Relazioni Penali della Corte di Cassazione n. 1087-2004

BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE -
Distruzione o depauperamento - Reato di cui all\'art. 734 c.p. - Accertamento - Valutazione da parte della pubblica amministrazione - Vincolativita\' o meno per il giudice - Contrasto di giurisprudenza.
Testo del Documento
Rel. n. 87/04
Roma, 14 settembre 2004
OGGETTO: 515001 - Bellezze naturali (protezione delle) - In genere -
Distruzione o deturpamento - Reato di cui all\'art. 734 c. p. -
Accertamento - Valutazione da parte della pubblica amministrazione -
Vincolativita\' o meno per il giudice - Contrasto di giurisprudenza.
RIF. NORM.: Cod. pen. art. 734.
Con decisione n. 391, assunta nella pubblica udienza del 3 marzo
2004, e depositata il 30 marzo 2004 n. 15299, rv. 228538, la Sez.
III penale di questa Corte, in proc. Dalla Fior Renzo, ha affermato
il principio di diritto cosi\' massimato da questo Ufficio:
"In tema di tutela del patrimonio paesistico ed ambientale, ai fini
della applicabilita\' della ipotesi contravvenzionale di cui all\'art.
734 cod. pen., l\'accertamento della sussistenza della distruzione o
alterazione delle bellezze naturali dei luoghi soggetti alla
speciale protezione dell\'autorita\' e\' demandata al giudice penale,
atteso che trattasi di reato di danno per il quale l\'accertamento
dell\'evento concretante la contravvenzione spetta al giudice, e cio\'
indipendentemente da ogni valutazione effettuata dalla pubblica
amministrazione, il cui provvedimento puo\' assumere rilevanza nella
valutazione dell\'elemento psicologico del reato".
Tale decisione si pone in contrasto con un diverso orientamento
espresso da Cass. Sez. III 6 febbraio 1996, dep. 27 marzo 1996 n.
3125, Michetti, rv. 205002, per la quale: "In presenza di un
provvedimento dell\'autorita\' amministrativa cui compete la gestione
del vincolo posto a protezione del bene, le opere autorizzate non
possono integrare il reato di cui all\'art. 734 cod. pen. perche\'
l\'autorizzazione costituisce un modo di gestione del vincolo sul
luogo protetto, secondo regole alle quali la norma penale effettua
rinvio".
Peraltro va sottolineato come la stessa decisione Michetti abbia
soggiunto come cio\' non comporti "che il giudice penale debba
limitarsi a prendere atto dell\'esistenza di una autorizzazione,
essendo suo compito verificare, a fronte di una compromissione del
paesaggio e dell\'ambiente derivante da opere autorizzate dalla
pubblica amministrazione, la effettiva esecuzione delle opere nei
limiti in cui e\' stato autorizzato l\'impatto territoriale nonche\' la
liceita\' e legittimita\' ( ma non l\'opportunita\') dei relativi atti
amministrativi, in quanto l\'illegittimita\' di tali atti potrebbe
essa stessa costituire elemento essenziale della fattispecie
criminosa".
Nello stesso senso della piu\' recente decisione Dalla Fior risultano
essersi espresse le Sezioni Unite con decisione 21 ottobre 1992,
dep. 12 gennaio 1993 n. 248, rv. 193416, per le quali "e\' sempre
demandato al giudice penale l\'accertamento della sussistenza della
distruzione o alterazione delle bellezze naturali dei luoghi
soggetti alla speciale protezione dell\'autorita\', indipendentemente
da ogni valutazione della pubblica amministrazione, della quale, se
intervenuta, il giudice dovra\' tenere conto con adeguata
motivazione". (Conf. Sez. III 1 ottobre 1998, dep. 13 novembre 1998
n. 11773, Verson, rv. 212174).
Redattore: Alfredo Montagna
Il vice direttore
(Giovanni Canzio)