TAR Liguria, Sez. I, n. 718, del 24 aprile 2013
Ambiente in genere Rinnovo concessione demaniale marittima

Con la concessione di un'area demaniale marittima si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, così da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione; il ricordato principio di trasparenza viene già vulnerato con l'avvio di una procedura non pubblicizzata di rinnovo. Anche per le fattispecie anteriori all'abrogazione espressa del diritto di insistenza, di cui all'art. 1 comma 18 d.l. n. 194 del 2009, costituisce principio consolidato quello per cui in sede di rinnovo di una concessione demaniale marittima il concessionario non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, in quanto il principio sancito dall'art. 37 comma 2 c. nav. secondo cui deve essere data la preferenza al precedente concessionario (c.d. diritto di insistenza, invero eliminato con effetto ex tunc dall'ordinamento alla luce delle predette ragioni), ha carattere sussidiario rispetto al criterio generale e principale, di cui al comma 1 dello stesso art. 37, cioè quello della più proficua utilizzazione della concessione demaniale e del migliore uso della stessa nel pubblico interesse, cosicché il rinnovo non poteva considerarsi in alcun modo automatico, presupponendo il rilascio del titolo da parte dell'amministrazione competente. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00718/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01255/1997 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1255 del 1997, proposto da: 
Forgione Stanislao, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Gerbi, Francesco Massa, con domicilio eletto presso Giovanni Gerbi in Genova, via Corsica 21 Anzi via Roma 11/1;

contro

Autorita' Portuale di Savona, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Pericu, Enrica Croci, con domicilio eletto presso Giuseppe Pericu in Genova, corso A. Saffi 7/2;

per l'annullamento

ordine di rimozione arredi e diniego rinnovo concessione demaniale, prot. n. 4033 del 28\5\1997;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorita' Portuale di Savona;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Davide Ponte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame parte ricorrente impugnava il provvedimento di cui in epigrafe, recante diniego di concessione demaniale e ordine di rimozione degli arredi del locale.

Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda e gli atti procedimentali che hanno portato alla determinazione contestata, venivano quindi dedotte le seguenti censure:

- relativamente al diniego di rinnovo di concessione: violazione dell’art. 36 cod nav, illogicità, contraddittorietà, difetto di presupposto per genericità della motivazione; difetto di motivazione circa il piano ostativo; violazione degli artt. 37 cod nav e 18 reg cod nav, circa il presunto obbligo di gara e stante la sussistenza del diritto al rinnovo della concessione;

- relativamente all’ordine di rimozione: illegittimità derivata, violazione dell’art. 7 l. 241\1990 e dell’art. 54 cod nav.

L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio e, controdeducendo punto per punto, chiedeva il rigetto del gravame.

Con ordinanza n. 485\1997 veniva respinta la domanda cautelare.

Alla pubblica udienza del 18\4\2013 la causa passava in decisione.

Il ricorso appare prima facie destituito di fondamento, con conseguente applicabilità del principio di cui all’art. 74 cod proc amm.

Il provvedimento impugnato ha negato il rinnovo della concessione demaniale sulla scorta di una pluralità di argomentazioni (attività pianificatoria ed obbligo di gara in specie). In proposito, assume rilievo preminente il noto principio a mente del quale in caso di diniego sorretto da più ragioni giustificatrici fra loro autonome, è sufficiente a sorreggere la legittimità dell'atto impugnato la conformità a legge anche di una sola di esse (cfr. ex multis Tar Liguria n. 1123\2012).

Ai fini predetti, nel caso di specie sussiste un motivo pacificamente (e gravemente, stante la nota origine comunitaria dei principi sottesi allo stesso) ostativo, relativo all’obbligo di gara per l’affidamento di concessioni demaniali e l’inconfigurabilità di un diritto di insistenza.

In analoghe fattispecie è già stato ribadito quanto segue. In primo luogo, l'indifferenza comunitaria al nomen della fattispecie fa sì che la sua sottoposizione ai principi di evidenza trovi il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione di un'area demaniale marittima si fornisce un'occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, così da imporre una procedura competitiva ispirata ai principi di trasparenza e non discriminazione; il ricordato principio di trasparenza viene già vulnerato con l'avvio di una procedura non pubblicizzata di rinnovo (cfr. ad es. Consiglio Stato , sez. VI, 30 settembre 2010 , n. 7239). In secondo luogo, che anche per le fattispecie anteriori all'abrogazione espressa del diritto di insistenza , di cui all'art. 1 comma 18 d.l. n. 194 del 2009, costituiva principio consolidato quello per cui in sede di rinnovo di una concessione demaniale marittima il concessionario non vanta alcuna aspettativa al rinnovo del rapporto, in quanto il principio sancito dall'art. 37 comma 2 c. nav. secondo cui deve essere data la preferenza al precedente concessionario (c.d. diritto di insistenza, invero eliminato con effetto ex tunc dall'ordinamento alla luce delle predette ragioni), ha carattere sussidiario rispetto al criterio generale e principale, di cui al comma 1 dello stesso art. 37, cioè quello della più proficua utilizzazione della concessione demaniale e del migliore uso della stessa nel pubblico interesse, cosicché il rinnovo non poteva considerarsi in alcun modo automatico, presupponendo il rilascio del titolo da parte dell'amministrazione competente (cfr. ad es. Tar Liguria n. 1475\2011).

Peraltro, anche in termini di ostatività delle iniziative pianificatorie in atto, il diniego appare puntualmente sorretto da approfondite argomentazioni e considerazioni, scevre da censure ammissibili nel presente contesto di giudizio di illegittimità, non risultando dimostrato alcun travisamento di fatti né manifeste irragionevolezze circa le scelte individuate e richiamate nell’atto per il miglior perseguimento del pubblico interesse.

Le considerazioni sin qui svolte si riverberano altresì sull’infondatezza delle censure mosse in via derivata avverso l’ordine di rimozione. Per il resto, cioè in relazione ai due vizi autonomi dedotti, l’infondatezza del gravame anche in parte qua mantiene i caratteri dell’evidenza.

In termini di comunicazione di avvio del procedimento, se per un verso l’iter risulta avviato dalla stessa istanza del ricorrente, il quale pertanto ha potuto partecipare ben sapendo della pendenza del procedimento dallo stesso avviato, per un altro verso il carattere vincolato dell’ordine esclude qualsiasi rilevanza all’eventuale omissione formale lamentata. A quest’ultimo proposito, la natura dell’ordine e la sua fondatezza su presupposti indiscutibili (nei termini sopra ricordati) nonchè sull’abusività pacifica dell’occupazione, in assenza di rinnovo del titolo concessorio, rende evidente in ogni caso l’applicabilità della sanatoria processuale ex art. 21 octies legge 241 del 1990, non potendo l’amministrazione giungere a diverse determinazioni. In relazione ai materiali da rimuovere, ne è parimenti pacifica la natura abusiva, cosicchè valgono le medesime considerazioni appena svolte.

Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente, liquidate in complessivi euro 4.000,00 (quattromila\00), oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l'intervento dei magistrati:

Santo Balba, Presidente

Davide Ponte, Consigliere, Estensore

Angelo Vitali, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 24/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)