MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE DECRETO 10 novembre 2011, n. 219

Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI).

 

 

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  recante  norme
in materia ambientale e, in particolare, la  parte  quarta,  relativa
alla gestione dei rifiuti; 
  Visto l'articolo 1, comma 1116, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296; 
  Visto l'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, relativo all'istituzione di un sistema di
controllo della tracciabilita' dei rifiuti (SISTRI); 
  Visto l'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 6 novembre 2008,
n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  2008,
n. 210; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2009,   n.   102,   recante
provvedimenti  anticrisi,  nonche'   proroga   di   termini   e,   in
particolare, l'articolo 14-bis; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del
sistema di controllo  della  tracciabilita'  dei  rifiuti,  ai  sensi
dell'articolo  189  del  decreto  legislativo  n.  152  del  2006   e
dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78  del  2009,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  n.  102  del  2009,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 13 gennaio 2010, n. 9; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 15  febbraio  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al citato decreto 17  dicembre  2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 27 febbraio 2010, n. 48; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  9  luglio  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al suddetto decreto 17 dicembre 2009,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 13 luglio 2010, n. 161; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 28 settembre  2010,  recante  modifiche  ed
integrazioni al sopra richiamato decreto 17 dicembre 2009, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 1° ottobre 2010, n. 230; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  del  22  dicembre  2010,  recante  ulteriori
modifiche  ed  integrazioni  al  citato  decreto  17  dicembre  2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2010, n. 302; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, recante il regolamento
per l'istituzione del sistema di controllo della  tracciabilita'  dei
rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, e dell'articolo  14-bis  del  decreto-legge  1°  luglio
2009, n. 78, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  3  agosto
2009, n. 102»; 
  Considerato che dal 1° ottobre 2010 e' stato dato avvio al  sistema
di controllo della  tracciabilita'  dei  rifiuti  (SISTRI)  e  che  i
soggetti di cui agli articoli 3  e  4  del  decreto  ministeriale  18
febbraio 2011, n. 52, a cui sono stati consegnati i dispositivi, sono
tenuti ad operare nel rispetto delle disposizioni ivi previste; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 26 maggio  2011,  recante  la  proroga  del
termine di cui all'articolo  12,  comma  2,  del  citato  decreto  17
dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 maggio 2011, n.
124, ed in particolare l'articolo 1; 
  Considerato che l'articolo 28, comma 2, del decreto ministeriale 18
febbraio 2011, n. 52, dispone che i soggetti di cui agli articoli  3,
4 e 5 del medesimo regolamento adempiano anche agli obblighi previsti
dagli articoli 190 e 193 del decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.
152 e successive modificazioni, fino al termine di  cui  all'articolo
12, comma 2, del richiamato decreto ministeriale 17 dicembre  2009  e
successive modifiche e integrazioni; 
  Visto l'articolo 6, commi 2, 3 e 3-bis, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione
finanziaria e per lo sviluppo, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148, che ha introdotto nuove disposizioni
al sistema di tracciabilita' dei rifiuti; 
  Visto, in particolare, il comma  2  dell'articolo  6  del  suddetto
decreto-legge, il quale  ha  stabilito  un  periodo  transitorio  per
consentire  la  progressiva  entrata  in  operativita'  del   SISTRI,
assicurando la verifica tecnica delle componenti software e  hardware
e organizzando test di funzionamento del  sistema  ed  ha,  altresi',
disposto quale termine di operativita' del SISTRI il 9 febbraio 2012,
fermo restando quanto previsto  dall'articolo  6,  comma  2,  lettera
f-octies , del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106; 
  Ritenuto  necessario  apportare   integrazioni   e   modifiche   al
regolamento di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2011, n. 52; 
  Ravvisata altresi' l'esigenza, in considerazione delle disposizioni
recate  in  materia  dal  decreto-legge  n.  138  del  2011,  ed   in
particolare dall'articolo 6, comma 2,  di  modificare  lo  schema  di
provvedimento, recante modifiche al citato decreto n.  52  del  2011,
sul quale e' stato  acquisito  il  parere  del  Consiglio  di  Stato,
espresso  dalla   Sezione   consultiva   per   gli   atti   normativi
nell'adunanza del 26 luglio 2011; 
  Considerato che tali modifiche costituiscono un mero  coordinamento
operativo a seguito delle  intervenute  modifiche  legislative  sopra
richiamate; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni; 
  Visto il nulla osta della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri,
reso con nota del 7 ottobre 2011, prot.  n.  6588/4.3.6.4/2011/3/  ai
sensi della citata legge n. 400 del 1988; 
 
                               Adotta 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52  concernente
«Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo  189  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  dell'articolo  14-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102»,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla  Gazzetta  Ufficiale  26  aprile  2011,  n.  95,  sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. L'Arma dei Carabinieri gestisce  i  processi  ed  i  flussi  di
informazioni contenuti nel SISTRI.»; 
    b)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  b),  dopo   le   parole
«all'utilizzo» sono soppresse le parole: «e alla custodia»; 
    c)  all'articolo  2,  comma  1,  lettera  d),  dopo   le   parole
«dispositivo USB,» sono soppresse le parole: «e/o»,  dopo  le  parole
«dispositivo black box» sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonche'
il dispositivo USB per l'interoperabilita'  di  cui  all'articolo  8,
comma 1-ter»; 
    d) all'articolo 2, comma 1, lettera  i),  le  parole  «e  che  ha
accesso al» sono sostituite dalla parola: «del», le  parole  «per  la
creazione della firma elettronica;» sono sostituite  dalle  seguenti:
«e, ove presente, del dispositivo USB per l'interoperabilita';»; 
    e) all'articolo 2, comma 1, la lettera  l)  e'  sostituita  dalla
seguente: 
      «l) «unita' locale»: qualsiasi sede, impianto o  insieme  delle
unita' operative, nelle quali l'operatore esercita stabilmente una  o
piu' attivita' di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1;»; 
    f) all'articolo 2, comma 1, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
      «l-bis) «unita' operativa»: reparto, impianto  o  stabilimento,
all'interno di una unita'  locale,  dalla  quale  sono  autonomamente
originati rifiuti.»; 
    g) all'articolo 3, comma 1, e' aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera: 
      «i-bis) i soggetti individuati con uno o piu' decreti ai  sensi
dell'articolo 188-ter, comma 5,  del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni.»; 
    h) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 5 (Rifiuti urbani della regione Campania). - 1.  Al  fine  di
attuare  quanto  previsto  all'  articolo   2,   comma   2-bis,   del
decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, sono sottoposti  agli  obblighi
di cui al presente regolamento, oltre ai soggetti di cui all'articolo
3, comma 1, i comuni della Regione Campania e le imprese di trasporto
dei rifiuti urbani del territorio della stessa regione.»; 
    i)  all'articolo  6,  comma   1,   le   parole   «sito   internet
http://www.sistri.it/»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «portale
informativo SISTRI.»; 
    l) all'articolo 7, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Nel caso di  versamento  da  parte  degli  operatori  di  somme
maggiori rispetto al contributo dovuto, la somma versata  in  eccesso
e'  conguagliata  a  valere  sui  contributi  dovuti  per  gli   anni
successivi. A  tal  fine  i  predetti  operatori  inoltrano  apposita
domanda al SISTRI accedendo all'area «gestione  aziende»  disponibile
sul portale SISTRI in area  autenticata,  oppure  inviando,  mediante
posta elettronica o via  fax,  il  modello  disponibile  sul  portale
informativo SISTRI.»; 
    m) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole «perfezionata la» sono
aggiunte le parole: «prima fase della»,  dopo  le  parole  «operatori
iscritti» sono aggiunte le  parole:  «,  entro  i  successivi  trenta
giorni,»; 
    n) all'articolo 8, comma 1, lettera c), le parole «sito  internet
www.sistri.it/.» sono sostituite dalle seguenti: «portale informativo
SISTRI.»; 
    o) all'articolo 8, dopo il comma  1,  sono  inseriti  i  seguenti
commi: 
  «1-bis.  All'esito   del   perfezionamento   della   procedura   di
iscrizione, con la consegna dei dispositivi previsti  nel  precedente
comma, gli operatori possono richiedere ulteriori dispositivi di  cui
alla lettera a) del comma 1 per unita' locali e unita'  operative,  o
per attivita' soggette all'obbligo  di  iscrizione  al  SISTRI,  gia'
iscritte. Tali dispositivi possono contenere fino ad  un  massimo  di
tre  certificati   elettronici   associati   alle   persone   fisiche
individuate  dall'operatore;  le  persone   fisiche   devono   essere
individuate tra persone diverse da quelle il cui nominativo  e'  gia'
inserito in  altri  dispositivi  richiesti  per  la  medesima  unita'
locale/unita' operativa /attivita' soggetta all'obbligo di iscrizione
al SISTRI. Il  numero  massimo  di  dispositivi  che  possono  essere
richiesti nonche' il relativo costo sono indicati nell'allegato IA. 
  1-ter. Gli operatori iscritti al SISTRI per i  quali  ricorrano  le
condizioni previste nell'articolo 21-bis possono chiedere la consegna
dei dispositivi USB per l'interoperabilita'.»; 
    p) all'articolo 8, comma 2, all'inizio  del  comma  2  la  parola
«Agli» e'  sostituita  dalle  seguenti:  «Salvo  quanto  previsto  ai
successivi commi 3 e 4-bis, agli»; 
    q) all'articolo 8, comma 3, dopo le parole  «dal  comma  2»  sono
inserite le seguenti:  «e  fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma
4-bis»; 
    r) all'articolo 8, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «4-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 2 e  3,  la  consegna
dei dispositivi aggiuntivi di cui al comma 1-bis  e  dei  dispositivi
per l'interoperabilita'  di  cui  al  comma  1-ter,  avviene  tramite
servizio di consegna degli  stessi  all'operatore  che  ne  ha  fatto
richiesta.». 
    s) all'articolo 9, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: «Il titolare del dispositivo e' responsabile della  custodia
dello stesso.»; 
    t) all'articolo 9,  comma  2,  dopo  la  parola  «richiesta.»  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di unita' locali  o
unita'  operative  nelle  quali  non  sia  presente  un  servizio  di
vigilanza  e  di  controllo  degli  accessi,   previa   comunicazione
effettuata in forma scritta al  SISTRI,  e'  consentito  custodire  i
dispositivi USB presso altra unita' locale o unita'  operativa  fermo
restando l'obbligo  di  renderli  disponibili  in  qualunque  momento
all'autorita' di controllo che ne faccia richiesta.»; 
    u) all'articolo 9, dopo il  comma  2,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  «2-bis. I dispositivi USB per  l'interoperabilita'  sono  custoditi
nelle modalita' indicate all'articolo 21-bis, comma 5.»; 
    v) all'articolo 10, comma 2, dopo  la  parola  «L'installazione,»
sono aggiunte le seguenti: «la disinstallazione,»; 
    z) all'articolo 10, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. In presenza di condizioni che non garantiscano  un  accesso  ai
servizi di rete (elettrica o di connettivita' dati) adeguato  per  il
funzionamento delle predette apparecchiature di monitoraggio,  oppure
qualora ricorrano altre oggettive circostanze di  fatto  che  rendano
tecnicamente  impraticabile  l'installazione  delle   apparecchiature
medesime, il SISTRI, a seguito  di  una  valutazione  effettuata  dal
proprio personale, puo' decidere di non  procedere  all'installazione
delle medesime. Il gestore del rispettivo  impianto,  fermo  restando
l'obbligo di iscrizione al SISTRI e  di  effettuazione  dei  relativi
adempimenti, ivi incluso l'obbligo di cui all'articolo 11,  comma  3,
e' tenuto a  comunicare  al  SISTRI  ogni  variazione  da  cui  possa
conseguire la possibilita' di dotare  il  rispettivo  impianto  delle
predette  apparecchiature  di  monitoraggio.  La   comunicazione   e'
effettuata entro e non oltre tre mesi dal verificarsi dell'evento che
comporta tale variazione.»; 
    aa) all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  «3-bis. L'obbligo di custodia delle apparecchiature di monitoraggio
e' a carico dei gestori degli impianti  presso  i  quali  sono  state
installate. Fermo restando quanto stabilito al  comma  2,  i  gestori
degli impianti  sono  tenuti  a  preservare  la  funzionalita'  delle
predette apparecchiature.»; 
    bb)  all'articolo  11,  comma  1,  le   parole   «sito   internet
http://www.sistri.it/.»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale
informativo SISTRI.»; 
    cc) all'articolo 11, il comma 2, e' sostituito dal seguente: 
  «2. La persona fisica, cui e' associato il certificato  elettronico
contenuto nel dispositivo USB, e' il titolare della firma elettronica
che risponde solo del corretto inserimento nelle  Schede  SISTRI  dei
dati ricevuti.»; 
    dd) all'articolo 11, comma  3,  primo  periodo,  dopo  la  parola
«impresa» sono aggiunte le seguenti parole: «o dal delegato di  altra
unita' locale dell'ente o dell'impresa»; 
    ee) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «a  causa  di»  sono
inserite le parole: «ritardata consegna dei dispositivi  in  fase  di
prima  iscrizione,  nonche'»,  le  parole  «dei  dispositivi,»   sono
sostituite dalle parole: «degli stessi,» e sono aggiunti, in fine,  i
seguenti periodi: «Qualora anche il soggetto tenuto alla compilazione
della parte precedente o successiva della scheda medesima si trovi  a
non disporre temporaneamente dei mezzi informatici necessari a  causa
di ritardata consegna dei dispositivi in fase  di  prima  iscrizione,
nonche' furto, perdita, distruzione o danneggiamento degli stessi,  o
per assenza di copertura della rete di  trasmissione  dati,  ciascuno
dei soggetti interessati deve  comunicare  in  forma  scritta,  prima
della  movimentazione,  al  SISTRI  il  verificarsi  delle   predette
condizioni. In tal caso le movimentazioni dei rifiuti  sono  annotate
su un'apposita Scheda SISTRI in  bianco  tenuta  a  disposizione,  da
scaricarsi dal portale  SISTRI  accedendo  all'area  autenticata.  Le
informazioni relative alle movimentazioni  effettuate  devono  essere
inserite nel  sistema  entro  le  ventiquattro  ore  successive  alla
cessazione  delle  condizioni   che   hanno   generato   la   mancata
compilazione della scheda SISTRI. Fino al 30 giugno 2012, il  termine
di cui al periodo precedente e' di settantadue ore.»; 
    ff)  all'articolo  12,  comma  2,  le   parole   «sito   internet
www.sistri.it,»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale  SISTRI
accedendo all'area autenticata,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Fino al 30 giugno  2012,  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente e' di settantadue ore.»; 
    gg) all'articolo 14, dopo il comma 1,  e'  aggiunto  il  seguente
comma: 
  «1-bis. I soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto  del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare  26
maggio 2011, fino allo scadere del termine di  cui  all'articolo  12,
comma 2, del decreto del ministro dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 dicembre 2009 e successive  modifiche  e
integrazioni, qualora conferiscano i rifiuti ad imprese  o  enti  che
raccolgono e trasportano rifiuti speciali a titolo professionale, che
utilizzano il SISTRI, comunicano i  propri  dati,  necessari  per  la
compilazione della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,  al  delegato
dell'impresa di trasporto che compila anche la sezione del produttore
del  rifiuto,  inserendo  le  informazioni  ricevute  dal  produttore
stesso; una copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE,  firmata
dal produttore del rifiuto, deve essere consegnata al conducente  del
mezzo  di  trasporto.  Una  copia  della   Scheda   SISTRI   -   AREA
MOVIMENTAZIONE  deve  essere  conservata  presso  il  produttore  del
rifiuto, che e'  tenuto  a  conservarla  per  tre  anni.  Il  gestore
dell'impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti in  tali  ipotesi
e' tenuto a stampare e trasmettere al produttore dei  rifiuti  stessi
la copia della Scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE completa, al  fine
di attestare l'assolvimento della sua responsabilita'.»; 
    hh)  all'articolo  15,  comma  2,  le   parole   «sito   internet
www.sistri.it»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale   SISTRI
accedendo all'area autenticata»; 
    ii) all'articolo 21, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. In tutti i casi in cui si verifichi un'ipotesi di sospensione o
cessazione  dell'attivita'  per  il  cui  esercizio  e'  obbligatorio
l'utilizzo  dei  dispositivi,  ovvero  di  estinzione  dei   soggetti
giuridici  ai  quali  tali  dispositivi  sono  stati  consegnati,   a
qualsiasi causa  tale  estinzione  sia  imputabile,  ivi  incluse  le
ipotesi di cancellazione, ovvero in caso  di  chiusura  di  un'unita'
locale, gli operatori iscritti devono comunicare in forma scritta  al
SISTRI il verificarsi di uno dei predetti eventi, non oltre le 72 ore
dalla data di comunicazione al Registro delle imprese dell'evento,  e
provvedere alla restituzione dei dispositivi USB,  e,  ove  presenti,
dei dispositivi USB per  l'interoperabilita',  dopo  aver  assolto  a
tutti gli obblighi di legge, a mezzo raccomandata A/R,  inviando  gli
stessi, unitamente al relativo modulo di restituzione disponibile sul
portale informativo SISTRI, al seguente indirizzo: SISTRI - Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   Via
Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma.»; 
    ll) all'articolo 21, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
  «2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, in tutti i casi in  cui
si verifichino cambiamenti nella titolarita' dell'azienda o del  ramo
d'azienda aventi ad oggetto l'esercizio delle attivita' per le  quali
e' obbligatorio l'uso dei  dispositivi  USB,  e,  ove  presenti,  dei
dispositivi USB per l'interoperabilita',  gli  operatori  subentranti
nella titolarita' dell'azienda o  del  ramo  d'azienda,  al  fine  di
evitare  soluzioni  di  continuita'  nell'esercizio  delle  attivita'
interessate dai predetti  cambiamenti,  prima  che  tali  cambiamenti
acquisiscano  efficacia,  dovranno  inviare  al   SISTRI,   accedendo
all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale  SISTRI  in  area
autenticata,  copia  degli  atti  che  hanno  comportato  i  predetti
cambiamenti corredata da copia della richiesta di iscrizione di  tali
atti presso il  Registro  delle  Imprese  e  dovranno  effettuare  la
modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti,  dei
dispositivi USB per  l'interoperabilita'  rilasciati  dal  SISTRI  al
precedente operatore, utilizzando la predetta funzionalita' «GESTIONE
AZIENDE». Il SISTRI procedera' a confrontare i dati comunicati  dagli
operatori con quelli contenuti nel Registro delle Imprese e, nel caso
in cui rilevasse l'esistenza di non conformita' tra i predetti dati e
tali difformita' permanessero  per  piu'  di  sessanta  giorni  dalla
modifica dell'intestazione dei dispositivi USB, e, ove presenti,  dei
dispositivi USB per l'interoperabilita', procedera' a disabilitare  i
dispositivi stessi.»; 
    mm) all'articolo 21, comma 3,  le  parole  «all'iscrizione»  sono
sostituite dalle parole «alla comunicazione», le parole  «presso  il»
sono sostituite con la parola «al», e le  parole  «all'apposita  area
del  sito  internet  http://www.sistri.it/.»  sono  sostituite  dalle
parole «all'area «GESTIONE AZIENDE» disponibile sul portale SISTRI in
area autenticata.»; 
    nn) all'articolo 21, dopo il comma 3,  e'  inserito  il  seguente
comma: 
  «3-bis. In caso di non corrispondenza  tra  i  dati  identificativi
forniti dall'operatore al  SISTRI  in  sede  di  prima  iscrizione  o
successiva  variazione,  e  quelli  risultanti  dal  Registro   delle
Imprese,  il  SISTRI  richiede,  a  seguito  di  proprie   verifiche,
all'operatore  di  accedere   all'applicazione   «GESTIONE   AZIENDE»
disponibile sul portale SISTRI in area autenticata per  asseverare  i
dati comunicati al SISTRI tramite la  procedura  indicata  e  secondo
quanto stabilito dall'allegato IA.»; 
    oo) all'articolo 21, comma 4,  le  parole  «ritirato  secondo  la
procedura indicata nell'Allegato IA.» sono  sostituite  dalle  parole
«aggiornato accedendo alle relative funzionalita' presenti  nell'area
autenticata del portale SISTRI.»; 
    pp) all'articolo 21, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per i trasportatori di rifiuti, le variazioni di cui  ai  commi
1, 2 e 3, nonche' le variazioni relative ai veicoli  a  motore,  sono
comunicate dal trasportatore alla  Sezione  regionale  o  provinciale
dell'Albo  nazionale  gestori  ambientali  che,  successivamente   al
rilascio dell'autorizzazione, le comunica al SISTRI. Salvo i casi  di
cui al comma 3, per dette variazioni le procedure e i termini per  la
restituzione  dei  dispositivi   USB   e   per   le   operazioni   di
installazione, disinstallazione e  riconfigurazione  dei  dispositivi
black box sono disciplinati con deliberazione del Comitato  Nazionale
dell'Albo, sentito il SISTRI. Resta fermo l'obbligo  per  l'operatore
di  provvedere  all'eventuale  integrazione  dei  contributi  di  cui
all'articolo 7.»; 
    qq) dopo l'art. 21 e' inserito il seguente articolo: 
  «21-bis (Disposizioni in materia di interoperabilita').  -  1.  Gli
operatori che utilizzano software gestionali in grado di tracciare le
operazioni poste in essere da tutti i delegati comunicati al  SISTRI,
e che abbiano accreditato uno o piu' software gestionali al  servizio
di interoperabilita' secondo quanto regolato dal decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82, e successive  modificazioni,  e  dalla  relativa
normativa di attuazione, possono richiedere al SISTRI il rilascio del
dispositivo USB  per  l'interoperabilita'.  Il  dispositivo  USB  per
l'interoperabilita' e'  abilitato  alla  firma  delle  schede  SISTRI
compilate  per  le  attivita'  soggette  all'iscrizione   SISTRI   ed
esercitate nelle unita'  locali  e/o  unita'  operative  che  operano
attraverso il predetto software gestionale. 
  2. Puo' essere richiesto un dispositivo USB per l'interoperabilita'
per ciascun software gestionale  accreditato  dall'operatore  per  il
servizio di interoperabilita'. La richiesta al SISTRI dei dispositivi
USB per  l'interoperabilita'  deve  essere  sottoscritta  dal  legale
rappresentante.  Il  dispositivo  USB  per   l'interoperabilita'   e'
consegnato con le modalita' stabilite all'articolo 8, comma 4-bis. 
  3. Le credenziali di accesso al SISTRI e il certificato elettronico
dei dispositivi USB per l'interoperabilita' sono attribuiti al legale
rappresentante che e' titolare della firma elettronica e delegato per
il predetto dispositivo. 
  4. Il costo di ciascun dispositivo USB per  l'interoperabilita'  e'
quello previsto nell'Allegato 1 A per la  richiesta  di  duplicazioni
dei dispositivi USB. 
  5. Il dispositivo USB per l'interoperabilita' deve essere custodito
presso il centro elaborazione dati in cui sono  inseriti  i  software
gestionali. Laddove quest'ultimo non si trovi presso una delle unita'
locali o unita' operative, il dispositivo USB per l'interoperabilita'
potra' essere custodito presso la sede in cui e'  ubicato  il  centro
elaborazione dati. Il luogo presso il quale il  dispositivo  USB  per
l'interoperabilita'   e'   custodito   e'   indicato   in   fase   di
accreditamento   del    sistema    gestionale    al    servizio    di
interoperabilita'. Qualsiasi variazione del luogo in cui deve  essere
custodito il dispositivo  USB  per  l'interoperabilita'  deve  essere
preventivamente comunicata al SISTRI. 
  6. Il dispositivo USB  per  l'interoperabilita'  deve  essere  reso
disponibile in qualunque momento all'Autorita' di  controllo  che  ne
faccia richiesta nel luogo ove lo stesso e' custodito.»; 
    rr)  all'articolo  22,  comma  2,  le   parole   «sito   internet
http://www.sistri.it/»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «portale
informativo SISTRI»; 
    ss)  all'articolo  23,  comma  4,  le   parole   «sito   internet
www.sistri.it»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «portale   SISTRI
accedendo all'area autenticata»; 
    tt) all'articolo 26, comma 1, la lettera b) e'  sostituita  dalla
seguente: 
  «b)  una  banca  dati  contenente  le  informazioni  relative  alle
autorizzazioni e alle comunicazioni di cui agli  articoli  208,  209,
210, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile  2006,
n. 152, e successive modificazioni. A  tal  fine  le  amministrazioni
competenti comunicano all'ISPRA, nel termine perentorio  di  quindici
giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione o dell'iscrizione,
la ragione sociale e la sede legale dell'ente o impresa autorizzata o
iscritta, il codice fiscale, la sede dell'impianto,  l'attivita'  per
la quale viene rilasciata l'autorizzazione o l'iscrizione, i  rifiuti
oggetto dell'attivita' di  gestione,  le  quantita'  autorizzate,  la
scadenza dell'autorizzazione o  dell'iscrizione  e,  successivamente,
segnalano ogni variazione delle predette informazioni che  intervenga
nel  corso  della  validita'  dell'autorizzazione  o  dell'iscrizione
stessa. Le  autorizzazioni  rilasciate  e  le  iscrizioni  effettuate
precedentemente all'entrata in vigore  della  presente  disposizione,
sono   comunicate   all'ISPRA   dalle   amministrazioni    competenti
utilizzando le procedure di cui agli articoli  208,  209,  210,  211,
213, 214, 215 e 216, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152  e
successive modificazioni. La comunicazione e' effettuata nel  termine
perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in  vigore  della
presente disposizione;»; 
    uu) all'articolo 28, comma 2, dopo le parole «i soggetti  di  cui
agli articoli 3, 4 e 5» sono  aggiunte  le  seguenti:  «del  presente
regolamento», dopo le parole «successive modificazioni» sono aggiunte
le seguenti: «e sono soggetti alle  relative  sanzioni  previste  dal
medesimo decreto legislativo precedentemente  all'entrata  in  vigore
del decreto legislativo del 3 dicembre 2010, n. 205». 
  2. Nel decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del  mare  del  18  febbraio  2011,  n.  52  concernente
«Regolamento recante  istituzione  del  sistema  di  controllo  della
tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo  189  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  e  dell'articolo  14-bis  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3  agosto  2009,  n.  102»,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 aprile 2011, n. 95, gli allegati
IA, IB, II e III  sono  sostituiti  dai  corrispondenti  allegati  al
presente regolamento di cui costituiscono parte integrante. 

        
      
                               Art. 2 
 
  1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  Il presente regolamento, munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
    Roma, 10 novembre 2011 
 
                                           Il Ministro: Prestigiacomo 
 
Visto, il Guardasigilli: Palma 

Registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 2011 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 15, foglio n. 393 

        
      
 
                                                          Allegato IA 
                                                (articolo 6, comma 1) 
 
                 "PROCEDURA DI ISCRIZIONE AL SISTRI" 
 
Per  essere  abilitati  ad  accedere  al  «SISTRI»,   come   definito
all'articolo 2, comma 1, lettera f), i soggetti di cui agli  articoli
3, 4 e  5  devono  iscriversi  al  predetto  sistema  e  dotarsi  dei
«dispositivi», come definiti all'articolo 2,  comma  1,  lettera  d),
secondo la procedura di seguito descritta. 
Ciascun «operatore», come definito all'articolo 2, comma  1,  lettera
e), richiede un dispositivo USB per ciascuna  «unita'  locale»,  come
definita all'articolo 2, comma 1,  lettera  l).  In  caso  di  unita'
locali nelle quali sono presenti unita' operative da cui originano in
maniera autonoma rifiuti, e' facolta' richiedere un  dispositivo  USB
per ciascuna unita' operativa. Se nell'«unita' locale» e'  esercitata
piu' di  un'attivita'  di  gestione  dei  rifiuti  per  la  quale  e'
obbligatorio  l'utilizzo  dei  «dispositivi»,  l'«operatore»   dovra'
dotarsi di un  dispositivo  USB  per  ciascuna  attivita'  esercitata
nell'«unita' locale». Tuttavia, qualora  siano  stati  individuati  i
medesimi «delegati», come definiti all'articolo 2, comma  1,  lettera
b), per tutte le attivita' di gestione dei rifiuti  esercitate  nella
predetta  «unita'  locale»,  sara'  possibile  richiedere   un   solo
dispositivo USB per tutte le attivita' attribuite a tali «delegati». 
L'«operatore» che svolge attivita' di raccolta e trasporto di rifiuti
dovra' richiedere un dispositivo USB per la sola  sede  legale  e  un
dispositivo USB per ciascun veicolo adibito al trasporto di  rifiuti.
I dispositivi USB relativi ai veicoli adibiti al trasporto di rifiuti
sono associati all'ente o impresa. 
Gli  operatori  titolari  di  "cantieri  temporanei",  salvo   quanto
previsto all'articolo 14, comma 4 del regolamento, devono dotarsi  di
un dispositivo USB per ciascun cantiere, individuando come «delegato»
il direttore del cantiere. 
Il terminalista concessionario dell'area portuale di cui all'articolo
18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  l'impresa  portuale  di  cui
all'articolo 16 della citata legge n. 84 del 1994,  che  detengono  i
rifiuti  in  attesa  dell'imbarco  o  allo  sbarco,  in  attesa   del
successivo trasporto devono dotarsi di un dispositivo USB per ciascun
porto in cui operano. 
I raccomandatari marittimi di cui alla legge 4 aprile 1977,  n.  135,
devono dotarsi di un dispositivo USB per localita' nella  quale  sono
abilitati a svolgere la propria attivita'. 
Le  imprese  responsabili  degli  uffici  di  gestione  merci  e  gli
operatori logistici presso le stazioni ferroviarie o  gli  interporti
devono  dotarsi  di  un  dispositivo  USB  per  ciascuna  stazione  o
interporto in cui operano. 
Ciascuna      articolazione      territoriale      dell'«associazione
imprenditoriale rappresentativa sul piano nazionale»,  come  definita
all'articolo 2, comma 1, lettera a), o societa' di servizi di diretta
emanazione delle stesse,  che  abbia  ricevuto  delega  o  sia  stata
incaricata  ai  sensi  dell'articolo  22,  comma   2,   richiede   un
dispositivo USB. Le predette associazioni imprenditoriali, o societa'
di servizi di diretta emanazione delle stesse, trasmettono al  SISTRI
l'elenco dei soggetti da cui hanno ricevuto delega o incarico,  e  la
relativa documentazione;  il  SISTRI,  entro  quindici  giorni  dalla
ricezione della comunicazione, comunichera' all'organizzazione, o  la
societa' di servizi di diretta emanazione  della  stessa,  l'avvenuta
configurazione    delle    applicazioni    informatiche    necessarie
all'operativita'. 
Il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso al SISTRI e
per la firma elettronica (password di accesso al SISTRI, password  di
sblocco del «dispositivo» (PIN), PUK, e l'identificativo utente "user
name") sono associate al soggetto indicato come «delegato». 
Qualora  l'«operatore»  non  abbia   indicato   un   «delegato»,   il
certificato  elettronico  e  le  credenziali  sopra   indicate   sono
associate al rappresentante legale dell'«operatore». 
Qualora l'«operatore» abbia unita' locali per una o piu' delle  quali
non sia stato individuato un «delegato», dovra' dotarsi  comunque  di
tanti dispositivi USB quante sono le unita' locali; in  tale  ipotesi
il certificato elettronico e le credenziali per l'accesso  al  SISTRI
verranno attribuite, in relazione alla/e «unita' locale/i»  per  la/e
quale/i non sia stato individuato un  «delegato»,  al  rappresentante
legale dell'«operatore». 
Ciascun dispositivo USB puo' contenere fino  ad  un  massimo  di  tre
certificati elettronici per la creazione  delle  firme  elettroniche,
ciascuno dei quali e' associato ad un «delegato». 
La procedura di iscrizione si articola nelle seguenti fasi: 
 
I. PRIMA FASE - Iscrizione 
 
1. Iscrizione al SISTRI 
L'«operatore» dovra' iscriversi al SISTRI utilizzando, a sua  scelta,
una delle seguenti modalita': 
A. Modalita' on line 
In caso di iscrizione  on  line,  l'«operatore»  deve  accedere  alla
sezione disponibile sul Portale Informativo SISTRI dedicata alla fase
di iscrizione al sistema SISTRI  ed  inserire  i  dati  indicati  nel
modulo di iscrizione  riportato  di  seguito  con  il  numero  1.  La
modalita' di iscrizione on  line  comprende  l'invio  mediante  posta
elettronica  dei  moduli  di  iscrizione,  disponibili  sul   Portale
Informativo SISTRI, debitamente  compilati,  al  seguente  indirizzo:
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. 
B. Modalita' via fax 
In alternativa alla modalita' di iscrizione  on  line,  l'«operatore»
potra' comunicare i dati indicati nel modulo di iscrizione  via  fax,
al seguente numero: 800 05 08 63. Il servizio di ricezione fax  sara'
attivo 24 ore su 24 per sette giorni alla settimana. 
C. Telefonicamente 
L'«operatore»  potra'  comunicare  i  dati  indicati  nel  modulo  di
iscrizione anche telefonando al seguente numero verde: 800 00 38  36.
Il call center sara'  attivo  nei  giorni  feriali,  dal  lunedi'  al
venerdi' dalle 8.30 alle 17.30 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30. 
L'«operatore»  dovra'   specificare   anche   le   modalita'   (posta
elettronica, fax o  telefono)  con  le  quali  desidera  ricevere  le
comunicazioni dal SISTRI  nonche'  i  recapiti  (indirizzo  di  posta
elettronica, numero di fax o di telefono) e la persona da contattare. 
Qualora l'«operatore» si  avvalga,  per  le  attivita'  previste  dal
presente    regolamento,    di    un'«associazione    imprenditoriale
rappresentativa  sul  piano  nazionale»,  che  ha   sottoscritto   la
convenzione di cui al comma  2  dell'articolo  8  con  la  Camera  di
Commercio, ritirera' presso  tale  associazione,  o  la  societa'  di
servizi di diretta emanazione della stessa, il dispositivo USB, e  in
tal caso dovra' specificare al momento dell'iscrizione il nome  e  la
sede di tale associazione o societa' di servizi. 
Il SISTRI comunichera' a  ciascun  «operatore»  entro  48  ore  dalla
ricezione dei dati l'avvenuta ricezione degli stessi e il  numero  di
pratica  assegnato,  con  le  modalita'  ed  ai  recapiti  da  questi
precedentemente indicati. 
 
2. Verifica dei dati e personalizzazione dei «dispositivi» 
I dati comunicati dagli operatori,  saranno  confrontati  con  quelli
contenuti  nel  Registro  delle  imprese  gestito  dalle  Camere   di
Commercio,  Industria,  Agricoltura  e  Artigianato  e   con   quelli
contenuti  nell'Albo  Nazionale  Gestori  Ambientali  gestito   dalle
Sezioni Regionali e Provinciali dell'Albo nazionale Gestori. 
A  seguito  della  predetta  verifica,  il  SISTRI  procedera'   alla
personalizzazione dei dispositivi USB e alla  consegna  degli  stessi
presso i siti di distribuzione. 
Qualora si registrino disallineamenti tra  i  dati  comunicati  dagli
operatori in sede di iscrizione  e  quelli  risultanti  dal  Registro
delle Imprese, SISTRI chiedera' agli operatori di confermare  i  dati
comunicati in sede di iscrizione mediante invio  in  copia  originale
tramite   raccomandata   A/R   al   seguente   indirizzo:   Ministero
dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  Ufficio
SISTRI, di una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta',
redatta ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del  D.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445,  da  redigere  in  conformita'  al  modello
disponibile sul portale informativo  SISTRI.  Il  SISTRI  procedera',
dunque, alla personalizzazione dei dispositivi sulla  base  dei  dati
confermati nell'autodichiarazione e alla consegna degli stessi presso
i siti di distribuzione. Qualora, tuttavia, il disallineamento tra  i
dati contenuti nella predetta autodichiarazione e  quelli  risultanti
dal Registro delle Imprese dovesse perdurare  per  piu'  di  sessanta
giorni  dall'invio  dell'autodichiarazione,   SISTRI   procedera'   a
disabilitare i dispositivi consegnati. 
Le   Camere   di   Commercio,   le   «associazioni    imprenditoriali
rappresentative sul piano nazionale», o le  societa'  di  servizi  di
diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere di Commercio e
le Sezioni dell'Albo gestori ambientali contatteranno gli  operatori,
con le modalita' ed ai recapiti da questi  precedentemente  indicati,
per comunicare luogo e data dell'appuntamento  per  la  consegna  dei
dispositivi USB. 
 
SECONDA FASE - Consegna dei «dispositivi» 
 
3. Siti di Distribuzione 
La consegna dei dispositivi USB avverra': 
- per gli operatori iscritti all'Albo Nazionale  Gestori  Ambientali,
presso la sezione regionale o provinciale dell'Albo Nazionale Gestori
Ambientali a cui e' iscritto l'«operatore»; 
- per tutti gli altri operatori,  presso  la  sede  della  Camera  di
Commercio  della  Provincia  dove   e'   ubicata   la   sede   legale
dell'«operatore»,  oppure  presso   le   sedi   delle   «associazioni
imprenditoriali rappresentative sul piano nazionale», o  societa'  di
servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate dalle Camere  di
Commercio. Nel caso in cui  l'«operatore»  abbia  anche  una  o  piu'
unita' locali, la consegna verra' effettuata  presso  la  sede  della
Camera di Commercio dove e' ubicata ciascuna «unita' locale»; 
 
4. Soggetti competenti e documentazione necessaria per il ritiro 
Il ritiro dei dispositivi USB dovra'  essere  effettuato  dal  legale
rappresentante dell'«operatore». 
Il legale rappresentante dell'«operatore» potra' delegare  al  ritiro
un proprio incaricato. 
Per  procedere  al  ritiro  dei  dispositivi  USB,  sara'  necessario
presentare la seguente documentazione: 
1) copia della ricevuta di pagamento del contributo di iscrizione  al
SISTRI previsto nell'Allegato II relativo  alla/alle  categoria/e  di
appartenenza, per ciascuna «unita' locale»; 
2) la dichiarazione, resa dal legale rappresentante  ai  sensi  degli
articoli  46  e  art.  47  del   D.P.R.   n.   445/2000,   contenente
un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione  come
risultanti dall'espletamento delle procedure  di  cui  al  precedente
punto 2. 
Per coloro che avranno effettuato la procedura di iscrizione  con  la
modalita' "on  line",  il  modulo  di  dichiarazione  sara'  generato
automaticamente dal sistema SISTRI; esso  dovra'  essere  stampato  e
sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato
la procedura di iscrizione con le altre modalita'  dovranno  redigere
l'autodichiarazione compilando il  relativo  modulo  disponibile  sul
Portale Informativo SISTRI; 
3)  fotocopia  leggibile   di   un   documento   di   identita'   del
rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validita'; 
4) qualora siano stati individuati uno  o  piu'  «delegati»,  occorre
presentare anche fotocopia leggibile del/i documento/i  di  identita'
del/i «delegato/i»; 
5) numero di pratica assegnato dal SISTRI; 
6) attestato di versamento dei  diritti  di  segreteria  dovuti  alle
Camere di Commercio. 
In caso di  ritiro  da  parte  di  un  soggetto  diverso  dal  legale
rappresentante, oltre ai documenti sopra  indicati,  l'incaricato  al
ritiro dovra' presentarsi munito: 
- del proprio documento di riconoscimento; 
- della delega per il ritiro scritta in  carta  semplice  secondo  il
formato disponibile sul Portale  Informativo  SISTRI  e  firmata  dal
legale rappresentante. 
 
5. Procedura di ritiro 
L'addetto del sito di distribuzione: 
- verifica la corrispondenza dei dati  visualizzati  nel  SISTRI  con
quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente; 
- inserisce nel sistema SISTRI gli estremi del soggetto che  effettua
il ritiro; 
- verifica che i pagamenti siano stati effettuati  correttamente  per
quanto riguarda gli importi e le modalita'; 
-  verifica,  altresi',  la  completezza  dei  documenti   presentati
dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro. 
Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti  o
necessita' di rettifiche/integrazioni dei dati, l'addetto  del  «sito
di distribuzione», come definito all'articolo 2, comma 1, lettera g),
concorda con l'«operatore» un nuovo appuntamento per il completamento
della procedura. 
L'addetto del «sito di distribuzione» competente  alla  consegna  dei
dispositivi USB, dopo aver terminato la verifica di cui al precedente
punto, stampa dal sistema SISTRI e fa firmare al soggetto  incaricato
al ritiro (per conto dell'«operatore») i seguenti documenti: 
- la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul  trattamento
dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi; 
- la dichiarazione di impegno all'uso corretto e  alla  custodia  dei
dispositivi USB. 
Infine, l'addetto del «sito di distribuzione»  consegna  al  soggetto
incaricato al ritiro un plico contenente: 
- il/i dispositivo/i USB gia' precedentemente personalizzato/i; 
- la/e stampa/e in  busta  cieca  della  password  per  l'accesso  al
sistema SISTRI, della password di  sblocco  del/i  dispositivo/i  USB
(PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di
serie del dispositivo; 
- nel caso in cui l'«operatore» sia un trasportatore, la lista  delle
officine autorizzate ad installare  i  dispositivi  black  box  nelle
province interessate, disponibile sul Portale Informativo SISTRI, con
l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare  l'appuntamento
per l'installazione, e un modulo per il ritiro  e  installazione  dei
dispositivi black box. 
Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio e  le
Sezioni regionali dell'Albo comunicheranno settimanalmente al  SISTRI
l'avvenuto ritiro dei «dispositivi». 
 
6.  Consegna  dei  duplicati,  dei  dispositivi  aggiuntivi   e   dei
dispositivi per l'interoperabilita' 
La  consegna  dei  dispositivi  aggiuntivi  e  dei  dispositivi   per
l'interoperabilita' previsti all'art. 8, comma 1 lettera a) e comma 1
ter, nonche' dei duplicati  dei  dispositivi  verra'  effettuata  dal
Sistri presso l'indirizzo  indicato  in  sede  di  richiesta,  previo
inoltro  al  Sistri,  contestualmente   alla   richiesta,   a   mezzo
raccomandata  A/R  al  seguente   indirizzo:   SISTRI   -   Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio  e  del  mare,   Via
Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma, della seguente documentazione: 
  - copia della ricevuta di pagamento del contributo SISTRI  previsto
nell'Allegato II per: 
    -- il/i dispositivo/i "AGGIUNTIVO" e/o 
    -- il/i dispositivo/i "duplicato" e/o 
    -- il/i dispositivo/i "INTEROPERABILITA' 
  - la dichiarazione, resa dal legale rappresentante ai  sensi  degli
articoli  46  e  art.  47  del   D.P.R.   n.   445/2000,   contenente
un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di  richiesta.  Per
coloro che avranno  effettuato  la  procedura  di  richiesta  con  la
modalita' "on  line",  il  modulo  di  dichiarazione  sara'  generato
automaticamente dal sistema SISTRI; esso  dovra'  essere  stampato  e
sottoscritto dal legale rappresentante. Coloro che avranno effettuato
la procedura di iscrizione con le altre modalita'  dovranno  redigere
l'autodichiarazione compilando il  relativo  modulo  disponibile  sul
Portale Informativo SISTRI; 
  -  fotocopia  leggibile  di   un   documento   di   identita'   del
rappresentante legale dell'«operatore» in corso di validita'; 
  -  fotocopia  leggibile  del/i  documento/i  di   identita'   del/i
«delegato/i», qualora diverso/i dal legale rappresentante. 
 
7. Custodia dei dispositivi 
Gli «operatori» dovranno  utilizzare  i  «dispositivi»  solo  per  le
finalita'  previste  nel  regolamento  e  custodire  i  «dispositivi»
medesimi con la dovuta diligenza, assumendo oneri  e  responsabilita'
in caso di furto, perdita distruzione, manomissione o  danneggiamento
dei «dispositivi» stessi che ne impedisca l'utilizzo e  che  non  sia
dovuto a vizio di funzionamento  dei  «dispositivi»  predetti.  Fatta
eccezione per  le  ipotesi  di  perdita  dei  dispositivi  black  box
conseguenti al furto dei veicoli sui quali sono  istallati,  i  costi
per la sostituzione dei «dispositivi» sono a carico dei richiedenti e
sono i seguenti: 
    


----------------------------------------------
COSTI DI SOSTITUZIONE
----------------------------------------------
Anno solare       Dispositivo USB   Black Box
di sostituzione
----------------------------------------------
2010              euro 60           euro 400
----------------------------------------------
2011              euro 50           euro 350
----------------------------------------------
2012              euro 45           euro 300
----------------------------------------------
2013              euro 40           euro 250
----------------------------------------------


    
In  tutte  le  ipotesi  sopra  indicate,  gli  «operatori»   dovranno
comunicare al SISTRI, entro ventiquattro ore dall'evento, la perdita,
la manomissione o il danneggiamento dei «dispositivi» e richiedere la
sostituzione dei  «dispositivi»  stessi.  Nel  caso  di  perdita  dei
dispositivi black box conseguente al  furto  dei  veicoli  sui  quali
erano istallati, il richiedente dovra' anche sporgere tempestivamente
denuncia alle autorita' di pubblica sicurezza ed  inviare  a  SISTRI,
entro  ventiquattro  ore  dalla  denuncia,  l'originale  o  la  copia
conforme di tale denuncia. 
Il SISTRI provvedera' a predisporre i «dispositivi» sostitutivi  e  a
comunicare al richiedente la data e il luogo dove,  previo  pagamento
dei costi sopra indicati, potra' provvedere al ritiro del dispositivo
USB e l'elenco delle officine autorizzate presso cui sara'  possibile
richiedere l'istallazione dei dispositivi black box sostitutivi. 
Nel caso di malfunzionamento dei  «dispositivi»  dovuti  a  vizi  dei
«dispositivi»   stessi,   gli   «operatori»    dovranno    comunicare
tempestivamente il  malfunzionamento  al  SISTRI  che  provvedera'  a
proprie cura e spese, alla rimozione del  malfunzionamento  e/o  alla
sostituzione dei «dispositivi»: 
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento,  se  i  vizi
riguardano l'hardware; 
- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento,  se  i  vizi
riguardano il software. 
In  caso  di  richiesta  di  duplicazione  di  un  dispositivo   USB,
l'operatore e' tenuto a versare un contributo  di  euro  40  per  due
annualita' consecutive a partire dal momento della richiesta. 
Per tutte  le  comunicazioni  al  SISTRI,  sara'  attiva  un'apposita
sezione dedicata sul  Portale  Informativo  SISTRI,  un  call  center
gratuito e un  servizio  di  ricezione  fax,  i  cui  numeri  saranno
indicati nel  medesimo  SISTRI  sito  internet.  Il  modello  per  le
comunicazioni via fax sara' scaricabile dal predetto sito internet. 
 
                       DISPOSITIVI AGGIUNTIVI 
   PROSPETTO RELATIVO AL NUMERO DEI DISPOSITIVI E RELATIVO COSTO. 
 
CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER TUTTE  LE  ATTIVITA',
AD ESCLUSIONE DELL'ATTIVITA' di TRASPORTO di RIFIUTI ART. 212,  comma
5, del D.Lgs  152/2006  e  DEI  COMUNI  DELLA  REGIONE  CAMPANIA  CHE
TRASPORTANO RIFIUTI URBANI 
 
             CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI 
 
    


---------------------------------------------------------
DIPENDENTI        Numero massimo     Contributo annuale *
COMPLESSIVI     di dispositivi USB
dell'ente o     aggiuntivi ammessi
dell'impresa.
---------------------------------------------------------
<10                     0                  euro 0
---------------------------------------------------------
da 11 a 50              1                 euro  60
---------------------------------------------------------
da 51 a 250             2                 euro 100
---------------------------------------------------------
da 251 a 500            3                 euro 150
---------------------------------------------------------
>500                    4                 euro 200
---------------------------------------------------------


    
(*) Il contributo e' da versare all'atto  della  richiesta  e  per  i
quattro anni successivi ed e' riferito ad  ogni  singolo  dispositivo
aggiuntivo. 
 
CONTRIBUTO PER I DISPOSITIVI USB AGGIUNTIVI PER I COMUNI / ENTI della
REGIONE CAMPANIA che TRASPORTANO RIFIUTI URBANI 
    


---------------------------------------------------------------------
ABITANTI                      Numero massimo     Contributo annuale *
                            di dispositivi USB
                            aggiuntivi ammessi
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 5.000 abitanti           0                 euro 0
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 20.000 abitanti
e superiore o uguale a 5.000         1                euro 60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 50.000 abitanti
e superiore o uguale a
20.000                               2                euro 100
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 100.000 abitanti
e superiore o uguale a
50.000                               3                euro 150
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 500.000 abitanti
e superiore o uguale a
100.000                              4                euro 200
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 500.000
abitanti                             4                euro 200
---------------------------------------------------------------------


    
(*) Il contributo e' da versare all'atto  della  richiesta  e  per  i
quattro anni successivi ed e' riferito ad  ogni  singolo  dispositivo
aggiuntivo. 
 
CONTRIBUTO PER  I  DISPOSITIVI  USB  AGGIUNTIVI  PER  L'ATTIVITA'  di
TRASPORTO di RIFIUTI URBANI: REGIONE CAMPANIA o iscrizione volontaria
(ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006) 
    


---------------------------------------------------------------------
Classe d'iscrizione           Numero massimo     Contributo annuale *
all'Albo dell'ente          di dispositivi USB
o dell'impresa.             aggiuntivi ammessi
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 5.000 abitanti           0                 euro 0
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 20.000 abitanti
e superiore o uguale a 5.000         1                euro 60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 50.000 abitanti
e superiore o uguale a
20.000                               2                euro 100
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 100.000 abitanti
e superiore o uguale a
50.000                               3                euro 150
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 500.000 abitanti
e superiore o uguale a
100.000                              4                euro 200
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 500.000
abitanti                             4                euro 200
---------------------------------------------------------------------


    
(*) Il contributo e' da versare all'atto  della  richiesta  e  per  i
quattro anni successivi ed e' riferito ad  ogni  singolo  dispositivo
aggiuntivo. 
 
CONTRIBUTO PER  I  DISPOSITIVI  USB  AGGIUNTIVI  PER  L'ATTIVITA'  di
TRASPORTO di RIFIUTI SPECIALI (ART. 212, comma 5, del D.Lgs 152/2006) 
    


---------------------------------------------------------------------
Classe d'iscrizione           Numero massimo     Contributo annuale *
all'Albo dell'ente          di dispositivi USB
o dell'impresa.             aggiuntivi ammessi
Quantita' annua autorizzata
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 3.000 tonn.             0                  euro 0
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 3.000
tonn. e inferiore a 6.000
tonn.                               1                 euro 60
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 6.000
tonn. e inferiore a 15.000
tonn.                               2                 euro 100
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a
15.000 tonn. e inferiore
a 60.000 tonn.                      3                 euro 150
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a
60.000 tonn. e inferiore
a 200.000 tonn.                     4                 euro 200
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a
200.000 tonn.                       4                 euro 200
---------------------------------------------------------------------


    
(*) Il contributo e' da versare all'atto  della  richiesta  e  per  i
quattro anni successivi ed e' riferito ad  ogni  singolo  dispositivo
aggiuntivo. 
 

        
      
 
                                                          Allegato IB 
                                    (articolo 8, comma 1, lettera c)) 
 
     "PROCEDURA PER L'INSTALLAZIONE DEI DISPOSITIVI BLACK BOX." 
 
1. Individuazione delle officine  autorizzate  all'installazione  dei
dispositivi black box 
L'installazione dei dispositivi black  box  sui  veicoli  adibiti  al
trasporto dei rifiuti puo' essere effettuata dalle  imprese  iscritte
nel Registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione  di
cui alla legge 5 febbraio 1992,  n.  122,  sezione  elettrauto.  Tali
officine devono altresi' essere dotate di computer e collegamento  ad
internet, senza particolari requisiti di banda di trasmissione. 
Per essere autorizzati all'installazione dei dispositivi black box, i
soggetti di cui sopra devono presentare domanda di autorizzazione  al
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
accedendo al Portale  Informativo  SISTRI,  e  compilando  l'apposita
sezione. 
I dati comunicati dalle officine saranno confrontati  con  quelli  in
possesso  delle  Camere  di  Commercio,  Industria,   Agricoltura   e
Artigianato. 
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
invitera'  i  soggetti  che  avranno   presentato   la   domanda   di
autorizzazione e che saranno  risultati  in  possesso  dei  requisiti
prescritti a partecipare a corsi di formazione gratuiti. I corsi,  di
carattere teorico-pratico, sono strutturati in un solo  modulo  della
durata di sei ore e si terranno nelle  date  pubblicate  sul  Portale
Informativo SISTRI, in numero di due per ciascun anno solare. 
L'attestazione di partecipazione al corso di formazione e'  requisito
necessario  per  ottenere  l'autorizzazione   all'installazione   dei
dispositivi black box. 
Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
provvede  alla  formazione  e  all'aggiornamento  dell'elenco   delle
officine autorizzate, che sara' pubblicato  sul  Portale  Informativo
SISTRI e sara' liberamente consultabile. 
La perdita dei requisiti previsti per  l'autorizzazione,  nonche'  la
reiterata inosservanza delle disposizioni  del  presente  regolamento
comporta la cancellazione dall'elenco delle officine autorizzate.  La
cancellazione e'  effettuata  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare, previa contestazione degli addebiti
all'interessato al quale e' assegnato un termine di trenta giorni per
presentare eventuali deduzioni. 
 
2. Attivita' propedeutiche all'installazione 
Ciascun «operatore» che effettua l'attivita' di raccolta e  trasporto
dei rifiuti deve dotarsi di un  dispositivo  black  box  per  ciascun
veicolo in dotazione all'azienda. 
Le  Sezioni  regionali  dell'Albo  curano  la  programmazione   delle
installazioni dei dispositivi black box. A tal fine: 
- unitamente al dispositivo USB, forniscono agli «operatori» la lista
delle officine autorizzate, con l'indicazione del  periodo  temporale
entro cui procedere all'installazione, e un modulo per  il  ritiro  e
installazione dei dispositivi black box; 
- contattano le officine autorizzate indicate dagli  «operatori»,  o,
in caso di eccessivo carico di lavoro delle  stesse,  altra  officina
concordata   con   gli   «operatori»   medesimi,    per    richiedere
l'appuntamento per l'installazione, che  potra'  essere  fissato  non
prima di sette giorni dalla richiesta. 
Il  SISTRI  provvedera'  a  consegnare  i   dispositivi   black   box
direttamente alle officine autorizzate. 
Per  l'installazione  dei  dispositivi  black   box   sara'   inoltre
necessario: 
-  acquistare  una  scheda  SIM  dati  GPRS  di  qualsiasi  operatore
telefonico, per ciascun  dispositivo  black  box  da  installare;  la
scheda SIM deve essere abilitata ed attivata al traffico dati GPRS  e
senza PIN; la scheda non generera' costi di consumo per l'operatore. 
- inserire nel modulo  per  il  ritiro  dei  dispositivi  black  box,
consegnato   insieme   alla   lista   delle   officine,    il    nome
dell'intestatario della SIM e i seguenti dati: PIN,  PUK,  numero  di
telefono e intestatario della SIM. In alternativa, l'«operatore» puo'
consegnare all'officina una fotocopia della scheda SIM rilasciata dal
gestore telefonico al momento dell'acquisto, contenente i dati  sopra
indicati. 
La richiesta  di  installazione  dei  dispositivi  black  box  presso
l'officina  potra'  essere  effettuata  dal   legale   rappresentante
dell'«operatore»,  che  dovra'  presentarsi  munito  di  un   proprio
documento di identita' in corso di  validita'.  Qualora  siano  stati
delegati soggetti diversi dal legale  rappresentante,  tali  soggetti
dovranno presentarsi muniti, oltre che di  un  proprio  documento  di
riconoscimento, di delega scritta da parte del rappresentante  legale
dell'«operatore», da redigere in carta semplice  secondo  il  formato
disponibile  sul  Portale  Informativo  SISTRI,  e  della  copia  dei
documenti di riconoscimento del sottoscrittore della delega. 
 
3. Installazione presso l'officina autorizzata. 
L'operatore dell'officina autorizzata: 
-  verifica  i  dati  contenuti  nel   modulo   per   il   ritiro   e
l'installazione dei dispositivi black box,  accerta  l'identita'  del
richiedente e l'eventuale delega rilasciata dal legale rappresentante
al ritiro dei dispositivi; 
- inserisce la SIM nel dispositivo black box; 
- installa il dispositivo black box sul veicolo; 
-  al  termine  dell'installazione  esegue  il   test   di   corretta
installazione e configurazione; 
- sigilla il dispositivo black box; 
- fa firmare al soggetto delegato al ritiro del dispositivo black box
una dichiarazione con  la  quale  il  medesimo  soggetto,  per  conto
dell'«operatore», attesta  l'esito  positivo  delle  verifiche  e  il
corretto funzionamento dei dispositivi  installati  e  si  impegna  a
custodire ed utilizzare correttamente i dispositivi installati. 
 
4. Comunicazione al SISTRI dell'avvenuta installazione. 
Completata  l'installazione,  l'operatore  dell'officina  invia  alla
Sezione regionale  dell'Albo,  ai  fini  del  successivo  inoltro  al
SISTRI, la dichiarazione di  avvenuta  installazione,  contenente  il
numero seriale del dispositivo black box e i dati delle relative  SIM
abbinati alle targhe dei veicoli su  cui  i  dispositivi  sono  stati
installati,  nonche'   l'attestazione   dell'esito   positivo   delle
verifiche  e  la  presa  d'atto  del   corretto   funzionamento   dei
dispositivi  installati,  controfirmata  dal  soggetto  delegato   al
ritiro. 
Nel caso in cui in fase di installazione  il  dispositivo  black  box
risulti non funzionante, dovra' essere restituito al SISTRI. 
Qualora, a seguito del verificarsi di una delle ipotesi previste  dal
regolamento, sorga l'obbligo di restituzione  del  dispositivo  black
box, gli «operatori»  dovranno  recarsi  presso  una  delle  officine
autorizzate, in persona del legale rappresentante o previa delega  di
quest'ultimo. 
L'operatore delle officine autorizzate provvedera' a disinstallare il
dispositivo black box, che sara' restituito al SISTRI, e ad  estrarre
la scheda SIM, che sara' invece restituita all'«operatore». 
Al  termine  della   procedura   di   disinstallazione,   l'operatore
dell'officina  autorizzata  comunichera'   alla   Sezione   regionale
dell'Albo      l'avvenuta       disinstallazione,       controfirmata
dall'«operatore», precisando luogo e data e  il  numero  seriale  del
dispositivo black box disinstallate per ciascun veicolo. 
 

        
      
                                                          Allegato II 
                                                (articolo 7, comma 4) 
 
  RIPARTIZIONE DEI CONTRIBUTI PER CATEGORIA DEI SOGGETTI OBBLIGATI 
 
    


---------------------------------------------------------------------
                       PRODUTTORI/DETENTORI
---------------------------------------------------------------------
                     CONTRIBUTO PERICOLOSI  CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
DIPENDENTI
per unita' locale
---------------------------------------------------------------------
<10                       euro 120              (*) euro 60
---------------------------------------------------------------------
da 11 a 50                euro 180                  euro 90
---------------------------------------------------------------------
da 51 a 250               euro 300                  euro 150
---------------------------------------------------------------------
da 251 a 500              euro 500                  euro 250
---------------------------------------------------------------------
>500                      euro 800                  euro 400
---------------------------------------------------------------------


    
(*) I produttori di rifiuti non pericolosi con un numero  di  addetti
inferiore ai dieci dipendenti potranno scegliere se aderire o meno al
SISTRI 
N.B. Tra i produttori di rifiuti pericolosi  rientrano  anche  coloro
che effettuano entrambe  le  operazioni  e  cioe'  la  produzione  di
rifiuti pericolosi e non pericolosi 
    


---------------------------------------------------------------------
           ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
                         Quantitativi Annui    CONTRIBUTO PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
DIPENDENTI
per unita' locale
---------------------------------------------------------------------
Da a 5                     fino a 200 kg              euro 50
---------------------------------------------------------------------
Da a 5                     oltre 200 kg e
                           fino a 400 kg              euro 60
---------------------------------------------------------------------
Da 6 a 10                  Fino a 400 kg              euro 60
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
           ENTI E IMPRESE PRODUTTORI RIFIUTI PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
                         Quantitativi Annui    CONTRIBUTO PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
DIPENDENTI
per unita' locale
---------------------------------------------------------------------
Da a 5                     fino a 200 kg              euro 50
---------------------------------------------------------------------
Da a 5                     oltre 200 kg e
                           fino a 400 kg              euro 60
---------------------------------------------------------------------
Da 6 a 10                  Fino a 400 kg              euro 60
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
                       IMPRENDITORI AGRICOLI
---------------------------------------------------------------------
                         Quantitativi Annui    CONTRIBUTO PERICOLOSI
---------------------------------------------------------------------
DIPENDENTI
per unita' locale
---------------------------------------------------------------------
Da a 5                     fino a 200 kg              euro 30
---------------------------------------------------------------------
Da a 5                     oltre 200 kg e
                           fino a 400 kg              euro 50
---------------------------------------------------------------------
Da 6 a 10                  Fino a 400 kg              euro 50
---------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------
   COMUNI (non ubicati nella Regione Campania)*
----------------------------------------------------
                             CONTRIBUTO PERICOLOSI
----------------------------------------------------
ABITANTI
----------------------------------------------------
inferiore a 5.000 abitanti           € 60
----------------------------------------------------


    
*  I  Comuni,  indipendentemente  dal  numero  degli  abitanti,   non
iscrivono le unita'  locali  con  meno  di  dieci  dipendenti  ,  ivi
comprese quelle affidate ad associazioni senza  scopo  di  lucro.  In
tale ipotesi la trasmissione dei dati viene  effettuata  direttamente
dal Comune o dall'unita' locale designata dal medesimo, che, ai  fini
della determinazione del contributo, somma il numero  dei  dipendenti
della o delle unita' locali per le quali effettua gli adempimenti  al
numero dei propri dipendenti. Nel caso in  cui  non  ci  sia  nessuna
unita' locale con piu' di dieci dipendenti, si  iscrive  comunque  il
Comune, con la somma dei dipendenti delle singole unita' locali. 
    


---------------------------------------------------------------------
                     COMUNI (Regione Campania)
---------------------------------------------------------------------
                                                           CONTRIBUTO
                                                             Rifiuti
                                                             Urbani
---------------------------------------------------------------------
ABITANTI
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 5.000 abitanti                                    euro 60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000      euro 90
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000    euro 150
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000   euro 250
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000  euro 300
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 500.000 abitanti                        euro 400
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
                             TRASPORTATORI
---------------------------------------------------------------------
Quantita' annua autorizzata    CONTRIBUTO  CONTRIBUTO NON  CONTRIBUTO
                               PERICOLOSI   PERICOLOSI      Art. 212,
                                                            comma 8,
                                                             d.lgs.
                                                            152/2006
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 3.000 tonn.         euro 120      euro 60
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 3.000
tonn. e inferiore a 6.000
tonn.                           euro 140      euro 70
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 6.000
tonn. e inferiore a 15.000
tonn.                           euro 180      euro 90
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 15.000
tonn. e inferiore a 60.000
tonn.                           euro 250      euro 125       euro 0
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 60.000
tonn. e inferiore a 200.000
tonn.                           euro 350      euro 175
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 200.000
tonn.                           euro 500      euro 250
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
                             TRASPORTATORI
---------------------------------------------------------------------
                             CONTRIBUTO  CONTRIBUTO NON  CONTRIBUTO
                             PERICOLOSI   PERICOLOSI      Art. 212,
                                                          comma 8,
                                                           d.lgs.
                                                          152/2006
---------------------------------------------------------------------
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO   euro 150      euro 150     fino a due
                                                         veicoli euro
                                                         100 per ogni
                                                         veicolo
---------------------------------------------------------------------
                                                         oltre i due
                                                         veicoli euro
                                                         150 per ogni
                                                         veicolo
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
                    TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA
---------------------------------------------------------------------
Popolazione complessivamente servita autorizzata           CONTRIBUTO
                                                            Rifiuti
                                                            Urbani
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 5.000 abitanti                                    euro 60
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000      euro 70
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 50.000 abitanti e superiore o uguale a 20.000     euro 90
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 100.000 abitanti e superiore o uguale a 50.000   euro 125
---------------------------------------------------------------------
inferiore a 500.000 abitanti e superiore o uguale a 100.000  euro 175
---------------------------------------------------------------------
superiore o uguale a 500.000 abitanti                        euro 250
---------------------------------------------------------------------


----------------------------------------------------------
TRASPORTATORI REGIONE CAMPANIA
----------------------------------------------------------
                                 CONTRIBUTO Rifiuti Urbani
----------------------------------------------------------
PER OGNI MEZZO DI TRASPORTO                € 150
----------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
                     DISCARICHE (D1, D5, D12)
---------------------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno   CONTRIBUTO  CONTRIBUTO NON  CONTRIBUTO
                               PERICOLOSI   PERICOLOSI      INERTI
---------------------------------------------------------------------
< 1.000                         euro 300     euro 150      euro 100
---------------------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000               euro 500     euro 250      euro 200
---------------------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000              euro 800     euro 400      euro 300
---------------------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000            euro 1.200    euro 600      euro 500
---------------------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000           euro 1.800    euro 900      euro 700
---------------------------------------------------------------------
tra 100.000 e 250.000          euro 2.500   euro 1.200    euro 1.000
---------------------------------------------------------------------
tra 250.000 e 1.000.000        euro 3.000   euro 1.500    euro 1.200
---------------------------------------------------------------------
> 1.000.000                    euro 4.000   euro 2.000    euro 1.500
---------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------
                     DISCARICHE (D1, D5, D12)
---------------------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno   CONTRIBUTO  CONTRIBUTO NON  CONTRIBUTO
                               PERICOLOSI   PERICOLOSI      INERTI
---------------------------------------------------------------------
< 1.000                         euro 300     euro 150      euro 100
---------------------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000               euro 500     euro 250      euro 200
---------------------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000              euro 800     euro 400      euro 300
---------------------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000            euro 1.200    euro 600      euro 500
---------------------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000           euro 1.800    euro 900      euro 700
---------------------------------------------------------------------
tra 100.000 e 250.000          euro 2.500   euro 1.200    euro 1.000
---------------------------------------------------------------------
tra 250.000 e 1.000.000        euro 3.000   euro 1.500    euro 1.200
---------------------------------------------------------------------
> 1.000.000                    euro 4.000   euro 2.000    euro 1.500
---------------------------------------------------------------------


-----------------------------------------
        DEMOLITORI E ROTTAMATORI
-----------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno   CONTRIBUTO
-----------------------------------------
< 1.000                         euro 300
-----------------------------------------
tra 1.000 e 5.000               euro 500
-----------------------------------------
tra 5.000 e 20.000              euro 800
-----------------------------------------
tra 20.000 e 50.000            euro 1.200
-----------------------------------------
tra 50.000 e 100.000           euro 1.800
-----------------------------------------
oltre 100.000                  euro 2.500
-----------------------------------------


-----------------------------------------
              FRANTUMATORI
-----------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno   CONTRIBUTO
-----------------------------------------
< 1.000                         euro 150
tra 1.000 e 5.000               euro 250
tra 5.000 e 20.000              euro 400
tra 20.000 e 50.000             euro 600
tra 50.000 e 100.000            euro 900
tra 100.000 e 250.000          euro 1.200
oltre 250.000                  euro 1.500
-----------------------------------------


-----------------------------------------
  INCENERITORI RIFIUTI PERICOLOSI (D10)
-----------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno   CONTRIBUTO
-----------------------------------------
< 1.000                         euro 300
-----------------------------------------
tra 1.000 e 5.000               euro 500
-----------------------------------------
tra 5.000 e 20.000              euro 800
-----------------------------------------
tra 20.000 e 50.000            euro 1.200
-----------------------------------------
tra 50.000 e 100.000           euro 1.800
-----------------------------------------
oltre 100.000                  euro 2.500
-----------------------------------------


-----------------------------------------
INCENERITORI RIFIUTI NON PERICOLOSI (D10)
-----------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno  CONTRIBUTO
-----------------------------------------
< 1.000                         euro 150
-----------------------------------------
tra 1.000 e 5.000               euro 250
-----------------------------------------
tra 5.000 e 20.000              euro 400
-----------------------------------------
tra 20.000 e 50.000             euro 600
-----------------------------------------
tra 50.000 e 100.000            euro 900
-----------------------------------------
oltre 100.000                  euro 1.200
-----------------------------------------


---------------------------------------------------------
        IMPIANTI DI COINCENERIMENTO (R1)
---------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno     CONTRIBUTO    CONTRIBUTO
                                 PERICOLOSI       NON
                                               PERICOLOSI
---------------------------------------------------------
< 1.000                           euro 300      euro 150
---------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000                 euro 500      euro 250
---------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000                euro 800      euro 400
---------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000              euro 1.200     euro 600
---------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000             euro 1.800     euro 900
---------------------------------------------------------
oltre 100.000                    euro 2.500    euro 1.200
---------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------
          IMPIANTI DI RECUPERO DI MATERIA
           (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9) *
---------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno     CONTRIBUTO    CONTRIBUTO
                                 PERICOLOSI       NON
                                               PERICOLOSI
---------------------------------------------------------
< 1.000                           euro 300      euro 150
---------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000                 euro 500      euro 250
---------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000                euro 800      euro 400
---------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000              euro 1.200     euro 600
---------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000             euro 1.800     euro 900
---------------------------------------------------------
oltre 100.000                    euro 2.500    euro 1.200
---------------------------------------------------------
* Inclusi gli impianti produttivi di recupero


---------------------------------------------------------
     ATTIVITA' DI RECUPERO (R5, R10, R11, R12, R13)
   E DI SMALTIMENTO (D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)
---------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno     CONTRIBUTO    CONTRIBUTO
                                 PERICOLOSI       NON
                                               PERICOLOSI
---------------------------------------------------------
< 1.000                           euro 300      euro 150
---------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000                 euro 500      euro 250
---------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000                euro 800      euro 400
---------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000              euro 1.200     euro 600
---------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000             euro 1.800     euro 900
---------------------------------------------------------
oltre 100.000                    euro 2.500    euro 1.200
---------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------
   IMPIANTI DI TRATTAMENTO CHIMICO FISICO E BIOLOGICO
                        (D8, D9) *
---------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno     CONTRIBUTO    CONTRIBUTO
                                 PERICOLOSI       NON
                                               PERICOLOSI
---------------------------------------------------------
< 1.000                           euro 300      euro 150
---------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000                 euro 500      euro 250
---------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000                euro 800      euro 400
---------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000              euro 1.200     euro 600
---------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000             euro 1.800     euro 900
---------------------------------------------------------
oltre 100.000                    euro 2.500    euro 1.200
---------------------------------------------------------
* Inclusi gli impianti di trattamento meccanico e
  biologico dei rifiuti urbani


---------------------------------------------------------
IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO E DI DIGESTIONE ANAEROBICA (R3)
---------------------------------------------------------
Quantita' in tonnellate/anno    CONTRIBUTO NON PERICOLOSI
---------------------------------------------------------
< 1.000                                euro 150
---------------------------------------------------------
tra 1.000 e 5.000                      euro 250
---------------------------------------------------------
tra 5.000 e 20.000                     euro 400
---------------------------------------------------------
tra 20.000 e 50.000                    euro 600
---------------------------------------------------------
tra 50.000 e 100.000                   euro 900
---------------------------------------------------------
oltre 100.000                         euro 1.200
---------------------------------------------------------


-----------------------------------------------------------
   CONSORZI     INTERMEDIARI   ASSOCIAZIONI IMPRENDITORIALI
                               E LORO SOCIETA' DI SERVIZI
-----------------------------------------------------------
 CONTRIBUTO     CONTRIBUTO            CONTRIBUTO
 UNICO ANNUO    UNICO ANNUO           UNICO ANNUO
-----------------------------------------------------------
euro 2.500       euro 100              euro 100
-----------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------
TERMINALISTI,                  CENTRO RACCOLTA/PIATTA FORMA
OPERATORI
LOGISTICI E
RACCOMANDATARI
MARITTIMI
-----------------------------------------------------------
CONTRIBUTO                            CONTRIBUTO
UNICO ANNUO                           UNICO ANNUO
-----------------------------------------------------------
 euro 100                              euro 500
-----------------------------------------------------------


    
Le quantita' e la popolazione complessivamente servita indicate nelle
tabelle relative ai contributi dei trasportatori si riferiscono  alle
quantita' e alla popolazione complessivamente servita autorizzate  ai
sensi del D.M. n. 406 del 28 aprile 1998. 
I contributi  da  versare  relativi  alle  quantita'  indicate  nelle
diverse tabelle sono da riferirsi alle quantita'  prodotte,  smaltite
e/o trattate nell'anno precedente. 
Il contributo e' versato da  ciascun  soggetto  per  ciascuna  unita'
locale e per ciascun veicolo adibito al trasporto di rifiuti. 
Il  contributo  si   riferisce   all'anno   solare   di   competenza,
indipendentemente dal periodo di effettiva fruizione del servizio. 
Il pagamento dei contributi puo' avvenire mediante versamento diretto
presso  la  competente  Tesoreria  Provinciale  dello  Stato,  ovvero
tramite conto corrente bancario o bonifico bancario,  i  cui  estremi
sono indicati nel Portale Informativo SISTRI. 
 
Modalita' di pagamento dei contributi: 
 
A) Per le imprese, ad esclusione di quelle di  raccolta  e  trasporto
dei rifiuti, il contributo, determinato in relazione  alla  tipologia
di rifiuti (pericolosi e non  pericolosi)  ed  alle  quantita'  degli
stessi, e' dovuto: 
per ciascuna unita' locale e per la sede legale, qualora quest'ultima
produca e/o gestisca rifiuti; 
per ciascuna operazione di recupero o smaltimento svolta  all'interno
dell'unita' locale o della sede legale, qualora quest'ultima  produca
e/o gestisca rifiuti. 
Per le unita' locali in cui insistano piu' unita'  operative  da  cui
originano  in  maniera  autonoma  rifiuti  per  le  quali,  ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  1,  lettera  a),  e'  stato  richiesto   un
dispositivo per ciascuna unita' operativa, il calcolo dei  contributi
e' effettuato per ciascuna unita' operativa. 
 
B) Per le imprese che producono sia rifiuti  pericolosi  che  rifiuti
non  pericolosi,  si  applica  il  contributo  relativo  ai   rifiuti
pericolosi. 
 
C) Per gli impianti che gestiscono sia rifiuti pericolosi sia rifiuti
non pericolosi, sia rifiuti urbani,  il  contributo  dovuto  e'  dato
dalla sommatoria del  contributo  corrispondente  alla  quantita'  di
rifiuti pericolosi, del contributo corrispondente alla  quantita'  di
rifiuti non pericolosi e del contributo corrispondente alla quantita'
di rifiuti urbani (equiparati, ai fini del pagamento, ai rifiuti  non
pericolosi). 
Per le discariche il  contributo  e'  versato  con  riferimento  alla
categoria autorizzata (inerti, 
non pericolosi o pericolosi). 
Le seguenti tipologie di impianti: 
discariche (D1, D5, D12); 
demolitori/rottamatori; 
frantumatori; 
inceneritori (D10); 
impianti di coincenerimento (R1); 
impianti di trattamento chimico-fisico e biologico (D8, D9); 
impianti compostaggio e di digestione anaerobica; 
impianti di recupero di materia (R2, R3, R4, R6, R7, R8, R9); 
sono considerate, ai fini del  pagamento  del  contributo,  come  una
unica "attivita' di gestione dei rifiuti" (articolo 7, comma  2,  del
regolamento). Pertanto, una unita' che  effettua,  nell'ambito  dello
stesso impianto, piu' operazioni di recupero/smaltimento e' tenuta  a
versare, comunque, una sola volta il contributo. 
Per le "attivita' di recupero (R5, R10, R11, R12, R13) e  smaltimento
(D2, D3, D4, D6, D7, D13, D14, D15)" il contributo e' dovuto per ogni
operazione di recupero e/o smaltimento svolta nell'unita' locale;  in
tale ipotesi nel modulo di iscrizione dovranno essere compilate tante
sezioni 2A quante sono  le  attivita'  di  recupero  e/o  smaltimento
svolte nell'unita' locale o operativa di riferimento. 
Per i demolitori, i rottamatori e i frantumatori,  il  contributo  da
versare  e'  quello  previsto  per  la  specifica  attivita'   svolta
(demolitore/rottamatore,   frantumatore),   indipendentemente   dalla
tipologia di rifiuti trattati (pericolosi o non pericolosi)  e  dalle
diverse   operazioni   di   recupero   e/o   smaltimento   effettuate
dall'impianto. Il contributo e' versato sulla  base  della  quantita'
dichiarata di rifiuti trattati. 
Le imprese e gli enti che effettuano  operazioni  di  recupero  e  di
smaltimento di rifiuti e che risultino produttori di rifiuti  di  cui
all'articolo 184, comma 3, lettera  g),  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152,  e  successive  modificazioni,  sono  tenuti  ad
iscriversi  sia  nella  categoria  dei  gestori  che  in  quella  dei
produttori e  a  versare  i  contributi  per  ciascuna  categoria  di
appartenenza. 
 
D) per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti, il contributo
e' dovuto per la sede legale, per le eventuali unita' locali  per  le
quali si sia scelto di richiedere il dispositivo USB  e  per  ciascun
veicolo a motore adibito al trasporto di rifiuti. 
Per le imprese che trasportano  sia  i  rifiuti  pericolosi  che  non
pericolosi, il contributo relativo alla sede  legale  e'  dato  dalla
sommatoria del contributo dovuto per il quantitativo  autorizzato  di
rifiuti non pericolosi e del contributo dovuto  per  il  quantitativo
autorizzato di rifiuti pericolosi. 
Nel caso di veicoli adibiti sia al trasporto  di  rifiuti  pericolosi
che al trasporto di rifiuti  non  pericolosi,  il  contributo  per  i
veicoli e'  dovuto  unicamente  per  l'importo  relativo  ai  rifiuti
pericolosi. 
 
E) Per le imprese che raccolgono e trasportano i  propri  rifiuti  di
cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e successive modificazioni, il contributo e' dovuto  in  base
alla categoria dei produttori di appartenenza;  esse,  inoltre,  sono
tenute a  versare  il  contributo  per  ciascun  veicolo  adibito  al
trasporto di rifiuti, pari ad euro cento per i primi due  veicoli  ed
ad euro centocinquanta oltre i due veicoli. 
Qualora l'impresa utilizzi lo stesso veicolo ai sensi dei commi 5 e 8
dell'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
successive modificazioni, si  applica  il  contributo  previsto  peri
veicoli adibiti ai trasporti ai sensi del predetto comma 5. 
 
F) Per i comuni della Regione Campania, il contributo e'  determinato
in base al numero degli abitanti. 
 
G) Per le imprese di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani  della
Regione  Campania,  il  contributo  e'  dovuto  in   relazione   alla
popolazione complessivamente servita per  ciascun  veicolo  a  motore
adibito al trasporto dei rifiuti. 
 
H) Per i consorzi, gli intermediari, i  terminalisti,  gli  operatori
logistici, i raccomandatari marittimi, i centri di raccolta comunali,
le piattaforme, le associazioni imprenditoriali e societa' di servizi
di  diretta  emanazione  delle  stesse,  il  contributo   dovuto   e'
determinato con riferimento alla specifica categoria. 
Il pagamento del contributo e' effettuato mediante: 
-  un  unico  versamento  comprendente  l'importo   complessivo   dei
contributi dovuti per tutte le unita' locali; 
- in piu' versamenti distinti per ciascuna unita' locale; 
- per le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti,  in  un  unico
versamento, comprendente l'importo dei contributi dovuti per la  sede
legale e per tutti i  veicoli  a  motore  adibiti  al  trasporto  dei
rifiuti. 
Ciascun operatore, una volta iscritto al SISTRI, ricevera' un  numero
di pratica e, successivamente, nel piu' breve tempo possibile, dovra'
effettuare  il  pagamento  del  contributo  di  sua  competenza   per
acquisire i dispositivi elettronici ad esso spettanti. 
Il pagamento potra' avvenire nei seguenti modi: 
presso qualsiasi ufficio postale: 
mediante versamento dell'importo dovuto sul conto corrente postale n.
2595427, intestato alla Tesoreria di Roma  Succursale  Min.  Ambiente
SISTRI decreto ministeriale 17 dicembre 2009 Min. Amb. 
DG Tut. Ter. Via C. Colombo, 44 - 00147 Roma. 
In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: 
- contributo SISTRI/anno di riferimento; 
- il Codice fiscale dell'«Operatore», come definito dall'art. 2 comma
1, lettera e); 
-  il  numero  di  pratica  comunicato   dal   SISTRI,   a   conferma
dell'avvenuta iscrizione; 
presso gli sportelli del proprio istituto di credito: 
mediante bonifico bancario alle coordinate IBAN:  IT56L  07601  03200
000002595427 
Beneficiario: 
TESOR. DI ROMA SUCC.LE 
MIN. AMBIENTE SISTRI D.M. 17 dicembre 2009 
MIN. AMB. DG TUT. TER. VIA C. COLOMBO 44 
00147 - ROMA 
CODICE FISCALE 97222270585 
In particolare, nella causale di versamento occorrera' indicare: 
- contributo SISTRI/anno di riferimento; 
- il Codice fiscale dell'«operatore», come definito dall'art. 2 comma
1, lettera e); 
-  il  numero  di  pratica  comunicato   dal   SISTRI,   a   conferma
dell'avvenuta iscrizione. 
Dopo aver effettuato  il  pagamento  dei  contributi  spettanti,  gli
operatori dovranno comunicare al SISTRI, accedendo all'area "gestione
aziende" disponibile sul portale SISTRI in  area  autenticata  oppure
via fax al numero verde 800 05  08  63  o  via  e-mail  all'indirizzo
Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , i seguenti estremi di pagamento: 
- il numero VCC-VCY della ricevuta del bollettino postale, ovvero  il
numero  del  "Codice  Riferimento  Operazione"  (CRO)  del   bonifico
bancario; 
- l'importo del versamento; 
- il numero di pratica a cui si riferisce il versamento. 
A  seguito  dell'invio  al  SISTRI  degli  estremi   del   pagamento,
l'«operatore» sara' contattato dalle  Camere  di  Commercio  o  dalle
Associazioni imprenditoriali rappresentative sul piano  nazionale,  o
dalle  societa'  di  servizi  di  diretta  emanazione  delle  stesse,
delegate dalle Camere di Commercio ovvero dalle Sezioni  Regionali  e
Provinciali dell'Albo Gestori Ambientali per la  comunicazione  della
data dell'appuntamento ai fini della consegna dei dispositivi  USB  e
dei dispositivi black box. 
In assenza della  citata  comunicazione  di  avvenuto  pagamento,  il
SISTRI non potra' procedere alle successive operazioni relative  alla
consegna dei dispositivi elettronici a ciascuno spettanti. 
 

        
      
                                                         Allegato III 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico