TAR Campania (NA) Sez. VI n. 4848 del 23 agosto 2023
Ambiente in genere.Abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo e poteri della PA

In base all'art. 54 cod. nav., rispetto agli abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo, l’Amministrazione ha una potestà sanzionatoria che può essere sempre esercitata a prescindere dall’eventuale lasso tempo intercorrente tra l’evento abusivo e il suo accertamento. Deve anche ritenersi che l’esercizio dei poteri repressivi postulati dall’art. 54 codice navigazione non richiede alcuna particolare motivazione specifica in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello “status quo ante” rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima. Invero, al riguardo, devono ritenersi valevoli i principi espressi dall’Adunanza Plenaria, pur nel differente ambito degli abusi edilizi, secondo la quale il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino; la figura del “contravventore” (art. 54 cit.) comprende non solo di colui che risulta essere proprietario catastale della costruzione abusivamente edificata in zona demaniale, ma anche di chi abbia in concreto serbato un contegno antigiuridico ex art. 54 Cod.Nav. e finanche di chi ritrae un beneficio dalla disponibilità, a qualunque titolo, di un immobile abusivamente realizzato sul demanio rende evidente come l’ordine di rimozione debba essere indirizzato nei confronti del soggetto che abbia serbato un contegno antigiuridico, determinando con un comportamento volontario l’occupazione di uno spazio demaniale; il che è da escludere allorché la collocazione tale contegno non sia il frutto di una scelta arbitraria del ricorrente, bensì di un evento calamitoso che configura una causa di forza maggiore

Pubblicato il 23/08/2023

N. 04848/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00313/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 313 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Ivan Illiano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Vico Bianchi Allo Spirito Santo, 1;

contro

il Comune di Bacoli, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Valeria Capolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

1) dell’ordinanza di riduzione in pristino n. -OMISSIS- recante prot. -OMISSIS- del 15.01.2020, notificata il 17.01.2020 mediante la quale veniva ingiunta la rimozione di un manufatto di mq 42 insistente su di un’area appartenete al demanio marittimo nonché di una prospiciente tettoria di mq 27,70 e di taluni massetti e vasi adagiati su di un’area in concessione di mq. 30.

2) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale ove e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Bacoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 4 maggio 2023 la dott.ssa Angela Fontana e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente agisce per l'annullamento dell'ordinanza del Comune di Bacoli n.-OMISSIS- del 15.01.20 con cui è stata ingiunta la rimozione di un manufatto di mq 42 insistente su di un'area appartenente al demanio marittimo nonché di una prospiciente tettoia di mq 27,70 e di taluni massetti e vasi adagiati su di un'area in concessione di mq 30.

Rappresenta la ricorrente di essere titolare della concessione demaniale marittima n. -OMISSIS- rilasciata in data 19.05.2005 e successivamente rinnovata con concessione n. -OMISSIS-, rilasciata dal Comune di Bacoli per l'utilizzo di un'area e per il posizionamento negli specchi acquei (lotti n.11-12-13-15 e metà 16 del P.O.) di corpi morti e gavitelli per l' ormeggio di imbarcazioni da diporto, nonchè di un pontile galleggiante di mq 25 per le attività connesse all'ormeggio con arenile asservito di mq 540 per la guardiania dei natanti.

Nel corso di un sopralluogo ad opera degli ispettori demaniali, nell'esercizio dell'attività di vigilanza ai sensi del D.P.R. n.367/1998, venivano riscontrate difformità rispetto al titolo in concessione, inerenti variazioni non autorizzate ed un uso difforme delle stesse mediante la realizzazione di interventi edilizi non assentiti ed occupazione di area demaniale.

In data 15.01.2020 il Comune di Bacoli provvedeva ad emettere ordinanza di sgombero e ripristino stato dei luoghi n.1 oggetto del ricorso in esame.

2. Con il primo motivo di ricorso, è dedotta l’esistenza di un titolo edilizio che ha legittimato la costruzione poi oggetto di demolizione e, dunque, la illegittimità del provvedimento impugnato che non avrebbe tenuto conto di tale circostanza e che avrebbe potuto essere adottato solo nell’esercizio del potere di autotutela.

Precisa la ricorrente che l’Amministrazione Comunale di Bacoli con la concessione edilizia prot. N. -OMISSIS- del 09.07.1997 avrebbe acconsentito all’edificazione (riedificazione) del manufatto che oggi intenderebbe demolire, anzi nel provvedimento impugnato in via principale non farebbe alcun cenno alla concessione edilizia rilasciata per la realizzazione dell’opera contestata la quale viene definita come fabbricata senza alcun titolo abilitativo.

2.1 Con il secondo motivo di ricorso deduce la illegittimità dell’ordinanza di demolizione per eccesso di potere per difetto di istruttoria.

L’Amministrazione Comunale di Bacoli avrebbe proceduto ad adottare l’atto impugnato in via principale senza verificare se il manufatto ritenuto abusivo era stato invece edificato in virtù di un provvedimento abilitativo costituito nel caso di specie dalla concessione edilizia prot. N. -OMISSIS- del 09.07.1997.

2.2 Con il terzo e quarto motivo è dedotta la violazione dei principi che governano l’esercizio del potere di autotutela anche in punto di rilevanza della motivazione con riguardo all’interesse pubblico concreto da tutelare.

2.2 Con il quinto motivo di ricorso è dedotto il difetto di legittimazione della destinataria dell’atto di riduzione in pristino: la baracca dotata di tettoia non sarebbe stata edificata dalla società l’Approdo la quale sarebbe stata costituita dopo l’anno 1992, anno nel quale il predetto manufatto fu dato in concessione ad un soggetto terzo.

3. Così sintetizzate le censure formulate dalla ricorrente, ritiene il Collegio che esse siano infondate e che il ricorso vada respinto.

Va rilevato come il provvedimento impugnato non sia stato adottato nell’esercizio del potere di vigilanza dell’assetto urbanistico bensì per l'uso difforme della concessione demaniale e per l'occupazione abusiva di area demaniale.

In tali sensi, risultano inconferenti le deduzioni difensive che attengono alle modalità di esercizio del potere di vigilanza sul corretto assetto del territorio comunale.

Peraltro, l’originaria concessione edilizia del 1997 era stata rilasciata per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria relativi ad un deposito attrezzi in area individuata al foglio 16 particella 261 del catasto.

Le opere abusive rilevate nel verbale di sopralluogo risultano diverse e più articolate, trattandosi della realizzazione, all'interno dell'arenile in concessione di una tettoia in ferro con una struttura in putrelle e tubulari in ferro con copertura in pannelli sandwich di dimensioni circa 4,80 mt x 7,30 mt. per un totale di circa 35,00 mq; di un’area di circa mq 30 in parte pavimentata con massetto in cls e blocchi circostante la predetta tettoia, con impianti e colonnina di adduzione acqua e relativi sottoservizi; della occupazione abusiva di un'area demaniale di dimensioni circa 8,67 mt x 4,87 mt per un totale di circa 42,00 mq occupata da un manufatto in struttura mista ferro e muratura con copertura in pannelli sandwich di dimensioni 7,27 mt x 3,81 mt per un totale di circa 27,70, provvista di impianto idrico (carico e scarico) ed elettrico, pavimentato e piastrellato, destinata ad uffici, servizi e deposito per ormeggio imbarcazione da diporto.

La evidente difformità dall’originario titolo edilizio legittima il potere repressivo della autorità demaniale dal momento che la ricorrente non ha fornito incontrovertibili elementi idonei a comprovare l’esistenza di altrettanti atti autorizzatori della costruzione di tali opere rilasciati dalla autorità competente alla gestione del demanio marittimo.

Né la legittimazione delle opere può essere rilevata dalla variazione della concessione versata in atti dalla ricorrente poiché tale atto ha come oggetto la destinazione di una determinata area al fine di consentire l’accesso in acqua dei natanti.

Ciò posto, va rilevato che il corretto uso dei beni del demanio pubblico marittimo risulta essere l'interesse pubblico prevalente da tutelare che obbliga l'Ente a provvedere per la sua salvaguardia malgrado l'addotto tempo trascorso.

Sul punto la giurisprudenza ha ritenuto che: “In base al sopra citato art. 54, rispetto agli abusi realizzati sul suolo demaniale marittimo, l’Amministrazione ha una potestà sanzionatoria che può essere sempre esercitata a prescindere dall’eventuale lasso tempo intercorrente tra l’evento abusivo e il suo accertamento. Deve anche ritenersi che l’esercizio dei poteri repressivi postulati dall’art. 54 codice navigazione non richiede alcuna particolare motivazione specifica in ordine alla prevalenza dell’interesse pubblico al ripristino dello “status quo ante” rispetto a quello del privato alla conservazione dell’occupazione dell’area demaniale marittima. Invero, al riguardo, devono ritenersi valevoli i principi espressi dall’Adunanza Plenaria (Cons. St., Ad. Plen., 17 ottobre 2017, n. 9), pur nel differente ambito degli abusi edilizi, secondo la quale il provvedimento con cui viene ingiunta, sia pure tardivamente, la demolizione di un immobile abusivo, per la sua natura vincolata e rigidamente ancorata al ricorrere dei relativi presupposti in fatto e in diritto, non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso. Il principio in questione non ammette deroghe neppure nell’ipotesi in cui l’ingiunzione di demolizione intervenga a distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, il titolare attuale non sia responsabile dell’abuso e il trasferimento non denoti intenti elusivi dell’onere di ripristino (Cons. Stato, sez. VI, 18/12/2017 n. 5954)” - Tar Sicilia, sez. I, sent. 2404/2022;

- la figura del “contravventore” (art. 54 cit.) comprende “non solo di colui che risulta essere proprietario catastale della costruzione abusivamente edificata in zona demaniale, ma anche di chi abbia in concreto serbato un contegno antigiuridico ex art. 54 Cod.Nav. e finanche di chi ritrae un beneficio dalla disponibilità, a qualunque titolo, di un immobile abusivamente realizzato sul demanio (cfr. TAR Puglia, Lecce, 07 febbraio 2006, n. 793) - “rende evidente come l’ordine di rimozione debba essere indirizzato nei confronti del soggetto che abbia serbato un contegno antigiuridico, determinando con un comportamento volontario l’occupazione di uno spazio demaniale”; il che è da escludere allorché la collocazione tale contegno non sia il frutto di una scelta arbitraria del ricorrente, bensì di un evento calamitoso che configura una causa di forza maggiore (cfr. T.A.R. Liguria, 09/1-OMISSIS-19, n. 859)” .

Dagli enunciati principi discende la infondatezza della censura con cui la ricorrente deduce la illegittimità dell’ordinanza che risulterebbe indirizzata ad un soggetto diverso da chi avrebbe realizzato le opere.

L'ordinanza impugnata, infatti, contiene un ordine di ripristino che deve essere rivolto a chi ha la disponibilità dell'area data in concessione e continua ad esercitarla e non nei confronti di chi, a suo tempo, ha realizzato l'abuso.

4. Sussistono i presupposti per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 4 maggio 2023, svoltasi con collegamento Teams, con l'intervento dei magistrati:

Paolo Passoni, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere

Angela Fontana, Consigliere, Estensore