Cass. Sez. III n. 1724 del 15 gennaio 2015 (Ud 24 set 2014)
Pres. Fiale Est. Fiale Ric. Palestra ed altri
Beni Ambientali. Interventi in zona vincolata e principio di offensività

Nelle zone paesisticamente vincolate è inibita - in assenza dell'autorizzazione già prevista dall'art. 7 della legge n. 1497 del 1939, le cui procedure di rilascio sono state innovate dalla legge n. 431/1985 e sono attualmente disciplinate dall'art. 146 del d.Lgs. n. 42/2004 - ogni modificazione dell'assetto del territorio, attuata attraverso qualsiasi opera non soltanto edilizia ma "di qualunque genere" (ad eccezione degli interventi consistenti: nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, nel consolidamento statico o restauro conservativo, purché non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici; nell'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale, che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie od altre opere civili e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico; nel taglio colturale, forestazione, riforestazione, opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia). Il principio di offensività deve essere inteso, al riguardo, in termini di apprezzamento non di un danno ambientale, bensì dell'attitudine della condotta a porre in pericolo il bene protetto.

{pdf=http://www.lexambiente.it/acrobat/PALESTRA.pdf|1100|1000}