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Gip - Tribunale di S. Maria C.V. - Ordinanza 18 settembre 2003
Est. Piccirillo  Imp.Fusco Anna +6 
Associazioni ambientaliste, costituzione di parte civile 

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N. 3343/00 R.G.N.R.

N. 2428/00 RG. GIP

 

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ufficio del giudice per le indagini preliminari

 

ORDINANZA

 

Il Giudice dr. Raffaele Piccirillo, sciogliendo la riserva formulata nel corso dell’udienza preliminare del 15..5.03, sulle eccezioni sollevate dagli avv.ti Mario PAPA, Paolo DE VITA, SGAMBATO avverso la costituzione di parte civile della Regiona Campania, della Provincia di Caserta, di Legambiente Campania Onlus, del Comune di Capua (avv. PAPA), del WWF Campania (avv. SGAMBATO); udite le controdeduzioni degli avv. ti TREPICCIONE (Comune di Capua), GULLI’ (Sostituto processuale dell’avv. BALLETTA per la Regione Campania), ALOIS (WWF Campania), DE GENNARO (Legambiente Campania);

rilevato che le questioni sollevate ineriscono:

a) per la Regione Campania, i vizi formali inficianti: la delibera regionale prodotta dal difensore di parte civile nella quale non sarebbero indicati i quorum costitutivi e deliberativi di Giunta e mancherebbe la sottoscrizione del Presidente della Giunta Regionale; la procura speciale a margine dell’atto di costituzione che non conterrebbe riferimenti alla delibera legittimante;

b) per la Provincia di Caserta, vizi formali inerenti la procura speciale che ometterebbe l’indicazione dell’oggetto e del potere di esercitare l’azione civile e non proverrebbe da soggetto legittimato alla stregua dell’art. 87 Co. 2 lett. J dello Statuto Provinciale vigente;

c) per Legambiente Campania Onlus, omessa indicazione della causa pretendi; difetto di legitimatio ad processum in ragione della data di approvazione dello Statuto che sarebbe successiva a quella di consumazione dei reati e della mancata allegazione dell’assenso della persona offesa richiesto dall’art. 91 c.p.p.; difetto di legitimatio ad causam, che spetterebbe esclusivamente allo Stato e agli enti territoriali sui quali incidono i beni interessati dal fatto lesivo;

d) per il Comune di Capua, vizio formale della delibera di Giunta che mancherebbe della sottoscrizione del Sindaco e del Segretario Generale e inopponibilità nei confronti dei fratelli RAGOSTA in quanto non menzionati nell’atto deliberativo.

rilevato che nelle loro repliche i difensori di parte civile hanno sostenuto:

a) l’irrilevanza della censurata mancanza delle sottoscrizioni relative alla delibera della Giunta Comunale di Capua, essendo quella allegata all’atto di costituzione copia conforme munita di attestazione del Segretario Generale che fa fede anche in ordine alle sottoscrizioni apposte sulla delibera originale; dal testo della delibera della Giunta Municipale di Capua si evince chiaramente la volontà dell’ente di .costituirsi, oltre che nei confronti dei soggetti esplicitamente menzionati, verso i concorrenti nel reato, ivi compresi quelli solo successivamente individuati e raggiunti dall’imputazione (avv. TREPICCIONE PER IL Comune di Capua);

b)              l’effetto integrativo della sottoscrizione mancante in calce alla delibera di Giunta Regionale spiegato dalla sottoscrizione apposta dal presidente dell’Ente in calce alla Procura Speciale rilasciata a margine dell’atto di costituzione (avv. GULLI’ per la Regione Campania);

e)              l’effetto integrativo spiegato dalle disposizioni richiamate all’interno dell’atto di costituzione di parte civile (WWF Campania e Legambiente Campania);

   

OSSERVA

 

1.  A chiarimento di alcune improprietà emerse dal dibattito, va innanzitutto premesso che le

obiezioni sollevate dai difensori avverso l’ammissione delle parti civili sopra indicate vanno qualificate come articolazione di richieste di esclusione delle parti civili consentite alle parti dall’art. 80 c.p.p., atteso che il sistema processuale vigente non contempla alcun provvedimento ammissivo della parte civile limitandosi a disciplinare l’ipotesi patologica della sua esclusione.

Giova altresì premettere che i poteri cognitivi del Giudice dell’Udienza Preliminare invocato ai sensi dell’art. 80 cit. non comprendono alcuna delibazione preliminare di fondatezza dell’azione civile in sé considerata ma unicamente una statuizione sull’ ammissibilità della sua insinuazione nella sede penale: limite questo che è attestato testualmente dall’art. 88 c.p.p. che esclude qualsiasi ripercussione della decisione reiettiva della richiesta di esclusione ‘sulla successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno’ e che, nel contempo, non collega al provvedimento di esclusione alcuna preclusione alla riproposizione dell’azione nella sede propria, come invece sarebbe coerente con un sistema che ammettesse in questa sede una pronuncia di manifesta infondatezza dell’azione.

Esclusa qualsiasi valutazione sull’azione in senso sostanziale, il sindacato del Giudice deve allora limitarsi, oltre che alla tempestività dell’atto di costituzione e al catalogo di requisiti formali dettato dall’art. 78 c.p.p., alle precondizioni processuali rappresentate:

a) dall’astratta risarcibilità del danno prospettato;

b) della legitimatio ad causam

c) della legitimatio ad processum,

d) dell’interesse ad agire.

2. La questione formale inerente la sottoscrizione della delibera n. 5123/02 del 25.10.02 della Regione Campania avente ad oggetto la costituzione di parte civile dell’ente territoriale e la nomina dell’avv. BALLETTA quale procuratore speciale va risolta tenendo conto della sottoscrizione del Presidente e del Segretario Generale apposta in calce alla copia conforme dell’atto deliberativo prodotta dall’avv. GULLI’ all’udienza del 15.5.03. Da detta copia risulta anche l’elencazione degli assessori presenti alla seduta di Giunta che soddisfa i quorum deliberativi la cui mancata indicazione è stata lamentata dall’avv. PAPA. L’attestazione del Dirigente del Servizio Affari Generali concernente la conformità della delibera prodotta in copia all’originale esistente presso quell’Ufficio fa fede dell’autenticità dell’atto rispetto al quale quello lacunoso prodotto all’udienza precedente costituiva evidentemente copia di una bozza di processo verbale (come si evince dalla mancanza del numero progressivo e della data della seduta).

Analogo discorso deve svolgersi per la delibera della Giunta Comunale di Capua n. 244 del 29.12.99 prodotta in copia dal Difensore. Questo atto reca l’indicazione delle sottoscrizioni del sindaco e del segretario generale (Il Sindaco f.to Aldo Mariano -  Il Segretario Generale f.to dott. Eduardo Oliva ) che, attesa l’attestazione di conformità all’originale sottoscritta dal Segretario Comunale in data 3.1.00, deve ritenersi corrispondente al contenuto degli atti originali sottoscritti dai soggetti competenti. Anche questo atto contiene l’indicazione degli assessori presenti alla seduta di giunta e consente il controllo del quorum richiesto dalla legge per l’adozione.

Quanto all’omessa indicazione dell’atto deliberativo collegiale nelle procure speciali rilasciate dal Sindaco di Capua e dal Presidente della Regione Campania, basta rilevare che trattasi di procure rilasciate ‘a margine dell’atto di costituzione di parte civile sottoscritte con firme autenticate dai difensori nominati e richiamanti il procedimento penale di cui all’atto di costituzione nel quale si fa esplicita menzione delle delibere.

Nessuna norma del resto prescrive che la procura speciale debba contenere indicazioni in ordine all’atto autorizzativi dell’organo collegiale, avendosi unicamente riguardo all’indicazione dell’oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce che appare indiscutibile nei casi di specie (v. art. 122 c.p.p.).

L’indicazione in questione è presente anche nella procura speciale rilasciata dal Presidente dell’amministrazione Provinciale di Caserta in calce all’atto di costituzione di parte civile. La procura infatti si riferisce espressamente al procedimento penale n. 2428/00 R.G. a carico di FUSCO Anna e altri, riferimento con il quale deve intendersi sinteticamente richiamato l’oggetto del giudizio nel cui ambito il potere di rappresentanza processuale risulta conferito al difensore.

Per quanto poi concerne la competenza del soggetto che autorizzò il Presidente della Provincia a costituirsi parte civile e a nominare l’avv. BUONPANE, il provvedimento del Direttore Generale GIOIELLI espressamente richiama le fonti normative e statutarie dalle quali discende il potere esercitato con la disposizione n. 161 del 21.10.02.

3. Venendo al merito delle questioni proposte in tema di legitimatio ad causam delle associazioni ambientaliste qui costituite (WWF Campania e Legambiente Campania), deve innanzitutto rilevarsi che trattasi di associazioni individuate alla stregua dell’art. 13 della legge n. 349/86, così come attuata con D.M. 20.2.87.

Tanto premesso, questo Giudice ritiene che le associazioni in questione non siano legittimate all’esercizio dell’azione civile per il risarcimento del danno ambientale una volta che siano costituiti in giudizio tutti gli enti territoriali ai quali l’art. 18/3 della legge n. 349/86 demanda la tutela risarcitoria, anche in sede penale, avverso le compromissioni che riguardano beni incidenti sugli enti stessi.

In tal senso depone il contenuto testuale della norma citata, da leggersi in coordinamento con i commi 4o e 5o dell’art. 18 nel quale si assegnano alle associazioni individuate poteri di iniziativa e di intervento diversi dall’azione civile e segnatamente: poteri di denuncia dei fatti lesivi, di sollecitazione degli enti preposti, di ricorso in sede amministrativa avverso atti illegittimi, di intervento nel giudizio.

Né possono condividersi quegli orientamenti che leggono in senso atecnico il concetto di intervento utilizzato dal legislatore dell’86 (Cass., III, 17.3.92, Ginatta; Cass., VI, 14.10.88, Zorzi; Cass., III, 1.3.88, Hampe Wilfred).

Queste interpretazioni paiono recessive rispetto ad alcuni dati sistematici quali:

a)  l’art. 109 bis del D.L. 18.6.86 n. 282 che è quasi coevo rispetto alla legge istitutiva del Ministero dell’Ambiente e che, in tema di misure urgenti in tema di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, espressamente attribuisce alle associazioni dei consumatori e dei produttori la facoltà di ‘costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di un danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto’;

b)     la chiarissima specificazione dell’istituto dell’intervento in sede penale che deriva dagli artt. 91 - 95 c.p.p. che si presenta come decisamente alternativo ed eterogeneo rispetto a quello della costituzione di parte civile;

e) la Relazione Ministeriale al progetto preliminare e al testo definitivo del codice di procedura penale nella quale si spiega che le norme dell’art. 91 c.p.p. hanno inteso assegnare alle associazioni senza scopo di lucro riconosciute prima della commissione del fatto ‘una loro sfera di azione processuale che... tende a realizzare, mediante forme di adesione all’attività del P.M. ovvero di controllo su di essa, una sporta di contributo all’esercizio e al proseguimento dell’azione penale’: il che dimostra l’intento del legislatore processuale di prendere atto e non modificare i dati chiarissimi della legge n. 349/86.

d) l’art. 4/3 della legge 3 agosto 1999 n. 265 che stabilisce una legittimazione esclusivamente surrogatoria delle associazioni in questione quando prevede che esse possano ‘proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale’ e che ’l’eventuale risarcimento è liquidato in favore dell’ente sostituito e le spese processuali sono liquidate a favore o a carico dell’associazione’.

La giustificazione razionale di detta limitazione è stata chiaramente individuata dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 641/87 in cui si riconduce agli schemi della responsabilità aquiliana la compromissione dell’ambiente ‘cagiuonata da fatti commissivi e omissivi, dolosi o colposi, violatori delle leggi di protezione e tutela e dei provvedimenti adottati in base ad esse’, compromissioni che, vanificando le finalità protettive, di per sé costituiscono danno. Ciò detto però la Corte individua esclusivamente nello ‘Stato e negli enti minori’ i soggetti che — ‘in quanto funzionalmente preposti alla tutela delle collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all’equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio’ -sono legittimati ad agire.’

Non pare a questo Giudice che la questione risenta dell’importante sentenza SS. UU. 500/99 che ha introdotto la tutela risarcitoria degli interessi legittimi, se si considera che l’interesse ambientale perseguito statutariamente dalle organizzazioni in questione si atteggia al più come interesse diffuso, per definizione, adespota e insuscettibile di compromissione diretta e immediata.

Tutto questo per dire che appaiono fondate le eccezioni dei difensori degli imputati quando escludono la legittimazione delle associazioni ambientaliste a far valere in via risarcitoria il danno ambientale per il quale si sono già attivati gli enti territoriali.

 

3. Ciò non toglie che i comportamenti ascritti agli odierni imputati potrebbero aver leso diritti soggettivi propri delle associazioni in questione, e in particolare i diritti al conseguimento degli scopi statutari e alla salvaguardia della propria immagine così come icasticamente definiti da un giudice di merito:

‘si ipotizzi il caso di un ‘associazione il cui scopo è in sintonia con primari valori costituzionali sia presente sul territorio e sia impegnata in opere di sensibilizzazione e denuncia... se detta associazione vede ogni suo sforzo vanificato da quelle condotte contro le quali statutariamente si batte, finirà sempre più con l’assumere, agli occhi di tanti, una connotazione meramente simbolica, di bandiera, di sterile testimonianza, se non con il divenire oggetto di velata irrisione per l’utopismo dei suoi fini’ (GIP Venezia, 19.9.01).

Naturalmente detta tipologia di danno e di diritto leso, non essendo implicitamente e inscindibilmente correlata ai reati contestati, postula che nella prospettazione della causa pretendi, le parti private deducano dati concreti capaci di avvalorare qualcosa di più di ‘un mero collegamento astratto e ideologico tra gli enti associativi e gli interessi lesi dall’azione criminosa’ e che rappresentino iniziative fattive intraprese per la salvaguardia dell’area sulla quale incisero i fatti oggetto delle imputazioni.

Il requisito in questione è certamente integrato dall’atto di costituzione del WWF Campania in cui non mancano concreti riferimenti agli sforzi profusi e alle ‘ingentissime risorse umane e finanziarie’ impiegate dall’associazione nell’area de qua.

Naturalmente tali sforzi dovranno essere adeguatamente provati nel giudizio finale di fondatezza della pretesa risarcitoria; ma la loro prospettazione basta a supportare la legitimatio ad causam cui il Giudice deve limitare il suo sindacato in questa sede.

Non si ravvisano analoghe specificazioni nell’atto di costituzione di Legambiente Campania che perciò dev’essere allo stato esclusa dal giudizio per inconferenza del petitum sostanziale rispetto alla pretesa astrattamente attivabile.

P.Q.M.

Esclude la parte civile Legambiente Campania Onlus.

Rigetta per il resto le eccezioni difensive con le precisazioni sopra svolte.

Santa Maria Capua Vetere, 18 settembre 2003

Il Giudice

Dr. Raffaele Piccirillo