Federazione Russa.

Art. 4.
1. Al fine di favorire la cooperazione e vigilare sulla
realizzazione del presente Accordo viene costituito dagli organi
competenti delle Parti un Comitato direttivo, di seguito denominato
«Comitato». Il Comitato e' costituito da due rappresentanti di
ciascuna delle Parti, uno dei quali assumera' la funzione di
co-Presidente. I rappresentanti verranno nominati dai rispettivi
organi competenti. Il Comitato e' convocato alternativamente in
Italia e in Russia dal co-Presidente della parte ospitante almeno due
volte l'anno con lo scopo di:
garantire il necessario controllo sull'andamento complessivo
della collaborazione;
vigilare sul rispetto delle disposizioni del presente Accordo e
proporre eventuali modifiche;
individuare e approvare i singoli progetti che verranno
realizzati nell'ambito del presente Accordo;
dirimere le controversie che dovessero originarsi
nell'applicazione del presente Accordo e, in caso di impossibilita'
di raggiungere un accordo, investire della questione le due Parti;
monitorare le attivita' operative dell'Unita' di Gestione
Progettuale.
Esperti di entrambe le Parti possono essere invitati, in qualita'
di Consiglieri, per partecipare alle riunioni del Comitato. Le
decisioni verranno adottate per consenso.
2. Per lo svolgimento delle attivita' tecnico-gestionali e la
risoluzione delle questioni operative, riguardanti la realizzazione
dei progetti nell'ambito del presente Accordo, il Comitato
costituira' una «Unita' di Gestione Progettuale» integrata.
I costi di funzionamento dell'Unita' di Gestione Progettuale
saranno coperti con i fondi stanziati dalla Parte Italiana di cui
all'articolo 1 del presente Accordo.
Il Comitato, di cui al primo comma del presente articolo,
provvedera' con propria delibera ad approvare la composizione
dell'Unita' di Gestione Progettuale, precisare le competenze e le
regole del suo funzionamento.

Art. 5.
1. La realizzazione dei progetti, il cui elenco deve essere
approvato dal Comitato, avverra' in base a specifici contratti, che
verranno stipulati dal Committente russo, e dal Fornitore Principale
scelto di comune accordo in base a una gara, conformemente alla
legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.
2. I Contratti, di cui al comma precedente, saranno avallati dalla
Parte Italiana a garanzia del mantenimento degli impegni finanziari.
I pagamenti relativi saranno effettuati direttamente dalla Parte
Italiana, previa verifica ed emissione di apposita certificazione
sottoscritta dal Committente e dall'Unita' di Gestione Progettuale,
al Fornitore Principale.
3. Per la realizzazione di singoli progetti, prevedenti
l'esecuzione di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi,
si procedera' tramite la stipula di Accordi esecutivi.

Art. 6.
1. Le apparecchiature e i materiali verranno messi a disposizione
e/o acquistati con i fondi della Parte Italiana secondo quanto
previsto dal presente Accordo, conformemente alle procedure
concordate tra le Parti e alle clausole dei singoli Contratti o
Accordi esecutivi.
2. L'organizzazione russa - destinataria dell'assistenza o
committente - assumera' l'impegno di provvedere all'esercizio e alla
manutenzione tecnica delle apparecchiature e alla conservazione dei
materiali messi a disposizione o acquistati con i fondi della Parte
Italiana, come anche l'impegno di utilizzare dette apparecchiature e
materiali esclusivamente nel rispetto delle finalita' previste
dall'articolo 1 del presente Accordo.
Le forniture delle apparecchiature e dei materiali, importati in
Russia ai fini della realizzazione del presente Accordo e finanziati
con i fondi della Parte Italiana, verranno effettuate in conformita'
alla legislazione, alle norme e alle regole della Federazione Russa.

Art. 7.
La Parte Russa assicurera' la tempestiva emissione, inter alia, di
licenze, permessi, benestare, nonche' dei permessi doganali necessari
per un efficace svolgimento dei progetti. La Parte Russa mettera' a
disposizione i dati e le informazioni necessari all'attuazione dei
singoli progetti nell'ambito del presente Accordo. La Parte Russa
consentira' l'accesso al territorio dei siti e ai siti stessi
necessario alla realizzazione dei singoli progetti nell'ambito del
presente Accordo. Se, conformemente a disposizioni legislative della
Federazione Russa, tale accesso dovesse risultare limitato, nei
Contratti o negli Accordi Esecutivi verranno definite procedure
reciprocamente accettabili. Nei Contratti o negli Accordi Esecutivi
verranno definite anche le procedure e l'entita' delle informazioni
che dovranno essere trasferite.

Art. 8.
1. L'organizzazione Russa - destinataria dell'Assistenza - tiene
debita contabilita' di tutti i mezzi finanziari ricevuti dalla Parte
Italiana e presenta tali rendiconti assieme a una completa
documentazione giustificativa alla Parte interessata con periodicita'
regolare, indicata nel corrispondente Contratto o Accordo Esecutivo o
come diversamente concordato.
2. Facendone richiesta, i rappresentanti della Parte Italiana hanno
diritto, entro sessanta giorni dall'invio di tale richiesta, di
effettuare un controllo dell'utilizzo di qualsiasi forma di
Assistenza fornita dalla Parte Italiana in base al presente Accordo,
se possibile nei luoghi dove tale Assistenza viene fornita o
utilizzata, come pure hanno diritto di effettuare revisioni dei conti
e auditing di tutte le informazioni o documentazioni attinenti a tale
Assistenza per un periodo di sette anni a partire dalla conclusione o
dall'interruzione anticipata di un determinato progetto, sempre che
nell'Accordo Esecutivo non sia stato indicato un diverso periodo. I
dettagli pratici di tali revisioni dei conti e di auditing vengono
stabiliti negli Accordi Esecutivi.

Art. 9.
Il presente Accordo non prevede lo scambio di informazioni che
costituiscano segreto di Stato della Federazione Russa o
rappresentino informazioni classificate della Repubblica Italiana.
Le informazioni trasmesse conformemente al presente Accordo o
generate a seguito della sua attuazione e considerate da una delle
Parti sensibili o confidenziali dovranno essere definite
espressamente. I documenti trasmessi in conformita' al presente
Accordo o risultanti dalla sua applicazione contenenti informazioni
di tale tipo dovranno essere contrassegnati in modo adeguato.
Il trattamento delle informazioni sensibili o confidenziali verra'
effettuato conformemente alla legislazione dello Stato della Parte
che ricevera' dette informazioni, e tali informazioni non verranno
divulgate e non verranno trasmesse a terzi che non partecipino alla
realizzazione del presente Accordo senza l'assenso scritto della
Parte che trasmettera' tali informazioni.
Conformemente alla legislazione russa dette informazioni verranno
trattate come «informazioni d'ufficio a diffusione limitata». Ad esse
sara' garantita una adeguata protezione.
Conformemente alla legislazione italiana dette informazioni
verranno trattate come «informazioni appartenenti a Stato straniero e
trasmesse in via confidenziale». Ad esse sara' garantita una adeguata
protezione. Le Parti limiteranno al massimo il numero delle persone
che hanno l'accesso alle informazioni definite «confidenziali» o
«sensibili».

Art. 10.
Conformemente alla legislazione vigente in ciascuno Stato, le Parti
assicureranno l'efficace protezione dei diritti sulla proprieta'
intellettuale gia' esistente, o l'appropriata ripartizione di quelli
sulla proprieta' intellettuale sviluppata nell'ambito del presente
Accordo. Gli aspetti attinenti alla tutela e alla ripartizione dei
diritti sulla proprieta' intellettuale verranno regolamentati dai
Contratti o dagli Accordi Esecutivi.

Art. 11.
1. La Parte Russa esentera' l'Assistenza fornita nell'ambito del
presente Accordo da dazi doganali, imposte sul profitto, altre tasse
e tributi simili. La Parte Russa prendera' tutti i provvedimenti
necessari per assicurare che non venga applicata nessuna tassa
regionale e/o locale all'assistenza fornita nell'ambito di questo
Accordo. Tali provvedimenti includono l'emanazione di lettere da
parte delle competenti autorita' locali e regionali che confermino la
non applicabilita' dei tributi all'Assistenza fornita nell'ambito del
presente Accordo. Tali lettere di conferma, relativamente alle
localita' e alle regioni in cui si realizzeranno i progetti in
conformita' al presente Accordo, dovranno essere inviate alla Parte
Italiana prima dell'inizio della realizzazione dei progetti.
2. La Parte Russa esentera' sul territorio della Federazione Russa
le remunerazioni delle persone fisiche straniere e dei cittadini
russi abitualmente non residenti nella Federazione Russa dalle
imposte sul reddito, dai contributi di previdenza sociale e da altri
tributi di questo genere per i lavori e per i servizi svolti da tali
persone in adempimento all'Assistenza prevista da questo Accordo. In
riferimento alle remunerazioni esentate dalla tassazione dal presente
comma, la Parte Russa non avra' alcun obbligo nei confronti delle
persone che percepiscono tali remunerazioni per quanto concerne il
sistema di previdenza sociale o altri fondi statali.
3. La Parte Italiana, il suo personale, contraenti e subcontraenti,
fornitori e subfornitori potranno importare nella Federazione Russa
ed esportare da essa apparecchiature, merci, materiali o servizi
necessari alla realizzazione del presente Accordo. In aggiunta alle
disposizioni riguardanti la fornitura dell'Assistenza, le
importazioni ed esportazioni temporanee non saranno soggette a dazi
doganali, tasse sulle licenze, restrizioni non dovute, altre tasse o
tributi simili.
4. Le persone fisiche e giuridiche che partecipano alla
realizzazione dei programmi previsti da questo Accordo sul territorio
della Federazione Russa saranno esentate dal pagamento dell'imposta
sul valore aggiunto o da altri tributi con riferimento ad
attrezzature e merci acquistate entro il territorio della Federazione
Russa per la realizzazione di progetti e programmi nell'ambito del
presente Accordo, cosi' come per lavori effettuati e servizi resi
entro il territorio della Federazione Russa.
5. L'imposizione di tributi verra' considerata un valido motivo per
sospendere o interrompere un progetto dell'Assistenza, o per
impedirne l'inizio.
6. La Parte Russa e' responsabile per le procedure che assicurano
l'espletamento di quanto previsto da questo articolo. I documenti
necessari saranno emessi dall'autorita' competente.

Art. 12.
1. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone
fisiche per i danni o per le lesioni corporali derivanti da loro
omissioni o da loro azioni premeditate volte a procurare lesioni
corporali o danni, la Parte Russa non avanzera' nessuna richiesta di
indennizzo, ne' promuovera' alcuna azione giudiziaria nei confronti
della Parte Italiana, del suo personale, dei contraenti, dei
subcontraenti, dei consulenti, dei fornitori e dei subfornitori degli
impianti, delle apparecchiature e dei servizi a qualsiasi livello e
del loro personale per perdite o danni di qualsiasi natura, ivi
inclusi, in particolare, lesioni corporali, morte, danni diretti,
indiretti o consequenziali arrecati alle proprieta' della Federazione
Russa come risultato delle attivita' realizzate nell'ambito
dell'Accordo. Il contenuto del presente comma non si applica alle
azioni legali intraprese con lo scopo di garantire l'adempimento di
clausole contrattuali espressamente indicate.
2. Salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di persone
fisiche per il Danno Nucleare derivato da loro omissioni o da loro
azioni premeditate, la Parte Russa provvedera' alla necessaria difesa
legale, esonerera' dalla responsabilita' civile, non avanzera'
richieste di indennizzo, ne' promuovera' alcuna azione giudiziaria
nei confronti della Parte Italiana, del suo personale, di qualsiasi
contraente, subcontraente, consulente, fornitore e subfornitore degli
impianti, delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e
del loro personale, in relazione alle richieste di indennizzo di una
parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attivita'
svolte conformemente al presente Accordo, per il Danno nucleare
arrecato sul territorio della Federazione Russa o fuori da esso come
risultato di un Incidente nucleare avvenuto sul territorio della
Federazione Russa.
3. Su richiesta della Parte Italiana, la Parte Russa o un suo
rappresentante autorizzato rilascera' una Lettera di conferma
dell'esonero dalla responsabilita' civile a qualsiasi contraente,
subcontraente, consulente, fornitore o subfornitore a conferma di
quanto disposto dal presente Accordo. Un modello della detta Lettera
di conferma dell'esonero dalla responsabilita' civile si allega come
parte integrante del presente Accordo.
4. Le Parti, in caso di necessita', possono tenere consultazioni su
questioni concernenti le richieste d'indennizzo e i procedimenti
giudiziari di cui al presente articolo.
5. Qualsiasi pagamento collegato all'esonero dalla responsabilita'
civile, di cui al comma 2 del presente articolo, verra' effettuato
tempestivamente e trasferito senza ostacoli al beneficiario nella sua
valuta nazionale.
6. La Parte Italiana, i contraenti, i subcontraenti, i consulenti,
i fornitori e i subfornitori degli impianti, delle apparecchiature e
dei servizi di qualsiasi livello e il loro personale hanno la
facolta' di sottoporre ogni controversia derivante dagli obblighi
previsti dal presente articolo a giudizio arbitrale conformemente al
Regolamento Arbitrale della Commissione dell'ONU per il Diritto del
Commercio Internazionale (UNCITRAL) qualora non fosse possibile
pervenire ad una soluzione reciprocamente accettabile entro novanta
giorni dalla sua presentazione alla Parte Russa. Ogni decisione
dell'arbitrato e' definitiva e vincolante per le parti in
controversia.
7. Nulla di questo articolo dovra' essere interpretato come
riconoscimento della giurisdizione di qualsiasi foro o corte al di
fuori della Federazione Russa sulle richieste di indennizzo di parti
terze, nei confronti delle quali si applica il contenuto del comma 2
del presente articolo, salvo quanto disposto nel comma 6 del presente
articolo e i casi in cui la Federazione Russa si sia assunta
l'obbligo di accettare e di eseguire la sentenza di una corte
basandosi sulle disposizioni di accordi internazionali.
8. Nulla del presente articolo dovra' essere interpretato come
rinuncia all'immunita' delle Parti in relazione alle eventuali
richieste d'indennizzo di parti terze che possano essere avanzate ad
una qualsiasi delle Parti.
9. I termini utilizzati nel presente articolo vengono interpretati
come segue:
«Incidente nucleare»: qualsiasi incidente o una serie di
incidenti che arrechino danno nucleare;
«Danno nucleare»:
(i) morte, lesioni corporali di qualsiasi natura, qualsiasi
perdita di beni o danno a beni che siano originati o derivati dalle
proprieta' radioattive o da una combinazione di proprieta'
radioattive con proprieta' tossiche, esplosive o da altre proprieta'
pericolose del combustibile nucleare o dei prodotti o rifiuti
nucleari presenti in un impianto nucleare, o di materiale nucleare
proveniente da un impianto nucleare, prodotto in esso o ad esso
destinato;
(ii) qualsiasi altra perdita o danno originati dai fattori sopra
menzionati o derivati da essi, se cio' e' previsto dalla legge del
foro competente, e nei limiti previsti da tale legge, e,
(iii) se cio' e' previsto dalla legge dello Stato nel quale e'
situato l'impianto nucleare dell'esercente responsabile di un
impianto, morte, lesioni corporali, perdite di beni o danni a beni di
qualsiasi natura, che siano originati o causati da radiazioni
ionizzanti di altro tipo emesse da qualsiasi altra fonte di
radiazione all'interno di un impianto nucleare.
10. Ai fini del presente Accordo nei casi in cui il danno nucleare
e il danno non nucleare siano stati arrecati da un incidente nucleare
e da uno o piu' incidenti di altro tipo, tale danno, nella misura in
cui non puo' essere ragionevolmente diviso dal danno nucleare verra',
ai fini del presente Accordo, considerato come Danno nucleare
arrecato da detto Incidente nucleare.

Art. 13.
Il presente Accordo non pregiudica i diritti e i doveri delle Parti
previsti da altri Trattati internazionali, accordi o intese ai quali
esse abbiano aderito.

Art. 14.
1. Le controversie originate dall'interpretazione di singole
disposizioni del presente Accordo o dalla sua realizzazione, saranno
risolte tramite consultazioni tra le Parti. Le consultazioni saranno
avviate non oltre novanta giorni dalla data dell'invio della notifica
da una delle Parti all'altra. In caso di necessita' le controversie
saranno portate all'esame del Comitato.
2. Qualora i Contratti o Accordi Esecutivi non fossero conformi a
quanto disposto dal presente Accordo, prevarra' quest'ultimo.
3. Le disposizioni del presente Accordo potranno essere modificate,
previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 15.
1. I1 presente Accordo entrera' in vigore trenta giorni dopo il
ricevimento dell'ultima notifica scritta delle Parti circa
l'adempimento delle procedure statali interne necessarie per la sua
entrata in vigore e avra' la durata di dieci anni.
2. La validita' del presente Accordo sara' automaticamente
prorogata per periodi biennali, se nessuna delle Parti inviera'
all'altra Parte una notifica scritta della propria intenzione di
risolverlo con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di
scadenza del presente Accordo.
3. Gli obblighi assunti in conformita' agli articoli 6, 8, 10, 11,
12 e 14 del presente Accordo restano in vigore indipendentemente da
ogni successivo trasferimento dei diritti di proprieta' dei beni,
apparecchiature o materiali oggetto dell'Assistenza, anche in caso di
cessazione della validita' del presente Accordo o oltre la data di
scadenza dello stesso.
4. Anche in caso di un'eventuale cessazione di validita' del
presente Accordo o di scadenza dello stesso, esso continuera' ad
essere applicato a qualsiasi Contratto o Accordo Esecutivo, di cui le
Parti concordino una proroga, per il periodo di validita' di tale
Contratto o Accordo Esecutivo.
5. Nel caso in cui la Convenzione di Vienna sulla responsabilita'
civile per il danno nucleare del 21 maggio 1963 (di seguito
denominata «Convenzione di Vienna») e il Protocollo Congiunto
riguardante l'applicazione della Convenzione di Vienna e della
Convenzione di Parigi 1 del 21 settembre 1988 (di seguito denominato
«Protocollo Congiunto») entrino in vigore per la Federazione Russa, e
la Convenzione di Vienna oppure la Convenzione di Parigi sulla
responsabilita' nei confronti di terzi nel settore dell'energia
nucleare del 29 luglio 1960 e il Protocollo Congiunto entrino in
vigore per la Repubblica Italiana, la Parte Italiana ha facolta', a
sua discrezione e previa notifica scritta alla Parte Russa, di
sospendere l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 12 del presente Accordo tra le Parti in rapporto a
qualsiasi attivita' realizzata conformemente all'Accordo per la quale
siano applicabili tali trattati. Le Parti si daranno reciproca
comunicazione scritta in merito alle date di entrata in vigore di
tali trattati sui rispettivi territori.
Concluso a Roma il 5 novembre 2003 in due esemplari originali,
redatti in lingua italiana e russa, ambedue i testi facenti
ugualmente fede.
1 Convenzione di Parigi sulla responsabilita' nei confronti di terzi
nel settore dell'energia nucleare del 29 luglio 1960

Allegato

MODELLO DI LETTERA DI CONFERMA
DELL'ESONERO DALLA RESPONSABILITA'
CIVILE NUCLEARE

emessa dal Ministero per l'energia atomica
della Federazione Russa
indirizzata a [Contraente]1

Egregi Signori,
il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Federazione
Russa sono Parti dell'Accordo di cooperazione nel campo dello
smantellamento dei sommergibili nucleari russi radiati dalla Marina
Militare Russa e della gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del
combustibile nucleare esaurito, firmato in Roma il 5 novembre 2003
(in seguito denominato «Accordo»).
Il Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agendo
per conto del Governo della Federazione Russa, conferma con la
presente che [il Contraente] ha stipulato, in conformita'
all'articolo 5 dell'Accordo, un [Accordo Esecutivo o Contratto] con
il [Destinatario] in [data] per fornire aiuto tecnico (Assistenza)
per la realizzazione del progetto denominato [nome del progetto]. Le
persone fisiche e giuridiche indicate nella lista allegata sono:
personale, subcontraenti, fornitori, subfornitori e consulenti di
[denominazione del Contraente], che forniranno le attrezzature, le
merci ed i servizi in conformita' a [Accordo Esecutivo o Contratto].
Il [Contraente] puo' modificare questa lista di volta in volta previa
notifica al Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa o
a un suo rappresentante delegato alla realizzazione del
[denominazione del progetto].
Il Ministero della Federazione Russa per l'Energia Atomica, agendo
per conto del Governo della Federazione Russa, conferma che, in
conformita' ai commi 1 e 2 dell'articolo 12 dell'Accordo:
a) salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di
persone fisiche per i danni o per le lesioni corporali derivanti da
loro omissioni o da loro azioni premeditate volte a procurare lesioni
corporali o danni, la Parte Russa non avanzera' nessuna richiesta di
indennizzo, ne' promuovera' alcuna azione giudiziaria nei confronti
del [Contraente], del loro personale, dei contraenti, subcontraenti,
dei consulenti, dei fornitori e dei subfornitori degli impianti,
delle apparecchiature e dei servizi a qualsiasi livello e del loro
personale, annoverati nella lista allegata che puo' essere modificata
di volta in volta, per perdite o danni di qualsiasi natura, ivi
inclusi, in particolare, lesioni corporali, morte, danni diretti,
indiretti o consequenziali, arrecati alle proprieta' della
Federazione Russa come risultato delle attivita' realizzate
nell'ambito dell'Accordo. Resta inteso che il contenuto del presente
comma non si applica alle azioni legali intraprese con lo scopo di
garantire l'adempimento di clausole contrattuali espressamente
indicate.
b) salvo i casi di richieste di indennizzo nei confronti di
persone fisiche per il Danno Nucleare derivato da loro omissioni o da
azioni premeditate, esso provvedera' alla necessaria difesa legale,
esonerera' dalla responsabilita' civile, non avanzera' richieste di
indennizzo e non promuovera' alcuna azione giudiziaria nei confronti
di [denominazione del Contraente], del suo personale, di qualsiasi
subcontraente, consulente, fornitore e subfornitore degli impianti,
delle apparecchiature e dei servizi di qualsiasi livello e del loro
personale, annoverati nella lista allegata che puo' essere modificata
di volta in volta, in relazione alle richieste di indennizzo di una
parte terza, in qualsiasi foro o corte, sorte a seguito di attivita'
svolte conformemente all'Accordo per il Danno nucleare arrecato sul
territorio della Federazione Russa o fuori da esso come risultato di
un Incidente nucleare avvenuto sul territorio della Federazione
Russa.
Il Ministero per l'Energia Atomica della Federazione Russa, agendo
per conto del governo della Federazione Russa, riconosce che
qualsiasi, disputa, controversia o richiesta d'indennizzo derivanti
dalla presente Lettera di conferma sull'esonero dalla responsabilita'
civile, o attinenti ad essa, ivi inclusa la sua esistenza e
validita', verra' esaminato e risolto in via definitiva attraverso
giudizio arbitrale conformemente al Regolamento Arbitrale UNCITRAL,
qualora entro novanta giorni dalla sua presentazione all'esame del
Governo della Federazione Russa non fosse possibile pervenire ad una
soluzione reciprocamente accettabile. L'Autorita' nominata ai fini
del Regolamento arbitrale UNCITRAL e' la Camera di Commercio di
Stoccolma. Il luogo dell'Arbitrato e' l'Istituto per l'Arbitrato
della Camera di Commercio di Stoccolma, citta' di Stoccolma, Svezia e
la legge applicabile e' quella svedese. Laddove il Regolamento
arbitrale UNCITRAL non venisse applicato ad una specifica situazione,
il Tribunale dell'Arbitrato stabilira' come procedere ulteriormente.
La presente Lettera di conferma dell'esonero dalla responsabilita'
civile entrera' in vigore con la firma del Ministero per l'Energia
Atomica della Federazione Russa, agente per conto del Governo della
Federazione Russa, e avra' vigore conformemente all'Accordo.

(firma)
(Titolo)

(Rappresentante delegato del Ministero per l'Energia Atomica della
Federazione Russa)

(data)

1 E' opportuno inviare una notifica al Governo dello Stato in cui
il contraente svolge la propria attivita'.

ACCORDO