DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
Gazzetta Ufficiale N. 300 del 28 Dicembre 2006



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere alla
proroga di termini previsti da disposizioni legislative, al fine di
consentire una piu' concreta e puntuale attuazione dei correlati
adempimenti, nonche' di conseguire riduzioni di spesa per le
pubbliche amministrazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 22 dicembre 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto-legge:

omissis

Art. 3.
Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e
lavori in edilizia
1. Il termine previsto dall'articolo 1-quater, comma 1, del
decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, e' prorogato fino alla data di
entrata in vigore del regolamento recante norme sulla sicurezza degli
impianti, di cui all'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a),
del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e, comunque, non
oltre il 31 maggio 2007.
2. All'articolo 1, comma 452, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
relativo al completamento degli interventi infrastrutturali per
l'integrale attuazione della Convenzione tra l'Italia e la Francia,
conclusa a Roma il 24 giugno 1970, di cui alla legge 18 giugno 1973,
n. 475, le parole: « alla data di entrata in vigore della presente
legge» sono sostitute dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre
2005».
3. I verbali di concordamento dell'indennita' di espropriazione e
di rinuncia a qualunque pretesa connessa alla procedura di esproprio,
relativi alla realizzazione degli interventi di cui al titolo VIII
della legge 14 maggio 1981, n. 219, conservano la loro efficacia
indipendentemente dall'emanazione del decreto di espropriazione.
4. Il termine per il completamento degli investimenti per gli
adempimenti relativi alla messa a norma delle strutture ricettive,
previsto dall'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 9 novembre
2004, n. 266, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 306, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 2007 per le
imprese che abbiano presentato la richiesta di nulla osta ai vigili
del fuoco entro il 30 giugno 2005.

omissis


Art. 5.
Proroga di termini in materia ambientale
1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto
legislativo 25 luglio 2005, n. 151, e' prorogato fino alla data di
adozione dei provvedimenti attuativi di cui agli articoli 13,
comma 8, e 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo e, comunque,
non oltre il 30 giugno 2007.
2. Il comma 1 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e' sostituito dal seguente:
«1. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 49 e 50, la parte
seconda del presente decreto entra in vigore il 31 luglio 2007.».

Art. 6.
Ulteriori disposizioni in materia di proroga di termini

omissis

3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, le parole: «1/1/2007» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2008».
omissis

Art. 7.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.


Dato a Roma, addi' 28 dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Chiti, Ministro per i rapporti con il
Parlamento e le riforme istituzionali
Padoa Schioppa, Ministro dell'economia
e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Mastella