DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 2009, n. 140
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
GU n. 228 del 1-10-2009
Regolamento recante riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
GU n. 228 del 1-10-2009
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.
400, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, la legge 28 febbraio 1992,
n. 220, e l'articolo 1, commi 10 e 11, della legge 24 dicembre 1993,
n. 537, nonche' i relativi decreti interministeriali attuativi,
concernenti, tra l'altro, l'organizzazione dell'amministrazione
statale in materia di difesa del mare;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Vista la legge 3 marzo 1987, n. 59, recante modifiche ed
integrazioni alla legge suddetta;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n.
309, recante il regolamento per l'organizzazione del servizio per la
tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del
suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del
servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie
a rischio del Ministero dell'ambiente;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, e in particolare gli articoli 4, comma 4, 35, 36 e 38;
Visto l'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come modificato dall'articolo 7, comma 2, del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il quale prevede la figura del
Segretario generale per il coordinamento delle Direzioni generali del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n.
261, recante regolamento di organizzazione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, ed in
particolare l'articolo 1, commi 1 e 13-bis;
Visto l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Visto l'articolo 1, commi da 404 a 416, nonche' il comma 507, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visti gli articoli 68 e 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.
245, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15
febbraio 2006, n. 183;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n.
90;
Visto l'articolo 7 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Visto l'articolo 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
Visto l'articolo 26, comma 4 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.
159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n.
222;
Sentite le organizzazioni sindacali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 gennaio 2009;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 6 aprile 2009;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 luglio 2009;
Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dell'economia e
delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione:
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Funzioni e attribuzioni
1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di seguito denominato: «Ministero», esercita le funzioni di cui
all'articolo 35 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni, nonche' quelle ad esso attribuite da ogni
altra norma vigente.
Art. 2.
Organizzazione
1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso demandati,
e' articolato, oltre che negli uffici di diretta collaborazione del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
seguito denominato: «Ministro», disciplinati da apposito regolamento,
in cinque direzioni generali, coordinate da un Segretario generale.
2. Oltre al Segretariato generale di cui all'articolo 3, comma 3,
le strutture di livello dirigenziale generale di cui al comma 1
assumono le seguenti denominazioni:
a) Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse
idriche;
b) Direzione generale per la protezione della natura e del mare;
c) Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e
l'energia;
d) Direzione generale per le valutazioni ambientali;
e) Direzione generale degli affari generali e del personale.
3. Le direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente
regolamento, nonche' ogni altra funzione ad esse connessa che sia
attribuita al Ministero dalla vigente normativa anche con riferimento
all'attuazione della normativa comunitaria nel settore di rispettiva
competenza.
4. Il Ministero si avvale altresi', di regola, per i compiti e le
attivita' tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, dell'Istituto superiore per la protezione e
la ricerca ambientale (ISPRA) di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 3.
Segretario generale
1. Il Segretario generale del Ministero e' nominato ai sensi
dell'articolo 19, commi 3 e 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, e successive modificazioni, in conformita' a quanto
disposto dall'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, cosi' come modificato dall'articolo 7, comma 2 del
decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.
2. Il Segretario generale, secondo quanto previsto dall'articolo 6
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in attuazione degli
indirizzi del Ministro:
a) esercita il coordinamento delle attivita' del Ministero, anche
attraverso la convocazione periodica della conferenza dei direttori
generali, per l'esame delle questioni di carattere generale o di
particolare rilievo e provvede alla risoluzione di conflitti positivi
e negativi di competenza fra le direzioni generali;
b) concorda con le direzioni generali competenti le determinazioni
da assumere in sede di Conferenze di servizi per interventi di
carattere intersettoriale;
c) informa il Ministro sugli interventi conseguenti a stati di
crisi anche internazionali svolti, nelle materie di competenza, dalle
varie direzioni generali anche in collaborazione con il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
d) cura la presentazione della Relazione sullo stato dell'ambiente
e delle altre relazioni di legge al Parlamento, alle istituzioni e
agli organismi internazionali;
e) assicura l'uniformita' del sistema informativo e del controllo
di gestione in raccordo con le competenti unita' operative delle
direzioni generali anche in relazione alla gestione dei flussi
documentali ed al monitoraggio dei dati statistici afferenti alle
attivita' del Ministero;
f) fornisce supporto al Ministro per l'esercizio della vigilanza
ad esso attribuita sull'ISPRA, avvalendosi delle direzioni competenti
per materia;
g) esercita attivita' di vigilanza e di ispezione, anche in
collaborazione con il competente ufficio del Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
h) cura le iniziative in materia di informazione, formazione ed
educazione ambientale con il supporto del Comitato per la
comunicazione ambientale di cui all'articolo 1, lettera f), del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, anche
avvalendosi dell'ISPRA nell'ambito delle sue attivita' di biblioteca
e di informazione;
i) cura la comunicazione istituzionale del Ministero anche
attraverso l'organizzazione dell'Ufficio per la comunicazione e per
le relazioni con il pubblico di cui all'articolo 8 della legge 7
giugno 2000, n. 150, nonche' la gestione del sito web;
l) cura l'istruzione e la predisposizione, a richiesta del
Ministro, degli atti attinenti ai poteri di vigilanza, di diffida e
sostitutivi nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei
privati;
m) coordina le attivita' in materia di pianificazione finanziaria
strategica, di politiche di coesione comunitaria e programmazione
regionale unitaria operando in raccordo con le direzioni generali
nelle materie di rispettiva competenza anche per gli accordi di
programma quadro e per le intese istituzionali di programma nonche'
per gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE);
n) in raccordo con gli uffici di diretta collaborazione del
Ministro, esercita le funzioni di promozione, coordinamento e
gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e pubblici
di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare riguardo
agli organi competenti dell'Unione europea, al Consiglio d'Europa,
all'UNESCO, all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (OCSE), all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU),
avvalendosi delle direzioni generali nella materie di rispettiva
competenza;
o) fornisce supporto al Ministro per la partecipazione al Comitato
interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE) di cui
all'articolo 2 della legge 4 febbraio 2005, n. 11;
p) nel caso di competenza concorrente di piu' direzioni generali,
coordina le azioni del Ministero in materia di danno ambientale al
fine di assicurare l'uniformita' dei criteri di individuazione,
accertamento e quantificazione del danno in ambito di tutela
preventiva e risarcitoria;
q) assicura il coordinamento delle attivita' di ricerca, studio e
elaborazione statistica in materia ambientale, avvalendosi
dell'ISPRA.
3. Il Segretariato generale si articola in cinque uffici di livello
dirigenziale non generale e costituisce centro di responsabilita'
amministrativa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni.
Art. 4.
Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse
idriche
1. La Direzione generale per la tutela del territorio e delle
risorse idriche si articola in 12 uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) indirizzo e coordinamento delle misure relative alla
definizione degli obiettivi qualitativi e quantitativi dei corpi
idrici e individuazione delle misure volte alla prevenzione e
riduzione dell'inquinamento e risanamento dei corpi idrici nonche'
realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle sostanze
pericolose;
b) definizione, indirizzo e coordinamento delle misure volte alla
salvaguardia e al risanamento di aree che necessitano di interventi
specifici per la presenza di valori naturalistici, di peculiari
caratteristiche geomorfologiche ovvero di aree che presentano
pressioni antropiche, con particolare riferimento alla laguna di
Venezia e al suo bacino scolante, alle aree sensibili, zone
vulnerabili e aree di salvaguardia;
c) definizione delle direttive per il censimento delle risorse
idriche per la disciplina dell'economia idrica, nonche'
individuazione di metodologie generali e criteri relativi alla
razionale utilizzazione delle risorse idriche; supporto alle
attivita' del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse
idriche;
d) formulazione delle proposte, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti Stato-regioni, ai fini dell'adozione di indirizzi e
criteri per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica, di
navigazione interna e per la realizzazione, gestione e manutenzione
delle opere, degli impianti e la conservazione dei beni;
e) monitoraggio delle attivita' delle Autorita' d'ambito e dei
gestori del servizio idrico integrato, dei relativi piani e progetti,
nonche' promozione del completamento dei sistemi di
approvvigionamento idrico, di distribuzione, di fognatura, di
collettamento, di depurazione e di riutilizzo delle acque reflue;
f) definizioni dei criteri generali in materia di derivazioni di
acqua, nonche' svolgimento delle attivita' di competenza relative ai
trasferimenti d'acqua che interessino il territorio di piu' regioni e
piu' distretti idrografici e delle attivita' connesse al rilascio di
concessioni di grandi derivazioni per i vari usi di competenza
statale, derivazioni da fiumi internazionali e sovracanoni da bacini
imbriferi montani;
g) supporto alla partecipazione del Ministro agli organi afferenti
alle Autorita' di bacino di rilievo nazionale; indirizzo e
coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti del Ministero negli
organismi tecnici delle Autorita' di bacino e monitoraggio delle
misure di salvaguardia e dei piani adottati;
h) definizione dei criteri generali e delle metodologie per la
gestione integrata dei rifiuti, nonche' monitoraggio dell'adozione o
attuazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti e supporto
alle attivita' dell'Albo nazionale dei gestori ambientali;
i) promozione e sviluppo della raccolta differenziata e
individuazione delle iniziative atte a favorire il riciclaggio, il
recupero di energia e il mercato dei materiali recuperati dai
rifiuti, nonche' individuazione di misure volte alla prevenzione e
riduzione della produzione e della pericolosita' dei rifiuti e dei
rischi di inquinamento; supporto all'attivita' dell'Osservatorio
nazionale dei rifiuti;
l) individuazione di flussi omogenei di produzione dei rifiuti con
piu' elevato impatto ambientale che presentano maggiori difficolta'
di smaltimento o particolari possibilita' di recupero nonche'
indirizzo e coordinamento delle relative attivita' di gestione;
supporto ai Comitati sulla gestione dei RAEE e sulla vigilanza in
materia di riciclo di pile ed accumulatori;
m) individuazione, di concerto con l'ISPRA e le altre
amministrazioni ed enti competenti, di misure per la corretta
gestione dei rifiuti radioattivi e delle scorie nucleari nonche' per
la protezione da radiazioni ionizzanti ad essi collegate, prevedendo
particolari interventi per la prevenzione e l'eliminazione di
situazioni di pericolo nonche' per la messa in sicurezza ed il
risanamento dei siti;
n) definizione dei criteri per l'individuazione dei siti
inquinati, per la messa in sicurezza, per la caratterizzazione, la
bonifica e il ripristino ambientale dei siti;
o) definizione, programmazione ed attuazione degli interventi di
bonifica dei siti di interesse nazionale e dei siti di preminente
interesse pubblico per la riconversione industriale;
p) previsione e prevenzione dei fenomeni di dissesto e delle crisi
nelle materie di competenza, nonche' programmazione, finanziamento e
controllo degli interventi ai fini della mitigazione permanente dei
rischi conseguenti, e dello sviluppo sostenibile dei territori
esposti;
q) identificazione, d'intesa con la Direzione generale per la
protezione della natura e del mare, delle linee fondamentali
dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori
naturali e ambientali e alla difesa del suolo anche in relazione alle
trasformazioni territoriali recate dall'articolazione delle reti
infrastrutturali e dalle opere di competenza statale;
r) determinazione dei criteri, metodi e standard di raccolta,
elaborazione e consultazione dei dati, definizione di modalita' di
coordinamento e di collaborazione con il Servizio geologico d'Italia
presso l'ISPRA e gli altri soggetti pubblici operanti nel settore
della difesa del suolo, anche ai fini della predisposizione della
relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto
idrogeologico e delle relazioni sullo stato di attuazione dei
programmi triennali di intervento;
s) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in tema
di monitoraggio e vigilanza sulla costruzione e sull'esercizio di
elettrodotti di competenza statale;
t) coordinamento dei sistemi cartografici per la tutela e l'uso
del territorio e delle acque;
u) attuazione della Convenzione internazionale sulla
desertificazione e la siccita' e di ogni altro accordo internazionale
nelle materie di competenza della Direzione;
v) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per
superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo
con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
z) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di
prevenzione, alle attivita' di ripristino ambientale, al risanamento
ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine
di garantire l'azione risarcitoria.
Art. 5.
Direzione generale per la protezione della natura e del mare
1. La Direzione generale per la protezione della natura e del mare
si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge
le funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) istituzione, conservazione e valorizzazione sostenibile delle
aree protette terrestri e marine;
b) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato di
attuazione della legge quadro sulle aree protette e sul funzionamento
e i risultati della gestione dei parchi nazionali;
c) esercizio della vigilanza sulla gestione delle aree protette
terrestri e marine;
d) iniziative volte a garantire la conservazione e la corretta
gestione della Rete Natura 2000 di cui alla direttiva 92/43/CEE del
Consiglio, del 21 maggio 1992;
e) coordinamento delle attivita' inerenti alla predisposizione e
all'aggiornamento della Carta della natura ai sensi della legge
quadro sulle aree protette;
f) individuazione delle linee fondamentali di assetto del
territorio, d'intesa, per quanto di competenza, con la Direzione
generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, al
fine della tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
g) conoscenza e monitoraggio dello stato della biodiversita',
terrestre e marina, con la definizione di linee guida di indirizzo e
la predisposizione e l'aggiornamento della Strategia nazionale per la
biodiversita';
h) coordinamento delle attivita' amministrative, tecniche e
scientifiche in materia di biosicurezza e di biotecnologie e
monitoraggio delle immissioni nell'ambiente degli organismi
geneticamente modificati nonche' predisposizione del piano generale
per le attivita' di vigilanza;
i) iniziative volte alla salvaguardia delle specie di flora e
fauna terrestri e marine con particolare riguardo alla tutela delle
foreste promuovendo la gestione sostenibile degli ecosistemi
forestali;
l) attuazione della Convenzione sul commercio internazionale delle
specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), firmata a
Washington il 3 marzo 1973 e ratificata con legge 19 dicembre 1975,
n. 874, delle Convenzioni UNESCO per la protezione del patrimonio
materiale ed immateriale dell'umanita', nonche' di ogni altro accordo
internazionale relativo alla protezione della natura e della
biodiversita';
m) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in
materia di cave e torbiere in relazione alla loro compatibilita'
ambientale con particolare riferimento al controllo di legittimita'
sulle autorizzazioni paesaggistiche;
n) coordinamento delle attivita' di monitoraggio dello stato
dell'ambiente marino;
o) difesa e gestione integrata della fascia costiera marina;
p) attuazione della Convenzione di Barcellona e di ogni altro
accordo internazionale per la tutela, la conservazione e la
salvaguardia del Mare Mediterraneo, anche in collaborazione con le
Amministrazioni competenti;
q) promozione della sicurezza in mare con particolare riferimento
al rischio di rilascio di inquinanti in ambiente marino;
r) programmazione, coordinamento ed attuazione degli interventi
in caso di inquinamento marino e valutazione degli effetti
conseguenti all'esecuzione dei piani e progetti;
s) autorizzazione agli scarichi in mare da nave, aeromobili o da
piattaforma nonche' alla movimentazione dei fondali marini derivante
dall'attivita' di posa in mare di cavi e condotte facenti parte di
reti energetiche di interesse nazionale, o di connessione con reti
energetiche di altri Stati;
t) monitoraggio e controllo degli interventi sviluppati per
superare situazioni di crisi nelle materie di competenza, in raccordo
con il Dipartimento della protezione civile;
u) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di
prevenzione, alle attivita' di ripristino ambientale, al risanamento
ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine
di garantire l'azione risarcitoria.
Art. 6.
Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e l' energia
1. La Direzione generale per lo sviluppo sostenibile, il clima e
l'energia si articola in 7 uffici di livello dirigenziale non
generale e svolge le funzioni di competenza del Ministero nei
seguenti ambiti:
a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo
sostenibile anche in collaborazione con enti e associazioni che
operano nel campo della tutela ambientale;
b) promozione di iniziative per l'occupazione in campo ambientale
e di accordi volontari con imprese singole o associate per il
perseguimento degli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
c) promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica in
campo ambientale, con particolare riferimento ai cambiamenti
climatici, alle energie rinnovabili e all'energia nucleare, anche
relativamente ai profili della sicurezza nucleare;
d) individuazione di strategie di intervento idonee a governare
gli effetti dei cambiamenti climatici sia sotto il profilo della
mitigazione che sotto quello dell'adattamento;
e) promozione delle iniziative finalizzate allo sviluppo
sostenibile del sistema energetico nazionale con particolare
riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra e alla
incentivazione delle fonti di energie rinnovabili;
f) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione
con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente
sostenibili in materia di consumi energetici e dell'efficienza
energetica, anche in relazione alla promozione dell'aumento del
consumo di elettricita' da fonti rinnovabili;
g) coordinamento, per quanto di competenza ed in collaborazione
con le altre Amministrazioni competenti, delle attivita'
dell'Osservatorio nazionale sulle fonti rinnovabili di cui
all'articolo 16 del decreto legislativo del 29 dicembre 2003, n. 387;
h) incentivazione degli investimenti per lo sviluppo delle fonti
di energie rinnovabili, per quanto di competenza ed in collaborazione
con le altre Amministrazioni competenti, anche in relazione alla
Strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
i) individuazione dei requisiti della prestazione energetica per
l'edilizia e promozione di iniziative di cooperazione con le altre
Amministrazioni competenti nonche' monitoraggio dell'attuazione della
legislazione di settore anche ai fini dell'integrazione della
relazione annuale sul Piano energetico nazionale;
l) individuazione, per quanto di competenza e in collaborazione
con le altre Amministrazioni competenti, delle opzioni maggiormente
sostenibili nel settore dei trasporti, anche attraverso la promozione
di nuove tecnologie e di politiche per la mobilita' sostenibile;
m) attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici e del relativo protocollo di Kyoto, attuazione
del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono
stratosferico, nonche' di ogni altro accordo internazionale nelle
materie di competenza;
n) predisposizione della relazione al Parlamento sullo stato
dell'Ambiente e del reporting in materia ambientale;
o) contabilita' e fiscalita' ambientale;
p) supporto al Segretario generale nell'azione di coordinamento e
di gestione dei rapporti del Ministero con soggetti privati e
pubblici di livello sovranazionale ed internazionale, con particolare
riguardo agli organi competenti dell'Unione europea,
all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)
e all'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU);
q) supporto al Segretario generale nelle materie di competenza del
comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);
r) promozione della redazione ed adozione delle Agende XXI;
s) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di
prevenzione, alle attivita' di ripristino ambientale, al risanamento
ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine
di garantire l'azione risarcitoria.
Art. 7.
Direzione generale per le valutazioni ambientali
1. La Direzione generale per le valutazioni ambientali si articola
in 5 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le funzioni
di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) adempimenti amministrativi volti a consentire, in
collaborazione con le altre Direzioni generali, l'espletamento delle
procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA e VAS),
assicurando l'attivita' necessaria per il funzionamento della
Commissione del Ministero, con esclusione delle valutazioni di merito
e nel rispetto dell'autonomia tecnica della medesima;
b) coordinamento delle attivita' a supporto della commissione IPPC
finalizzata al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale
(AIA);
c) coordinamento delle attivita' di studio, ricerca e
sperimentazione tecnico-scientifica in materia di impatto ambientale,
avvalendosi dell'ISPRA;
d) supporto tecnico e amministrativo per la concertazione di piani
e programmi di settore, di competenza di altre amministrazioni a
carattere nazionale, regionale e locale, con rilevanza di impatto
ambientale;
e) attivita' di competenza relative al riconoscimento del marchio
Ecolabel e ai processi di adesione al sistema comunitario di
ecogestione ed audit (EMAS) nonche' alla promozione dei sistemi di
gestione ambientale, ivi compresa la promozione del marchio
nazionale;
f) funzioni di regolazione e controllo in materia di rischio di
incidente rilevante e di AIA, in raccordo con gli Enti territoriali;
g) adozione di misure volte a garantire l'applicazione della
normativa in materia di prodotti fitosanitari, sostanze chimiche
pericolose e biocidi, di intesa con le altre Amministrazioni
competenti;
h) esercizio delle competenze previste dalla legislazione in
materia di sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della
pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi») e supporto alla
relativa pianificazione, nonche' in materia di politiche integrate di
prodotto;
i) prevenzione e protezione dall'inquinamento atmosferico,
acustico e da campi elettromagnetici nonche' esercizio delle
competenze previste dalla legislazione in materia di rischi dovuti a
radiazioni ionizzanti;
l) fissazione dei limiti massimi di accettabilita' della
concentrazione e dei limiti massimi di esposizione relativi ad
inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica,
nonche' dei medesimi limiti riferiti agli ambienti di lavoro;
m) funzioni, nelle materie di competenza, relative alle azioni di
prevenzione, alle attivita' di ripristino ambientale, al risanamento
ambientale e alla quantificazione del danno ambientale anche al fine
di garantire l'azione risarcitoria.
Art. 8.
Direzione generale degli affari generali e del personale
1. La Direzione generale degli affari generali e del personale si
articola in 8 uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le
funzioni di competenza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) affari generali, reclutamento, formazione, riqualificazione ed
aggiornamento professionale del personale del Ministero;
b) trattamento giuridico ed economico del personale;
c) predisposizione degli atti concernenti lo stato di previsione
della spesa del Ministero e di quelli necessari ai fini
dell'adempimento degli obblighi di rendicontazione e comunicazione in
ordine alla gestione del bilancio;
d) gestione della posizione di stato e del trattamento economico,
compresa la liquidazione delle relative missioni, dei componenti
degli organi collegiali di consulenza tecnico-scientifica del
Ministero;
e) tenuta dei ruoli della dirigenza e del personale non
dirigenziale, della matricola e dei fascicoli personali;
f) sistemi di valutazione del personale;
g) predisposizione dei provvedimenti e degli adempimenti a valenza
generale di cui alla vigente normativa in materia di protezione dei
dati personali;
h) relazioni sindacali;
i) politiche per il benessere organizzativo e per le pari
opportunita' nella gestione del personale;
l) gestione del contenzioso per le fattispecie di competenza della
Direzione generale e supporto alle altre direzioni generali ed uffici
ministeriali per le materie rientranti nella competenza degli stessi;
m) ufficio cassa, gestione dei beni patrimoniali e ufficio del
consegnatario;
n) acquisizione di beni e servizi nonche' gestione unificata delle
spese di carattere strumentale anche attraverso l'utilizzo delle
procedure elettroniche di acquisto;
o) amministrazione e manutenzione degli spazi e delle superfici
interne ed esterne di pertinenza del Ministero con i relativi
impianti tecnologici;
p) svolgimento, in qualita' di datore di lavoro, di tutte le
funzioni connesse alla prevenzione, igiene e sicurezza dei luoghi di
lavoro nonche' alla tutela della salute dei lavoratori secondo quanto
previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
q) gestione e sviluppo dell'informatica di servizio e relativi
rapporti con il Centro nazionale per l'informatica per la pubblica
amministrazione (CNIPA); presidio della sicurezza informatica;
r) supporto al Segretario generale per l'esercizio della funzione
di vigilanza sugli enti individuati dalla legislazione vigente;
s) cerimoniale e onorificenze.
Art. 9.
Organismi di supporto
1. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, in
conformita' a quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
2. Presso il Ministero opera, ai sensi dell'articolo 20 della legge
31 luglio 2002, n. 179, il reparto ambientale marino del Corpo delle
capitanerie di porto.
3. Per lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero, il
Ministro si avvale, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 8
luglio 1986, n. 349:
a) del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente (CCTA);
b) del Corpo forestale dello Stato;
c) del Corpo delle capitanerie di porto;
d) dei reparti del Corpo della guardia di finanza e dei reparti
delle forze di polizia, previa intesa con i Ministri competenti.
4. In sede di prima applicazione del presente regolamento, ferme
restando le iniziative di riordino degli organismi collegiali ai
sensi dell'articolo 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la durata
dell'incarico dei componenti degli organismi di cui agli articoli 1,
3, 4, 5, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio
2007, n. 90, cessa alla data di entrata in vigore del presente
regolamento e, con proprio decreto, il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare procede alla nomina dei nuovi
componenti, che restano in carica non oltre la scadenza del termine
di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 14 maggio 2007, n. 90. Gli organismi di cui all'articolo 7
del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, all'articolo 28
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e all'articolo 161
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato
dall'articolo 9-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
durano in carica tre anni decorrenti dall'emanazione dei rispettivi
decreti di nomina dei nuovi componenti adottati in attuazione delle
norme di cui al presente periodo. All'articolo 12, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90,
l'ultimo periodo e' soppresso.
Art. 10.
Dotazioni organiche
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero sono
rideterminati secondo l'allegata Tabella A.
2. La dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale non
generale di cui alla citata Tabella A, pari a 50 unita', comprende n.
6 unita' assegnate agli uffici di diretta collaborazione del
Ministro. Conseguentemente, alla fine del primo periodo del comma 1
dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo
2001, n. 245, sono inserite le seguenti parole: «, di cui sei con
qualifica dirigenziale non generale.».
3. Con successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare
si provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e),
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, all'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale del Ministero, cosi' come individuati
numericamente negli articoli da 3 a 8 e determinati complessivamente
nella Tabella A, nonche' alla definizione dei relativi compiti. Fino
all'adozione del suddetto decreto ministeriale, ciascun ufficio
dirigenziale generale opera avvalendosi degli esistenti uffici
dirigenziali con competenze prevalenti nel rispettivo settore di
attribuzione.
4. Le dotazioni organiche del personale non dirigenziale del
Ministero sono rideterminate secondo l'allegata Tabella B. Con
successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare al termine della procedura di individuazione dei profili
professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del C.C.N.L. del
comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, sara'
ripartito il contingente di personale delle aree prima, seconda e
terza, come sopra determinati, in profili professionali e fasce
retributive.
5. Il ruolo del personale dirigenziale ministeriale e' disciplinato
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004,
n. 108.
Art. 11.
Verifica dell'organizzazione del Ministero
1. Ogni due anni l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a
verifica ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, al fine di accertarne la funzionalita' e
l'efficienza. Alla suddetta verifica, in sede di prima applicazione,
puo' provvedersi entro un anno dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
Art. 12.
Norme finali e abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e'
abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003,
n. 261.
2. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 3 agosto 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Visto, il Guardasigilli: Alfano
Registrato alla Corte dei conti il 24 settembre 2009
Ufficio di controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto
del territorio, registro n. 9, foglio n. 155
Allegato
Tabella A
(di cui all'articolo 10, comma1)
Dotazione organica dei posti di funzione dirigenziale
Posti di funzione dirigenziale di livello generale | 6
---------------------------------------------------------------------
Posti di funzione dirigenziale di livello non generale: (di cui |
presso gli Uffici di diretta collaborazione: 6) |50
Tabella B
(di cui all'articolo 10, comma 2)
Dotazione organica del personale non dirigenziale
Prima Area | 30
Seconda Area | 271
Terza Area | 469
TOTALE | 770