Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 396, del 29 gennaio 2015
Beni Ambientali.Legittimità annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune per condono di un manufatto destinato a ricovero di attrezzi agricoli

E’ legittimo l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune per il vizio di motivazione, del provvedimento comunale posto che quest’ultimo si limita a richiamare il parere espresso dalla CEI ( commissione edilizia integrata), a sua volta manifestato con una formula laconica e stereotipata, rilasciato a mezzo della stampigliatura di un timbro recante la semplice dicitura “ all’unanimità si esprime parere favorevole”. L’autorità ministeriale ha ravvisato la carenza di un elemento fondamentale del provvedimento autorizzatorio, e cioè la ponderazione dei valori antagonisti in gioco, disponendo l’annullamento del titolo paesaggistico rilasciato nel procedimento di sanatoria edilizia del manufatto abusivo. L’autorità soprintendentizia ha esercitato i poteri di annullamento attribuitile dall’ordinamento ad estrema tutela del vincolo. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00396/2015REG.PROV.COLL.

N. 03505/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3505 del 2009, proposto da: 
Maggi Vittorino, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccarda Rondinini e Adriano Giuffrè, con domicilio eletto presso l’avvocato Adriano Giuffrè in Roma, Via dei Gracchi, 39; 

contro

Ministero per i beni e le attività culturali, Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici di Bologna, in persona dei legali rappresentanti, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici domiciliano in Roma, Via dei Portoghesi, 12; 

nei confronti di

Comune di Bologna, non costituito in questo grado; 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. EMILIA-ROMAGNA - BOLOGNA: SEZIONE I n. 931/2008, resa tra le parti, concernente domanda di condono per manufatto destinato a ricovero attrezzi agricoli

 

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero per i beni e le attività culturali e della Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici di Bologna;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2014, il consigliere di Stato Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti l’avvocato Francesca Giuffrè per delega dell’avvocato Adriano Giuffrè e l’avvocato dello Stato Garofoli;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

 

FATTO e DIRITTO

1.- Il signor Vittorino Maggi impugna la sentenza del Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna 14 marzo 2008 n. 931 che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto per l’annullamento del decreto del Ministero dei beni culturali e ambientali del 25 gennaio 1993 recante l’annullamento dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune di Bologna nell’ambito di un procedimento di condono di un manufatto destinato a ricovero di attrezzi agricoli .

L’appellante torna in questo grado a riproporre le censure di prime cure, lamentando la erroneità della gravata sentenza che le avrebbe inopinatamente disattese. In particolare, il Maggi lamenta la violazione del termine di sessanta giorni fissato dalla legge ( secondo la disciplina normativa vigente all’epoca dei fatti) per l’adozione (eventuale) del provvedimento di annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica rilasciata dall’autorità locale. Inoltre, l’appellante torna a prospettare la indebita interferenza, da parte della Amministrazione centrale preposta alla tutela paesaggistica, nelle valutazioni di merito operate dall’ente locale in sede di rilascio del titolo abilitativo che sarebbe, al contrario di quanto opinato dall’autorità ministeriale, corredato di motivazione esaustiva, sia pur redatta con rinvio per relationem al favorevole parere espresso dalla commissione edilizia integrata.

Conclude l’appellante per l’accoglimento, con l’appello, del ricorso di primo grado, con consequenziale annullamento dell’atto tutorio in quella sede gravato e per il ripristino dell’efficacia del titolo edilizio rilasciato a conclusione del procedimento di condono.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione per i beni e le attività culturali per resistere all’appello e per chiederne la reiezione.

All’udienza del 16 dicembre 2014 la causa è stata trattenuta per la decisione.

2.- L’appello è infondato e va respinto.

3.- Il Collegio condivide pienamente le osservazioni svolte dal giudice di primo grado a sostegno della decisione in questa sede impugnata.

Anzitutto, per costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l’annullamento ministeriale dell’autorizzazione paesaggistica di cui all’art. 7 della legge 29 giugno 1939 n. 1497 ( disciplina poi rifluita, sia pure a titolo transitorio, nell’art. 159 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42), è atto non recettizio, di tal che è sufficiente che lo stesso sia adottato nel termine di sessanta giorni di cui all’art. 82, comma 9, d.P.R. n. 616/1977 -nel testo modificato dalla legge n. 431 del 1985- ( termine poi previsto dall’art. 159 d.lgs. cit.) ma non anche notificato o comunicato ai diretti interessati( per tutte Cons. St., VI, 19 giugno 2001 n. 3233). Nella specie, il termine di legge risulta pertanto rispettato, posto che l’atto oggetto dell’impugnazione di primo grado risulta adottato il 25 gennaio 1993, e cioè a meno di sessanta giorni dal provvedimento comunale del 27 novembre 1992 oggetto di annullamento.

Risultano altresì infondate le censure, qui riproposte, con le quali l’appellante lamenta l’indebita intromissione del Ministero in valutazioni di merito circa la possibilità di assentire l’intervento, atteso che l’annullamento risulta disposto dall’Autorità ministeriale per un tipico vizio di legittimità, e cioè per carente motivazione.

4.- Ora,alla luce delle emergenze di causa –anche in base a quanto acquisito con ordinanza istruttoria di questo Collegio n. 2359 del 29 aprile 2014 – sussiste per vero il vizio di motivazione del provvedimento comunale abilitativo, posto che quest’ultimo si limita a richiamare il parere espresso dalla CEI ( commissione edilizia integrata), a sua volta manifestato con una formula laconica e stereotipata ( addirittura, il parere risulta rilasciato a mezzo della stampigliatura di un timbro recante la semplice dicitura “ all’unanimità si esprime parere favorevole”), ove dunque non si rinviene neppure un sommario accenno alle ragioni della ritenuta compatibilità paesaggistica dell’intervento ( consistente nella realizzazione di sei edifici) con i valori di significativa valenza naturalistica espressi dai luoghi e compendiati nel decreto ministeriale di vincolo del 10 ottobre 1960.

Correttamente, pertanto, e nel pieno rispetto delle sue prerogative tutorie, l’autorità ministeriale ha ravvisato la carenza di un elemento fondamentale del provvedimento autorizzatorio, e cioè la ponderazione dei valori antagonisti in gioco, disponendo in via strettamente consequenziale l’annullamento, per vizio di motivazione, del titolo paesaggistico rilasciato nel procedimento di sanatoria edilizia del manufatto abusivo. Nessuna intromissione in valutazioni di merito riservate all’autorità locale è dunque riscontrabile nella fattispecie in esame, in cui l’autorità soprintendentizia ha ravvisato la sussistenza di un tipico vizio di legittimità dell’atto ed ha esercitato i poteri di annullamento attribuitile dall’ordinamento ad estrema tutela del vincolo ( secondo la richiamata disciplina normativa vigente all’epoca dell’adozione dell’atto in primo grado impugnato).

5.- Alla luce delle considerazioni che precedono, l’appello va respinto e va confermata l’impugnata sentenza.

6.- Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) definitivamente pronunciando sull'appello ( RG n. 3505/09), come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna l’appellante al pagamento, in favore delle appellate amministrazioni, delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre iva e cpa se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2014, con l'intervento dei magistrati:

Stefano Baccarini, Presidente

Maurizio Meschino, Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Bernhard Lageder, Consigliere

Andrea Pannone, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/01/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)