Cass. Sez. III n. 19224 del 7 maggio 2019 (PU 27 mar 2019)
Pres. Rosi Est. Noviello Ric. Moro
Beni ambientali.Aree marine protette

L’art. 19 della legge 394\1991 con il suo incipit di ordine generale e la successiva indicazione delle varie condotte che "in particolare sono vietate" evidenzia l'anticipazione della soglia penale che il legislatore ha inteso predisporre per garantire il patrimonio ambientale de quo non solo da comportamenti concretamente lesivi dell'assetto floro-faunistico (ad esempio, cattura del pesce, danneggiamento delle specie vegetali, alterazione dell'ambiente geofisico), ma anche da condotte che - con giudizio potenziale ed accertamento presuntivo - possono compromettere il bene medesimo, risultando comunque a ciò propedeutiche, strumentali o funzionali, anche sorrette solo con atteggiamento colposo.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 3 luglio 2018 il tribunale di Sassari assolveva Moro Walter dal reato di cui all’art. 30 e 19 comma 3 lett. a) L. 394/91 perché non punibile per la particolare tenuità del fatto. Allo stesso era ascritto di aver illecitamente effettuato attività di pesca subacquea all'interno dell'area marina protetta "Capo Caccia – Isola Piana” catturando un barracuda e tre saraghi.

2. Contro la predetta sentenza ha proposto ricorso, mediante il proprio difensore, Moro Walter, proponendo un solo motivo di impugnazione, che si riporta in forma riassuntiva ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.   

3. Moro Walter ha dedotto il vizio di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.  in relazione all’art. 19 comma 3 lett. a) L. 394/1991 in ragione della intervenuta applicazione della norma incriminatrice al di fuori delle ipotesi in essa tassativamente elencate, conseguente ad una interpretazione della medesima volta a rinvenire fattispecie di pericolo presunto disgiunte dal principio di tassattività.
CONSIDERATO IN DIRITTO

    1. Il ricorso è infondato.

    2. La L. 6 dicembre 1991, n. 394, art. 19, comma 3, dispone che "nelle aree protette marine sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area", facendo seguire a tale generale divieto un’elencazione di attività specificamente interdette, avente carattere non limitativo delle condotte vietate. (cfr. sez. 3, n. 16473 del 17/02/2010 Rv. 246760 – 01 Fornaro). Tra le citate elencazioni rientra, per quanto di interesse, quella di cui al comma 3 lett. a) del medesimo articolo, secondo cui «in particolare sono vietati la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonché l'asportazione di minerali e di reperti archeologici». Lo stesso art. 19 prevede altresì, al comma 4, che ai territori inclusi nelle aree protette marine si applicano altresì i divieti di cui al precedente art. 11, comma 3, che interdice «le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia del paesaggio e degli ambienti naturali tutelati con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat». Finalità essenziale della sottoposizione delle aree naturali protette ad uno speciale regime di tutela e di gestione è quella, sancita dall’art. 1 della L. 394/91,  rivolta alla «conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici»  (cfr. sez. 3, n. 16473 Rv. 246760 – 01 Fornaro cit.).
2.1. Come è stato già precisato da questa Corte, la lettera a) del comma 3 dell’art. 19 in esame, al pari di quelle seguenti, non costituisce affatto un'elencazione tassativa delle condotte vietate, da leggere atomisticamente  ed  in  termini  assoluti,  ma  rappresenta  soltanto un'esemplificazione di comportamenti che il legislatore intende impedire, alla luce dell'idoneità - anche solo potenziale - degli stessi ad arrecare nocumento al bene giuridico protetto (cfr. sez. 3, n. 3687 dell'11/12/2013, Visintin, Rv. 258493; Sez. 3, n. 23054 del 23/4/2013, Mancini, Rv. 256171). Nella sostanza, l’art. 19 con il suo incipit di ordine generale sopra già riportato e la successiva indicazione delle varie condotte che "in particolare sono vietate" evidenzia l'anticipazione della soglia penale che il legislatore ha inteso predisporre per garantire il patrimonio ambientale de quo non solo da comportamenti concretamente lesivi dell'assetto floro-faunistico (ad esempio, cattura del pesce, danneggiamento delle specie vegetali, alterazione dell'ambiente geofisico), ma anche da condotte che - con giudizio potenziale ed accertamento presuntivo - possono compromettere il bene medesimo, risultando comunque a ciò propedeutiche, strumentali o funzionali, anche sorrette solo con atteggiamento colposo.
2.2. Con riguardo al bene giuridico tutelato ed anche in ragione del rango costituzionale ricoperto dal medesimo, è stata quindi predisposta una tutela anticipata, che arretra la soglia di punibilità a condotte anche solo prodromiche al danno ambientale, potenzialmente capaci di cagionarlo e, pertanto, vietate a prescindere dal verificarsi di questo (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6726 del 22/11/2017 (dep. 12/02/2018) Rv. 272816 – 01 Triolo).

    3. Non osta a tale ricostruzione il principio di tassatività, atteso che la complessiva lettura della disposizione nei termini sopra illustrati consente di individuare con adeguata chiarezza e precisione le condotte incriminate siccome riconducibili a quelle in grado potenzialmente di incidere negativamente sulla «conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotipi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologici, di equilibri ecologici».

    4. La decisione del tribunale si è inserita correttamente in tale cornice giuridica, peraltro inquadrando i fatti, a ben vedere e diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, nell’ambito di una delle condotte esemplificativamente indicate dal comma 3 dell’art. 19 della L. 394/91, come riportata espressamente nel capo di imputazione con riferimento all’effettuazione da parte del ricorrente dell’«attività di pesca subacquea […] catturando un esemplare di barracuda e tre saraghi». Invero, nella sentenza impugnata si legge espressamente che le risultanze accusatorie “accreditano l’ipotesi accusatoria”. Esse consistono secondo il giudice del merito, in sintesi, nella individuazione del ricorrente prima a bordo di un gommone, poi mentre con la muta risaliva dal mare, nell’area marina protetta di Capo Caccia – Isola Piana, con il fucile da pesca, depositando “qualcosa” e, quindi, nella successiva verifica della presenza nel gommone di un fucile subacqueo nonché dei pesci in contestazione. A fronte di tale ricostruzione fattuale, ragionevolmente ritenuta conforme all’ipotesi accusatoria, il tribunale ha altresì illustrato le argomentazioni dedotte in sede di esame dall’imputato a propria discolpa. E con riguardo, evidentemente, alla tesi difensiva per cui i pesci sarebbero stati pescati prima di entrare nell’area marina con ritenuta irrilevanza del fatto, ha richiamato i principi già sopra esposti per rilevare, in ogni caso, l’infondatezza di tale impostazione difensiva, atteso che alla luce dei predetti principi, in una situazione definita “similare” e, dunque, non identica a quella sottoposta, anche la sola circostanza della presenza in acque protette con fucile da caccia aveva portato legittimamente, secondo la Corte di legittimità, a rinvenire comunque il reato contestato. Si tratta, in altri termini, del ricorso ad una argomentazione “ad abundantiam” esperita al solo scopo di evidenziare la piena inclusione della condotta del ricorrente in un contesto di assolta protezione, anche anticipata, del bene giuridico tutelato, pur rimanendo inserito, il caso concreto, nell’ambito della specifica condotta espressamente indicata dall’art. 19 comma 3 lett. a) L. 394/91 e descritta nel capo di imputazione. Cosicchè il motivo di impugnazione secondo cui, seppur con riferimento alla fattispecie ex art. 131 bis cod. pen, la norma incriminatrice sarebbe stata riferita al ricorrente al di fuori delle ipotesi in essa elencate, risulta infondato.

5. Consegue il rigetto del ricorso.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 27.03.2019