Cass. Sez. III n. 41078 del 6 novembre 2007 (Cc 20 sett. 2007)
Pres. De Maio Est. Fiale Ric. Simone ed altri
Beni Ambientali. Sequestro e pianificazione territoriale (PUTT Puglia)
1. Il rinvio operato dall'art. 322 bis all'art.310 c.p.p. non include il 3° comma, giacché la clausola di compatibilità esclude l'applicazione di un precetto studiato esclusivamente per la materia"de libertate" e non adattabile al regime delle misure cautelari reali, sicché il disposto dell'ultimo comma dell'art. 325 c.p.p. si estende anche alle ordinanze applicative del sequestro preventivo ex art. 322 bis c.p.p. emanate dal tribunale in accoglimento del ricorso del P.M. avverso la revoca della predetta misura.
2. Il DLgs. n. 42-2004 non ha innovativamente affermato ma ha ribadito (tenuto conto della delega alle Regioni conferita dall'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977) il principio secondo il quale l'individuazione dei beni paesaggistici spetta sia alle Regioni, mediante appositi atti amministrativi, leggi regionali o compilazione dei piani urbanistici territoriali, sia al Ministero dei beni culturali ed ambientali, mediante decreto ministeriale.
3. Nella Regione Puglia il PUTT-P è riconducibile alla categoria dei "piani urbanistici - territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali", quale piano territoriale stralcio relativo all'intero territorio regionale (ancorché qualificato come "tematico", in quanto destinato a disciplinare un determinato settore funzionale del complessivo assetto urbanistico della Regione e teleologicamente orientato verso l'obiettivo preminente della protezione di valori estetico-culturali), e, come tale, esso non soltanto può indirizzare e condizionare (con direttive) l'azione pianificatoria dei soggetti pubblici, ma ben può imporre vincoli per l'attività di utilizzazione e trasformazione del suolo e, nella parte contenente prescrizioni comportanti obblighi di carattere generale o particolare per il perseguimento coordinato del valore primario paesistico, deve ritenersi immediatamente operativo per i soggetti privati. Il PUTT- P della Regione Puglia configura un intervento di pianificazione a carattere generale (e non un intervento speciale, limitato alle sole aree vincolate), che legittimamente estende la propria efficacia a tutto il territorio regionale, anziché limitarsi soltanto ai beni ed alle aree elencate nel quinto comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977 (come successivamente modificato) ovvero alle aree già sottoposte ad uno specifico vincolo paesistico, secondo le procedure originariamente previste dalla legge n. 1497del 1939
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Beni Ambientali. Sequestro e pianificazione territoriale (PUTT Puglia)
1. Il rinvio operato dall'art. 322 bis all'art.310 c.p.p. non include il 3° comma, giacché la clausola di compatibilità esclude l'applicazione di un precetto studiato esclusivamente per la materia"de libertate" e non adattabile al regime delle misure cautelari reali, sicché il disposto dell'ultimo comma dell'art. 325 c.p.p. si estende anche alle ordinanze applicative del sequestro preventivo ex art. 322 bis c.p.p. emanate dal tribunale in accoglimento del ricorso del P.M. avverso la revoca della predetta misura.
2. Il DLgs. n. 42-2004 non ha innovativamente affermato ma ha ribadito (tenuto conto della delega alle Regioni conferita dall'art. 82 del D.P.R. n. 616/1977) il principio secondo il quale l'individuazione dei beni paesaggistici spetta sia alle Regioni, mediante appositi atti amministrativi, leggi regionali o compilazione dei piani urbanistici territoriali, sia al Ministero dei beni culturali ed ambientali, mediante decreto ministeriale.
3. Nella Regione Puglia il PUTT-P è riconducibile alla categoria dei "piani urbanistici - territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali", quale piano territoriale stralcio relativo all'intero territorio regionale (ancorché qualificato come "tematico", in quanto destinato a disciplinare un determinato settore funzionale del complessivo assetto urbanistico della Regione e teleologicamente orientato verso l'obiettivo preminente della protezione di valori estetico-culturali), e, come tale, esso non soltanto può indirizzare e condizionare (con direttive) l'azione pianificatoria dei soggetti pubblici, ma ben può imporre vincoli per l'attività di utilizzazione e trasformazione del suolo e, nella parte contenente prescrizioni comportanti obblighi di carattere generale o particolare per il perseguimento coordinato del valore primario paesistico, deve ritenersi immediatamente operativo per i soggetti privati. Il PUTT- P della Regione Puglia configura un intervento di pianificazione a carattere generale (e non un intervento speciale, limitato alle sole aree vincolate), che legittimamente estende la propria efficacia a tutto il territorio regionale, anziché limitarsi soltanto ai beni ed alle aree elencate nel quinto comma dell'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 1977 (come successivamente modificato) ovvero alle aree già sottoposte ad uno specifico vincolo paesistico, secondo le procedure originariamente previste dalla legge n. 1497del 1939