MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 15 marzo 2012
Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE del 15 gennaio 2008 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, che ricodifica la direttiva 96/61/CE, ed in particolare l'articolo 17, commi 1 e 3; Vista la direttiva del Consiglio dell'Unione europea 91/692/CE del 23 dicembre 1991, per la standardizzazione e la razionalizzazione delle relazioni relative all'attuazione di talune direttive concernenti l'ambiente; Vista la decisione della Commissione Europea 2010/728/UE del 29 novembre 2010, che istituisce un questionario da utilizzare per le relazioni concernenti l'applicazione della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC); Visto il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento, e in particolare, l'articolo 14, comma 1; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in particolare, l'articolo 29-terdecies, comma 1, introdotto dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128; Visto il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180, convertito con modifiche dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie, ed in particolare l'articolo 2, comma 1-bis in merito alle competenze in materia di aggiornamento delle previgenti autorizzazioni nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; Vista la nota DG ENV/DM/mz Ares (2011)200931 del 23 febbraio 2011, con la quale la Commissione Europea fornisce indicazioni in merito alle categorie di attivita' per le quali procedere alla raccolta di dati relativi ai limiti di emissione autorizzati; Considerato che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2009 e' stato approvato il formulario relativo alla comunicazione prevista dall'art. 17, punto 3, della direttiva 2008/01/CE, sulla base del questionario di cui alla decisione della Commissione europea 2006/194/CE del 2 marzo 2006, e che le relative comunicazioni trasmesse nell'anno 2009 sono riferite al periodo compreso tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2008; Ravvisata la necessita' di adeguare il formulario, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2009 n. 232, a quanto previsto dalla decisione della Commissione Europea 2010/728/UE del 29 novembre 2010; Decreta: Art. 1 1. E' approvato il formulario di cui all'allegato I, ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/1/CE, sullo stato di attuazione della direttiva stessa ed, in particolare, della comunicazione prevista dall'articolo 17, comma 1, della direttiva medesima dei dati rappresentativi disponibili sui valori limite di emissione applicati agli impianti di cui all'allegato I della direttiva 2008/1/CE e sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali sono stati desunti. 2. Sono destinatarie del formulario, di cui all'allegato I al presente decreto, le Autorita' che, nel periodo di riferimento della comunicazione, sono state competenti al rilascio di autorizzazione integrata ambientale (ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), ovvero sono state competenti al rilascio di provvedimenti che, a qualunque titolo, consentono l'esercizio di impianti di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 senza il rilascio di autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, o del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 3. La comunicazione di cui al comma 1, deve essere trasmessa dalle Autorita' competenti al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ogni tre anni, entro il 30 aprile. La prima comunicazione deve pervenire entro il 30 aprile 2012, o (se successiva) entro la scadenza di 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, e deve riferirsi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2009 e il 31 dicembre 2011. 4. Per gli adempimenti previsti dal presente decreto, nonche' per quelli previsti piu' in generale dall'articolo 29-terdecies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale della collaborazione dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.
Art. 2 1. Le Autorita' competenti, ai sensi delle norme vigenti nel periodo di riferimento, al rilascio, al rinnovo o all'adeguamento di autorizzazioni ambientali da sostituire con l'autorizzazione integrata ambientale, rendono disponibili alle Autorita' competenti di cui all'articolo 1, comma 2, i dati necessari all'adempimento di cui al comma 1. 2. Il presente decreto sostituisce il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 24 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 6 ottobre 2009 n. 232, recante approvazione del formulario per la comunicazione relativa all'applicazione del decreto legislativo n. 59/2005, recante attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 marzo 2012 Il Ministro: Clini
Allegato I Formulario per la comunicazione relativa all'applicazione dell'articolo 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva 2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento a) Descrizione generale a.1) Nello scorso triennio (per la prima comunicazione 2009-2011) sono state apportate modifiche significative alla legislazione regionale in materia IPPC? In caso di risposta affermativa, descrivere le modifiche e le motivazioni che le hanno giustificate, nonche' indicare i riferimenti della nuova legislazione. a.2) Nell'attuazione della disciplina IPPC nel triennio di riferimento, sono state incontrate difficolta' connesse alla disponibilita' e alla capacita' del personale? In caso affermativo descrivere tali difficolta', e le strategie per porvi rimedio. b) Copertura degli impianti b.1) Per ciascuna categoria e sottocategoria di attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 indicare il numero di impianti in esercizio alla fine del periodo di riferimento (per la prima comunicazione fine 2011) ed il numero di impianti che alla fine del periodo di riferimento erano dotati di autorizzazioni conformi ai requisiti della direttiva 2008/1/CE (articoli 4 e 5), secondo il modello di cui all'appendice I. Ove possibile, tale ultimo dato sara' fornito disaggregato in: - impianti "esistenti", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 (autorizzati al novembre 1999 o in esercizio al novembre 2000), dotati di autorizzazione integrata ambientale o di altro titolo ad esercire che rende ultroneo il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; - impianti "esistenti", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-quinquies del D.Lgs. 152/06 (autorizzati al novembre 1999 o in esercizio al novembre 2000), dotati di autorizzazioni non AIA riesaminate e, se del caso, aggiornate nelle more del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale; - impianti "nuovi", ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera i-sexies del D.Lgs. 152/06. Ove possibile, inoltre, si forniranno informazioni circa il numero di impianti, per categoria di attivita', per i quali sono state effettuate (o sono in corso) riesami e rinnovi dell'AIA o modifiche sostanziali. b.2) Se si e' provveduto a rendere disponibili on-line le informazioni aggiornate accessibili al pubblico contenenti il nome, il luogo e le attivita' degli impianti, fornire i riferimenti per l'accesso on-line. Se le suddette informazioni non sono disponibili on-line, fornire un elenco di tutti gli impianti IPPC operativi al termine del periodo di riferimento, che ne specifichi ragione sociale, localizzazione e attivita'. Qualora il suddetto elenco non sia disponibile, fornire una spiegazione. Nel caso di impianti in cui sono condotte piu' attivita' IPPC, si raccomanda di segnalare prioritariamente quella che, a giudizio dell'autorita' competente, puo' essere considerata l'attivita' principale (o una delle attivita' principali) dell'impianto. b.3) Per ciascuna categoria e sottocategoria di attivita' di cui all'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 sara' inoltre indicato il numero degli impianti che risultano aver cessato l'esercizio nel periodo di riferimento e il numero dei procedimenti per il rilascio di autorizzazione integrata ambientale a nuovi impianti conclusi non positivamente nel periodo di riferimento. c) Domande di autorizzazione c.1) Descrivere le disposizioni vincolanti, i documenti di orientamento o i moduli di domanda eventualmente elaborati al fine di garantire che le domande contengano tutte le informazioni richieste, in generale o in relazione ad aspetti specifici (ad esempio la metodologia utilizzata per valutare le emissioni significative dagli impianti). d) Coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione d.1) Descrivere le modifiche eventualmente apportate, nel periodo di riferimento, nell'organizzazione delle procedure di autorizzazione, in particolare per quanto concerne i livelli delle autorita' competenti e la ripartizione delle competenze. d.2) Nel periodo di riferimento si sono riscontrati problemi particolari nel garantire il pieno coordinamento della procedura e delle condizioni di autorizzazione, in particolare se sono coinvolte piu' autorita' competenti? d.1) Quali sono le procedure e gli orientamenti applicati nel periodo di riferimento per garantire il diniego del rilascio di un'autorizzazione quando un impianto non e' conforme ai requisiti della direttiva 2008/1/CE? Fornire informazioni circa il numero dei casi e le circostanze in cui le autorizzazioni sono state negate. e) Idoneita' e adeguatezza delle condizioni di autorizzazione e.1) Fornire informazioni sulle eventuali disposizioni o orientamenti regionali definiti nel periodo di riferimento riguardanti: - procedure e i criteri per la determinazione dei valori limite di emissione e delle altre condizioni dell'autorizzazione; - i principi generali da applicare per determinare le migliori tecniche disponibili; - l'attuazione dei principi di: evitare la prescrizione di una tecnica o una tecnologia specifica; tenere conto delle caratteristiche tecniche dell'impianto, della sua ubicazione geografica, delle condizioni locali dell'ambiente; ridurre al minimo l'inquinamento su grande distanza o transfrontaliero e garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso. e.2) Per individuare le migliori tecniche disponibili, quanto incidono direttamente, in generale o in casi specifici, le informazioni Pubblicate dalla Commissione Europea (BREF)? Indicare se e come tali documenti di riferimento (BREF) sono concretamente e direttamente utilizzati per stabilire le condizioni di autorizzazione, e in particolare per determinare i valori limite di emissione, i parametri equivalenti e le misure tecniche, basate sulle migliori tecniche disponibili? e.3) Come sono considerati i sistemi di gestione ambientale al fine di stabilire le condizioni dell'autorizzazione? e.4) Fornire informazioni sulle condizioni di autorizzazione o altre misure applicate ai fini di garantire il ripristino del sito al momento della cessazione delle attivita' e.5) Fornire informazioni sulle condizioni di autorizzazione applicate con riferimento all'efficienza energetica f) Dati rappresentativi disponibili. f.1) Fornire i dati rappresentativi disponibili sui valori limite e le prestazioni ambientali stabiliti nelle autorizzazioni integrata ambientali per le diverse categorie di attivita' IPPC e, se opportuno, sulle migliori tecniche disponibili in base alle quali sono ricavati detti valori. Per il rapporto relativo al triennio 2009-2011, in accordo alle indicazioni della Commissione Europea del 23 febbraio 2011, i dati forniti saranno limitati alle seguenti categorie di attivita' IPPC (vedi appendice II): • Categoria 2.6 - trattamenti di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici; • Categoria 3.5 - fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (con particolare riferimento alla produzione di tegole, mattonelle e mattoni). In base a successive indicazioni della Commissione Europea, la Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, potra' limitare la raccolta di informazioni ad alcuni specifici impianti. Per i successivi rapporti la raccolta di dati potra' essere focalizzata su diverse categorie di impianti e altresi' limitata ad alcuni specifici impianti, in base alle determinazioni in merito assunte dalla Commissione Europea e comunicate alle Autorita' Competenti interessate direttamente dalla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare g) Norme di qualita' ambientale g.1) Fornire informazioni su eventuali casi in cui l'uso delle migliori tecniche disponibili si e' rilevato insufficiente a garantire il rispetto di una norma di qualita' ambientale stabilita dalla legislazione comunitaria o definita in attuazione della stessa. Descrivere quali misure supplementari sono state adottate in tali casi. h) Modifiche apportate agli impianti h.1) Fornire informazioni sulle modalita' pratiche adottate per stabilire se una modifica dell'impianto e' tale da produrre conseguenze per l'ambiente e se detta modifica e' una "modifica sostanziale" che potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente i) Verifica e aggiornamento delle condizioni di autorizzazione i.1) Fornire informazioni sulle modalita' pratiche, adottate nel periodo di riferimento, per le procedure di riesame di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 o di cui all'articolo 29-octies, comma 4, del D.Lgs. 152/06, evidenziando in particolare come e' stata attuata la disposizione volta a riesaminare le condizioni di autorizzazione in caso di modifiche sostanziali delle migliori tecniche disponibili che consentono di ridurre notevolmente le emissioni senza imporre costi eccessivi. l) Rispetto delle condizioni di autorizzazione l.1) Nel periodo di riferimento, come e' stato attuato in pratica il requisito secondo il quale i gestori devono trasmettere regolarmente alle autorita' i risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto? Indicare i riferimenti delle eventuali norme regionali, procedure o orientamenti ad uso delle autorita' competenti a questo riguardo. l.2) Una relazione di controllo periodica viene presentata da tutti i gestori? Fornire informazioni sulla frequenza rappresentativa di presentazione di tali informazioni. In caso di differenze tra i settori, fornire le informazioni indicative disponibili. l.3) Fornire, se disponibili, le seguenti informazioni sugli impianti IPPC: 1. descrizione degli elementi principali su cui si fonda un'ispezione ambientale effettuata in attuazione della disciplina IPPC, 2. il numero totale di visite in loco effettuate in attuazione della disciplina IPPC durante il periodo di riferimento (numero), 3. il numero totale di impianti in cui si sono svolte le suddette visite in loco durante il periodo di riferimento (numero), 4. il numero totale di tali visite in loco durante le quali si sono svolti misurazioni delle emissioni, o il campionamento dei rifiuti, durante il periodo di riferimento (numero), 5. le misure (ad esempio sanzioni o altro) adottate in seguito a incidenti e episodi di inosservanza delle condizioni di autorizzazione durante il periodo di riferimento (descrizione). m) Informazione e partecipazione del pubblico m.1) Fornire informazioni sulle modalita' adottate per rendere disponibile al pubblico l'informazione sulla documentazione presentata dai gestori, sulle autorizzazioni rilasciate e sui risultati del monitoraggio delle emissioni n) Efficacia della direttiva n.1) Indicare i riferimenti ad eventuali studi e analisi disponibili in cui sono stati valutati i costi e i vantaggi per l'ambiente dell'applicazione della disciplina IPPC (compresi i costi amministrativi e i costi di messa in conformita') Appendice II all'Allegato I Organizzazione della risposta, per il triennio 2009-2011, alla domanda f.1 sui dati rappresentativi sui valori limite e le prestazioni ambientali stabiliti nelle autorizzazioni integrate ambientali e sulle connesse migliori tecniche disponibili Settori interessati: categoria 2.6 -Trattamento superficiale di metalli e plastica categoria 3.5 - Produzione di ceramica 1. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO • Ragione sociale, indirizzo, identificativo E-PRTR • Copia dell'autorizzazione o rinvio on line ad essa • Data dell'ultimo aggiornamento dell'autorizzazione 2. INFORMAZIONI TECNICHE • Capacita' autorizzata • Numero di linee di produzione, e per ciascuna denominazione, tipo, descrizione • Numero di punti di emissione in aria, e per ciascuno denominazione, tipo, linee di produzione connesse • Numero di scarichi di acque, e per ciascuno denominazione, tipo, linee di produzione connesse, corpo recettore 3. CONDIZIONI AUTORIZZATIVE E DATI EMISSIVI 3.1 Emissioni in aria • Valori limite di emissione prescritti, specificando per i tipici inquinanti di processo tipo e valore dei limiti, condizioni di riferimento, periodi di media. Per le attivita' 2.6 sono considerati tipici inquinanti di processo: NOx, HCl, HF, polveri, NH3, VOC Per le attivita' 3.5 sono considerati tipici inquinanti di processo: particolato, SOx, NOx, HF, HCl, NMVOC e metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, V, Pb and Zn) • Requisiti di monitoraggio prescritti: tipo di monitoraggio, frequenza • Emissioni effettive totali (annue) ed inoltre, - in caso di monitoraggio in continuo delle concentrazioni- valori della concentrazione, condizioni di riferimento, e confronto con i limiti per la media annuale e per le condizioni di minima e massima emissione riscontrate nell'anno. - in caso di monitoraggio in discontinuo delle concentrazioni - valori della concentrazione, condizioni di riferimento, periodo di misura e confronto con i limiti per la media annuale e per le condizioni di minima e massima emissione riscontrate nell'anno. 3.1 Emissioni in acqua • Valori limite di emissione prescritti, specificando per i tipici inquinanti di processo tipo e valore dei limiti, periodi di valutazione. Per le attivita' 2.6 sono considerati tipici inquinanti di processo tutti quelli dell'E-PRTR tranne i pesticidi. Per le attivita' 3.5 sono considerati tipici inquinanti di processo: solidi sospesi, AOX, metalli pesanti (As, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb and Zn), TOC. • Requisiti di monitoraggio prescritti: tipo di monitoraggio, frequenza • Emissioni effettive totali (annue), volume totale degli scarichi ed inoltre, - in caso di monitoraggio in continuo delle concentrazioni- valori della concentrazione e confronto con i limiti per la media annuale e per le condizioni di minima e massima emissione riscontrate nell'anno. - in caso di monitoraggio in discontinuo delle concentrazioni - valori della concentrazione, tipo di campione, tipo di composizione di campioni complessi e confronto con i limiti per la media annuale e per le condizioni di minima e massima emissione riscontrate nell'anno. 4 TECNICHE DI PREVENZIONE E DI ABBATTIMENTO DELLE EMISSIONI • Informazioni sulle tecniche d'abbattimento applicate per scarichi in acqua • Informazioni sulle tecniche d'abbattimento applicate per le emissioni in atmosfera • Altre misure di prevenzione e abbattimento Parte di provvedimento in formato grafico