TAR Toscana, Sez. I, n. 1152, del 1 luglio 2014
Urbanistica.Non occorre una deliberazione dichiarativa della decadenza del piano di lottizzazione

Non occorre una deliberazione dichiarativa della decadenza di lottizzazione, in quanto l'inefficacia del piano si verifica automaticamente con lo scadere del termine. Il riconoscimento giurisprudenziale della possibilità di realizzare le costruzioni edilizie previste dallo strumento di attuazione, anche dopo la sua scadenza, è condizionato dall’avvenuto completamento, entro il termine di vigenza del piano, di tutte le opere di urbanizzazione primaria. A quanto sopra, occorre aggiungere che ai fini della verifica delle conseguenze della scadenza del termine decennale di efficacia dei piani di lottizzazione, non rileva se la mancata attuazione del piano dipenda dal privato ovvero dalla pubblica amministrazione, rilevando esclusivamente, alla luce dell'art. 17 della legge n. 1150/1942, il dato oggettivo della mancata attuazione del piano. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 01152/2014 REG.PROV.COLL.

N. 01859/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1859 del 2009, proposto da: 
Antonio Chiatti e Lina Pratesi, rappresentati e difesi dall'avv. Tiberio Baroni (subentrato all’avvocato Pietro Ghinassi), con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Toscana in Firenze, via Ricasoli n. 40;

contro

Comune di Loro Ciuffenna, rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Pasquini, con domicilio eletto presso l’avvocato Luca Capecchi in Firenze, via Bonifacio Lupi 20;

nei confronti di

Massimo Parigi, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

-della deliberazione del Consiglio Comunale di Loro Ciuffenna del 20.3.2009 n.16, avente ad oggetto "approvazione controdeduzioni alle osservazioni presentate e approvazione definitiva del Regolamento Urbanistico";

-di ogni altro atto connesso;

e per la condanna

del Comune di Loro Ciuffenna al risarcimento dei danni;



Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Loro Ciuffenna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 giugno 2014 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

I signori Antonio Chiatti e Lina Pratesi sono proprietari di un terreno situato nel Comune di Loro Ciuffenna, di mq. 1460, già appartenente alla lottizzazione artigianale produttiva denominata Casina del Piano, disciplinata dalla convenzione sottoscritta in data 30.6.1983, accessoria al piano di lottizzazione approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 30.1.1981.

L’edificabilità ammessa nel predetto terreno era pari a mc. 4.380, su una superficie massima di mq. 730, con altezza massima degli edifici pari a 6 metri.

Sul lotto in questione, unico rimasto inedificato, i ricorrenti hanno realizzato i muri di recinzione, il cancello di accesso ed un pozzo trivellato.

Il Consiglio Comunale di Loro Ciuffenna, con deliberazione n. 16 del 20.3.2009, ha approvato il regolamento urbanistico, il quale ha convertito il predetto lotto artigianale in “ambito urbano di trasformazione e addizione residenziale e turistica”, ha subordinato la costruzione dell’edificio alla realizzazione di un parcheggio pubblico su oltre un terzo della superficie complessiva ed ha ridotto l’area edificabile a mq. 200 e la volumetria ammissibile a mc. 1.500 lordi.

Avverso il citato regolamento urbanistico gli esponenti sono insorti deducendo:

1) Eccesso di potere (difetto del presupposto, di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà; arbitrarietà; travisamento; iniquità; sviamento); violazione dei principi generali in tema di pianificazione urbanistica; violazione degli affidamenti all’edificazione ingenerati; eccesso di potere (carenza di istruttoria; difetto di motivazione; difetto del presupposto; perplessità; sviamento); violazione degli artt. 7 e 41 quinquies della legge n. 1150/1942 e della L.R. n. 1/2005.

Il Comune non ha motivato in ordine al sacrificio imposto agli interessi privati cristallizzati nel piano di lottizzazione, né sussiste l’esigenza di adeguamento agli standards ed ai rapporti minimi inderogabili.

2) Violazione degli artt. 2 e 3 della legge n. 241/1990; eccesso di potere (arbitrarietà, iniquità, difetto del presupposto, sviamento, illogicità manifesta, disparità di trattamento); violazione dei principi in tema di tutela del legittimo affidamento.

L’impugnato regolamento urbanistico ha confermato piani di lottizzazione non ultimati di portata maggiore rispetto al piano di lottizzazione di interesse dei deducenti, la volumetria del quale è stata trasferita ad altra lottizzazione. L’aspettativa qualificata dei ricorrenti, discendente da una lottizzazione approvata e convenzionata, imponeva al Comune di motivare specificamente la disposta incisione peggiorativa della destinazione urbanistica del terreno intestato agli stessi.

Si è costituito in giudizio il Comune di Loro Ciuffenna.

All’udienza dell’11 giugno 2014 la causa è stata posta in decisione.



DIRITTO

Con il primo motivo i ricorrenti deducono che il Comune ha esercitato il proprio jus variandi senza motivare in ordine al sacrificio imposto a posizioni private consolidate per effetto del piano di lottizzazione, mentre invece sarebbe stato necessario comparare le ragioni di interesse pubblico sottese al gravato provvedimento con le aspettative dei titolari della lottizzazione, tanto più che l’eliminazione del piano di lottizzazione non risponde all’esigenza di rispettare gli standard e i rapporti minimi inderogabili per legge; i deducenti lamentano altresì la mancata valutazione delle posizioni private scaturenti dai preesistenti piani attuativi.

Le censure non possono essere accolte.

Le scelte urbanistiche dettate dall'Amministrazione comunale costituiscono valutazioni connotate da amplissima discrezionalità, sottratte, come tali, al sindacato di legittimità, salvo che non siano inficiate da errori di fatto abnormi ovvero da manifesta irragionevolezza, vizi, nella specie, non rinvenibili (Cons. Stato, IV, 27.7.2011, n.4505; idem 9.7.2002, n.3817; 6.2.2002, n.664). A fronte dell’ampia discrezionalità che connota il potere pianificatorio del territorio, l'affidamento nel privato può ingenerarsi solo in fattispecie ben determinate, nelle quali sussiste l’obbligo dell'amministrazione di motivare: le scelte urbanistiche non richiedono una particolare motivazione al di là di quella ricavabile dai criteri e principi generali che ispirano lo strumento di pianificazione, e a tale regola si deve derogare soltanto in presenza di specifiche situazioni di affidamento qualificato del privato a una specifica destinazione o edificabilità del proprio suolo, quali la sussistenza di valide ed efficaci convenzioni di lottizzazione, accordi di diritto privato intercorsi fra il Comune e i proprietari delle aree, aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione e, infine, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata che sia interclusa da fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, IV, 7.11.2012 n. 5665; TAR Toscana, I, 20.6.2013, n. 992).

Ciò premesso, il Collegio osserva che nel caso in esame non è ravvisabile in capo agli interessati una particolare aspettativa in ordine alla conservazione delle potenzialità edificatorie ed alla disciplina urbanistica antecedenti al contestato regolamento urbanistico. Infatti, i ricorrenti non ricadono in una delle sopra indicate situazioni di affidamento che impongono una motivazione specifica e puntuale.

In particolare, gli interessati non hanno realizzato i lavori previsti nella convenzione di lottizzazione stipulata il 30.6.1983, tanto che il Comune, su richiesta dei lottizzanti, con nota del 5.10.1984 ha svincolato la polizza da loro presentata a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (si veda la pagina 2 della memoria difensiva del Comune, non confutata sul punto dai deducenti).

Inoltre, il piano di lottizzazione invocato dai ricorrenti è decaduto per infruttuoso decorso del termine decennale, senza che gli stessi abbiano eseguito opere di urbanizzazione o provveduto all’edificazione: lo stato di fatto è descritto nella relazione del tecnico incaricato, secondo cui “il lotto dei signori Chiatti e Pratesi è l’unico e ultimo rimasto non edificato, ma sono stati costruiti muri di recinzione con sovrastante ringhiera in ferro, cancello di accesso ed un pozzo trivellato per una profondità di metri 60” (documento n. 4 depositato in giudizio).

Al riguardo, occorre precisare che non occorre una deliberazione dichiarativa della decadenza, in quanto l'inefficacia del piano si verifica automaticamente con lo scadere del termine (TAR Campania, Napoli, VIII, 30.10.2006 n. 9245).

Il riconoscimento giurisprudenziale della possibilità di realizzare le costruzioni edilizie previste dallo strumento di attuazione, anche dopo la sua scadenza, è condizionato dall’avvenuto completamento, entro il termine di vigenza del piano, di tutte le opere di urbanizzazione primaria (TAR Sardegna, II, 17.7.2013, n. 553).

Nel caso di specie, al contrario, tali opere, che i lottizzanti si erano impegnati a realizzare, non sono state eseguite, nonostante la proroga di due anni disposta per l’inizio dei lavori (documenti n. 4 e 5 depositati in giudizio dal Comune).

A quanto sopra, occorre aggiungere che la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "ai fini della verifica delle conseguenze della scadenza del termine decennale di efficacia dei piani di lottizzazione, non rileva se la mancata attuazione del piano dipenda dal privato ovvero dalla pubblica amministrazione, rilevando esclusivamente, alla luce dell'art. 17 della legge n. 1150/1942, il dato oggettivo della mancata attuazione del piano" (Cons. Stato, IV, 10.8.2011 n. 4761).

Pertanto, nel caso di specie non si configura alcun obbligo specifico di motivazione delle scelte effettuate dal Comune in sede di approvazione del regolamento urbanistico, sia perché la scadenza del piano di lottizzazione ha comportato il venir meno dell'affidamento dei lottizzanti all'intangibilità dello strumento urbanistico, sia perché nella disciplina urbanistica del territorio, attuata mediante una variante generale, valgono sotto il profilo della motivazione i criteri generali di impostazione della variante stessa (T.A.R. Toscana, I, 24.6.2009, n. 1091).

Nel caso di specie, in definitiva, non è configurabile in capo al privato un affidamento qualificato, ma un’aspettativa generica e di fatto alla conservazione dell’originario regime urbanistico, analoga a quella di ogni altro proprietario che aspiri all’uso proficuo dell’immobile, che non può vincolare i successivi atti di pianificazione urbanistica o di governo del territorio, nemmeno sotto il profilo di uno specifico onere di motivazione (TAR Toscana, I, 5.5.2014, n. 710).

Né può dirsi che sia mancata la valutazione delle posizioni private scaturenti dai piani attuativi.

Infatti il Consiglio Comunale, in sede di controdeduzioni, ha preso in considerazione le osservazioni presentate e, per quanto interessa i ricorrenti, ha parzialmente accolto l’osservazione da loro prodotta (documento n. 11 e 13 depositati in giudizio dal Comune).

Con la seconda censura gli esponenti sostengono che il nuovo strumento urbanistico avrebbe confermato i piani di lottizzazione non ultimati riguardanti altri soggetti privati, con conseguente disparità di trattamento, e che la volumetria prevista per il lotto in questione è stata assegnata ad altra lottizzazione; aggiungono che, stante la variazione peggiorativa incidente su aspettativa qualificata discendente dal piano di lottizzazione, sarebbe stata necessaria una motivazione idonea a dare conto della comparazione tra aspettative private e interesse pubblico.

I rilievi, che in parte consistono nella ripetizione di doglianze proposte con il primo motivo, non hanno pregio.

Il Collegio da un lato rinvia alla trattazione della prima censura, dall’altro rileva che il riferimento ad altri piani di lottizzazione è generico, non essendo stato in alcun modo precisato nel ricorso quali sarebbero i piani non ultimati che avrebbero beneficiato, per effetto del contestato regolamento urbanistico, di una più favorevole disciplina urbanistica. Non è quindi dato comprendere se e in che termini sarebbero state avvantaggiate altre lottizzazioni.

Ad ogni modo, le scelte amministrative sottese alla pianificazione urbanistica devono obbedire solo al superiore criterio di razionalità nella definizione delle linee dell'assetto territoriale, e non anche ai criteri di proporzionalità distributiva degli oneri e dei vincoli, con la conseguenza che in relazione ad essa non può prospettarsi una disparità di trattamento (Cons. Stato, IV, 7.7.2008, n. 3358).

Rientra inoltre nella discrezionalità del Comune la scelta di redistribuire la volumetria tra le varie zone, sindacabile dal giudice amministrativo solo ove sia riscontrata una illogicità manifesta o macroscopici errori, di cui non è data prova nella controversia in esame.

In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Condanna i ricorrenti al pagamento, a favore del Comune resistente, della somma complessiva di euro 2.500 (duemilacinquecento) oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere, Estensore

Alessandro Cacciari, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 01/07/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)