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LEGGE 6 Febbraio 2004 , n. 36
Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

Gazzetta Ufficiale N. 37 del 14 Febbraio 2004

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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:

Art. 1.
(Natura giuridica e compiti istituzionali).
1. Il Corpo forestale dello Stato e' Forza di polizia dello Stato
ad ordinamento civile specializzata nella difesa del patrimonio
agroforestale italiano e nella tutela dell'ambiente, del paesaggio e
dell'ecosistema e concorre nell'espletamento di servizi di ordine e
sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121,
nonche' nel controllo del territorio, con particolare riferimento
alle aree rurali e montane.
2. Il Corpo forestale dello Stato svolge attivita' di polizia
giudiziaria e vigila sul rispetto della normativa nazionale e
internazionale concernente la salvaguardia delle risorse
agroambientali, forestali e paesaggistiche e la tutela del patrimonio
naturalistico nazionale, nonche' la sicurezza agroalimentare,
prevenendo e reprimendo i reati connessi. E' altresi' struttura
operativa nazionale di protezione civile.

Art. 2.
(Funzioni del Corpo forestale dello Stato).
1. Fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali,
il Corpo forestale dello Stato svolge le funzioni di rilievo
nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti, e in
particolare ha competenza in materia di:
a) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica
con particolare riferimento alle aree rurali e montane;
b) vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute
in danno dell'ambiente, con specifico riferimento alla tutela del
patrimonio faunistico e naturalistico nazionale e alla valutazione
del danno ambientale, nonche' collaborazione nell'esercizio delle
funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300;
c) controllo e certificazione del commercio internazionale e della
detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione,
tutelati ai sensi della Convenzione CITES sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione,
firmata a Washington il 3 marzo 1973, resa esecutiva con legge 19
dicembre 1975, n. 874, e della relativa normativa comunitaria;
d) vigilanza e controllo dell'attuazione delle convenzioni
internazionali in materia ambientale, con particolare riferimento
alla tutela delle foreste e della biodiversita' vegetale e animale;
e) controlli derivanti dalla normativa comunitaria agroforestale e
ambientale e concorso nelle attivita' volte al rispettodella
normativa in materia di sicurezza alimentare del consumatore e di
biosicurezza in genere;
f) sorveglianza delle aree naturali protette di rilevanza
internazionale e nazionale e delle altre aree protette secondo le
modalita' previste dalla legislazione vigente;
g) tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali
riconosciute di importanza nazionale o internazionale, nonche' degli
altri beni destinati alla conservazione della biodiversita' animale e
vegetale;
h) sorveglianza e accertamento degli illeciti commessi in
violazione delle norme in materia di tutela delle acque
dall'inquinamento e del relativo danno ambientale nonche' repressione
dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti;
i) concorso nel monitoraggio e nel controllo del territorio ai
fini della prevenzione del dissesto idrogeologico, nonche'
collaborazione nello svolgimento dell'attivita' straordinaria di
polizia idraulica;
l) pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di
protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento
anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi
boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; controllo
del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; attivita'
consultive e statistiche connesse;
m) attivita' di studio connesse alle proprie competenze con
particolare riferimento alla rilevazione qualitativa e quantitativa
delle risorse forestali anche al fine della costituzione
dell'inventario forestale nazionale, al monitoraggio sullo stato
fitosanitario delle foreste, ai controlli sul livello di inquinamento
degli ecosistemi forestali, al monitoraggio del territorio in genere
con raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati;
adempimenti connessi alla gestione e allo sviluppo dei collegamenti
di cui all'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
n) attivita' di supporto al Ministero delle politiche agricole e
forestali nella rappresentanza e nella tutela degli interessi
forestali nazionali in sede comunitaria e internazionale e raccordo
con le politiche forestali regionali;
o) reclutamento, formazione e gestione del proprio personale;
approvvigionamento e amministrazione delle risorse strumentali;
divulgazione delle attivita' istituzionali ed educazione ambientale;
p) ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti
dello Stato.

Art. 3.
(Organizzazione del Corpo forestale dello Stato).
1. Il Corpo forestale dello Stato e' posto alle dirette dipendenze
del Ministro delle politiche agricole e forestali, con organizzazione
e organico distinti da quelli del relativo Ministero, fatta salva la
dipendenza funzionale dal Ministro dell'interno per le questioni
inerenti l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza, il pubblico
soccorso e la protezione civile.
2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si
avvale della collaborazione del Corpo forestale dello Stato per le
funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b), c), d), e), f),
g), h) e i), nonche' per il contrasto del fenomeno dell'abusivismo
edilizio, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione
delle alterazioni all'ambiente commesse in violazione della relativa
normativa.
3. All'unita' dirigenziale di livello generale, individuata presso
il Ministero delle politiche agricole e forestali con il regolamento
previsto dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile
2001, n. 155, e successive modificazioni, che ne stabilisce altresi'
le funzioni, e' preposto un dirigente generale che assume la
qualifica di capo del Corpo forestale dello Stato.
4. Il capo del Corpo forestale dello Stato e' nominato ai sensi
dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1972, n. 748.
5. L'individuazione degli uffici centrali e periferici di livello
dirigenziale non generale e dei relativi compiti e' disposta con i
decreti ministeriali di natura non regolamentare previsti
dall'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2001, n.
155, e successive modificazioni.
6. L'organizzazione, l'attivita' di servizio e il regolamento di
disciplina del Corpo forestale dello Stato sono stabiliti con uno o
piu' regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, che garantiscono un'equilibrata
distribuzione territoriale del personale.
7. La Scuola del Corpo forestale dello Stato provvede alla
formazione, all'addestramento, all'aggiornamento e alla
specializzazione del personale del Corpo, nonche', a richiesta, di
quello dipendente da altre pubbliche amministrazioni, ivi compreso
quello dei servizi tecnici forestali regionali e di altri operatori
dell'ambiente. Gli oneri relativi alla formazione da espletare nei
confronti degli operatori dell'ambiente non appartenenti alla
pubblica amministrazione sono a carico degli operatori medesimi.
8. Il personale del Corpo forestale dello Stato con qualifiche
permanenti di polizia e' autorizzato a portare armi, e' esente dal
richiamo in servizio militare per istruzione o per mobilitazione e ha
diritto al libero percorso sulle linee dei mezzi pubblici di
trasporto urbano e metropolitano.

Art. 4.
(Rapporti con le regioni e con gli enti locali).
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, il Ministro delle
politiche agricole e forestali, senza pregiudizio delle funzioni di
rilievo statale di cui all'articolo 2 della presente legge, ha
facolta' di stipulare con le regioni specifiche convenzioni per
l'affidamento al Corpo forestale dello Stato di compiti e funzioni
propri delle regioni stesse sulla base di un accordo quadro approvato
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo
2, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
2. E' istituito il Comitato di coordinamento delle attivita' del
Corpo forestale dello Stato e dei servizi tecnici forestali
regionali. Il Comitato, i cui membri sono nominati con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, e' presieduto dal
Ministro medesimo ed e' composto dal capo del Corpo forestale dello
Stato e da sei membri, di cui due in rappresentanza dei Ministeri
dell'ambiente e della tutela del territorio e dell'interno, e quattro
designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Ai componenti
del Comitato non compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso
spese.
3. Ferme restando le esigenze operative, strumentali e
istituzionali delle strutture centrali e periferiche del Corpo
forestale dello Stato per l'assolvimento dei compiti istituzionali e
per l'esercizio delle funzioni statali di cui agli articoli 1 e 2
della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro delle politiche agricole
e forestali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base di un piano di trasferimento predisposto dai
Ministri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente e della
tutela del territorio che accerti la perdita delle qualita',
interesse e importanza nazionale di flora, fauna, ecosistemi,
diversita' biologiche presenti nelle riserve naturali indicate
all'articolo 2, comma 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono
trasferiti alle regioni e agli enti locali le riserve naturali,
nonche' tutti gli altri beni che non risultino indispensabili ai fini
dello svolgimento delle attivita' istituzionali del Corpo forestale
dello Stato.
4. Lo schema di decreto di cui al comma 3, corredato di idonea
relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge
5 agosto 1978, n. 468, e' trasmesso alle Camere per l'acquisizione
del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per le conseguenze di carattere finanziario, da rendere
entro trenta giorni. Le Commissioni possono chiedere ai Presidenti
delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del
parere, qualora cio' si renda necessario. Qualora sia concessa, ai
sensi del presente comma, la proroga del termine per l'espressione
del parere, i termini per l'adozione del decreto sono prorogati di
venti giorni. Decorso il termine di trenta giorni, ovvero quello
prorogato ai sensi del periodo precedente, senza che le Commissioni
parlamentari abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, il
decreto puo' comunque essere adottato. Il decreto deve conformarsi ai
pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze
di carattere finanziario nelle parti in cui esse formulano identiche
condizioni.
5. Con il decreto di cui al comma 3, la gestione delle riserve
naturali, di qualunque tipologia, ricadenti in tutto o in parte
all'interno dei parchi nazionali, e' affidata agli Enti parco di cui
all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. I beni non
trasferiti alle regioni e agli enti locali sono assegnati al Corpo
forestale dello Stato.
6. Con il medesimo decreto di cui al comma 3 e' trasferito alle
regioni, senza mutamento delle condizioni contrattuali di lavoro, il
personale necessario alla gestione dei beni trasferiti, assunto ai
sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, con rapporto di lavoro a
tempo indeterminato, nonche' il personale con rapporto di lavoro a
tempo determinato in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge che nei dodici mesi precedenti a tale data ha svolto
oltre centocinquanta giornate lavorative.
7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il personale del Corpo forestale dello Stato puo' chiedere di
transitare, ove consentito dalle singole normative regionali e
comunque nell'ambito di un contingente di unita' il cui onere
corrispondente annuo a regime sia non superiore a cinque milioni di
euro, nei ruoli dei servizi tecnici forestali della regione ove
presta servizio. La dotazione organica del Corpo forestale dello
Stato e' conseguentemente ridotta in misura corrispondente alle
unita' di personale che esercitano la facolta' prevista dal presente
comma.
8. Il trasferimento alle regioni dei beni di cui al comma 3 e
delle relative risorse finanziarie, ivi comprese quelle relative al
personale trasferito in attuazione dei commi 6 e 7, e' effettuato
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
con il decreto di cui al comma 3 e senza oneri aggiuntivi per la
finanza pubblica.
9. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il
solo anno 2003, verifica, su proposta del Ministro per gli affari
regionali, d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e
delle politiche agricole e forestali, le risorse finanziarie da
trasferire alle singole regioni in relazione all'attuazione della
presente legge.
10. Restano ferme le competenze attribuite in materia di Corpo
forestale alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano dagli statuti speciali e dalle relative norme di
attuazione.

Art. 5.
(Disposizioni finali).
1. Per consentire il supporto alle attivita' istituzionali del
Corpo forestale dello Stato di cui all'articolo 2 della presente
legge continuano ad applicarsi le norme previste dalla legge 5 aprile
1985, n. 124, limitatamente alle unita' di personale non trasferite
alle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della presente legge.
2. E' abrogato il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ad
eccezione dell'articolo 30, primo comma.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997,
n. 143, sono soppresse le parole: "ivi compresi i beni e le risorse
finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale
dello Stato,".
4. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, l'ultimo periodo e' soppresso.
5. Nell'ambito del ruolo direttivo dei funzionari e del ruolo dei
dirigenti del Corpo forestale dello Stato le dotazioni organiche sono
modificate, a decorrere dal 1° gennaio 2003, per esigenze funzionali
connesse alla organizzazione degli uffici periferici del Corpo
forestale dello Stato, mediante la previsione dell'istituzione della
dirigenza a livello provinciale connessa alla funzione di comandante
di ufficio provinciale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato e nei limiti della dotazione complessiva dei due ruoli, con
regolamento del Ministro delle politiche agricole e forestali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la funzione pubblica, adottato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge. L'adeguamento dei
posti in organico di livello dirigenziale deve essere compensato con
una corrispondente diminuzione del numero dei posti nel ruolo
direttivo dei funzionari, con riferimento alle dotazioni organiche
effettivamente in servizio, equivalente sul piano finanziario al fine
di assicurare l'invarianza di spesa a carico del bilancio dello
Stato.
6. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni, le parole: "dal funzionario del
Corpo forestale dello Stato responsabile a livello provinciale" sono
sostituite dalle seguenti: "e del Corpo forestale dello Stato".
7. All'articolo 7, comma 5, della legge 21 novembre 2000, n. 353,
dopo le parole: "centri operativi antincendi boschivi" sono inserite
le seguenti: "articolabili in unita' operative territoriali da
istituirsi con decreto del direttore generale".
8. All'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3
aprile 2001, n. 155, e ovunque ricorrano nel medesimo decreto
legislativo, le parole: "commissario superiore forestale" sono
sostituite dalle seguenti: "vice questore aggiunto forestale".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 febbraio 2004