DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n.248
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria.
(diposizioni in materia di ambiente)
GU n. 302 del 31-12-2007

omissis

Sezione XI Ambiente

Art. 30.

Proroga dei termini di cui al decreto legislativo 25 luglio 2005, n.
151, in materia di rifiuti da apparecchiature elettriche ed
elettroniche.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente :
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico e della salute, da adottarsi entro il 28 febbraio 2008,
sentita la Conferenza unificata, sono individuate, nel rispetto delle
disposizioni comunitarie e anche in deroga alle disposizioni di cui
alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
specifiche modalita' semplificate per la raccolta e il trasporto
presso i centri di cui al comma 1, lettere a) e c), dei RAEE ritirati
da parte dei distributori ai sensi del comma 1, lettera b). L'obbligo
di ritiro di cui al comma 1, lettera b), decorre dal trentesimo
giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale decreto.».
2. All'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio
2005, n. 151, le parole: «entro e non oltre il 31 dicembre 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «entro e non oltre il 31 dicembre 2008» e,
in fine, sono aggiunte le seguenti: «e il finanziamento delle
operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, viene assolto dai
produttori con le modalita' stabilite all'articolo 12, comma 2».

Art. 31.

Proroga della Commissione di studio sulla subsidenza

1. L'attivita' della Commissione di esperti sulla subsidenza,
istituita per le finalita' di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 maggio 1995, n. 206, e' prorogata fino al 30 settembre
2008. Fino alla stessa data permangono le limitazioni di cui al
comma 2 dell'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, purche'
la valutazione di compatibilita' ambientale di cui al citato
articolo non escluda fenomeni di subsidenza.

Art. 32.

Proroga per emissioni da impianti

1. All'articolo 281, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, le parole: «entro tre anni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro cinque anni».

Art. 33.

Disposizione in materia di rifiuti

1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 11 maggio
2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio
2007, n. 97, e' prorogato al 31 dicembre 2008.