Cass. Sez. III n. 12951 del 27 marzo 2008 (Ud. 7 mar 2008)
Pres. De Maio Est. Amoroso Ric. Scalia
Beni Ambientali. Sanatoria

Nel caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo, il cosiddetto nulla osta paesaggistico, ovvero il parere favorevole al rilascio del permesso di costruire in sanatoria (art. 36 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) è necessario per ottenere il predetto titolo abilitativo, ma non spiega "ex se" efficacia estintiva sul reato paesaggistico, in quanto tale efficacia consegue soltanto al rilascio del permesso in sanatoria.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 07/03/2008
Dott. ONORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 568
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - N. 34541/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Scalia Salvatore, n. Catania il 16.7.1939;
avverso la sentenza del 10.4.2007 della Corte d\'appello di Messina;
Udita la relazione fatta in pubblica udienza dal Consigliere Dr. Giovanni Amoroso;
Udito il P.M., in persona del S. Procuratore Generale Dott. Meloni Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. La Corte osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Corte d\'appello di Messina con sentenza del 10-23 aprile 2007, in parziale riforma della sentenza emessa in data 11/1/2005 dal Giudice Monocratico del Tribunale di Messina, appellata da SCALIA Salvatore, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del predetto in ordine al reato di cui al capo B) perché estinto per prescrizione e ha rideterminato la pena in mesi quattro di arresto ed Euro 11.000,00 di ammenda, confermando l\'impugnata sentenza quanto al reato di cui al capo C), p. e p. dal D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 per aver eseguito i lavori di cui al capo A in zona soggetta a vincolo paesaggistico senza il preventivo nulla osta della Sovrintendenza ai BB.CC.AA..
Avverso questa pronuncia ricorre per Cassazione l\'imputato con un unico motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Ha osservato la Corte d\'appello, confermando l\'accertamento in punto di fatto già operato dal Tribunale, che l\'opera per cui è intervenuta condanna consiste in un manufatto ad una elevazione di mq. 45 già adibito a garage scoperto; opera questa ricadente in zona sottoposta a vincolo ed eseguita in assenza di previo nulla osta rilasciato dall\'organo amministrativo competente. È vero che all\'udienza di trattazione del giudizio di secondo grado la difesa ha prodotto il "nullo osta alla concessione in sanatoria" rilasciato il 6 aprile 2007 dalla Soprintendenza del competente assessorato della Regione siciliana.
Ma deve considerarsi che nel caso di opere costruite su aree sottoposte a vincolo il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso e che il rilascio del titolo abilitativo edilizio estingue anche il reato per la violazione del vincolo. Sicché - come ha correttamente osservato la Corte d\'appello - mentre il parere favorevole è necessario per il rilascio del titolo abilitativi edilizio, è solo quest\'ultimo - e non il parere favorevole come tale - a spiegare efficacia estintiva del reato per la violazione del vincolo.
Nella specie non era intervenuto il provvedimento concessorio in sanatoria da parte del Comune con riferimento all\'opera abusivamente realizzata.
3. La difesa dell\'imputato ha invocato il D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 181, comma 1 ter, che prevede che la perseguibilità penale non si applica - ove l\'autorità amministrativa competente abbia accertato la compatibilità paesaggistica - ai lavori, realizzati in assenza o difformità dall\'autorizzazione paesaggistica che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati. Sicché qualora invece i lavori eseguiti in assenza o difformità dall\'autorizzazione paesaggistica abbiano creato superfici utili o volumi, la rilevanza penale dei fatto sussiste comunque.
Nel caso in esame i giudici di merito hanno accertato, con valutazione in fatto non censurabile in Cassazione, che la copertura dell\'area precedentemente destinata, a garage scoperto abbia determinato una nuovo volume sicché la condotta rimane penalmente rilevante.
Nè rileva - come vorrebbe la difesa del ricorrente - la pronuncia assolutoria dal reato di cui sub a) (costruzione senza permesso edilizio) giacché la ragione per cui il Tribunale di Messina ha ritenuto non necessario il permesso a costruire non è stata certo la mancanza di volume, ma la natura pertinenziale dell\'opera. 4. Pertanto il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2008