Cass. Sez. III n. 41577 del 12 novembre 2007 (Ud 20 set. 2007)
Pres. De Maio Est. Petti Ric. Ferraioli
Beni Ambientali. Autorizzazione paesaggistica

Il preventivo nulla osta paesaggistico deve essere richiesto per qualsiasi tipo d\'intervento e quindi anche se di natura pertinenziale o di minima entità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 20/09/2007
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 2144
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 16869/2007
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di FERRAIOLI Antonio, nato il 14 giugno del 1949 a Furore;
avverso la sentenza della corte d\'appello di Salerno del 1 febbraio del 2007;
udita la relazione svolta del Consigliere Dott. Ciro Petti;
sentito il Sostituto Procuratore Generale Dott. Angelo Di Popolo, il quale ha concluso per l\'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato per il capo b) ed il rigetto del ricorso nel resto;
udito il difensore avv. MESSINA Alfredo, il quale ha concluso per l\'accoglimento del ricorso;
letti il ricorso e la sentenza denunciata.
Osserva quanto segue:
IN FATTO
Con sentenza del 1 febbraio del 2007, la corte d\'appello di Salerno, in parziale riforma di quella pronunciata il 2 febbraio del 2005 dal tribunale della medesima città, sezione distaccata di Amalfi, dichiarava non doversi procedere nei confronti del prevenuto Ferraioli Antonio, in ordine alla contravvenzione di costruzione in zona sismica senza il preventivo deposito del progetto di cui alla L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 20, perché si era estinta per
prescrizione e rideterminava in giorni dieci di arresto ed Euro 20.000,00 di ammenda la pena inflittagli, quale responsabile del reato di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163, per avere, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, realizzato un manufatto delle dimensioni di m 2,20 X 2,30 ed altezza di metri 3,10 completo di vani porta e due vani finestra nonché un muretto di metri 7 circa senza il nulla osta dell\'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico.
Ricorre per cassazione il prevenuto per mezzo del proprio difensore denunciando:
la violazione della norma incriminatrice nonché carenza di motivazione sul punto: assume che il manufatto in questione per le sue modeste dimensioni era assolutamente inidoneo a ledere anche in astratto il bene protetto tanto è vero che la sanatoria per la violazione edilizia era stata concessa proprio per le ridotte dimensioni dell\'opera destinata all\'alloggiamento dei contatori;
la violazione del principio del favor innocentiae con riferimento alla declaratoria di estinzione della contravvenzione alla L. n. 64 del 1974 per prescrizione, posto che la corte avrebbe dovuto prosciogliere nel merito l\'imputato con formula ampia, in quanto il Comune di Furore era stato considerato zona sismica solo dopo l\'ultimazione dei lavori, come dimostrato con la documentazione amministrativa prodotta in appello;
omessa motivazione in ordine alla sussistenza dello stato di necessità effettivo o erroneamente supposto: assume che era stato costretto a realizzare l\'opera dovendo adeguare in termini ultimatavi gli impianti elettrici della struttura per garantire a se stesso ed ai suoi familiari la permanenza nell\'abitazione nonché la sicurezza degli ospiti dell\'albergo;
la violazione dell\'art. 47 c.p. ed omessa motivazione sul punto relativamente alla contravvenzione alla L. n. 64 del 1974 per la scusabilità dell\'ignoranza sul fatto costituente il presupposto del reato.
IN DIRITTO
Il ricorso va respinto perché infondato.
Con riferimento al primo motivo, premesso che il preventivo nulla osta paesaggistico deve essere richiesto per qualsiasi tipo d\'intervento e quindi anche se di natura pertinenziale o di minima entità, si deve ribadire che il rilascio del permesso in sanatoria a norma del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 36, come risulta dall\'art. 44, comma 3 del citato T.U., determina l\'estinzione dei soli reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti e quindi non si applica al reato paesaggistico di cui al D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 163 ora previsto dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 181.
Il reato di cui al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, art. 163, che ha sostituito il previgente D.L. 27 giugno 1985, art. 1 sexies convertito con L. 8 agosto 1985, n. 431, ha natura di reato di pericolo astratto e, pertanto, per la sua configurabilità non è necessario un effettivo pregiudizio per l\'ambiente, potendosi escludere dal novero delle condotte penalmente rilevanti soltanto quelle che si prospettano inidonee, pure in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e l\'aspetto esteriore degli edifici, atteso che nelle zone paesisticamente vincolate è inibita ogni modificazione dell\'assetto del territorio attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma di qualunque genere (cfr. Cass 14461, 19761 del 2003, 23980 del 2004.). Nelle zone vincolate è persino vietato modificare il colore delle facciate dei fabbricati (D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 158) o apporre cartelli pubblicitari senza la prescritta autorizzazione (D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 157). Per quanto concerne gli interventi su fabbricati è consentita solo la manutenzione ordinaria o straordinaria, di consolidamento statico o di restauro conservativo a condizione però che non alteri lo stato dei luoghi o l\'aspetto esteriore degli edifici (art. 152). Nella fattispecie legittimamente è stata ritenuta la configurabilità del reato per la costruzione in una zona ad elevato valore paesaggistico (la costiera Amalfitana), non solo di un manufatto per l\'alloggiamento dei contatori, ma anche un muro di recinzione di m 7,70 di lunghezza e m 1 di altezza che non svolgeva alcuna funzione conservativa. Quindi, quanto meno per tale costruzione, per la quale non è stata evidenziata alcuna necessità, era indispensabile richiedere la preventiva autorizzazione. Anche il secondo motivo è infondato. Invero, questa corte ha il potere di prosciogliere l\'imputato con formula più favorevole della declaratoria di estinzione adottata dal giudice del merito esclusivamente quando non deve procedere ad indagini di fatto o effettuare una rivalutazione del materiale probatorio ossia quando non è necessaria la mediazione di un accertamento probatorio (Cass. 5 ottobre 1998, Fabiani). Nella fattispecie, per prosciogliere nel merito il prevenuto, la corte dovrebbe esaminare la documentazione amministrativa indicata dal ricorrente al fine di stabilire l\'epoca in cui il comune di Furore sarebbe stato incluso nell\'elenco delle zone considerate sismiche. Siffatta accertamento di fatto incombeva al giudice del merito il quale avrebbe dovuto esaminare la documentazione prodotta dal prevenuto. L\'omesso apprezzamento di tali documenti determinerebbe un annullamento con rinvio al giudice del merito sennonché siffatto annullamento è incompatibile con il principio di cui all\'art. 129 c.p.p. che impone l\'immediata declaratoria delle cause di estinzione del reato.
Infondati sono il terzo ed il quarto motivo che vanno esaminati congiuntamente perché strettamente connessi.
In particolare, con riferimento allo stato di necessità, la corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali nella fattispecie non ricorreva l\'esimente invocata dalla difesa evidenziando che il prevenuto avrebbe potuto chiedere tempestivamente l\'autorizzazione e quindi il presunto danno era evitabile. Invero, lo stato di necessità è difficilmente configurabile in materia di abusivismo edilizio o ambientale, quando il pericolo di un danno grave è evitabile (Così Cass. Sez. 3, 4 dicembre 1987 Iudicello; Cass. 17 maggio 1990 n. 7015; 22 settembre 2001, Riccobono; 22 febbraio 2001, Bianchi). In tale materia manca, non solo e non tanto, il danno grave alla persona (secondo qualche decisione di legittimità per danno grave alla persona deve intendersi ogni danno grave ai suoi diritti fondamentali ivi compreso quello all\'abitazione - cfr. cass. 11030 del 1997 -), ma, anche e soprattutto, l\'inevitabilità del pericolo:
infatti l\'attività edificatoria non è vietata in modo assoluto, ma è consentita nei limiti imposti dalla legge a tutela di beni di rilevanza collettiva, quali il territorio, l\'ambiente ed il paesaggio, che sono tutelati anche dalla Costituzione - art. 9 -. Di conseguenza, se il suolo è edificabile, al cittadino è attribuita la facoltà di chiedere il permesso di costruire ed il nulla osta paesaggistico. Se il suolo non è edificabile il diritto del cittadino a disporre di un\'abitazione non può prevalere sull\'interesse della collettività alla tutela del paesaggio e dell\'ambiente. Le decisioni di questa corte che interpretano in maniera estensiva il concetto di danno alla persona fino a comprendervi il diritto all\'abitazione si risolvono in mere affermazioni di principio sull\'astratta applicabilità di tale esimente anche in materia di abuso edilizio, posto che richiedono comunque un\'indagine rigorosa sull\'effettiva sussistenza dei requisiti dell\'esimente, i quali requisiti difficilmente o eccezionalmente sono stati riscontrati nelle fattispecie concrete (cfr. ad esempio Cass. 19811 del 2006). In definitiva, pur aderendo in questa materia ad un\'interpretazione lata del concetto di danno alla persona, difficilmente nella prassi sarebbe configurabile l\'inevitabilità del pericolo. Nella fattispecie, come puntualizzato dai giudici del merito, il pericolo era evitabile chiedendo tempestivamente l\'autorizzazione. Non ricorre neppure la putatività dell\'esimente perché l\'omessa presentazione dell\'istanza diretta ad ottenere l\'autorizzazione sarebbe stata quanto meno determinata da negligenza. Peraltro la costruzione del muretto appare incompatibile con l\'esigenza di salvaguardare la salute dei propri familiari e degli ospiti dell\'albergo, per cui non si comprende in cosa possa consistere l\'assoluta necessità di costruirlo in assenza del nulla osta.
Il quinto motivo rimane assorbito nel secondo giacché l\'accertamento della sussistenza dell\'errore scusabile sulla non sismicità del luogo presuppone accertamenti fattuali non consentiti in questa sede e comunque si tratterebbe di errore determinato da colpa e perciò irrilevante.
P.Q.M.
LA CORTE
Letto l\'articolo 616 c.p.p. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 settembre del 2007.
Depositato in Cancelleria il 12 novembre 2007