Cass. Sez. III Sent. 34415 del 13/10/2006 (Ud.11/07/2006)
Presidente: Lupo E. Estensore: Postiglione A. Imputato: P.G. in proc. Morotti e altri.
(Annulla con rinvio, Trib. Pesaro, 20 giugno 2005)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Aree protette - Installazione di insegne pubblicitarie - Reato di cui all'art. 30 legge n. 394 del 1991 - Configurabilità - Fondamento.
La installazione di una insegna pubblicitaria in un area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 configura, in difetto dell'autorizzazione dell'Ente parco, il reato di cui all'art. 30 della citata legge n. 394, diversamente da quanto previsto dagli artt. 153 e 168 del D.Lgs. 12 gennaio 2004 n. 42 (cosiddetto codice Urbani) per la installazione, in assenza di autorizzazione da parte dell'autorità proposta alla tutela del vincolo, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in relazione alle quali si configura un semplice illecito amministrativo, attesa la piena autonomia, rispetto a quella paesaggistica, della normativa sulle aree protette, che non ha per oggetto la sola tutela del paesaggio, ma quella più ampia dei valori ambientali complessivi dell'ecosistema.
Presidente: Lupo E. Estensore: Postiglione A. Imputato: P.G. in proc. Morotti e altri.
(Annulla con rinvio, Trib. Pesaro, 20 giugno 2005)
BELLEZZE NATURALI (PROTEZIONE DELLE) - Aree protette - Installazione di insegne pubblicitarie - Reato di cui all'art. 30 legge n. 394 del 1991 - Configurabilità - Fondamento.
La installazione di una insegna pubblicitaria in un area protetta ai sensi della legge 6 dicembre 1991 n. 394 configura, in difetto dell'autorizzazione dell'Ente parco, il reato di cui all'art. 30 della citata legge n. 394, diversamente da quanto previsto dagli artt. 153 e 168 del D.Lgs. 12 gennaio 2004 n. 42 (cosiddetto codice Urbani) per la installazione, in assenza di autorizzazione da parte dell'autorità proposta alla tutela del vincolo, nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, in relazione alle quali si configura un semplice illecito amministrativo, attesa la piena autonomia, rispetto a quella paesaggistica, della normativa sulle aree protette, che non ha per oggetto la sola tutela del paesaggio, ma quella più ampia dei valori ambientali complessivi dell'ecosistema.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 11/07/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 01370
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 014929/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di PESARO;
nei confronti di:
1) MOROTTI MASSIMO, N. IL 18/11/1948;
2) BARTOLI BRUNO DECIO, N. IL 27/12/1945;
3) GIAGNOLINI GISELLA, N. IL 09/11/1948;
4) GIAGNOLINI DOMENICA, N. IL 05/11/1930;
5) GIAGNOLINI ELISA, N. IL 30/04/1927;
6) GIAGNOLINI MARIA, N. IL 30/11/1935;
avverso SENTENZA del 20/06/2005 TRIBUNALE di PESARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. POSTIGLIONE AMEDEO;
udito il P.M. Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. GIOIOSO Raffaello.
FATTO E DIRITTO
In relazione ad un procedimento penale per violazione della legge sulle aree protette n. 394/91 (L. n. 394 del 1991, art. 6 e art. 11, comma 3, lettera d), a seguito della installazione di pannelli pubblicitari in assenza della prescritta autorizzazione dell'Ente Parco Monte S. Bartolo, il Tribunale di Pesaro, con Sentenza del 20 giugno 2005, assolveva (perché il fatto non è provveduto dalla legge come reato) sia l'autore materiale MOROTTI Massimo, legale rappresentante della ditta "Poster Adriatica S.r.l.", sia i proprietari del terreno oggetto della installazione del manufatto (Bartoli Bruno Decio, Giagnolini Gisella, Giagnolini Domenica, Giagnolini Elisa, Giagnolini Maria). Riteneva il Tribunale che l'illecito aveva natura soltanto amministrativa, secondo il principio di specialità, L. n. 394 del 1991, ex art. 9.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, denunciando la violazione della L. n. 394 del 1991, art. 30, in relazione al D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 157 e 165.
Sostiene il ricorrente che la fattispecie dell'installazione di pannelli pubblicitari senza autorizzazione paesaggistica è stata depenalizzata, ma questa fattispecie presenta una distinta autonomia sulle aree protette, la cui L. n. 394 del 1991 sul punto non risulta richiamata ed abrogata dal D.Lgs. n. 490 del 1999 e dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 184, come è avvenuto in materia paesaggistica. Il ricorso è fondato.
Il P.M. ricorrente non contesta il fatto che l'installazione di una insegna pubblicitaria in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dell'autorizzazione è sanzionata solo in via amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 157 e 165, ora D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 153 e 168, ma deduce giustamente che la depenalizzazione non si applica alle aree protette, se manca l'autorizzazione preventiva dell'Ente Parco.
Un primo motivo formale va ricercato nella mancata abrogazione della L. n. 394 del 1991 a seguito della sopravvenuta normativa di riordino della materia paesaggistica (cfr. D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 166 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 184).
La legge richiamata sulle aree protette n. 394/91 non ha per oggetto la sola tutela del paesaggio, ma quella più ampia dei valori ambientali complessivi dell'ecosistema di riferimento, stante la piena autonomia della normativa sulle aree protette rispetto alla normativa edilizia ed a quella paesaggistica (Cass. n. 12917 del 13/10/98; Cass. n. 83 del 23/11/99; Cass. n. 26863 del 30/05/03;
Cass. n. 47706 del 2003). L'installazione di insegne pubblicitarie, i espressamente menzionata tra le attività da autorizzare previamente dall'Ente Parco nelle zone protette, continua ad essere sanzionata penalmente se manca, come è avvenuto nel caso in esame, l'autorizzazione, L. n. 394 del 1991, ex art. 30, in relazione della stessa legge, art. 6 e art. 11, comma 3, lettera d.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2006
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 11/07/2006
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - N. 01370
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 014929/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE di PESARO;
nei confronti di:
1) MOROTTI MASSIMO, N. IL 18/11/1948;
2) BARTOLI BRUNO DECIO, N. IL 27/12/1945;
3) GIAGNOLINI GISELLA, N. IL 09/11/1948;
4) GIAGNOLINI DOMENICA, N. IL 05/11/1930;
5) GIAGNOLINI ELISA, N. IL 30/04/1927;
6) GIAGNOLINI MARIA, N. IL 30/11/1935;
avverso SENTENZA del 20/06/2005 TRIBUNALE di PESARO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. POSTIGLIONE AMEDEO;
udito il P.M. Dr. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. GIOIOSO Raffaello.
FATTO E DIRITTO
In relazione ad un procedimento penale per violazione della legge sulle aree protette n. 394/91 (L. n. 394 del 1991, art. 6 e art. 11, comma 3, lettera d), a seguito della installazione di pannelli pubblicitari in assenza della prescritta autorizzazione dell'Ente Parco Monte S. Bartolo, il Tribunale di Pesaro, con Sentenza del 20 giugno 2005, assolveva (perché il fatto non è provveduto dalla legge come reato) sia l'autore materiale MOROTTI Massimo, legale rappresentante della ditta "Poster Adriatica S.r.l.", sia i proprietari del terreno oggetto della installazione del manufatto (Bartoli Bruno Decio, Giagnolini Gisella, Giagnolini Domenica, Giagnolini Elisa, Giagnolini Maria). Riteneva il Tribunale che l'illecito aveva natura soltanto amministrativa, secondo il principio di specialità, L. n. 394 del 1991, ex art. 9.
Contro questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, denunciando la violazione della L. n. 394 del 1991, art. 30, in relazione al D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 157 e 165.
Sostiene il ricorrente che la fattispecie dell'installazione di pannelli pubblicitari senza autorizzazione paesaggistica è stata depenalizzata, ma questa fattispecie presenta una distinta autonomia sulle aree protette, la cui L. n. 394 del 1991 sul punto non risulta richiamata ed abrogata dal D.Lgs. n. 490 del 1999 e dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 184, come è avvenuto in materia paesaggistica. Il ricorso è fondato.
Il P.M. ricorrente non contesta il fatto che l'installazione di una insegna pubblicitaria in zona sottoposta a vincolo paesaggistico in assenza dell'autorizzazione è sanzionata solo in via amministrativa ai sensi del D.Lgs. n. 490 del 1999, artt. 157 e 165, ora D.Lgs. n. 42 del 2004, artt. 153 e 168, ma deduce giustamente che la depenalizzazione non si applica alle aree protette, se manca l'autorizzazione preventiva dell'Ente Parco.
Un primo motivo formale va ricercato nella mancata abrogazione della L. n. 394 del 1991 a seguito della sopravvenuta normativa di riordino della materia paesaggistica (cfr. D.Lgs. n. 490 del 1999, art. 166 e D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 184).
La legge richiamata sulle aree protette n. 394/91 non ha per oggetto la sola tutela del paesaggio, ma quella più ampia dei valori ambientali complessivi dell'ecosistema di riferimento, stante la piena autonomia della normativa sulle aree protette rispetto alla normativa edilizia ed a quella paesaggistica (Cass. n. 12917 del 13/10/98; Cass. n. 83 del 23/11/99; Cass. n. 26863 del 30/05/03;
Cass. n. 47706 del 2003). L'installazione di insegne pubblicitarie, i espressamente menzionata tra le attività da autorizzare previamente dall'Ente Parco nelle zone protette, continua ad essere sanzionata penalmente se manca, come è avvenuto nel caso in esame, l'autorizzazione, L. n. 394 del 1991, ex art. 30, in relazione della stessa legge, art. 6 e art. 11, comma 3, lettera d.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Pesaro.
Così deciso in Roma, il 11 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2006