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T.A.R. Veneto sent.975 del 14 marzo 2005
L’azione diretta all’esercizio del diritto di accesso è proponibile anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici poiché l’art. 23 della L. n. 241/1990, include nel novero dei soggetti passivi dell’accesso anche i "gestori" di pubblici servizi, anche se operanti in regime privatistico e quale che sia la natura giuridica assunta;
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Ricorso n. 3621/2004 Sent. n.975/05 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima Sezione, con l’intervento dei magistrati:
Angelo De Zotti Presidente f.f., relatoreItalo Franco ConsigliereMarco Buricelli Consigliereha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso n. 3621/2004 proposto dalla società S.I.E.T. di PERALE FERDINANDO & C. S.a.s. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Ferdinando Checchin e Francesca Checchin, con elezione di domicilio presso lo studio degli stessi in Mestre-Venezia, via Lazzari 8/4;contro
la TELECOM ITALIA S.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Giorgio Orsoni e Mariagrazia Romeo, con elezione di domicilio presso lo studio del primo in Venezia, S. Croce 205;
per
l’esibizione dei documenti richiesti dalla società ricorrente con lettera raccomandata a.r. motivata in data 18.10.2004.Visto il ricorso, notificato il 14.12.2004 e depositato presso la segreteria il 30.12.2004 con i relativi allegati;
visto l'atto di costituzione di Telecom Italia S.p.a., depositato in Segreteria il 19.1.2005 con i relativi allegati;visti gli atti tutti della causa;
uditi all’udienza camerale del 16 febbraio 2005 (relatore il Presidente f.f. Angelo De Zotti) gli avvocati: F. Checchin per la parte ricorrente e M. G. Romeo per Telecom Italia S.p.a.;
ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Fatto e diritto
Il sig. Ferdinando Perale , titolare della ditta ricorrente, espone:
di aver acquistato da fallimento un immobile sul quale ha rilevato l’esistenza di un armadietto per impianto di telecomunicazioni Telecom Italia s.p.a S.I.P. del quale ignorava l’esistenza, non essendo tale impianto menzionato nella relazione depositata presso il Tribunale di Venezia, che ha ne ha autorizzato la vendita;che sull’immobile sono stati eseguiti lavori di ristrutturazione e che proprio nel punto ove è posizionato l’armadietto è prevista la collocazione dell’accesso carraio,che in data 29 marzo 2004 e con successive diffide chiedeva a Telecom di rimuovere o di spostare l’armadietto e che dopo diversi solleciti la società telefonica gli comunicava di essere disponibile a provvedere, con oneri a carico del richiedente, per un preventivo di spesa di pari ad € 15.900;che in seguito a tale comunicazione il ricorrente ha verificato se esisteva un titolo che legittimasse la presenza dell’impianto, senza reperirlo;
che successivamente ha inoltrato, allo scopo di ottenerne copia di detto titolo, domanda di accesso ai sensi dell’art. 22 della legge 241/90 e che a tale richiesta la Telecom non ha fornito alcun riscontro, donde di fatto il rigetto dell’istanza;
che pertanto, essendo decorsi 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, chiede che il Tribunale accerti la sussistenza e la violazione da parte di Telecom del diritto di accesso alla documentazione richiesta e che ordini alla società intimata l’esibizione dei documenti richiesti dalla S.I.E.T. e concernenti il titolo relativo alla messa in sito dell’impianto di telecomunicazioni sull’immobile di sua proprietà individuato in premessa;che la società Telecom si è costituita in giudizio ed ha eccepito l’inammissibilità del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l’istanza di accesso non coinvolge la società come gestore di servizio pubblico ma ha come oggetto “la posizione di diritto privato del proprietario di un armadietto sito nell’area di proprietà di altri”;che Telecom eccepisce inoltre che l’istanza di accesso andrebbe rivolta comunque all’amministrazione che ha formato il documento e che comunque lo detiene;
che nel merito Telecom sostiene che la domanda è infondata in quanto le norme in base alle quali è possibile la collocazione di impianti di telefonia prevedono la costituzione coattiva di servitù funzionale al passaggio di cavi, fili ed impianti connessi,che tale servitù, pur in assenza di un titolo formale potrebbe essere stata acquisita per usucapione ventennale e che nel caso di specie l’armadietto è stato installato sull’area da tempo immemorabile, sufficiente a determinare l’usucapione ventennale, posto che dai rilievi dei propri tecnici è emerso che l’impianto era già in sito sin dal dicembre dell’anno 1986, essendo funzionale al servizio delle utenze telefoniche presenti nella zona (160);che pertanto non sussiste alcun interesse ad esercitare il diritto di accesso per l’esibizione di un titolo formale che legittima l’installazione, trovando questa comunque il suo titolo privilegiato se non esclusivo nella predetta servitù ampiamente usucapita;Ciò premesso in fatto il tribunale ritiene:che l’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva di Telecom s,p,a è infondata;che è pacifico, infatti, che l’azione diretta all’esercizio del diritto di accesso è proponibile anche nei confronti dei gestori di servizi pubblici (cfr., C.d.S. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI – Sentenza 5 marzo 2002 n. 1303) atteso che l’art. 23 della L. n. 241/1990, include nel novero dei soggetti passivi dell’accesso anche i "gestori" di pubblici servizi, anche se operanti in regime privatistico e quale che sia la natura giuridica assunta;che parimenti non rileva la circostanza che l’interesse sottostante all’azione sia correlato all’esercizio di diritti inerenti la sfera privata del richiedente o del gestore (la posizione di diritto privato come la definisce Telecom nelle sue difese) giacchè il diritto di accesso può inerire per definizione a tutte le situazioni giuridiche rilevanti sull’interesse del cittadino e non a diritti specifici di natura pubblica;che l’uso del documento che il privato intende effettuare è quindi irrilevante ai fini dell’ammissibilità del diritto di acceso non essendo possibile all’amministrazione sindacarne l’uso ma solo la titolarità e la sussistenza dell’interesse in capo al richiedente;che l’azione diretta nei confronti di Telecom è inoltre ammissibile in quanto anche se l’amministrazione che ha rilasciato il documento fosse diversa dal gestore, quest’ultimo ne è il beneficiario ed il depositario e dunque il soggetto che lo detiene;che nel merito la pretesa è fondata in quanto è nel diritto del privato conoscere e chiedere l’esibizione degli atti in base ai quali il gestore di un servizio pubblico esercita diritti o servitù sulla proprietà privata, indipendentemente dalla possibilità, che non sempre è data al terzo, di individuare l’amministrazione che tale titolo ha rilasciato;che la questione relativa all’esistenza o meno del titolo formale non è decisiva in quanto essa è questione consequenziale alla possibilità di accertarlo da parte chi esercita il diritto di accesso;che pertanto, il Collegio prende atto che Telecom nelle proprie difese assume di non avere reperito il titolo (l’autorizzazione all’installazione dell’armadietto in questione) assumendo che pur ove esso mancasse la società esercita da tempo immemorabile per intervenuta usucapione la servitù coattiva funzionale al passaggio di fili, cavi ed impianti prevista dalla legge, e tuttavia osserva che ciò non la esime dell’obbligo di provvedere sulla domanda di accesso nei modi previsti dalla legge formalizzando, ciò che sin qui non ha fatto, le ragioni per le quali, in questa sede, oppone che l’accesso non possa essere utilmente esperito per la mancanza in atti del documento del quale il richiedente chiede di prendere visione;che anche in tal caso l’amministrazione dovrà fornire al richiedente gli elementi di cui dispone per individuarne altrimenti gli elementi essenziali utili per esercitarne altrove la ricerca;che il ricorso va quindi accolto nei sensi di cui in motivazione: per l’effetto Telecom dovrà provvedere sulla domanda di accesso presentata dal ricorrente nel termine di trenta giorni, nei modi previsti dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/90 formalizzando le ragioni per le quali, senza opporre eccezioni pregiudiziali e di merito, la domanda del richiedente può essere (o non essere) utilmente esercitata, fornendogli ogni necessaria informazione sullo stato della pratica cui la richiesta inerisce.Le spese e le competenze di causa seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, prima sezione, accoglie il ricorso in epigrafe e riconosce il diritto di accesso nei sensi e nei modi di cui in motivazione.Condanna la parte resistente al pagamento, in favore del ricorrente delle spese e delle competenze di causa che liquida complessivamente in € 500,00 (cinquecento euro) oltre ad iva e c.p.a..Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.Così deciso in Venezia, addì 16 febbraio 2005.Il Presidente f.f., estensore