TAR Puglia (BA) Sez. I n. 2 del 8 gennaio 2010
Sviluppo sostenibile. Impianti di produzione energia da fonti rinnovabili

Il complessivo termine di 180 giorni di cui all'art. 5 decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 è stato qualificato come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al quale perciò anche le Regioni, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, devono attenersi.
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO



N. 00002/2010 REG.SEN.
N. 01345/2009 REG.RIC.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)


ha pronunciato la presente


SENTENZA


sul ricorso numero di registro generale 1345 del 2009, proposto dalla Daunia Wind S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Mescia e Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni 210;


contro


la Regione Puglia, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sabino Persichella, con domicilio eletto in Bari, via Principe Amedeo, 197;

avverso

il silenzio tenuto dalla Regione Puglia sull’istanza di rilascio di autorizzazione unica per la realizzazione di una variante in corso d’opera al realizzando parco eolico in agro di Serracapriola, ex art.12 D. Lgs. n. 387/2007;

e per il conseguimento

dell’ordine rivolto alla Regione Puglia di concludere il procedimento di variante in corso d’opera mediante provvedimento espresso e motivato.

Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv.ti Giuseppe Mescia e Sabino Persichella;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO


Con istanza del 23 febbraio 2005, la Daunia Wind S.r.l. chiedeva alla Regione Puglia - Settore Industria - l'autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico composto da 26 aerogeneratori in agro di Serracapriola. Il 24 maggio 2005 domandava altresì al Settore Ecologia della Regione Puglia di avviare il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.I.A.

Il Settore Ecologia escludeva tale procedura per tutte le pale, tranne che per cinque (le nn. 7, 8, 9, 13 e14). Le nn. 7 e 13 perché erano collocate in zona limitrofa ad un'area alberata; le nn. 8, 9 e 14 perché a ridosso di una strada comunale (determina 24 aprile 2006 n. 211).

La società otteneva quindi l'autorizzazione unica per l'impianto così composto da 21 aerogeneratori, con determinazione del Settore Industria I febbraio 2007 n. 3.

La medesima Daunia Wind presentava poi alla Provincia di Foggia la richiesta di riesame della verifica, allegando una variante di progetto relativa alle cinque pale non escluse dalla V.I.A.

La Provincia trasmetteva detta l'istanza all’Assessorato all'Ecologia regionale, ritenendolo competente ai sensi dell'articolo 10, quinto comma, della legge regionale n. 17/2007 (trattandosi di mera integrazione e variazione progettuale), con nota 28 febbraio 2008 n. 12907.

Il Dirigente del Settore Ecologia regionale rimetteva alla Provincia la pratica, qualificandola come nuova istanza.

Quest’ultimo Ente esaminava allora la richiesta della Daunia Wind, escludendo, alla stregua del modificato progetto, anche le cinque pale residue dalla procedura di V.I.A. (determina del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia 28 luglio 2007 n. 2394/6.15).

La società interessata pertanto richiedeva all'Assessorato regionale allo Sviluppo economico - Settore Industria - "l'approvazione della variante in corso d'opera di cui al progetto allegato alla presente e il conseguente rilascio dell'Autorizzazione Unica in variante", il 25 agosto 2008.

Non avendo ricevuto alcuna risposta, con ricorso notificato il 7 agosto 2009 e depositato il 10 agosto 2009, la Daunia Wind ha agito dinanzi a questo Tribunale per sentir dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dalla Regione Puglia sulla propria istanza di rilascio dell’autorizzazione unica in variante e per ottenere, di conseguenza, che sia ordinata all’Ente la conclusione del procedimento mediante un provvedimento espresso e motivato.

L'azione è fondata.

Alla data odierna, a più di un anno dalla richiesta, la Regione non si è pronunciata; d'altronde, la circostanza è ribadita dalla parte resistente, nella memoria del 20 ottobre 2009: "Naturalmente la domanda non veniva neanche esaminata dall'Assessorato regionale, risultando del tutto irrituale".

Occorre ricordare che la disciplina degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili deriva dalla direttiva 2001/77/CE, che, in un'ottica di liberalizzazione del mercato interno dell'elettricità, ha tra l’altro stabilito, all'articolo 6:

"1. Gli Stati membri o gli organismi competenti designati dagli Stati membri valutano l'attuale quadro legislativo e regolamentare esistente delle procedure di autorizzazione o delle altre procedure di cui all'articolo 4 della direttiva 96/92/CE applicabili agli impianti per la produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili allo scopo di:

- ridurre gli ostacoli normativi e di altro tipo all'aumento della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili,

- razionalizzare e accelerare le procedure all'opportuno livello amministrativo,

- garantire che le norme siano oggettive, trasparenti e non discriminatorie e tengano pienamente conto delle particolarità delle varie tecnologie per le fonti energetiche rinnovabili”.

La direttiva è stata poi recepita con il decreto legislativo 29 dicembre 2003 n. 387, il quale evidenzia nel suo complesso una precisa volontà promozionale relativa ai procedimenti d’installazione d’impianti di produzione di energia mediante fonti rinnovabili che, come sottolineato dal Consiglio di Stato, corrisponde a "finalità di interesse pubblico (la riduzione delle emissioni di gas all'effetto serra attraverso la ricerca, promozione, sviluppo maggior utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili di tecniche avanzati compatibili con l'ambiente tra i quali rientrano impianti eolici, costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano recepito nell'ordinamento statale della legge 1° giugno 2002, n. 120, concernente "Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997”)" (decisione, sesta Sezione, 9 marzo 2005 n. 971).

In particolare l'articolo 5 ("Razionalizzazione e semplificazione delle procedure autorizzative") prevede:

"3. La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o altro soggetto istituzionale delegato dalla regione, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico. A tal fine la Conferenza dei servizi è convocata dalla regione entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere, in ogni caso, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non può comunque essere superiore a centottanta giorni”.

Il complessivo termine di 180 giorni è stato qualificato come principio fondamentale in materia di “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” dalla Corte costituzionale (sentenza 9 novembre 2006 n. 364), al quale perciò anche la Regione Puglia, nell’esercizio delle proprie competenze legislative e amministrative, deve attenersi.

In realtà, l'Amministrazione resistente si è sottratta all'obbligo della conclusione del procedimento, delegando inammissibilmente l'onere di esporre le ragioni della propria inazione alla difesa in giudizio. Tali ragioni, d'altronde, riguardando l'interpretazione delle leggi regionali, soprattutto in relazione al regime transitorio di cui alla legge n. 17/2007, e la qualificazione giuridica del sub-procedimento di verifica (conclusosi con la determina del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia 28 luglio 2007 n. 2394/6.15) in rapporto con la precedente attività amministrativa sfociata nell'autorizzazione unica I febbraio 2007 n. 3, non potevano per loro natura costituire una preclusione alla richiesta della società, né tantomeno una così chiara ragione d’irricevibilità dell’istanza da legittimare la denunciata inerzia.

In applicazione dell’art. 21 bis della legge n. 1034/1971, come modificato dall’art. 2 della legge n. 205/2000, rispetto a tale protratto silenzio quindi questo Tribunale deve ribadire l'obbligo della Regione Puglia di condurre il procedimento nel rispetto della normativa, espressione dei principi di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza dell'azione amministrativa, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario, e rilevare il relativo inadempimento.

A ciò consegue l’ordine al Dirigente del Settore Industria di definire il procedimento attivato.

Il regolamento delle spese processuali, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza.


P.Q.M.


il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, Bari, Sezione I, accoglie il ricorso in epigrafe e per l’effetto:

- dichiara l’obbligo della Regione Puglia - Settore Industria - di provvedere nel termine di giorni 30, decorrenti dalla comunicazione della presente sentenza a cura della segreteria di questo Tribunale ovvero dalla sua notificazione, all’adozione delle proprie determinazioni in ordine all’istanza presentata dalla Daunia Wind in data 25 agosto 2008, per ottenere l’autorizzazione unica estesa anche ai cinque aerogeneratori da collocarsi nel comune di Serracapriola, oggetto dello screening conclusosi con la determina del Responsabile del Servizio Ambiente della Provincia di Foggia 28 luglio 2007 n. 2394/6.15;

- condanna la Regione Puglia alla rifusione in favore della società ricorrente delle spese ed onorari del presente giudizio, liquidati in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento/00), più CU, CPI e IVA, come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente
Doris Durante, Consigliere
Giuseppina Adamo, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/01/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL SEGRETARIO