Cass. Sez. III n. 5347 del 14 febbraio 2011 (Ud. 12 gen. 2011)
Pres. Lombardi Est. Gentile Ric. Izzo
Aria. Obbligo di autorizzazione
Sussiste l’obbligo dell’autorizzazione di cui all’art. 269 D.L.vo 152/O6 soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sez. III Penale
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Alfredo Maria Lombardi Presidente
1. Dott. Mario Gentile Consigliere Rel.
2. Dott. Renato Grillo Consigliere
3. Dott Giulio Sarno Consigliere
4. Dott Elisabetta Rosi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Izzo Antonio, nato il ad/xx/xxxx
Avverso la Sentenza Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, emessa il 18/03/010.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere dott. Mario Gentile Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Gioacchino Izzo che ha concluso per Annullamento con rinvio
Udito, per la parte civile, l'Avv. //
Udito il difensore Avv. Vincenzina Maio, difensore di fiducia del ricorrente Izzo Antonio.
Svolgimento del Processo
Il Gup del Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza emessa il 18/03/010, dichiarava Izzo Antonio colpevole del reato di cui all'art. 279 D.L.vo 152/06 e lo condannava alla pena di € 600,00 di ammenda, pena sospesa.
L'interessato proponeva ricorso per Cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, ex art. 606, lett. b) ed e) cpp.
In particolare il ricorrente esponeva che non risultava provato che l'impianto de quo producesse emissioni di fumo in atmosfera all'epoca dei fatti in esame.
Tanto dedotto il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
Il P.G. della Cassazione, nella pubblica udienza del 12/01/011, ha chiesto l'annullamento con rinvio.
Motivi della decisione
Il ricorso é fondato nei termini di cui in motivazione.
Nella fattispecie è stato contestato ad Izzo Antonio il reato di cui all'art. 279 D.L.vo 152/06, per avere, quale titolare di un'impresa esercente l'attività di produzione di mobili in legno, effettuato o comunque consentito presso lo stabilimento sito in Castel S. Giorgio, l'immissione nell'atmosfera di sostanze pericolose e non derivanti dall'attività di lavorazione del legno; il tutto in assenza della prescritta autorizzazione; fatti accertati il 04/02/09.
Orbene il giudice del merito nella motivazione della sentenza ha affermato che la responsabilità penale dell'imputato - a prescindere dalla prova inerente alla effettiva immissione dei fumi nell'atmosfera - sussisteva comunque per il solo fatto che l'impianto produttivo de quo rientrava tra quelli potenzialmente produttivi di emissioni inquinanti.
Trattasi di motivazione carente, illogica ed errata in diritto.
In punto di fatto si rileva che manca la prova certa circa la presenza, all'epoca dei fatti, di impianti produttivi in concreto di emissione di fumi derivanti dalla lavorazione del legno.
In diritto si rileva che sussiste l'obbligo dell'autorizzazione di cui all'art. 269 D.L.vo 152/06, soltanto in relazione agli stabilimenti che producono effettivamente emissione in atmosfera con esclusione di quelli che sono solo potenzialmente idonei a produrre emissioni. (Cass. Sez. III, 11.10.2006 n.40964, RV 235454).
Va annullata, pertanto, la sentenza del Gup del tribunale di Nocera Inferiore, in data 18/03/010, con rinvio a detto Tribunale per un nuovo esame.
P. Q. M.
La Corte,
Annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma il 12/01/2011
DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 Feb. 2011