Cass. Sez. III Sent. 33966 del 10/10/2006 (C.c.12/07/2006)
Presidente: Papa E. Estensore: Postiglione A.Imputato: P.M. in proc. Salvemini.
(Annulla con rinvio, Trib. lib. Bari, 25 Gennaio 2006)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - IN GENERE - Aree protette - Realizzazione di opere - Rilascio di tre autonomi provvedimenti - Necessità.

La realizzazione di interventi ed opere in aree protette deve essere sottoposta al preventivo rilascio di tre autonomi provvedimenti: il permesso di costruire disciplinato dal T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, l'autorizzazione paesaggistica di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ed il nulla osta dell'ente parco, di cui alla L. 6 dicembre 1991 n. 394, stante l'autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici.
 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 12/07/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MIRANDA Vincenzo - Consigliere - N. 809
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 011751/2006
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIB. LIBERTÀ di BARI;
nei confronti di:
1) SALVEMINI ANGELA, N. IL 07/10/1964;
avverso ORDINANZA del 25/01/2006 TRIB. LIBERTÀ di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. POSTIGLIONE AMEDEO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. PASSACANTANDO Guglielmo;
udito il difensore avv. SALVEMINI Leonardo.
FATTO E DIRITTO
Con decreto del 28/12/2005 il G.I.P. del Tribunale di Trani disponeva il sequestro preventivo del complesso "Ostello di Federico", destinato a sala ricevimenti, ubicato nei pressi di Castel del Monte, in agro di Andria, ravvisando la possibile violazione della legge sulle aree protette (L. n. 394 del 1991, artt. 6, 11 e 30), in quanto l'area interessata rientra nel parco dell'Alta Murgia (istituito con D.P.R. 10 marzo 2004) e costituisce una zona di protezione speciale ed un sito di importanza comunitaria ai sensi delle direttive n. 79/409/CEE e 92/43/CEE e dei relativi atti di recepimento, considerata da una parte la mancanza di autorizzazione dell'Ente Parco e dall'altra la mancanza della necessaria valutazione di incidenza di competenza regionale.
Il G.I.P. richiamava altresì la normativa sulla protezione del paesaggio, egualmente violata perché i lavori erano stati eseguiti con autorizzazione paesaggistica scaduta, nonché la violazione degli artt. 635 e 734 c.p..
Considerata la natura permanente dei reati, il G.I.P. riteneva sussistenti le esigenze i cautelari, onde evitare che la prosecuzione dei lavori comportasse ulteriori conseguenze.
A seguito di gravame di SALVEMINI Angela, titolare della ditta "Ostello di Federico S.r.l." il Tribunale di Bari, con ordinanza in data 25/01/2006, annullava il decreto di sequestro, osservando;
a. che il Tribunale di Trani, con sentenza in data 08/05/2005, aveva assolto Salvemini Angela per il reato edilizio di costruzione senza concessione, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, che non avevano comportato la creazione di un organismo diverso di quello preesistente;
b. che il parere dell'Ente Parco e la valutazione di incidenza della Regione hanno natura endo procedimentale e sono rilevanti solo in via amministrativa e non sotto il profilo penale.
Contro questa ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari, deducendo violazione di legge ed erronea motivazione su tre punti:
1. la sentenza di assoluzione del Tribunale di Bari dell'08/05/2005 attiene solo al profilo edilizio e non può impedire la misura cautelare per condotte successive, considerando anche che trattasi di decisione di merito non definitiva e comunque che la situazione giuridica dei luoghi era mutata in conseguenza della istituzione dell'Ente Parco.
2. nel caso in esame è da ritenere erronea la considerazione della autorizzazione dell'Ente Parco di cui alla L. n. 394 del 1991, quale atto endo-procedimentale, senza una autonoma valenza anche penale, e ciò in contrasto con il tenore della legge e con la giurisprudenza della Corte Costituzionale (Sent. 175/96) e della Corte di Cassazione (Cass. Sez. 3^, 15/12/2003, n. 47706; Sez. 3^, 11/01/2000 n. 83). 3. con riferimento alle aree di protezione speciale di interesse comunitario (aree ZPS e SIC), come quella in oggetto, è da ritenere erronea l'opinione della non rilevanza penale, nel caso di assenza della valutazione di incidenza, alla luce delle sentenze della Corte (Sez. 3^, n. 30 del 05/01/2000 e Sez. 3^, N. 44403 del 22/11/2003). Salvemini Angela con memoria difensiva deduce la inammissibilità del ricorso, perché conterrebbe censure di fatto e non di violazione di legge.
Ha prodotto una autorizzazione datata 23/03/2006 dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia e l'allegata valutazione di incidenza della Regione Puglia del 15/02/2006.
Il ricorso è fondato.
La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari deduce giustamente vizio di violazione di legge, lamentando da una parte la mancata valutazione di fatti successivi alla sentenza assolutoria dell'8 aprile 2005 (peraltro non definitiva perché impugnata), pur richiamati nell'ordinanza (informativa del NOE del 05/11/2005 e del 19/01/2006 e relazione di perizia del 27/09/2005) e dall'altra l'erronea esclusione dell'autonoma valenza penale della mancata autorizzazione dell'Ente Parco e della mancanza della valutazione di incidenza (trattandosi di area soggetta a protezione speciale secondo l'ordinamento comunitario).
Rileva la corte che la realizzazione di interventi ed opere in un'area protetta (come quella in esame istituita con D.P.R. 10 marzo 2004) è soggetta a tre autonomi provvedimenti:
a. il permesso di costruire ex D.P.R. 06 giugno 2001, n. 380;
b. l'autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, sostituito dal D.Lgs. n. 22 gennaio 2004, n. 41;
c. il nulla osta dell'Ente Parco, ex L. 6 dicembre 1991, n. 394. Nel caso in esame, trattandosi di intervento in un sito già designato come ZPS e SIC in base alle direttive comunitarie 79/409/CEE e 92/43/CEE, era necessaria anche la tempestiva valutazione di incidenza, di competenza dello stesso Ente Parco, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, ex art. 5.
Giustamente il ricorrente lamenta l'errore del Tribunale di Bari secondo cui gli atti diversi dal permesso di costruire, avrebbero natura soltanto endo procedimentale, senza una autonoma rilevanza penale.
Questa opinione contrasta con la giurisprudenza di questa Corte, che ha sempre sottolineato l'autonomia dei profili paesaggistici ed ambientali da quelli urbanistici nel senso della necessità di preventive e distinte autorizzazioni (Cass. Sez. 3^, 15/12/2003 n. 47706; Cass. Sez. 3^, 11/01/2000 n. 83) ed anche con quella amministrativa (TAR Abruzzo - l'Aquila 18/08/2003, n. 590; Cons. Stato Sez. 3^, 13/04/2005 n. 1706).
In materia di tutela del paesaggio vige il principio fondamentale secondo cui è sempre necessaria una valutazione specifica della P.A. non bastando il semplice silenzio della stessa (Cass. Sez. 3^, 23/09/2005, n. 34102; Cass. Sez. 3^, 4/11/1995, n. 10929; Corte Costituzionale n. 404 del 1997 e n. 302 del 1998).
E se l'ente competente è un Parco Nazionale non si può prescindere da uno specifico nulla osta L. n. 394 del 1991, ex artt. 13 e 30. L'ordinanza impugnata, come si ricava dalla pagina 1, pur dando atto che rilevanti lavori si stavano eseguendo nella struttura denominata "Ostello di Federico S.r.l." dopo la sentenza del Tribunale di Trani dell'8 aprile 2005, afferma apoditticamente che si trattava di opere di manutenzione prive di rilevanza non solo urbanistica, ma anche paesaggistica ed ambientale. Il difetto di motivazione è evidente e nasce dal testo stesso della ordinanza.
È vero che il Tribunale dal riesame non deve anticipare il giudizio di merito, ma questo non esclude il dovere di un esame accurato di tutti gli elementi atti a giustificare la misura cautelare. Poiché il decreto di sequestro evidenziava chiaramente che l'area oggetto di interventi da parte della società Salvemini rientrava nel perimetro di un Parco Nazionale già istituito e costituiva area di protezione speciale (SIC) in base alla normativa comunitaria, era necessario verificare se le opere in corso - unitariamente considerate nel loro impatto - erano assistite dalle necessarie autorizzazioni di tutti gli enti preposti.
La Corte Europea di giustizia con sentenza 13/01/2005, nella causa C. 117/05, Timmermaus, ha affermato il principio secondo cui "Per quanto riguarda i siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria, compresi negli elenchi nazionali trasmessi alla commissione - come quello in oggetto - e segnatamente i siti ospitanti tipi di habitat naturali prioritari o specie prioritarie, gli Stati membri sono tenuti ad adottare, in forza della Direttiva 92/43, misure di salvaguardia idonee, con l'obiettivo della conservazione, salvaguardando il preminente interesse ecologico rivestito da detti siti".
Recentemente il Consiglio di Stato, con la sentenza 14/02/2006 n. 783 - Comune di Altamura c/o Associazione, ha stabilito la necessità di misure specifiche e rigorose anche nelle more di adozione dei siti, ritenendo applicabile la normativa sulle aree protette. In questa linea deve ritenersi accoglibile il ricorso, sia per carenza di motivazione sui fatti dedotti dal P.M. ricorrente, sia per erronea valutazione dei profili paesaggistici ed ambientali. La difesa di Salvemini Angela ha prodotto un atto di autorizzazioni dell'Ente Parco, con allegata valutazione di incidenza della Regione competente.
In verità tale valutazione di incidenza è negativa per la parte esterna ai manufatti in contestazione, sicché appare improprio non tenere conto, considerando che, per sua natura, la valutazione non può essere settoriale,attenendo ad un ecosistema da conservare nel suo insieme.
Sul punto, comunque, sarà il giudice di rinvio a riesaminare il caso, alla luce dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2006