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SEZ. 3 SENT. 35501 DEL 16/09/2003 (UD.30/05/2003) RV. 225881
PRES. Postiglione A REL. Onorato P COD.PAR.392
IMP. Spadetto PM. (Conf.) Meloni V
614001 SANITA' PUBBLICA - IN GENERE - Smaltimento dei rifiuti - Sentenza di condanna per violazione delle disposizioni di cui al D.L.gs n. 22 del 1997 - Sospensione condizionale della pena - Subordinata alla elimi nazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato - Possibili ta' - Disposizioni codicistiche e legislative applicabili - Individuazione.
COD.PEN ART. 165
D. LG. DEL 5/2/1997 NUM. 22 ART. 51 BIS
D. LG. DEL 8/11/1997 NUM. 389
L. DEL 9/12/1998 NUM. 426
D. P. R. DEL 10/9/1982 NUM. 915 *COST.

In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo la entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che ha sostituito il D. P. R. 10 settembre 1982 n. 915, il giudice, con la sentenza di condanna, puo' subordinare la sospensione condizionale della pena alla eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose nascenti dal reato, con la unica precisazione che in caso di inquinamento o di pericolo concreto ed attuale di inquinamento di un sito la sospensione condizionale della pena potra' essere subordinata alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale previsti e proceduralizzati dall'art. 17 dello stesso decreto n. 22, stante la espressa previsione contenuta nel successivo art. 51 bis; per gli altri reati previsti dal decreto n. 22, strutturalmente diversi, anche se talvolta prodomici, da quello di inquinamento di un sito, il giudice puo' applicare la previsione codicistica di cui all'art. 165, e quindi subordinare il beneficio alla eliminazione delle conseguenze secondo le modalita' da lui stesso stabilite nella sentenza di condanna.

Fonte CED Cassazione