Corte di Giustizia (Seconda Sezione)sentenza 3 aprile 2014
«Rinvio pregiudiziale – Energia – Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori – Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 – Responsabilità dei distributori – Televisore fornito al distributore, senza tale etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento – Obbligo per il distributore di etichettare tale televisore a far data dall’inizio del periodo di applicazione del regolamento e di procurarsi un’etichetta successivamente»

 

SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione)

3 aprile 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Energia – Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori – Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 – Responsabilità dei distributori – Televisore fornito al distributore, senza tale etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento – Obbligo per il distributore di etichettare tale televisore a far data dall’inizio del periodo di applicazione del regolamento e di procurarsi un’etichetta successivamente»

Nella causa C‑319/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Thüringer Oberlandesgericht (Germania), con decisione del 5 giugno 2013, pervenuta in cancelleria l’11 giugno 2013, nel procedimento

Udo Rätzke

contro

S+K Handels GmbH,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta da R. Silva de Lapuerta, presidente di sezione, K. Lenaerts (relatore), vicepresidente della Corte, J.L. da Cruz Vilaça, G. Arestis e J.‑C. Bonichot, giudici,

avvocato generale: M. Szpunar

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo tedesco, da T. Henze e B. Beutler, in qualità di agenti;

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da A. De Stefano, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da K. Herrmann e B. Eggers, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori (GU L 314, pag. 64; in prosieguo: il «regolamento delegato»).

2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Rätzke alla S+K Handels GmbH (in prosieguo: la «S+K»), concorrente del sig. Rätzke nel settore del commercio di apparecchi elettrici, e in particolare di televisori, al riguardo di un’azione inibitoria fondata sulla legge tedesca in materia di concorrenza sleale.

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

La direttiva 2010/30/UE

3 Il considerando 19 della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (GU L 153, pag. 1), prevede quanto segue:

«La Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell’articolo 290 TFUE per quanto riguarda l’etichettatura e la fornitura di informazioni uniformi sui prodotti in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali dei prodotti connessi all’energia durante l’uso. È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate, anche a livello di esperti».

4 Il considerando 25 di tale direttiva precisa quanto segue:

«In sede di attuazione delle disposizioni della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero cercare di astenersi dall’adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per i partecipanti al mercato, in particolare le piccole e medie imprese [PME]».

5 L’articolo 2 di detta direttiva, rubricato «Definizioni», enuncia quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

g)      “distributore”, qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che venda, noleggi, offra in locazione-vendita o esponga prodotti agli utilizzatori finali;

h)      “fornitore”, il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell’Unione oppure l’importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell’Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dalla presente direttiva;

i)       “immissione sul mercato”, rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell’Unione un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all’interno dell’Unione, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;

(...)».

6 L’articolo 5 della stessa direttiva, rubricato «Responsabilità dei fornitori», prevede quanto segue:

«Gli Stati membri garantiscono che:

a)      i fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscano un’etichetta e una scheda conformemente alla presente direttiva e all’atto delegato;

(...)

d)      riguardo all’etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti, i fornitori forniscano gratuitamente le necessarie etichette ai distributori.

Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate;

(...)».

7 L’articolo 6 della direttiva 2010/30, rubricato «Responsabilità dei distributori», così recita:

«Gli Stati membri garantiscono che:

a)      i distributori espongano adeguatamente le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentino la scheda nell’opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali;

b)       riguardo all’etichettatura e alla scheda informativa, qualora un prodotto contemplato da un atto delegato sia esposto, i distributori vi appongono un’adeguata etichetta, nella posizione chiaramente visibile specificata nel relativo atto delegato e nella pertinente versione linguistica».

8 L’articolo 10 di detta direttiva, rubricato «Atti delegati», ai paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue:

«1.      Mediante gli atti delegati di cui agli articoli 11, 12 e 13 la Commissione definisce gli elementi specifici riguardanti l’etichetta e la scheda per ciascun tipo di prodotto ai sensi del presente articolo.

Un prodotto a cui si applicano i criteri di cui al paragrafo 2 rientra in uno degli atti delegati previsti al paragrafo 4.

Le disposizioni previste negli atti delegati relativamente alle informazioni contenute sull’etichetta e nella scheda in merito al consumo di energia e di altre risorse essenziali durante l’uso devono consentire agli utilizzatori finali di prendere decisioni in maniera più informata e alle autorità di sorveglianza del mercato di verificare se i prodotti sono conformi alle informazioni fornite.

Qualora un atto delegato preveda disposizioni riguardanti sia l’efficienza energetica sia il consumo di risorse essenziali di un prodotto, la forma e il contenuto dell’etichetta devono mettere in evidenza l’efficienza energetica del prodotto.

2.      I criteri di cui al paragrafo 1 sono i seguenti:

a)      in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell’Unione, i prodotti devono avere un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del caso, di altre risorse essenziali;

b)      i prodotti con funzionalità equivalenti disponibili sul mercato devono presentare livelli molto diversi delle relative prestazioni;

c)      la Commissione tiene conto della legislazione dell’Unione applicabile e degli strumenti di autoregolamentazione, ad esempio gli accordi volontari, che si prevede permettano di realizzare gli obiettivi politici più rapidamente o in modo più economico rispetto alle disposizioni vincolanti.

3.      Quando prepara una proposta di atto delegato la Commissione:

(...)

d)      definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o attuati per fasi successive, tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su specifici gruppi di prodotti fabbricati principalmente da PMI».

9 Gli articoli 11, 12 e 13 della direttiva 2010/30 fissano il contesto nel quale sono adottati gli atti delegati conformemente all’articolo 290, paragrafo 2, TFUE. L’articolo 11 di tale direttiva disciplina la durata dell’esercizio della delega da parte della Commissione e impone a quest’ultima di presentare una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni a decorrere dal 19 giugno 2010. Ai sensi di tale disposizione, la Commissione deve peraltro notificare al Parlamento europeo e al Consiglio dell’Unione europea ogni atto delegato non appena adottato. L’articolo 12 di detta direttiva disciplina la possibilità di revoca della delega e l’articolo 13 della direttiva medesima la procedura che il Parlamento e il Consiglio devono seguire per formulare obiezioni agli atti delegati.

10 L’articolo 16 della direttiva 2010/30, rubricato «Recepimento», precisa, al suo paragrafo 1, quanto segue:

«Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 giugno 2011. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri applicano le suddette disposizioni a partire dal 20 luglio 2011.

(…)».

11 L’art. 18 di detta direttiva, rubricato «Entrata in vigore», stabilisce quanto segue:

«La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 5, lettere d), g) e h), si applica a decorrere dal 31 luglio 2011».

Il regolamento delegato

12 Il considerando 3 del regolamento delegato enuncia quanto segue:

«È opportuno stabilire disposizioni armonizzate per indicare l’efficienza energetica e il consumo dei televisori mediante l’etichettatura e informazioni standard di prodotto con l’obiettivo di fornire incentivi ai fabbricanti a migliorare l’efficienza energetica dei televisori, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici, ridurre il consumo di elettricità di tali prodotti e contribuire al funzionamento del mercato interno».

13 Il considerando 9 del regolamento medesimo così recita:

«Per incoraggiare la produzione di televisori efficienti dal punto di vista del consumo energetico è opportuno consentire ai fornitori che desiderano immettere sul mercato televisori che rispettano i requisiti di classi più elevate di apporre etichette che indicano tali classi in anticipo rispetto alla data prevista per l’indicazione obbligatoria».

14 L’articolo 3 di detto regolamento, rubricato «Responsabilità dei fornitori», così prevede:

«1. I fornitori garantiscono che:

a)      ogni televisore possegga un’etichetta stampata del formato e con le informazioni indicati nell’allegato V;

(...)

3. Il formato dell’etichetta riportato nell’allegato V si applica secondo il seguente calendario:

a)      per i televisori immessi sul mercato a partire dal 30 novembre 2011 le etichette riportanti le classi di efficienza energetica

i)      A, B, C, D, E, F e G devono essere conformi al punto 1 o, qualora i fabbricanti lo ritengano opportuno, al punto 2 di detto allegato;

ii)      A+ devono essere conformi al punto 2 dell’allegato V;

iii)      A++ devono essere conformi al punto 3 dell’allegato V;

iv)      A+++ devono essere conformi al punto 4 dell’allegato V;

b)      per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1º gennaio 2014 con classi di efficienza energetica A+, A, B, C, D, E e F le etichette devono essere conformi al punto 2 o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 3 di detto allegato;

c)      per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1º gennaio 2017 con classi di efficienza energetica A++, A+, A, B, C, D e E le etichette devono essere conformi al punto 3 o, qualora i fabbricanti lo ritengano adeguato, al punto 4 di detto allegato;

d)      per i televisori immessi sul mercato a partire dal 1º gennaio 2020 con classi di efficienza energetica A+++, A++, A+, A, B, C e D le etichette devono essere conformi al punto 4 dell’allegato V».

15 L’articolo 4 dello stesso regolamento, rubricato «Responsabilità dei distributori», prevede quanto segue:

«I distributori provvedono affinché:

a)      presso il punto vendita, ogni televisore riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, sulla parte anteriore del televisore, in modo che sia chiaramente visibile;

(...)».

16 L’articolo 9 del regolamento delegato, rubricato «Entrata in vigore», dispone:

«Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 30 novembre 2011. (...)

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri».

Il diritto tedesco

17 L’articolo 3, paragrafo 1, della legge sulla concorrenza sleale (Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb), nella sua versione applicabile al procedimento principale (BGBl. 2010 I, pag. 254; in prosieguo: l’«UWG»), prevede quanto segue:

«Sono illecite le pratiche commerciali sleali qualora risultino idonee a ledere in misura apprezzabile gli interessi dei concorrenti, dei consumatori o degli altri operatori del mercato».

18 L’articolo 4 dell’UWG dispone:

«Esempi di pratiche commerciali sleali

Compie atti di concorrenza sleale, in particolare, chi

(...)

11.      viola una disposizione di legge diretta, inter alia, a disciplinare il comportamento sul mercato nell’interesse degli operatori del mercato stesso».

19 L’articolo 5a, paragrafi 2 e 4, dell’UWG così recita:

«(2)      Commette un atto di concorrenza sleale chiunque falsi l’autonomia decisionale dei consumatori ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, omettendo un’informazione essenziale nel caso di specie, tenuto conto delle circostanze nonché delle limitazioni proprie del canale di comunicazione utilizzato.

(...)

(4)      Si intendono parimenti essenziali ai sensi del paragrafo 2 anche le informazioni che non possono essere negate al consumatore sulla base di regolamenti comunitari o di norme di trasposizione di direttive comunitarie in materia di comunicazione commerciale, segnatamente di pubblicità e di marketing».

20 L’articolo 8, paragrafo 1, prima frase, dell’UWG recita come segue:

«Chiunque compia un’operazione commerciale illecita ai sensi degli articoli 3 o 7 può essere perseguito ai fini della rimozione dello stato di fatto contra ius o, nel caso di pericolo di reiterazione, può essere soggetto ad azione inibitoria».

Fatti e questione pregiudiziale

21 Il 20 gennaio 2012 la S+K offriva in vendita nella sua vetrina un televisore privo di etichetta indicante il consumo di energia, come richiesto dall’allegato V del regolamento delegato. Il televisore era stato consegnato dal suo produttore, la Haier Deutschland GmbH, a un grossista, la ElectronicPartner Handel SE, che a sua volta lo consegnava alla S+K in data 20 maggio 2011. Il televisore era ancora in produzione in data 20 gennaio 2012.

22 A seguito di una diffida da parte del sig. Rätzke, la S+K esperiva un’azione di accertamento negativo, cui faceva seguito un’azione inibitoria in via riconvenzionale del sig. Rätzke intesa a impedire a detta società di esporre in vendita televisori che non riportassero l’etichetta prevista dall’allegato V del regolamento delegato.

23 Tale azione riconvenzionale si fonda sugli articoli 3, paragrafo 1, 4, punto 11, e 8, paragrafo 1, dell’UWG e solleva la questione se la S+K fosse tenuta ad apporre l’etichetta, conformemente all’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato, al televisore che era stato ad essa consegnato il 20 maggio 2011 senza etichetta.

24 Il Landgericht Mühlhausen respingeva detta azione riconvenzionale sulla base del rilievo che i televisori consegnati precedentemente al 30 novembre 2011 senza l’etichetta di cui trattasi, conformemente alla normativa vigente precedentemente a tale data, non dovevano essere corredati di una siffatta etichetta nemmeno dopo il 30 novembre 2011.

25 Adito con un appello proposto avverso la decisione di tale giudice, il giudice del rinvio si interroga in ordine all’interpretazione dell’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato, che costituisce, a suo avviso, una regola di condotta sul mercato ai sensi dell’articolo 4 dell’UWG. Al riguardo, detto giudice rileva che i termini «messa a disposizione [da]» adoperati dall’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato potrebbero suggerire che il distributore sia assoggettato all’obbligo di etichettatura dei televisori a far data dal 30 novembre 2011 solo se il fornitore ha consegnato i televisori stessi muniti di etichetta, conformemente all’obbligo allo stesso incombente a decorrere da tale data. Tuttavia, la finalità dell’obbligo di etichettatura quale previsto dal considerando 3 del regolamento delegato potrebbe, a suo avviso, deporre a favore di un obbligo di etichettatura a decorrere dal 30 novembre 2011 per ogni televisore esposto dai distributori, compresi quelli distribuiti precedentemente a tale data. Secondo il sig. Rätzke, dal rapporto sistematico con l’articolo 5, lettera d), della direttiva 2010/30 sarebbe possibile desumere che i fornitori sono obbligati a mettere a disposizione le etichette gratuitamente e senza ritardo in ogni caso, vale a dire anche in relazione agli apparecchi consegnati prima del 30 novembre 2011, affinché i distributori possano rispettare l’obbligo di etichettatura a partire da tale data.

26 Alla luce di tali considerazioni, il Thüringer Oberlandesgericht ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (…) debba essere interpretato nel senso che

–        il distributore abbia l’obbligo di etichettatura dei televisori (a far data dal 30 novembre 2011) solo qualora detti televisori siano stati consegnati (a far data dal 30 novembre 2011) dal fornitore già muniti di etichetta conforme, in forza dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento,

–        oppure il distributore (a far data dal 30 novembre 2011) abbia un siffatto obbligo anche per i televisori consegnati dal fornitore precedentemente al 30 novembre 2011 senza etichette conformi, cosicché per siffatti televisori il distributore sia obbligato a richiederle (in tempo utile a posteriori)».

Sulla questione pregiudiziale

27 Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato debba essere interpretato nel senso che l’obbligo per i distributori di provvedere affinché ogni televisore presso il punto vendita riporti l’etichetta recante informazioni relative all’efficienza energetica dell’apparecchio si applichi solo ai televisori immessi sul mercato a far data dal 30 novembre 2011.

28 Al riguardo, occorre, come sostenuto dagli interessati, procedere ad un’analisi globale degli obblighi imposti ai distributori nonché ai fornitori dal regolamento delegato in materia di etichettatura di televisori tenendo conto della sua ratio, segnatamente, alla luce delle disposizioni di cui alla direttiva 2010/30.

29 L’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato, infatti, impone ai distributori di apporre su ogni televisore l’etichetta messa a disposizione dai fornitori «ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1», del regolamento medesimo.

30 Peraltro, l’articolo 4 del regolamento delegato, contrariamente all’articolo 3 del regolamento stesso, non contiene un autonomo calendario relativo alla sua applicazione ratione temporis. Orbene, ai sensi dell’articolo 6, lettera b), della direttiva 2010/30, l’obbligo di etichettatura imposto ai distributori verte esclusivamente sui prodotti contemplati da un atto delegato e l’articolo 10, paragrafo 3, lettera d), della stessa direttiva precisa che tale atto delegato determina la sfera di applicazione ratione temporis della responsabilità in materia di etichettatura. Tale articolo, infatti, dispone che la Commissione, quando prepara una proposta di atto delegato, «definisce le date di applicazione, eventuali misure o periodi transitori o attuati per fasi successive, tenendo conto, in particolare, dei possibili impatti sulle PMI o su specifici gruppi di prodotti fabbricati principalmente da PMI».

31 Conseguentemente, tenuto conto del fatto che l’articolo 4 del regolamento delegato non contiene un autonomo calendario, bensì rinvia all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento stesso, che disciplina le responsabilità dei fornitori, la sfera di applicazione ratione temporis dell’articolo 4 del regolamento delegato corrisponde a quella dell’articolo 3 di quest’ultimo. In tal senso, l’obbligo per un distributore di apporre le etichette è accessorio all’obbligo del fornitore mettere a disposizione le corrispondenti etichette.

32 Al riguardo occorre ricordare che l’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento delegato, conformemente alla sfera di applicazione ratione temporis del regolamento stesso – il quale, ai sensi del suo articolo 9, si applica a decorrere dal 30 novembre 2011 –, non prevede alcun requisito per i televisori immessi sul mercato precedentemente a tale data. Tale disposizione, infatti, disciplina proprio i requisiti applicabili ai «televisori immessi sul mercato a partire dal 30 novembre 2011» e poi, progressivamente, a partire dal 1º gennaio 2014, dal 1º gennaio 2017 e dal 1º gennaio 2020.

33 Risulta dalle suesposte considerazioni che, come è stato dedotto dalle parti interessate, per rispondere alla questione pregiudiziale occorre interpretare i termini «immessi sul mercato» utilizzati all’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento delegato.

34 Ai sensi dell’articolo 2, lettera i), della suddetta direttiva, si intende per «“immissione sul mercato”, rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell’Unione un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all’interno dell’Unione, contro compenso o gratuitamente e a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata». Pertanto, la prima volta in cui si rende disponibile il prodotto sul mercato è decisiva, indipendentemente dalla modalità di distribuzione.

35 In tal senso, l’obbligo di etichettatura si impone ai distributori solo con riguardo ai televisori resi disponibili sul mercato dell’Unione a far data dal 30 novembre 2011, vale a dire trasmessi alla catena di vendita da parte del produttore a partire da tale data.

36 Un tale approccio, che si fonda sulla considerazione della ratio dell’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato, non è rimessa in questione dall’interpretazione teleologica di tale disposizione.

37 È pur vero che, come è stato rilevato dal giudice del rinvio, l’imposizione dell’obbligo di etichettatura dei televisori consegnati precedentemente al 30 novembre 2011 potrebbe incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare modelli più efficienti dal punto di vista dei consumi energetici, conformemente all’obiettivo perseguito dal regolamento delegato ai sensi dei suoi considerando 3 e 9.

38 Tuttavia, tale effetto incentivante risulta limitato in quanto la messa a disposizione di detti televisori è intervenuta nel corso di un periodo relativamente breve.

39 Peraltro, l’effetto limitato di un obbligo di etichettatura che si produce parimenti sui televisori consegnati precedentemente al 30 novembre 2011 sarebbe sproporzionato rispetto all’onere burocratico che la misura comporterebbe per i fornitori e i distributori. In particolare, le PMI sarebbero costrette a chiedere al produttore etichette relative al consumo di energia per tutti i televisori già consegnati precedentemente al 30 novembre 2011. Orbene, a termini del considerando 25 della direttiva 2010/30, occorre astenersi dall’adottare misure suscettibili di comportare obblighi burocratici inutilmente gravosi per i partecipanti al mercato interessati, in particolare le PMI.

40 Quanto all’articolo 5, lettera d), della direttiva 2010/30, tale disposizione non può, contrariamente a quanto sostenuto dal sig. Rätzke dinanzi al giudice del rinvio, sottendere un altro risultato. Essa, infatti, non disciplina né le circostanze in cui la fornitura delle etichette è necessaria né il contesto temporale di tale obbligo, questione su cui tale direttiva, e più in particolare il suo articolo 10, paragrafo 3, lettera d), rinvia alle disposizioni del regolamento delegato. Orbene, l’atto delegato in questione ha chiaramente definito la sfera di applicazione ratione temporis dell’obbligo di etichettatura, vertendo il regolamento delegato esclusivamente sui televisori immessi sul mercato per la prima volta a far data dal 30 novembre 2011.

41 Occorre pertanto rispondere alla questione sollevata affermando che l’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo per i distributori di provvedere affinché ogni televisore, presso il punto vendita, riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, si applica solo ai televisori immessi sul mercato, vale a dire trasmessi per la prima volta dal produttore alla catena di vendita ai fini della loro distribuzione, a far data dal 30 novembre 2011.

Sulle spese

42 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei televisori, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo per i distributori di provvedere affinché ogni televisore, presso il punto vendita, riporti l’etichetta messa a disposizione dai fornitori, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, si applica solo ai televisori immessi sul mercato, vale a dire trasmessi per la prima volta dal produttore alla catena di vendita ai fini della loro distribuzione, a far data dal 30 novembre 2011.

Firme