TAR Campania (SA) Sez. I n. 1062 del 9 giugno 2025
Urbanistica.Sanatoria paesaggistica di abusi in zona vincolata e3x art. 36bis TUE

Seppure l’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, d.p.r. 380 del 2001, non esclude la sanabilità degli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire oppure in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, lo stesso articolo 36 bis, al comma 4, dispone che, per tali interventi, l’ufficio competente richieda all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento. La norma non prevede automaticamente la sanatoria paesaggistica degli interventi di cui si tratta, ma subordina l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria alla valutazione tecnico-discrezionale di compatibilità paesaggistica, nella fattispecie concretamente esercitata dalla Soprintendenza

N. 01062/2025 REG.PROV.COLL.

N. 02157/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2157 del 2024, proposto da
Antonino Barile, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Bruno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Ministero della Cultura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Comune di Lustra, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione

1) del parere contrario n. 0025070-P del Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le province di Salerno e Avellino, notificato il 21.10.2024, relativo alla richiesta di Autorizzazione Paesaggistica in sanatoria, ai sensi dell’art. 167 del D.lgs. 42/2004, per lavori di realizzazione tettoia con struttura in legno, rifacimento di alcuni muri in c.a., ampliamento e sistemazione di piazzale esterno ed installazione di cancello in ferro, il tutto a servizio di un fabbricato per civile abitazione sito alla contrada “San Francesco” del Comune di Lustra.

2) di ogni altro atto presupposto e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Salerno e Avellino, Ministero della Cultura;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato alla Soprintendenza provinciale al paesaggio e al Comune di Lustra il 20 dicembre 2024 e depositato il 30 dicembre 2024, parte ricorrente impugna il parere contrario della Soprintendenza al paesaggio, notificato il 21 ottobre 2024, relativo a una richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi dell’articolo 167 del codice del paesaggio, per lavori di realizzazione di una tettoia con struttura in legno, di rifacimento di alcuni muri in cemento armato, di ampliamento e sistemazione di un piazzale esterno e di installazione di una recinzione in ferro e di un cancello in ferro a servizio di un fabbricato per civile abitazione sito nel Comune di Lustra.

Il Ministero della Cultura si costituisce in giudizio il 30 dicembre 2024, eccependo l’infondatezza del ricorso.

Parte ricorrente rinuncia all’istanza cautelare alla camera di consiglio del 22 gennaio 2025.

Il ricorso è trattato, nel merito, all’udienza del 4 giugno 2025, venendo in decisione.

DIRITTO

Con l’atto impugnato, la Soprintendenza provinciale al paesaggio ha espresso parere contrario al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per le opere realizzate dal ricorrente.

Il parere contrario è motivato con la considerazione che non si tratterebbe di abusi minori, per la consistenza e la natura degli stessi, atteso l’incremento volumetrico e di superficie in area vincolata. Non sarebbero applicabili le tolleranze costruttive regolamentate dal d.p.r. 31 del 2017 per opere e interventi edilizi eseguiti in variante a progetti autorizzati ai fini paesaggistici che non eccedono il 2% delle misure progettuali. Le eccessive opere di sistemazione esterna, abusivamente realizzate, oltre ad aver determinato la creazione di volumi e superfici utili, avrebbero sostanzialmente modificato l’aspetto esteriore dei luoghi, risultando, nell’insieme, impattanti e in contrasto con le esigenze di tutela del paesaggio.

Avverso il parere impugnato parte ricorrente deduce due motivi di illegittimità.

Con il primo motivo censura la violazione dell’articolo 167 del decreto legislativo 42 del 2004 e del d.p.r. 31 del 2017, oltre che eccesso di potere. Le opere non avrebbero determinato nuovi volumi o superfici utili. Ad avviso della ricorrente, la realizzazione di un muro, di un cancello, di una recinzione, di una pavimentazione di un piazzale aperto, di una tettoia sarebbero sempre suscettibili di sanatoria paesaggistica. Inoltre tali opere sarebbero elencate rispettivamente nelle voci B17, B18 e B21 del d.p.r. 31 del 2017, per cui sarebbero annoverate tra gli interventi minori.

Il motivo è infondato.

Il parere della Soprintendenza non esclude la possibilità di valutare la compatibilità paesaggistica delle opere realizzate, non essendo motivato con un mero richiamo all’articolo 167 del codice del paesaggio, che non permetterebbe l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria per gli interventi che abbiano determinato incremento di superfici e di volumi. Il parere, in realtà, entra nel merito ed esprime una compiuta valutazione di incompatibilità paesaggistica, seppure premettendo essere stata determinata la creazione di nuovi volumi e nuove superfici. Nel parere si considera che le opere hanno modificato sostanzialmente l’aspetto esteriore dei luoghi, risultando di impatto con il paesaggio e in contrasto con le esigenze di tutela dello stesso. La valutazione, tecnico-discrezionale, non è stata sostanzialmente confutata dalla parte ricorrente che si è limitata a contestare l’asserito incremento volumetrico e di superficie. Trattandosi tuttavia di un parere plurimotivato, le censure dedotte non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità dell’atto impugnato.

Con il secondo motivo parte ricorrente riconduce le opere realizzate (realizzazione di un muro di contenimento in cemento armato, realizzazione di una recinzione perimetrale costituita da tubolari in ferro zincato, realizzazione di un cancello d’ingresso in ferro zincato, realizzazione di uno spiazzo con pavimentazione in cemento, realizzazione di una tettoia a falda inclinata) alla categoria edilizia della manutenzione straordinaria oppure, in alternativa, a quella della ristrutturazione edilizia, entrambe subordinate alla presentazione di segnalazione certificata di inizio attività. La riconducibilità degli interventi nell’alveo di quelli assoggettati a segnalazione certificata di inizio attività ne determinerebbe la sanabilità, a norma dell’articolo 36 bis del d.p.r. 380 del 2001, che consentirebbe la sanatoria anche per le opere realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Sarebbe superato, quindi, il divieto assoluto di autorizzazione paesaggistica in sanatoria disposto dall’articolo 167 del decreto legislativo 42 del 2004 per le opere e gli interventi che abbiano determinato incremento di volumi o di superfici.

Il motivo è infondato.

Seppure l’articolo 36 bis del testo unico dell’edilizia, d.p.r. 380 del 2001, non esclude la sanabilità degli interventi in parziale difformità dal permesso di costruire oppure in assenza o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, lo stesso articolo 36 bis, al comma 4, dispone che, per tali interventi, l’ufficio competente richieda all’autorità preposta alla gestione del vincolo apposito parere vincolante in merito all’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento.

La norma, quindi, consente l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria anche per opere o interventi che abbiano determinato creazione di nuovi volumi e superfici oppure aumento di volumi e superfici legittimamente realizzati. Tuttavia il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica in sanatoria da parte del Comune è subordinato al parere vincolante dell’autorità paesaggistica.

Nel caso di specie l’autorità preposta alla gestione del vincolo, la competente Soprintendenza al paesaggio, si è pronunciata in senso contrario, esercitando legittimamente il potere di valutazione ad essa attribuito dal richiamato articolo 36 bis.

La norma invocata dalla parte ricorrente, infatti, non prevede automaticamente la sanatoria paesaggistica degli interventi di cui si tratta, ma subordina l’autorizzazione paesaggistica in sanatoria alla valutazione tecnico-discrezionale di compatibilità paesaggistica, nella fattispecie concretamente esercitata dalla Soprintendenza con il parere impugnato, laddove non si è esclusa in astratto la possibilità di sanare gli interventi edilizi appartenenti a determinate categorie, ma si è ritenuto che le opere in esame abbiano determinato un impatto sul paesaggio incompatibile con le esigenze di tutela, ritenendosi eccessive le opere di sistemazione esterna realizzate.

Il ricorso, quindi, deve essere respinto.

Le spese processuali, tenuto conto della particolarità della vicenda, devono essere interamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

Raffaele Esposito, Primo Referendario