Cass. Sez. III n. 21094 del 23 maggio 2007 (Ud. 27 feb. 2007)
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Barletta
Urbanistica. Lottizzazione abusiva (elemento soggettivo)

Tenuto conto delle fattispecie incriminatici delineate dall’articolo 30 T.U. edilizia e del fatto che il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa (potendo realizzarsi sia per difetto di autorizzazione sia per contrasto con le prescrizioni di legge o degli strumenti urbanistici) non può escludersi, come peraltro pacificamente ritenuto per l’esecuzione di lavori in assenza o totale difformità dal permesso di costruire, che la lottizzazione, sia materiale che negoziale, possa essere commessa per colpa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 25.5.2006, in parziale riforma della sentenza 13.2.2004 del Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Fasano:

a) ribadiva l'affermazione della responsabilità penale di B. M. in ordine ai reati di cui:

- alla L. n. 47 del 1985, art. 18 e art. 20, lett. c), per avere, nella qualità di proprietario e committente dei lavori, compiuto atti di lottizzazione abusiva, in assenza della prescritta autorizzazione e di uno specifico piano di lottizzazione, ponendo in essere opere di trasformazione urbanistica nei terreni di sua proprietà finalizzate alla realizzazione di n. 4 manufatti edilizi su fondi confinanti, nonchè realizzando una strada a fondo valle e strade private di collegamento tra i fondi predetti - acc. in (OMISSIS), località "(OMISSIS)", fino al (OMISSIS);

- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), per avere, nella qualità di proprietario e committente dei lavori, effettuato in zona sottoposta a vincolo paesaggistico opere edilizie in difformità dai provvedimenti concessori rilasciati, consistite: in sbancamenti per superfici di gran lunga eccedenti quelle assentite; nella demolizione totale di un preesistente manufatto a trullo del quale era stato autorizzato soltanto l'ampliamento ed il risanamento; nella realizzazione di una strada di collegamento tra fondi limitrofi;

- alla D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, per avere effettuato gli anzidetti interventi edilizi, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la necessaria autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo;

- alla L. n. 47 del 1985, art. 20, lett. c), per avere effettuato in assenza della prescritta concessione edilizia, nella particella immobiliare di S.A. sottoposta a vincolo paesaggistico, una strada di collegamento, in continuità con quella già intrapresa nella propria proprietà;

- al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, per avere realizzato la strada anzidetta in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, senza la necessaria autorizzazione dell'autorità preposta alla tutela del vincolo e, con le già riconosciute circostanze attenuanti generiche ed essendo stati unificati tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. c.p., determinava la pena complessiva in mesi sette, giorni venti di arresto ed Euro 29.000,00 di ammenda, concedendo i doppi benefici di legge;

b) confermava la disposta confisca delle particelle fondiarie di proprietà del condannato e delle opere in esse realizzate, nonchè gli ordini di eliminazione e di rimessione in pristino della strada di collegamento realizzata nella particella fondiaria di proprietà di S.A.;

c) dichiarava non doversi procedere nei confronti del B. in ordine agli ulteriori reati di cui all'art. 734 c.p., perchè estinti per prescrizione.

Avverso tale sentenza hanno proposto separati ricorsi i due difensori del B., i quali - con doglianze sostanzialmente comuni, seppure enunciate attraverso articolate e non sempre coincidenti argomentazioni - hanno eccepito: - assoluta carenza di motivazione in ordine al reato di lottizzazione abusiva;

- l'insussistenza della pretesa lottizzazione abusiva, in quanto sarebbe stata realizzata una trasformazione del territorio sicuramente compatibile con la disciplina di legge e con le previsioni degli strumenti urbanistici;

- l'insussistenza del vincolo paesaggistico nell'area interessata dai contestati interventi edilizi;

- la inconfigurabilità - in un momento in cui i lavori erano ancora in corso - del reato di costruzione in difformità dei titoli abilitativi.


MOTIVI DELLA DECISIONE

Entrambi i ricorsi proposti nell'interesse del B. devono essere rigettati, perchè infondati.

1. Il quadro normativo di riferimento e le previsioni di pianificazione.

- L'area interessata dagli interventi edilizi in oggetto - secondo il piano regolatore generale del Comune di (OMISSIS) approvato con D.P.R. 9 marzo 1960, (anteriormente cioè alla tipizzazione delle zone territoriali omogenee introdotta dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444) - ricadeva in "zona estensiva collinare", la cui edificabilità era subordinata ad una superficie minima del lotto di 2.500 mq., con possibilità di realizzazione di una superficie massima coperta di 200 mq..

In detta zona erano ammesse Costruzioni unifamiliari ed era prescritto dallo stesso PRG che i progetti venissero "sottoposti al preventivo esame e parere degli organi preposti alla difesa del paesaggio e dell'ambiente". - Con D.M. 19 giugno 1975, la zona veniva dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi della L. n. 1497 del 1939, per cui veniva imposta la necessità di preventiva autorizzazione e/o nulla-osta paesaggistico, da parte della Soprintendenza di Bari, per ogni operazione che alterasse lo stato dei luoghi.

Tale Decreto Ministeriale si basava, per la individuazione delle aree di interesse, su un apposito elenco formato il 23.10.1971 dalla Commissione provinciale di Brindisi delle bellezze naturali. Il Consiglio di Stato, con sentenza del 5.12.1978, annullava un provvedimento di sospensione di lavori emanato dal Ministero della pubblica istruzione alla stregua dell'anzidetto D.M. 19 giugno 1975, rilevando che, in occasione della formazione dell'elenco del 1971, la Commissione provinciale di Brindisi aveva deliberato senza l'intervento di un esponente del Distretto minerario in rappresentanza degli interessi di categoria. Si è quindi ritenuto che fosse stato annullato anche il Decreto Ministeriale che sulla deliberazione della Commissione provinciale si basava.

- La L.R. Puglia 31 maggio 1980, n. 56, art. 51, ha disciplinato l'edificazione nelle "aree boschive", prevedendo che la stessa è consentita soltanto nelle radure, previo nullaosta vincolante dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste e che nei piani regolatori generali e nelle loro varianti è vietato prevederne la trasformazione urbanistica ed edilizia.

- Il Comune di (OMISSIS), con Delib. 16 giugno 1988, e Delib. 17 ottobre 1988, ha adottato una variante al PRG del 1960, la quale riprende i contenuti del D.M. 19 giugno 1975, circa la dichiarazione di interesse pubblico della zona collinare in questione, qualificando la zona medesima come "boschiva" e procedendo a perimetrare autonomamente le aree già sottoposte a vincolo paesaggistico, con indicazione sulle tavole grafiche di tale vincolo e del relativo perimetro.

Le norme tecniche di attuazione (NTA) di detta variante, a tutela dell'ambiente boschivo-forestale, prescrivono:

- il divieto di procedere a movimenti di terra, scavi, riporti, alterazioni del manto erboso, abbattimento di alberature ed apertura di strade carrabili (art. 26);

- il divieto di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone di vincolo idrogeologico (art. 38);

- la subordinazione di qualsiasi intervento alla salvaguardia delle zone adiacenti (art. 80). Detta variante è stata definitivamente approvata con Delib. Giunta Regionale 20 luglio 2001, n. 1000, pubblicata il 10.9.2001, allorquando erano da lungo tempo scadute le relative misure quinquennali di salvaguardia.

- La L.R. Puglia 11 maggio 1990, n. 30 (art. 2, comma 3) ha esteso il divieto di edificazione nelle aree boscate alle aree interessate da macchia mediterranea, prevedendo la possibilità di interventi solo nelle radure e solo a condizione che gli stessi consentano una zona di rispetto di almeno 100 metri dal limite del bosco o dalla macchia mediterranea.

- La L.R. Puglia 24 marzo 1995, n. 8, ha stabilito che, fino all'approvazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio (PUTT/P), l'autorizzazione paesaggistica prevista dalla L.R. n. 56 del 1980, art. 31, già delegata alle Regioni ai sensi del D.P.R. n. 616 del 1977, venisse sub-delegata ai Comuni.

- Il PUTT/P è stato approvato dalla Delib. Giunta Regionale 15 dicembre 2000, n. 1748, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale (OMISSIS).

Nelle tavole di tale piano è stata riportata, quale zona sottoposta a vincolo paesaggistico, tutta l'area già perimetrata con il D.M. 19 giugno 1975.

2. Gli elementi fattuali della vicenda.

La vicenda in esame ha ad oggetto quattro procedimenti amministrativi per il rilascio di concessione edilizia, riguardanti il B., ed in particolare:

1 - la pratica n. (OMISSIS), relativa alla richiesta di concessione per la costruzione di una villetta bifamiliare, per una superficie coperta pari a 152,78 mq., sulla particella n. (OMISSIS) del foglio di mappa n. (OMISSIS) di (OMISSIS) (derivante dal frazionamento della originaria particella n. (OMISSIS)), estesa mq. 2.579: definita con il rilascio della concessione edilizia del 10 settembre 2001, n. (OMISSIS) (rilascio coincidente esattamente con la data in cui venne pubblicata la Delibera Regionale di approvazione della variante al PRG del Comune di (OMISSIS));

2 - la pratica n. (OMISSIS), relativa alla richiesta di concessione per la costruzione di una villetta unifamiliare, per una superficie coperta pari a 177,40 mq., sulla particella n. (OMISSIS) del foglio di mappa n. (OMISSIS) di (OMISSIS), estesa mq. 2.640: definita con il rilascio della concessione edilizia del 10 settembre 2001, n. (OMISSIS), (rilascio coincidente esattamente con la data in cui venne pubblicata la Delibera Regionale di approvazione della variante al PRG del Comune di (OMISSIS));

3 - la pratica n. (OMISSIS), relativa alla richiesta di concessione per l'ampliamento ed il risanamento igienico sanitario di un trullo già esistente sulla particella n. (OMISSIS) del foglio di mappa n. (OMISSIS) di (OMISSIS), estesa mq. 2.546: definita con il rilascio della concessione edilizia dell'1 marzo 2002, n. (OMISSIS);

4 - la pratica n. (OMISSIS), relativa alla richiesta di concessione per la costruzione di una villa unifamiliare sulla particella n. (OMISSIS) (derivante dal frazionamento della originaria particella n. (OMISSIS) e frapposta tra le particelle n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS)) del foglio di mappa n. (OMISSIS) di (OMISSIS), estesa mq. 2.546: ove il provvedimento abilitativo è stato denegato sul presupposto che era intervenuta frattanto la pubblicazione della Delib. Regionale n. 1000 del 2001 di approvazione della variante al PRG;

I procedimenti amministrativi relativi alle pratiche edilizie nn. (OMISSIS) e n. (OMISSIS) (nn. 1 e 2 della precedente elencazione), svoltisi in modo sostanzialmente parallelo, risultano caratterizzati dalle seguenti scansioni:

- con riferimento al vincolo idrogeologico, è stato acquisito il parere dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste della Regione Puglia, rilasciato il 25.1.2001 "a condizione che fossero rispettati gli insediamenti di macchia mediterranea esistenti e che venissero conservati e ripristinati i muretti a secco necessari per assicurare e migliorare la funzione idrica, di ritenuta del terreno e di stabilità del pendio", L'Ispettorato forestale ha comunicato altresì al Comune che il rilascio del nulla-osta era un atto dovuto ma che ciò non impediva all'ente territoriale di negare il rilascio di concessioni edilizie, ove le stesse fossero in contrasto con la normativa paesaggistica ed ambientale vigente ella zona della selva di (OMISSIS);

- la Soprintendenza di Bari per i beni e le attività culturali, con nota del 20.2.2001, si è espressa nel senso che "nella zona interessata - località (OMISSIS) - vi è l'assoluto divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio nonchè per qualsiasi opera edilizia ai sensi della L.R. 11 maggio 1990, n. 30, art. 1, lett. c), e succ. modif. e della L.R. 31 maggio 1980, n. 56, art. 51, precisando pure che "l'area in questione, per il suo rilevante valore ambientale, trattandosi di gravina naturale rivestita da vegetazione naturale di notevole interesse naturalistico, risulta altresì sottoposta nel suo contesto alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 146, lett. g)", per cui ogni progetto doveva acquisire la preventiva autorizzazione ai sensi dell'art. 151 del citato D.Lgs.;

- la Commissione edilizia del Comune di (OMISSIS), nella seduta del 12.3.2001, tenuto conto della suddetta nota della Soprintendenza, ha chiesto all'ufficio tecnico comunale di convocare apposita conferenza di servizi ma, nella successiva seduta del 14.8.2001, pur non essendo intervenuto alcun fatto rilevante, ha rilasciato comunque parere favorevole, "a condizione che l'inserimento planovolumetrico venga ridotto del 50% per mitigare l'inserimento dell'opera nell'acclività paesaggistica del versante collinare e ridurre l'impatto; venga prodotto elaborato grafico corretto e quotato sulla viabilità di accesso;... venga salvaguardata la macchia mediterranea";

- Il B. ha presentato al Comune copie "corrette" dei progetti, ma in essi non è stato attuato il prescritto dimezzamento planovolumetrico delle opere;

- in data 10.9.2001 (coincidente esattamente con la data in cui è stata pubblicata la Delib. Regionale 20 luglio 2001, n. 1000, di approvazione della variante al PRG del Comune di (OMISSIS)) il dirigente dell'ufficio tecnico comunale ha rilasciato al B. le concessioni edilizie nn. (OMISSIS) e (OMISSIS), senza alcun riferimento alla riduzione del 50% dell'intervento planovolumetrico prescritta dalla Commissione edilizia;

- nel corso dell'esecuzione dei relativi lavori è stata riscontrata dai vigili urbani la realizzazione di opere non previste nei due titoli abilitativi anzidetti, consistenti nella realizzazione di sbancamenti di dimensioni molto superiori rispetto a quelli assentiti, nonchè di una strada non autorizzata, che rende possibile l'accesso dal fondo valle al piano di quota della zona interessata dai lavori.

La concessione edilizia (n. (OMISSIS) dell'1.3.2002) relativa alla pratica n. (OMISSIS) (n. 3 della precedente elencazione) è stata rilasciata per lavori di ampliamento e risanamento igienico-sanitario di un trullo già esistente.

I vigili urbani hanno riscontrato, invece, la intervenuta demolizione totale del trullo e lo sbancamento e livellamento del costone della collina per una superficie di circa 400 mq., con distruzione della macchia mediterranea.

3. Il reato di lottizzazione abusiva.

Secondo la giurisprudenza più recente di questa Corte Suprema, il reato di lottizzazione abusiva può configurarsi (vedi Cass., Sez. Unite, 28.11.2001, Salvini ed altri, nonchè Sez. 3^: 7.11.2006, Cieri; 11.5.2005, Stiffi ed altri; 1.7.2004, Lamedica ed altri; 29.1.2001, Matarrese ed altri; 30.12.1996, n. 11249, ric. P.M. in proc. Urtis):

- in presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione di un piano esecutivo e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione;

- ma anche allorquando detto intervento non potrebbe in nessun caso essere realizzato poichè, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o di localizzazione dello strumento generale di pianificazione che non possono essere modificate da piani urbanistici attuativi.

La fattispecie che ci occupa integra un'ipotesi di lottizzazione abusiva materiale e sul punto la sentenza impugnata ha svolto ampie argomentazioni rivolte ad evidenziare un'intervenuta trasformazione del territorio incompatibile con la normativa urbanistico-edilizia e non consentita dalla vigente pianificazione comunale.

Con singole concessioni edilizie, infatti, sono state autorizzate costruzioni residenziali in un'area non edificata e posta ai margini di una zona caratterizzata da un'edificazione con bassissima densità edilizia (per la quale la pretesa equiparazione, prospettata dalla difesa, alle zone di "tipo B" individuate dal D.M. n. 1444 del 1968, si pone come affermazione non correlata allo stato effettivo del territorio e carente del benchè minimo riscontro). L'area stessa risulta priva di opere di urbanizzazione primaria ed è pressochè inaccessibile, tanto che l'imputato ha dovuto realizzare una strada a fondo valle e strade di collegamento tra i fondi di sua proprietà, estendendo una di queste anche alla particella fondiaria di proprietà di S.A..

In una situazione siffatta non sussiste la possibilità di "interventi diretti" (cioè senza la necessità della preventiva approvazione di un piano attuativo), che viene invece affermata nei ricorsi in esame. E' vero che, nella specie, il PRG non richiede espressamente la redazione di un piano di attuazione, ma anche in mancanza di un siffatto rinvio, uno strumento di esecuzione è comunque necessario allorchè, come nel caso in esame, si debba far luogo ad edificazione in una zona non urbanizzata ovvero che richieda il potenziamento delle opere di urbanizzazione in essa presenti.

Le opere di urbanizzazione (quali la strada di collegamento a valle e quelle tra fondi realizzate nella vicenda in esame), inoltre, trascendono le dimensioni dei singoli lotti edificabili, per cui la loro pianificazione e realizzazione è attuabile soltanto con uno strumento urbanistico attuativo (vedi C. Stato, Sez. 5^, 15.2.2001, n. 790).

4. Le violazioni edilizie.

L'assenza del necessario piano di lottizzazione (o comunque di un qualsiasi piano attuativo) rende illegittime le concessioni edilizie rilasciate al B..

Tanto è già sufficiente ad integrare le contravvenzioni di edificazione abusiva anche per gli interventi effettivamente autorizzati con quei provvedimenti.

Ma vi è di più, in quanto nella specie:

- I provvedimenti concessori nn. (OMISSIS) e (OMISSIS) del 10.9.2001 - essendo stati emanati nel giorno stesso della pubblicazione nel Bollettino ufficiale regionale del decreto di approvazione della variante di P.R.G. - avrebbero dovuto conformarsi alle norme tecniche di attuazione della variante medesima che quel giorno erano già efficaci e che, come si è detto, prescrivono tra l'altro il divieto di qualsiasi intervento di trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone di vincolo idrogeologico (art. 38);

- risulta accertata l'esecuzione di interventi edilizi comunque mai autorizzati (neppure con titoli abilitativi illegittimi). Non si verte, al riguardo, in tema di difformità dei manufatti eseguiti rispetto a quelli assentiti, bensì in tema di opere non ricomprese in alcun provvedimento concessorio (imponenti scavi di spianamento finalizzati a ridurre all'orizzontalità, per la quasi totalità delle superfici delle particelle fondiarie interessate, terreni che avevano una sensibile pendenza originaria; ricoprimento di terrazzamenti esistenti; nonchè una strada di collegamento al fondo valle e percorsi di congiunzione con le altre particelle fondiarie);

- il trullo preesistente, del quale il provvedimento concessorio n. (OMISSIS) dell'1.3.2002 aveva autorizzato il mero ampliamento per circa 16 mq., "al solo fine e strettamente necessario a realizzare il bagno e la cucina" e con salvaguardia della "geometria architettonica dell'esistente", è stato integralmente demolito e la particella fondiaria su cui lo stesso insisteva ha subito uno sbancamento che ha comportato una rimozione di circa 1.300 mc. di terreno.

Tutto ciò dimostra ad evidenza l'effettuazione di un vero e proprio stravolgimento dell'assetto del territorio, con opere che solo temerariamente possono essere definite "provvisionali", sicchè risultano assolutamente prive di pregio le argomentazioni svolte nei ricorsi circa la necessità di valutare gli interventi soltanto in seguito al loro definitivo completamento e non nelle fasi intermedie di lavoro.

5. Le violazioni paesaggistiche.

Con argomentazioni esatte i Giudici del merito hanno ritenuto l'imputato responsabile anche delle violazioni del D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, (oggi D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181, comma 1).

Deve ricordarsi, in proposito, che la Soprintendenza di Bari per i beni e le attività culturali, con nota del 20.2.2001, si è espressa nel senso che Snella località (OMISSIS) vi è l'assoluto divieto di ogni modificazione dell'assetto del territorio nonchè per qualsiasi opera edilizia ai sensi della L.R. 11 maggio 1990, n. 30, art. 1, lett. c), e succ. modif. e della L.R. 31 maggio 1980, n. 56, art. 51", precisando pure che "l'area in questione, per il suo rilevante valore ambientale, trattandosi di gravina naturale rivestita da vegetazione naturale di notevole interesse naturalistico, risulta altresì sottoposta nel suo contesto alle disposizioni di tutela ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 146, lett. g)".

La zona dunque pure allorchè si consideri caducato per pronuncia giurisprudenziale il vincolo specifico imposto con il D.M. 19 giugno 1975, costituisce tuttavia area tutelata ex lege, ai sensi del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 146, lett. g), (ma già del D.L. 27 giugno 1985, n. 312, artt. 1 e 1 quater, convertito nella L. 8 agosto 1985, n. 431) ed attualmente del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 142, lett. g): disposizioni che si riferiscono ai "tenitori coperti da foreste e da boschi, ancorchè percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento".

A norma del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, art. 2, comma 6, "Nelle more dell'emanazione delle Norme Regionali di cui al comma 2, e ove non diversamente già definito dalle Regioni stesse, si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia mediterranea... Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui esse sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento... Sono altresì assimilati a bosco... le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2.000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco".

Nella vicenda in esame - in assenza di una diversa definizione legislativa regionale di bosco - nessun dubbio sussiste sulla circostanza che le aree interessate dall'edificazione in oggetto fossero coperte da macchia mediterranea, la cui presenza è evidenziata nella quasi totalità degli atti e provvedimenti amministrativi che via via si sono susseguiti, oltre che dalla documentazione fotografica acquisita ed espressamente valutata dai Giudici del merito.

A parte ogni questione, quindi, relativa alla effettiva vigenza, nella zona, del divieto assoluto di edificazione posto dalla L.R. Puglia 11 maggio 1990, n. 30, art. 2, comma 3, non può sussistere alcuna incertezza circa la necessità di far precedere da autorizzazione paesaggistica qualsiasi intervento edilizio.

Nella specie tale autorizzazione è mancata e ad essa non può equipararsi (per le concessioni nn. (OMISSIS) e (OMISSIS)) il parere reso dalla Commissione edilizia comunale in data 14.8.2001, tenuto conto che:

- la stessa Commissione edilizia, il 12.3.2001, aveva chiesto all'ufficio tecnico la convocazione di una conferenza di servizi in seguito all'evidenziazione della sussistenza del vincolo paesaggistico da parte della competente Soprintendenza;

- il parere del 14.8.2001 non fa alcun riferimento ad un eventuale esito favorevole di tale conferenza di servizi (che, secondo il Giudice di primo grado, non avrebbe "sortito alcun effetto, in quanto tutte le parti rimanevano nelle proprie posizioni di partenza") pure assumendo, però, di avere preso atto di un precedente e non meglio chiarito "parere ambientale favorevole" (reso da quale autorità ?);

- detto parere del 14.8.2001, in ogni caso, non risulta mai trasmesso alla competente Soprintendenza per consentire la possibilità di annullamento ministeriale all'epoca prevista dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 151.

Nessuna valutazione paesaggistica ha, ad evidenza, riguardato l'arbitraria demolizione e ricostruzione del trullo.

Il Piano urbanistico territoriale tematico per i paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia.- approvato dalla Delib. Giunta 15 dicembre 2000, n. 1748, pubblicata sul Bollettino Ufficiale regionale n. 6 dell'11.1.2001 - avrebbe potuto sottrarre al vincolo le aree in questione ma un'eventualità siffatta è stata esclusa dai giudici del merito alla stregua sia della relazione redatta dal consulente del P.M. sia della perizia affidata dalla Corte territoriale, previa rinnovazione del dibattimento, all'ingegnere V..

La Corte locale ha ampiamente motivato, con argomentazioni razionali e tutt'altro che illogiche, circa l'affidabilità delle conclusioni rassegnate al riguardo - all'esito di una complessa comparazione tra cartografie realizzate in scala diverse - in quest'ultima perizia. I risultati di tali operazioni comparative, nei ricorsi redatti dai difensori, vengono contestati e ritenuti inaffidabili, non alla stregua di specifiche "confutazioni tecniche" del metodo utilizzato dal perito ovvero attraverso l'indicazione di metodiche da considerarsi più idonee, bensì in considerazione della descrizione dei luoghi contenuta nel più volte menzionato parere dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste della Regione Puglia, che si assume contrastante con le deduzioni peritali. Fatto inconfutabile, però, è che detto parere imponesse "il rispetto degli insediamenti di macchia mediterranea esistenti".

6. L'elemento soggettivo della contravvenzione di lottizzazione abusiva.

Nel solo ricorso redatto dall'Avvocato Francesco Paolo Sisto si eccepisce vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato di lottizzazione abusiva.

Il denunziato vizio motivazionale non sussiste, perchè i motivi di appello non contenevano alcun riferimento a tale particolare profilo, sicchè la Corte territoriale legittimamente ne ha omesso la valutazione laddove il Tribunale già aveva evidenziato gli estremi quanto meno della colpa nel comportamento tenuto dal B..

Giova comunque ricordare, al riguardo, che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema - con sentenza del 3.2.1990, ric. Cancilleri - hanno affermato che il reato di lottizzazione abusiva si configura come una contravvenzione di natura esclusivamente dolosa, "per la cui sussistenza è necessario che l'evento sia previsto e voluto dal reo, quale conseguenza della propria condotta cosciente e volontaria diretta a limitare e condizionare, con ostacoli di fatto o di diritto, la riserva pubblica di programmazione territoriale".

Tale interpretazione, però, è stata riconsiderata dalla più recente giurisprudenza, secondo la quale - dopo che le Sezioni Unite, con la sentenza 28.11.2001, Salvini ed altri, hanno riconosciuto (in perfetta aderenza, del resto, al testuale dettato normativo) che il reato di lottizzazione abusiva è a consumazione alternativa, potendo realizzarsi sia per il difetto di autorizzazione sia per il contrasto con le prescrizioni della legge o degli strumenti urbanistici - risulta ad evidenza contraddittorio escludere (alla stessa stregua di quanto pacificamente ritenuto per la contravvenzione di esecuzione di lavori in assenza o in totale difformità dalla concessione edilizia) che la contravvenzione medesima, sia negoziale che materiale, possa essere commessa per colpa (vedi, nello stesso senso, Cass., Sez. 3^: 7.11.2006, Cieri; 11.5.2005, Stiffi ed altri; 1.7.2004, La medica ed altri).

Questo Collegio ribadisce, pertanto, che non è ravvisabile alcuna eccezione al principio generale stabilito per le contravvenzioni dall'art. 42 c.p., comma 4.

7. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.


P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p.;

rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2007