Cass. Sez. III n. 37195 del 19 ottobre 2010 (Ud. 2 lug. 2010)
Pres. Onorato Est. Amoresano Ric. Persegoni
Rifiuti. Inerti provenienti da demolizioni

Gli inerti provenienti da demolizioni o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l’obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento (codice CER 17.00.00).

 


UDIENZA del 2.7.2010

SENTENZA N. 1310

REG. GENERALE N.5233/2010


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale


Composta dagli Ill.mi Sigg.

Dott. Pierluigi Onorato                                 Presidente
Dott. Alfredo Teresi                                     Consigliere
Dott. Amedeo Franco                                  Consigliere
Dott. Giovanni Amoroso                               Consigliere
Dott. Silvio Amoresano                                Consigliere - Rel.

ha pronunciato la seguente


SENTENZA


- sul ricorso proposto da:
1) Persegoni Giuliana nata il xx.ad.xxxx
- avverso la sentenza del 2.10.2007 del Tribunale di Milano
- sentita la relazione fatta dal Consigliere Silvio Amoresano
- sentite le conclusioni del P.G.,dr. Alfredo Montagna, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso


OSSERVA


1) Con sentenza del 2.10.2007 il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, condannava Persegoni Rosaria, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di euro 6.000,00 di ammenda per il reato di cui all'art.51 commi 1 e 2 lett.a) D.L.vo 22/97 perchè, in qualità di Amministratore Unico della Ditta "Lavori stradali srl, faceva scaricare e depositare in modo incontrollato, per la realizzazione di strade interne all'area di cantiere edile sito in via Guido Rossa, una quantità considerevole di terra mista con rifiuti inerti provenienti da demolizione (codice CER 17.00.00)".


Assumeva il Tribunale che, attraverso l'istruttoria dibattimentale, era emerso che personale del Corpo forestale dello Stato e dell'Ufficio ecologia dei Comune di Buccinasco avevano constatato, a seguito di segnalazione, la realizzazione nell'area del cantiere edile di una serie di strade rialzate di circa mt. 1,5 sul piano di campagna, con riporto di terra mista ed in parte con rifiuti inerti provenienti da demolizioni e che la ditta che eseguiva i lavori di costruzione nell'area di villette a schiera aveva presentato una DIA per i primi lavori di accantieramento.


Riteneva il Tribunale che non fosse revocabile in dubbio, che l'imputata, nella sua qualità di amministratore unico della 'Lavori stradali srl", avesse fatto scaricare e depositare nell'area di cantiere il materiale di cui all'imputazione per eseguire una serie di strade (o piste) per una lunghezza di circa 800 metri. Era, altresì, certo che il materiale depositato non era stato sottoposto ad alcun trattamento e che parte di esso era certamente destinato allo smaltimento. Tanto premesso, riteneva il Tribunale che i materiali residuati dall'attività di demolizione edilizia conservassero la natura di rifiuti fino al completamento delle operazioni di recupero (anche attività di separazione e cernita). Né d'altra parte, avuto riguardo alla disciplina vigente al momento dei fatti (art.14 D.L.138/2002, conv,.in L.178/02), poteva ritenersi che il materiale scaricato e utilizzato fosse direttamente riutilizzabile senza pregiudizio per l'ambiente. Né certamente poteva parlarsi di deposito temporaneo, provenendo il materiale da altri cantieri. E neppure di deposito preliminare o di messa in riserva (di qui l'irrilevanza della prodotta autorizzazione, peraltro non ancora integrata dalle comunicazioni preventive) non essendo stato il materiale scaricato in vista delle future operazioni di separazione frantumazione, ma per realizzare quanto meno la pista necessaria per collocare il frantoio.


2) Propone ricorso per cassazione l'imputato per violazione di legge in relazione all'art. 51 commi 1 e 2 D.L.vo 22/97 con riferimento alla nozione di rifiuto prevista all'epoca dall'art.6 (oggi sostituito dall'art.183 D.L.vo 152/2006).


Dopo una premessa in fatto, deduce che il Tribunale non ha valutato adeguatamente la produzione documentale e le testimonianze. In forza dell'autorizzazione della Provincia di Milano la società era autorizzata alla frantumazione dei materiali derivanti dall'attività di demolizione presso i cantieri in cui necessitava l'utilizzo di detti materiali. Il deposito temporaneo del materiale da frantumarsi fu preliminare e funzionale alla realizzazione delle prime strade di cantiere per posizionare il frantoio. Tutto il materiale trasportato fu effettivamente impiegato nel cantiere. Contraddittoriamente la motivazione, dopo aver dato atto dell'esistenza dell'autorizzazione per l'attività di frantumazione, non ne ha tratto la conseguenza che il materiale presente in loco prima della frantumazione non costituiva rifiuto ed è incorsa nella violazione dell'art.6 D.L.vo 22/97. Come chiarito anche dalla S.C. i residui delle attività di demolizione edile non costituiscono rifiuti speciali se sono destinati ad essere certamente riutilizzati. Non risulta pertanto integrato il reato di cui al l' art.51 contestato.


Con il secondo motivo denuncia la violazione di legge in relazione all'art.43 c.p.


Stante la difficoltà di distinzione tra rifiuto e materie prime secondarie, è certamente invocabile la buona fede.


3) Il ricorso è inammissibile perché vengono proposte doglianze infondate e attinenti al merito della decisione impugnata.


Le censure sollevate dal ricorrente non tengono conto che il controllo demandato alla Corte di legittimità va esercitato sulla coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni risultanti dagli atti del processo.


E' necessario cioè accertare se nell'interpretazione delle risultanze processuali siano state applicate le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (cfr.ex multis Cass.pen.sez.1 RV214567).


3.1) Il Tribunale, con motivazione congrua, adeguata e priva di erronea applicazione della legge penale, ha valutato compiutamente il materiale probatorio ed ha ritenuto configurabile il reato contestato in quanto il deposito di rifiuti derivanti da demolizioni edili, per essere lecito, deve essere temporaneo ed effettuato sul posto. Secondo la giurisprudenza di questa Corte gli inerti provenienti da demolizioni e costruzioni non sono assimilabili alle terre e rocce da scavo, perché previsti come rifiuti speciali dall'art.7 comma 3 lett.b) del decreto Ronchi e vanno distinti dai rifiuti pericolosi provenienti da attività di scavo. Questi ultimi, ossia i rifiuti provenienti dalle attività di scavo, erano esclusi dalla disciplina sui rifiuti alle condizioni stabilite con l'art.1 comma 17-19 della legge 21 dicembre 2001 n.443, che interpretava autenticamente sia il comma 3 lett.b) dell'art.7 del decreto Ronchi, che l'art.8 lett.f) bis del menzionato decreto, lettera inserita con l'art.10 comma 1 legge 23 marzo 2001 n.93. La non assimilazione degli inerti derivanti da demolizione di edifici o da scavi di strade alle terre e rocce da scavo è stata ribadita con il decreto legislativo n.156 del 2006 (cfr. Cass. pen. sez.3 n.103 del 15.1.2008-Pagliaroli).


Pertanto gli inerti provenienti da demolizioni o da scavi di manti stradali erano e continuano ad essere considerati rifiuti speciali anche in base al decreto legislativo n.152 del 2006, trattandosi di materiale espressamente qualificato come rifiuto dalla legge, del quale il detentore ha l'obbligo di disfarsi avviandolo o al recupero o allo smaltimento (codice CER 17.00.00).


3.2) Quanto alla autorizzazione ha correttamente rilevato il Tribunale, da un lato che essa, non era stata, in quel momento, ancora integrata dalle comunicazioni -obbligatoriamente preventive- che avrebbero legato l'attività del frantoio mobile (e dunque degli scarichi) alla specifica area" e, dall'altro, che, sulla base delle risultanze processuali, il materiale non era stato scaricato in vista delle operazioni di separazione e frantumazione "ma per realizzare quanto meno la pista necessaria per collocare adeguatamente il frantoio; gli scarichi dunque non sono avvenuti per la successiva attività, ma per un utilizzo immediato contra legem".


3.3) La manifesta infondatezza del ricorso impedisce poi la declaratoria della prescrizione maturata dopo la emissione della sentenza impugnata.


Questa Corte si é pronunciata più volte sul tema anche a sezioni unite (per ultimo sent.n.23428/2005-Bracale). Operando una sintesi delle precedenti decisioni (cfr.sez.un.30.6.1999, Piepoli; sez.un. 22.11.2000, De Luca), tale sentenza ha enunciato il condivisibile principio che l'intervenuta formazione del giudicato sostanziale derivante dalla proposizione di un atto di impugnazione invalido perché contrassegnato da uno dei vizi indicati dalla legge (art.591 comma 1, con eccezione della rinuncia ad un valido atto di impugnazione, e art.606 comma 3), precluda ogni possibilità sia di far valere una causa di non punibilità precedentemente maturata sia di rilevarla d'ufficio. L'intrinseca incapacità dell'atto invalido di accedere davanti al giudice dell'impugnazione viene a tradursi in una vera e propria absolutio ab instantia, derivante da precise sequenze procedimentali, che siano in grado di assegnare alle cause estintive già maturate una loro effettività sul piano giuridico, divenendo altrimenti fatti storicamente verificatisi, ma giuridicamente indifferenti per essersi già formato il giudicato sostanziale".


3.4) Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro 1.000,00, ai sensi dell'art.616 c.p.p..


P. Q. M.


Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.


Così deciso in Roma il 2 luglio 2010

DEPOSITATA IN CANCELLERIA 19 Ott. 2010