DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 2007, n. 252
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, in materia di ecobonus per le imprese di autotrasporto.
GU n. 5 del 7-1-2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, comma 2-quater, del decreto-legge 24 settembre
2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 265, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per
disciplinare le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma
di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, in relazione agli
interventi correlati alle finalita' specificate nello stesso
comma 2-ter;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, recante le modalita' di
ripartizione e di erogazione dei fondi per l'innovazione del sistema
dell'autotrasporto merci, dello sviluppo delle catene logistiche e
del potenziamento dell'intermodalita';
Ravvisata l'opportunita' di modificare l'articolo 3, comma 1, del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 205 del 2006,
affinche' le imprese beneficiarie degli incentivi per l'utilizzo
delle vie del mare possano accedere agli incentivi medesimi anche per
l'imbarco di veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero del
corrispondente volume di carico, espresso in metri lineari;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 17 settembre
2007;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 ottobre 2007;
Sulla proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a

il seguente regolamento:


Art. 1.

Modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
11 aprile 2006, n. 205

1. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 aprile 2006, n. 205, e' sostituito dal seguente:
«1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera a), alle imprese di autotrasporto, costituite anche
in forma di raggruppamenti temporanei o permanenti, o societa' tra
operatori del trasporto che imbarchino su nave destinata
prevalentemente al trasporto merci i propri veicoli e cassemobili, o
veicoli adibiti al trasporto di vetture, ovvero il corrispondente
volume di carico espresso in metri lineari, accompagnati o meno dai
relativi autisti, al fine di percorrere le tratte marittime
individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti con i criteri previsti al comma 6, e' concesso un
contributo diretto alla compensazione dei costi esterni non sostenuti
dal trasporto su strada, relativamente alle tratte marittime
individuate.».

Art. 2.

Oneri a carico dello Stato

1. Il presente regolamento non comporta oneri aggiuntivi a carico
del bilancio dello Stato, fermo restando che la misura complessiva
dei contributi non puo' superare le risorse allo scopo autorizzate
dall'articolo 3, comma 2-ter, del decreto-legge 24 settembre 2002, n.
209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n.
265, o da successivi provvedimenti che modifichino le risorse
disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 9 novembre 2007

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bianchi, Ministro dei trasporti
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Mastella

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2007
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del
territorio, registro n. 9, foglio n. 325