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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n.279
 Testo del decreto-legge 22 novembre 2004, n. 279 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 280 del 29 novembre 2004), coordinato con la legge di conversione 28 gennaio 2005, n. 5 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 3), recante: «Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica».
Gazzetta Ufficiale N. 22 del 28 Gennaio 2005
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 Avvertenza:
 Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
 della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
 disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
 decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
 ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
 unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
 del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
 di conversione, che di quelle richiamate dal decreto, trascritte
 nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
 legislativi qui riportati.
 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
 con caratteri corsivi.
 Tali modifiche sul terminale sono tra i segni (( ... ))
 A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
 del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
 conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
 pubblicazione.
 
 Art. 1.
 Finalita'
 
 1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della
 Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro
 normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche,
 escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione (( autorizzate
 ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e
 forestali adottato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della
 tutela del territorio, in base all'articolo 8, comma 6, del decreto
 legislativo 8 luglio 2003, n. 224, e quelle convenzionali e
 biologiche, al fine di non compromettere la biodiversita'
 dell'ambiente naturale e di garantire la liberta' di iniziativa
 economica, il diritto di scelta dei consumatori e la qualita' e la
 tipicita' della produzione agroalimentare nazionale. ))
 2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
 a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di
 organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui
 all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224;
 b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di
 produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del
 24 giugno 1991;
 c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in
 quelle definite alle lettere a) e b).
 Riferimenti normativi:
 - La Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE,
 del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di
 strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la
 coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e
 biologiche, e' pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio
 2003.
 - Si trascrive il testo degli articoli 3 e 8 del
 decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante
 «Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente
 l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi
 geneticamente modificati»:
 «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
 decreto si intende per:
 a) organismo: un'entita' biologica capace di
 riprodursi o di trasferire materiale genetico;
 b) organismo geneticamente modificato (OGM): un
 organismo, diverso da un essere umano, il cui materiale
 genetico e' stato modificato in modo diverso da quanto si
 verifica in natura mediante accoppiamento o incrocio o con
 la ricombinazione genetica naturale. Nell'ambito di tale
 definizione:
 1) una modificazione genetica e' ottenuta almeno
 mediante l'impiego delle tecniche elencate nell'allegato I
 A, parte 1;
 2) le tecniche elencate nell'allegato I A, parte 2,
 non sono considerate tecniche che hanno per effetto una
 modificazione genetica;
 c) emissione deliberata: qualsiasi introduzione
 intenzionale nell'ambiente di un OGM per la quale non
 vengono usate misure specifiche di confinamento al fine di
 limitare il contatto con la popolazione e con l'ambiente e
 per garantire un livello elevato di sicurezza per questi
 ultimi;
 d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di
 terzi, dietro compenso o gratuitamente. Non costituiscono
 immissione sul mercato le seguenti operazioni:
 1) la messa a disposizione di microrganismi
 geneticamente modificati per attivita' disciplinate dal
 decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, sull'impiego
 confinato di microrganismi geneticamente modificati, ivi
 comprese le attivita' che comportano collezioni di colture;
 2) la messa a disposizione di OGM diversi dai
 microrganismi di cui al punto 1) destinati ad essere
 impiegati unicamente in attivita' in cui si attuano misure
 rigorose e specifiche di confinamento atte a limitare il
 contatto di questi organismi con la popolazione e con
 l'ambiente e a garantire un livello elevato di sicurezza
 per questi ultimi; tali misure si basano sugli stessi
 principi di confinamento stabiliti dal decreto legislativo
 12 aprile 2001, n. 206;
 3) la messa a disposizione di OGM da utilizzarsi
 esclusivamente per emissioni deliberate a norma del Titolo
 II del presente decreto;
 e) notifica: la trasmissione, in quadruplice copia,
 con l'aggiunta di una copia per ogni regione e provincia
 autonoma interessata per le notifiche di cui al Titolo II,
 delle informazioni prescritte nel presente decreto
 all'autorita' nazionale competente di cui all'art. 2
 effettuata con qualsiasi mezzo che lasci, comunque, traccia
 scritta, ovvero la trasmissione di informazioni della
 stessa natura ad una autorita' competente di un altro Stato
 membro dell'Unione europea;
 f) notificante: il soggetto a carico del quale
 incombe l'obbligo di notifica;
 g) prodotto: un preparato costituito da o contenente
 OGM, che viene immesso sul mercato;
 h) valutazione del rischio ambientale: la
 valutazione, effettuata a norma dell'art. 5, comma 1, dei
 rischi per la salute umana, animale e per l'ambiente,
 diretti o indiretti, immediati o differiti, che possono
 essere connessi all'emissione deliberata o all'immissione
 sul mercato di OGM;
 i) consultazione pubblica: la possibilita' offerta a
 qualunque persona fisica o giuridica, istituzione,
 organizzazione o associazione di formulare osservazioni o
 fornire informazioni in merito a ciascuna notifica».
 «Art. 8 (Notifica). - 1. Fatto salvo quanto previsto
 all'art. 7, chiunque intende effettuare un'emissione
 deliberata nell'ambiente di un OGM e' tenuto a presentare
 preventivamente una notifica all'autorita' nazionale
 competente.
 2. La notifica comprende:
 a) un fascicolo tecnico, su supporto cartaceo ed
 informatico, contenente le informazioni di cui all'allegato
 III necessarie per valutare il rischio ambientale connesso
 all'emissione deliberata dell'OGM e in particolare:
 1) informazioni generali, comprese quelle relative
 al personale e alla sua formazione;
 2) informazioni relative all'OGM;
 3) informazioni relative alle condizioni di
 emissione e al potenziale ambiente ospite;
 4) informazioni sulle interazioni tra OGM e
 ambiente;
 5) un piano di monitoraggio conforme alle
 pertinenti parti dell'allegato III e diretto a individuare
 gli effetti dell'OGM sulla salute umana, animale e
 sull'ambiente;
 6) informazioni relative ai piani di controllo, ai
 metodi di bonifica, al trattamento dei rifiuti e ai piani
 di intervento in caso di emergenza;
 7) una sintesi delle informazioni di cui ai punti
 precedenti, redatta nelle lingue italiana ed inglese in
 conformita' alle linee guida di cui alla decisione
 2002/813/CE del 3 ottobre 2002, del Consiglio pubblicata
 nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee del
 18 ottobre 2002, n. L 280, che contenga anche tutte le
 informazioni di cui all'art. 27, comma 4.
 b) la valutazione del rischio ambientale e le
 conclusioni prescritte dall'allegato II, parte D, con i
 riferimenti bibliografici e l'indicazione dei metodi
 utilizzati, su supporto cartaceo ed informatico;
 c) la valutazione del rischio per
 l'agrobiodiversita', i sistemi agrari e la filiera
 agroalimentare, in conformita' alle prescrizioni stabilite
 dal decreto di cui al comma 6.
 3. Il notificante puo' rinviare a dati o risultati di
 notifiche gia' presentate anche da altri notificanti o puo'
 presentare ulteriori informazioni, a suo avviso pertinenti,
 a condizione che tali informazioni, dati e risultati siano
 relativi a rilasci effettuati in siti o in ecosistemi del
 tutto simili a quelli oggetto della notifica. Tali
 informazioni, dati o risultati, se di terzi e dichiarati di
 carattere riservato, devono essere accompagnati da una
 lettera di accesso rilasciata dal titolare della relativa
 proprieta' intellettuale.
 4. L'autorita' nazionale competente puo' accettare che
 le emissioni dello stesso OGM in uno stesso luogo o in
 luoghi diversi per lo stesso scopo e in un periodo
 determinato di tempo possano essere comunicate con un'unica
 notifica.
 5. Per ogni successiva emissione dello stesso OGM,
 precedentemente notificato come parte dello stesso
 programma di ricerca, il notificante e' tenuto ad inviare
 una nuova notifica. In questo caso, il notificante puo'
 fare riferimento ai dati forniti in notifiche precedenti o
 ai risultati relativi ad emissioni precedenti.
 6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
 forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
 della tutela del territorio, sono definite, entro sessanta
 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le
 prescrizioni ai fini della valutazione del rischio di cui
 al comma 2, lettera c).».
 - Il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del
 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico
 di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui
 prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, e' pubblicato
 nella GUCE n. L 198 del 22 luglio 1991.
 
 Art. 2.
 Salvaguardia del principio di coesistenza
 
 1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che
 l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle
 altre.
 2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e'
 realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita'
 produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative
 tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di (( commistione
 tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche. ))
 (( 2-bis. Nel rispetto del principio di cui al comma 1,
 l'introduzione di colture transgeniche avviene senza alcun
 pregiudizio per le attivita' agricole preesistenti e senza comportare
 per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di
 coltivazione e allevamento. E' fatta salva ogni disposizione
 concernente le aree protette. ))
 3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare agli
 agricoltori, (( agli operatori della filiera ed )) ai consumatori la
 reale possibilita' di scelta tra prodotti (( convenzionali, biologici
 e transgenici )) e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono
 praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a
 quelle convenzionali e biologiche.
 
 Art. 3.
 Applicazione delle misure di coesistenza
 
 1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e
 l'impatto della commistione tra colture (( transgeniche, biologiche e
 convenzionali, )) con decreto del Ministro delle politiche agricole e
 forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
 lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
 (( emanato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
 )) sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con
 riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee
 guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7. Il suddetto
 decreto e' notificato alla Commissione europea nell'ambito della
 procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del
 22 giugno 1998.
 2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le
 province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della
 Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel
 loro territorio una o piu' aree omogenee.
 Riferimenti normativi:
 - La direttiva n. 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno
 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore
 delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e'
 pubblicata nella GUCE n. L 204 del 21 luglio 1998.
 - La Raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE,
 del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di
 strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la
 coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e
 biologiche, e' pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio
 2003.
 
 Art. 4.
 Piani di coesistenza
 
 1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio
 provvedimento, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di
 cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche (( per
 realizzare, )) la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono
 la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei
 principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
 2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle
 procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di
 organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori
 di interessi in materia.
 3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento,
 su base volontaria, di accordi (( tra conduttori agricoli, )) al fine
 di adottare le misure di gestione (( previste dal piano di
 coesistenza di cui al comma 1 )) per assicurare la coesistenza tra
 colture transgeniche, (( convenzionali e biologiche. ))
 (( 3-bis. Le regioni e le province autonome, al fine di prevedere
 un equo risarcimento per gli eventuali danni causati dalla
 inosservanza del piano di coesione, ferme restando le previsione
 dell'articolo 5, comma 1-bis, possono istituire un apposito fondo,
 finalizzato a consentire il rispristino delle condizioni agronomiche
 preesistenti all'evento dannoso, il cui funzionamento e' determinato
 con le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 3, comma
 1. ))
 
 Art. 5.
 Responsabilita'
 
 (( 1. Il conduttore agricolo e gli altri soggetti individuati dal
 piano di coesistenza di cui all'articolo 4 sono tenuti ad osservare
 le misure contenute nel piano medesimo.
 1-bis. Il conduttore agricolo che riceve un danno derivante
 dall'inosservanza da parte di altri soggetti delle misure del piano
 di coesistenza ha diritto ad essere risarcito. Tale risarcimento
 grava su chiunque abbia cagionato i danni derivanti dalla
 inosservanza del piano di coesistenza di cui all'articolo 4 e del
 piano di gestione aziendale di cui al comma 3 del presente articolo.
 Sui soggetti che non osservano tali misure incombe l'onere probatorio
 derivante dall'inosservanza delle misure stesse. Analoga
 responsabilita' grava sui fornitori dei mezzi tecnici di produzione e
 sugli altri operatori della filiera produttiva primaria.
 1-ter. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sono
 individuate le diverse tipologie di risarcimento dei danni di cui al
 comma 1-bis e di quelli derivanti da commistione non imputabile a
 responsabilita' soggettive. Il decreto definisce inoltre le modalita'
 di accesso del conduttore agricolo danneggiato al Fondo di
 solidarieta' nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004,
 n. 102, nei limiti delle disponibilita' del Fondo medesimo. Il
 decreto definisce altresi' le forme di utilizzo, senza ulteriori
 oneri a carico del bilancio dello Stato, di specifici strumenti
 assicurativi da parte dei conduttori agricoli, diretti a sostenere
 gli oneri derivanti dalle responsabilita' e dai danni disciplinati
 dal presente articolo. ))
 2. (( Il conduttore )) agricolo e' esente dalle responsabilita' di
 cui al (( comma 1-bis, )) nell'ipotesi in cui abbia utilizzato
 sementi certificate dall'autorita' pubblica e munite di dichiarazione
 della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi
 geneticamente modificati secondo la vigente normativa.
 3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi genericamente
 modificati e' tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30,
 comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare
 un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del
 piano di cui all'articolo 4, nonche' a conservare appositi registri
 aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione
 adottate.
 4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire
 modalita' e procedure per (( la raccolta )) e la tenuta, nell'ambito
 del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo
 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli
 elementi di cui al comma 3.
 Riferimenti normativi:
 - Il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, reca
 «Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a
 norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
 2003, n. 38».
 - Si trascrive il testo dell'art. 30 del decreto
 legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante «Attuazione
 della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione
 deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente
 modificati»:
 «Art. 30 (Pubblici registri). - 1. Presso l'autorita'
 nazionale competente e' istituito, senza oneri aggiuntivi a
 carico del bilancio dello Stato, un pubblico registro
 informatico dove sono annotate le localizzazioni degli OGM
 emessi in virtu' del titolo II. Sono, altresi', istituiti
 presso le regioni e le province autonome registri
 informatici su cui sono annotate le localizzazioni degli
 OGM coltivati in virtu' del titolo III, per consentire, in
 particolare, il controllo del monitoraggio degli eventuali
 effetti di tali OGM sull'ambiente, ai sensi dell'art. 21,
 comma 3, lettera g), e dell'art. 22, comma 1. Le
 informazioni annotate su tali registri sono immediatamente
 rese pubbliche e l'accesso ai registri deve essere
 facilmente garantito al pubblico.
 2. Chiunque coltiva OGM comunica alle regioni e
 province autonome competenti per territorio, entro quindici
 giorni dalla messa in coltura, la localizzazione delle
 coltivazioni e conserva per dieci anni le informazioni
 relative agli OGM coltivati ed alla loro localizzazione.».
 - Si trascrive il testo dell'art. 15 del decreto
 legislativo 1998, n. 173, recante «Disposizioni in materia
 di contenimento dei costi di produzione e per il
 rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma
 dell'art. 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997,
 n. 449»:
 «Art. 15 (Servizi di interesse pubblico). - 1. Il SIAN,
 quale strumento per l'esercizio delle funzioni di cui al
 decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ha
 caratteristiche unitarie ed integrate su base nazionale e
 si avvale dei servizi di interoperabilita' e delle
 architetture di cooperazione previste dal progetto della
 rete unitaria della pubblica amministrazione. Il Ministero
 per le politiche agricole e gli enti e le agenzie dallo
 stesso vigilati, le regioni e gli enti locali, nonche' le
 altre amministrazioni pubbliche operanti a qualsiasi titolo
 nel comparto agricolo e agroalimentare, hanno l'obbligo di
 avvalersi dei servizi messi a disposizione dal SIAN, intesi
 quali servizi di interesse pubblico, anche per quanto
 concerne le informazioni derivanti dall'esercizio delle
 competenze regionali e degli enti locali nelle materie
 agricole, forestali ed agroalimentari. Il SIAN e'
 interconnesso, in particolare, con l'Anagrafe tributaria
 del Ministero delle finanze, i nuclei antifrode
 specializzati della Guardia di finanza e dell'Arma dei
 carabinieri, l'Istituto nazionale della previdenza sociale,
 le camere di commercio, industria ed artigianato, secondo
 quanto definito dal comma 4.
 2. Il SIAN, istituito con legge 4 giugno 1984, n. 194,
 e' unificato con i sistemi informativi di cui all'art. 24,
 comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e all'art. 1
 della legge 28 marzo 1997, n. 81, ed integrato con i
 sistemi informativi regionali. Allo stesso e' trasferito
 l'insieme delle strutture organizzative, dei beni, delle
 banche dati, delle risorse hardware, software e di rete dei
 sistemi di cui all'art. 1 della legge 28 marzo 1997, n. 81,
 senza oneri amministrativi. In attuazione della normativa
 comunitaria, il SIAN assicura, garantendo la necessaria
 riservatezza delle informazioni, nonche' l'uniformita' su
 base nazionale dei controlli obbligatori, i servizi
 necessari alla gestione, da parte degli organismi pagatori
 e delle regioni e degli enti locali, degli adempimenti
 derivanti dalla politica agricola comune, connessi alla
 gestione dei regimi di intervento nei diversi settori
 produttivi ivi inclusi i servizi per la gestione e
 l'aggiornamento degli schedari oleicolo e viticolo.
 3. Il SIAN e' interconnesso con i sistemi informativi
 delle camere di commercio, industria, artigianato e
 agricoltura, al fine di fornire all'ufficio del registro
 delle imprese, di cui all'art. 2 del decreto del Presidente
 della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, gli elementi
 informativi necessari alla costituzione ed aggiornamento
 del Repertorio economico amministrativo (REA). Con i
 medesimi regolamenti, di cui all'art. 14, comma 3, sono
 altresi' definite le modalita' di fornitura al SIAN da
 parte delle camere di commercio, industria, artigianato e
 agricoltura, delle informazioni relative alle imprese del
 comparto agroalimentare.
 4. Con apposita convenzione le amministrazioni di cui
 ai commi precedenti definiscono i termini e le modalita'
 tecniche per lo scambio dei dati, attraverso l'adozione di
 un protocollo di interscambio dati. Il sistema automatico
 di interscambio dei dati e' attuato secondo modalita' in
 grado di assicurare la salvaguardia dei dati personali e la
 certezza delle operazioni effettuate, garantendo altresi'
 il trasferimento delle informazioni in ambienti operativi
 eterogenei, nel pieno rispetto della pariteticita' dei
 soggetti coinvolti.
 5. Lo scambio di dati tra i sistemi informativi di cui
 al presente articolo, finalizzato al perseguimento delle
 funzioni istituzionali nelle pubbliche amministrazioni
 interessate, non costituisce violazione del segreto
 d'ufficio.
 6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
 articolo si fara' fronte nei limiti delle autorizzazioni di
 spesa all'uopo recate da appositi provvedimenti
 legislativi.».
 
 Art. 6.
 Sanzioni
 
 1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma
 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non
 rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4,
 comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
 2.500 a euro 25.000.
 (( 2. Chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8,
 e' punito con l'arresto da uno a due anni o con l'ammenda da euro
 5.000 a euro 50.000. ))
 Riferimenti normativi:
 - Si trascrive il testo degli articoli 35 e 36 del
 citato decreto legislativo n. 224 del 2003:
 «Art. 35 (Sanzioni relative al Titolo III). - 1.
 Chiunque immette sul mercato un OGM senza aver provveduto
 alla preventiva notifica all'autorita' nazionale competente
 o all'autorita' competente di altro Stato membro della
 Comunita' europea nel quale l'immissione sul mercato
 comunitario e' avvenuta per la prima volta, e' punito con
 l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad
 euro 51.700.
 2. Se l'immissione sul mercato avviene dopo la
 notifica, ma prima del rilascio dell'autorizzazione ovvero
 dopo che l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata,
 si applica l'arresto sino a due anni o l'ammenda sino ad
 euro 51.700.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
 anche nella fattispecie di cui all'art. 16, comma 7.
 4. Chiunque, dopo essere stato autorizzato
 dall'autorita' nazionale competente o dall'autorita'
 competente di altro Stato membro della Comunita' europea
 all'immissione sul mercato di un OGM senza aver provveduto,
 nei termini previsti, alla notifica per il rinnovo del
 provvedimento di autorizzazione, continua, dopo la scadenza
 di quest'ultimo, ad immettere sul mercato l'OGM, ovvero,
 continua a immettere sul mercato l'OGM dopo che il rinnovo
 del provvedimento di autorizzazione sia stato rifiutato o
 revocato, e' punito, nel primo caso, con le pene di cui al
 comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.
 5. Chiunque effettua l'immissione sul mercato di un
 OGM, senza osservare le prescrizioni stabilite nel
 provvedimento di autorizzazione o nel provvedimento di
 rinnovo dell'autorizzazione rilasciati dall'autorita'
 competente nazionale o dalla autorita' competente di altro
 Stato membro della Comunita' europea, ivi comprese quelle
 sull'etichettatura e sull'imballaggio, e' punito con la
 sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro
 46.500.
 6. Chiunque, dopo la notifica all'autorita' nazionale
 competente o dopo avere ottenuto dalla stessa o dalla
 autorita' competente di altro Stato membro della Comunita'
 europea l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un
 OGM disponendo di nuove informazioni sui rischi dell'OGM
 per la salute umana, animale e per l'ambiente, non adotta
 immediatamente tutte le misure necessarie per tutelare la
 salute umana, animale e l'ambiente o non comunica
 all'autorita' nazionale competente le informazioni predette
 e le misure adottate e' punito, nel primo caso, con
 l'arresto sino a due anni o con l'ammenda sino ad euro
 51.700, nel secondo, con la sanzione amministrativa
 pecuniaria da euro 7.800 ad euro 46.500.
 7. Gli utenti di un OGM immesso sul mercato a seguito
 del provvedimento di autorizzazione o del rinnovo dello
 stesso rilasciati dall'autorita' nazionale competente o
 dall'autorita' competente di altro Stato membro della
 Comunita' europea, che non rispettano le condizioni
 specifiche di impiego o le relative restrizioni in ordine
 agli ambienti ed alle aree geografiche, previste nel
 provvedimento di autorizzazione o di rinnovo
 dell'autorizzazione, sono puniti con la sanzione
 amministrativa pecuniaria da euro 1.100 ad euro 6.200.
 8. Chiunque, dopo l'immissione sul mercato di un OGM,
 non effettua il monitoraggio e la relativa relazione alle
 condizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione
 rilasciato dall'autorita' nazionale competente o dalla
 autorita' competente di altro Stato membro della Comunita'
 europea ovvero non invia all'autorita' nazionale competente
 la relazione concernente il monitoraggio, e' punito con la
 sanzione amministrativa pecuniaria da euro 7.800 ad euro
 25.900.
 9. Chiunque non osserva i provvedimenti, adottati ai
 sensi dell'art. 25, che limitano o vietano temporaneamente
 l'immissione sul mercato, l'uso o la vendita sul territorio
 nazionale di un OGM, e' punito con l'arresto sino a due
 anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
 10. Chiunque, nell'ipotesi prevista dall'art. 30, comma
 2, non comunica alle regioni e alle province autonome
 competenti per territorio, entro quindici giorni dalla
 messa in coltura, la localizzazione delle coltivazioni
 degli OGM o non conserva per dieci anni le informazioni
 relative agli OGM coltivati ed alla localizzazione delle
 coltivazioni, e' punito con la sanzione amministrativa
 pecuniaria da euro 6.000 a euro 12.000.»
 «Art. 36 (Sanzioni per danni provocati alla salute
 umana e all'ambiente, bonifica e ripristino ambientale e
 risarcimento del danno ambientale). - 1. Fatte salve le
 disposizioni previste negli articoli 34 e 35 e sempre che
 il fatto non costituisca piu' grave reato, chi,
 nell'effettuazione di un'emissione deliberata nell'ambiente
 di un OGM ovvero nell'immissione sul mercato di un OGM,
 cagiona pericolo per la salute pubblica ovvero pericolo di
 degradazione rilevante e persistente delle risorse naturali
 biotiche o abiotiche e' punito con l'arresto sino a tre
 anni o con l'ammenda sino ad euro 51.700.
 2. Chiunque, con il proprio comportamento omissivo o
 commissivo, in violazione delle disposizioni del presente
 decreto, provoca un danno alle acque, al suolo, al
 sottosuolo od alle altre risorse ambientali, ovvero
 determina un pericolo concreto ed attuale di inquinamento
 ambientale, e' tenuto a procedere a proprie spese agli
 interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di
 ripristino ambientale delle aree inquinate: e degli
 impianti dai quali e' derivato il danno ovvero deriva il
 pericolo di inquinamento, ai sensi e secondo il
 procedimento di cui all'art. 17 del decreto legislativo
 5 febbraio 1997, n. 22.
 3. Ai sensi dell'art. 18 della legge 8 luglio 1986, n.
 349, e' fatto salvo il diritto ad ottenere il risarcimento
 del danno non eliminabile con la bonifica ed il ripristino
 ambientale di cui al comma 2.
 4. Nel caso in cui non sia possibile una precisa
 quantificazione del danno di cui al comma 3, lo stesso si
 presume, salvo prova contraria, di ammontare non inferiore
 alla somma corrispondente alla sanzione pecuniaria
 amministrativa ovvero alla sanzione penale, in concreto
 applicata. Nel caso in cui sia stata irrogata una pena
 detentiva, solo al fine della quantificazione del danno di
 cui al presente comma, il ragguaglio fra la stessa e la
 pena pecuniaria ha luogo calcolando duecentosei euro per un
 giorno di pena detentiva.
 5. In caso di condanna penale o di emanazione del
 provvedimento di cui all'art. 444 del codice di procedura
 penale, la cancelleria del giudice che ha emanato il
 provvedimento trasmette copia dello stesso al Ministero
 dell'ambiente e della tutela del territorio. Gli enti di
 cui al comma 1, dell'art. 56 del decreto legislativo
 11 maggio 1999, n. 152, come modificato dall'art. 22 del
 decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258, danno
 prontamente notizia dell'avvenuta erogazione delle sanzioni
 amministrative al Ministero dell'ambiente e della tutela
 del territorio, al fine del recupero del danno ambientale.
 6. Chiunque non ottempera alle prescrizioni di cui al
 comma 2 e' punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e
 con l'ammenda da euro 2.600 ad euro 25.900.».
 
 Art. 7.
 Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza
 
 1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e
 forestali il «Comitato (( consultivo )) in materia di coesistenza tra
 colture transgeniche, convenzionali e biologiche».
 2. L'organizzazione e le modalita' di funzionamento del Comitato
 sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole e
 forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
 del territorio e con il Ministro per gli affari regionali, d'intesa
 con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
 e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Comitato e'
 composto da esperti qualificati nella materia (( e di documentata
 indipendenza da soggetti portatori di interessi nelle materie di cui
 al presente decreto, )) di cui due nominati dal Ministro delle
 politiche agricole e forestali, uno dal Ministro dell'ambiente e
 della tutela del territorio, uno designato dal Comitato nazionale per
 la biosicurezza e le biotecnologie e quattro designati dalla citata
 Conferenza, (( nonche' due designati dalla Conferenza dei rettori
 delle universita' italiane e due dal Consiglio per la ricerca e la
 sperimentazione in agricoltura (CRA). ))
 3. Il Comitato di cui al comma 1 (( propone, )) in coerenza con la
 Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003,
 entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
 conversione del presente decreto, le linee guida ai fini
 dell'adozione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1. Il Comitato
 provvede, inoltre, a monitorare l'applicazione dei principi e delle
 disposizioni del presente decreto ed a comunicare all'Autorita'
 nazionale competente i risultati di detta attivita' di monitoraggio.
 (( Ai fini della predisposizione delle linee guida il Comitato
 acquisisce i pareri dei rappresentanti delle organizzazioni
 appartenenti al Tavolo agroalimentare di cui all'articolo 20 del
 decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228. ))
 4. Il Comitato ha, altresi', il compito di proporre le misure
 relative all'omogeneizzazione delle modalita' di controllo. Le
 relative misure sono adottate con le modalita' di cui all'articolo 3,
 comma 1.
 (( 5. Agli esperti del Comitato non viene corrisposto alcun
 compenso in aggiunta al gettone di presenza previsto ai sensi della
 vigente normativa. Alla corresponsione del gettone di presenza, al
 funzionamento del Comitato e alle connesse attivita', il Ministero
 delle politiche agricole e forestali provvede, nell'ambito degli
 ordinari stanziamenti di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri a
 carico della finanza pubblica. ))
 Riferimenti normativi:
 - La raccomandazione della Commissione n. 2003/556/CE,
 del 23 luglio 2003, recante orientamenti per lo sviluppo di
 strategie nazionali e migliori pratiche per garantire la
 coesistenza tra colture transgeniche, convenzionali e
 biologiche, e' pubblicata nella GUCE n. L 189 del 29 luglio
 2003.
 - Si trascrive il testo dell'art. 20 del decreto
 legislativo 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e
 modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7
 della legge 5 marzo 2001, n. 57.»:
 «Art. 20 (Istituti della concertazione). - 1. Nella
 definizione delle politiche agroalimentari il Governo si
 avvale del Tavolo agroalimentare istituito presso la
 Presidenza del Consiglio dei Ministri, che e' convocato con
 cadenza almeno trimestrale. Al Tavolo agroalimentare
 partecipa una delegazione del Consiglio nazionale dei
 consumatori e degli utenti di cui all'art. 4 della legge
 30 luglio 1998, n. 281, composta di tre rappresentanti
 designati dal Consiglio medesimo.
 2. Le modalita' delle ulteriori attivita' di
 concertazione presso il Ministero delle politiche agricole
 e forestali sono definite con decreto del Ministro.».
 
 Art. 8.
 Norme transitorie
 
 1. Per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 1, fino
 all'adozione dei singoli provvedimenti di cui all'articolo 4, le
 colture transgeniche, (( ad eccezione di quelle autorizzate per fini
 di ricerca e di speritimentazione, )) non sono consentite.
 
 Art. 9.
 Norma finanziaria
 
 (( 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7,
 dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
 maggiori oneri per la finanza pubblica. ))
 
 Art. 10.
 Entrata in vigore
 
 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
 quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
 Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
 in legge.
 
                    




