Corte dei Conti - Sez. Giur. Lombardia n. 28170 del 15 aprile 2015
Beni Ambientali. Danno erariale in area protetta
Danno erariale cagionati da organi di governo e dirigenziali del Consorzio tra le Comunità Montane Alto Lario occidentale, Valchiavenna e Valtellina di Morbegno (oggi Ente di diritto pubblico finanziato da tali tre Comunità) gestore della Riserva naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola, in relazione a omissione, di seguito precisate, relative a gravi violazioni ambientali, edilizie ed amministrative poste in essere dalla società Larioscavi Srl (successivamente Novamin Spa, quindi Novate mineraria s.r.l.), esercente un’attività di lavorazione, frantumazione e deposito inerti nell’ambito dell’area protetta del Parco (segnalazione Avv. M. Balletta)
n.28170 REPUBBLICA ITALIANA Sent.137/2015
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE LOMBARDIA
composta dai Magistrati:
Claudio GALTIERI Presidente
Luisa MOTOLESE Giudice
Vito TENORE Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, ad istanza della Procura Regionale, iscritto al numero 28170 del registro di segreteria, nei confronti di:
DEGHI Alberto, nato a Gravedona l’8.4.1970 e residente in Gera Lario, via Fabbrichetta n. 15, (cf. DGHLRT70D08E151Q), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gino Ambrosini e Alessandro Dal Molin ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, Via Marco Antonio Bragadino n. 2,
POLI Paolo, nato a Morbegno il 06.04.1963 ed ivi residente in via Fumagalli n. 22, (cf. PLOPLA63D06F712I), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Gino Ambrosini e Alessandro Dal Molin ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Milano, Via Marco Antonio Bragadino n. 2,
FURLANETTO Dario, nato ad Aarau (Svizzera) il 30.5.1955 e residente a Endine Gaiano (BG), via Papa Giovanni XXIII, (cf. FRLDRA55E30Z133H), rappresentato e difeso dall’avv. prof. Aldo Travi di Busto Arsizio, via G. Ferraris n. 7, con domicilio eletto ai fini del presente giudizio a Milano, piazza Cinque Giornate n. 5 presso l’avv. Enzo Barilà;
letta la citazione in giudizio ed esaminati gli altri atti e documenti fascicolati;
richiamata la determinazione presidenziale con la quale è stata fissata l’udienza per la trattazione del giudizio;
ascoltata, nell’odierna udienza pubblica del 15.4.2015, la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore e uditi gli interventi del Pubblico Ministero nella persona del Sost. Procuratore Generale dr.Antonino Grasso, e degli avv. Gino Ambrosini, Alessandro Dal Molin ed Aldo Travi per i convenuti;
viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e 20 dicembre 1996, n. 639.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato il 9.12.2014, la Procura regionale evocava in giudizio i tre convenuti in epigrafe esponendo quanto segue:
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che, con nota 11.11.2008, la Procura della Repubblica di Como aveva trasmesso alla Procura contabile un rapporto del Corpo forestale dello Stato (CFS), datato 3.6.2008, per fatti di possibile danno erariale cagionati da organi di governo e dirigenziali del Consorzio tra le Comunità Montane Alto Lario occidentale, Valchiavenna e Valtellina di Morbegno (oggi Ente di diritto pubblico finanziato da tali tre Comunità) gestore della Riserva naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola, in relazione a omissione, di seguito precisate, relative a gravi violazioni ambientali, edilizie ed amministrative poste in essere dalla società Larioscavi Srl (successivamente Novamin Spa, quindi Novate mineraria s.r.l.), esercente un’attività di lavorazione, frantumazione e deposito inerti nell’ambito dell’area protetta del Parco;
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che, ai sensi dell’art. 14, co.1, della legge regionale Lombardia n. 86/1983 e succ. mod., per ciascuna riserva naturale è formato un Piano, da approvarsi dalla Giunta regionale, il quale: a) determina le opere necessarie alla conservazione e all’eventuale ripristino dell’ambiente; b) indica eventuali monumenti naturali e le relative aree di pertinenza; c) stabilisce i tempi per la cessazione delle attività esistenti incompatibili con le finalità istitutive della riserva; d) regolamenta le attività antropiche consentite; e) individua le aree da acquisire o da espropriare per pubblica utilità per il conseguimento delle finalità della riserva;
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che, in attuazione della suddetta normativa regionale, con deliberazione di Giunta regionale n. 6/22903 del 20.12.1996, pubblicata sul Bur Lombardia I supplemento straordinario n. 9 del 25.2.1997, era stato approvato il Piano della Riserva naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola, che individuava il deposito e la lavorazione degli inerti della società Larioscavi Srl (successivamente Novamin Spa, quindi Novate mineraria s.r.l.) tra le attività incompatibili con le finalità della fascia di rispetto della riserva naturale (art. 7, comma 4, n. 1 NtA), disciplinandone ai successivi commi 5, 6 e 7 le modalità di “compatibilizzazione”, ovvero dell’attività di impresa predetta con le finalità di salvaguardia ambientale proprie della riserva naturale;
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che, in particolare, il Piano prevedeva la stipula di una convenzione con la società Larioscavi Srl (successivamente Novamin Spa, quindi Novate mineraria s.r.l.), entro un anno dall’approvazione del Piano stesso per la “compatibilizzazione” dell’attività di lavorazione, frantumazione e deposito inerti con le finalità di salvaguardia ambientale proprie della riserva naturale (azioni queste da realizzare attraverso un graduale ripristino della situazione ambientale pregressa o con il recupero e l’adeguamento a forme conciliabili con la tutela ambientale, ed i tempi, comunque non superiori a cinque anni dall’approvazione del piano, per l’effettuazione delle opere necessarie per la richiamata “compatibilizzazione”) e che l’approvazione della convenzione doveva avvenire al più tardi il 25.2.1998, ossia un anno dalla data di pubblicazione sul B.U.R.L. del Piano della riserva;
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che in caso di inottemperanza totale o parziale agli obblighi derivanti dalla convenzione, era previsto che il Consorzio gestore della riserva comunicasse, perentoriamente entro 90 giorni, lo stato di incompatibilità ai soggetti interessati, procedesse d’ufficio all’esecuzione delle opere di “compatibilizzazione” necessarie, ponendo a carico della parte inadempiente le relative spese, e che, in difetto di approvazione della convenzione nel termine previsto, il Piano della riserva stabiliva (art. 7, c. 6 NtA) che il Consorzio irrogasse le sanzioni di cui al titolo III della legge regionale 86/1983 e succ.mod. e disponesse altresì l’immediata cessazione dell’attività incompatibile;
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che, in realtà, la convenzione in parola era stata stipulata con la Novamin spa. solo in data 9.6.2006, senza che il Consorzio comminasse le sanzioni amministrative di cui al suddetto art.7 del Piano;
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che la convenzione 9.6.2006 prevedeva i seguenti obblighi: a) la presentazione di una fideiussione di euro 300.000,00 alla sottoscrizione dell’atto, a garanzia della realizzazione delle opere di mitigazione e compatibilizzazione ambientale previste (art. 2, c. 3); b) il versamento, a titolo di compensazione ambientale, di euro 50.000,00 entro trenta giorni dalla stipulazione, ed inoltre la corresponsione di ulteriori 10.000,00 euro entro il 31 dicembre di ogni anno successivo fino al quinto, salvi i minori importi dovuti in caso di delocalizzazione dell’attività prima del quinquennio previsto (art. 2, c. 5); c) una penale di euro 5.000,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo nella realizzazione delle opere di mitigazione ambientale previste, opere da realizzare entro sei mesi dalla sottoscrizione dell’atto (art. 2, c. 2);
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che, alla data del rapporto del CFS del 3.6.2008, risultava che: a) non era stata prestata la fideiussione di euro 300.000,00; b) di conseguenza non erano stati incamerati da parte del Consorzio gli importi previsti dall’art. 2, c. 2, della convenzione (euro 5.000,00 per ogni mese di ritardo nella realizzazione delle opere di mitigazione previste, opere che avrebbero dovuto essere iniziate entro un mese dalla sottoscrizione della convenzione e concludersi entro sei mesi dalla sottoscrizione stessa); c) erano stati versati unicamente gli importi previsti dal comma 5 dell’art. 2 della convenzione, ossia euro 50.000,00, ed euro 10.000,00 quest’ultimi relativi all’annualità 2007;
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che, in riscontro a delega istruttoria conferita dalla Procura, il CFS, con rapporto 9.1.2012, aveva chiarito che, nonostante lo spirare dei termini sanciti dalla convenzione: a) la Novamin Spa non aveva realizzato le opere di mitigazione previste dalla convenzione; b) l’impianto produttivo non era stato delocalizzato ed era in funzione; c) era stata prestata la fideiussione di cui alla convenzione, ma di importo (euro 210.000,00) inferiore a quanto previsto;
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che, in riscontro a ulteriore delega istruttoria conferita dalla Procura, il CFS, con rapporto 1.2.2013, aveva chiarito che: a) in collaborazione con i competenti uffici dell’Amministrazione provinciale di Como erano state svolte le operazioni tecniche di rilievo dell’area complessiva del deposito, determinati i volumi del materiale presente in sito, suddividendolo secondo le evidenze visibili ad occhio nudo in argini in terra, materiale consolidato nel tempo, materia prima ancora da lavorare e prodotti lavorati, ed era stato individuato un “franco bonifica” pari a 50 cm, necessario a ripristinare lo strato di terreno compromesso oltre la quota di riferimento; b) era stato redatta una Valutazione di danno ambientale ed una conseguente proposta di ripristino dello stato dei luoghi relative alle attività illecite effettuate ed in atto nell’impianto produttivo della società Novate Mineraria srl (subentrata alla società Novamin), sito in comune di Gera Lario (Co), via Adda snc.; c) dalla sommatoria di tutte le voci del costo di ripristino, dettagliate nella predetta valutazione di danno ambientale , si era ottenuta una stima complessiva pari ad euro 2.888.897, 00, oltre a costi citati ma non stimati;
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che diverse note del CFS successive agli inviti a dedurre (e alle relative deduzioni) notificati a maggio 2013 ai convenuti in epigrafe, avevano fornito chiarimenti sul prosieguo (v.relaz. CFS 13.3.2014) dell’attività di frantumazione da parte della società senza delocalizzazione dell’impianto; sulla minimale realizzazione di opere di mitigazione ambientale, sulla ordinanza di sequestro preventivo degli immobili della società su cui insiste l’impianto produttivo e dell’impianto stesso, emessa dal GIP presso il Tribunale di Como in data 11.5.2014; sull’atto di vendita di ramo d’azienda intercorso tra la società Novamin (in liquidazione) e la Novate Mineraria S.r.l.;
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che le omissioni di amministratori e funzionari del Consorzio (oggi Ente di diritto pubblico) gestore della Riserva naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola avevano consentito lo svolgimento, per ben undici anni, di attività incompatibili con le finalità di tutela ambientale della Riserva naturale, attività esercitate violando le norme, penalmente sanzionate, relative alla gestione dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, al vincolo ambientale, alle emissioni in atmosfera ed agli scarichi industriali sul suolo;
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che, per tali attività illecite, il Tribunale di Como aveva pronunciato nei confronti del legale rappresentante della Novamin spa una sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p., ordinando la rimessione in pristino dello stato dei luoghi ed una sentenza di condanna dibattimentale e che, sempre per illeciti ambientali, risultava pendente presso la Procura della Repubblica di Como un ulteriore proc. pen. (n.1071/14 RGNR) nell’ambito del quale è stato disposto dal GIP presso il Tribunale di Como il predetto sequestro preventivo dei terreni su cui insiste l’impianto produttivo e dell’impianto stesso e, da ultimo, un avviso di conclusione indagini da parte della locale Procura della Repubblica;
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che tali inerzie ed omissioni dei convenuti amministratori e funzionari del Consorzio (oggi Ente di diritto pubblico) gestore della Riserva naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola si erano tradotte in diverse voci di danno, la prima delle quali qualificabile come danno ambientale - devoluto alla giurisdizione contabile ex art.313, co.6, d.lgs. 3.4.2006 n.152 sebbene la notizia damni non provenga dal Ministero dell’Ambiente, la cui segnalazione non è condizione di ammissibilità dell’azione giuscontabile -, in re ipsa e quantificabile in via equitativa, ma puntualmente determinato in euro 2.888.897,00 sulla scorta della “Valutazione di danno ambientale e di proposta di ripristino” (documento in allegato 4 Procura, frutto dell’apporto coordinato di diverse amministrazioni: Corpo forestale dello Stato, comandi di Como e Milano, e Amministrazione provinciale di Como) sunteggiato a pag.15 della citazione in ordine alle varie tipologie di costi;
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che accanto a tale danno ambientale era configurabile un secondo danno di euro 310.000,00 da lucro cessante, in quanto il Consorzio gestore della Riserva naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola non aveva acquisito al proprio bilancio gli importi previsti dall’art. 2, c. 2 della convenzione suddetta, ossia 5.000,00 euro a titolo di penale, per ogni mese di ritardo (53 mesi alla data della relazione CFS del 10.2.2014, pari ad euro 265.000,00 e 62 mesi alla data della citazione attorea, pari ad euro 310.000,00) nella realizzazione da parte della Larioscavi Srl (successivamente Novamin Spa, quindi Novate mineraria s.r.l.) delle opere di mitigazione ambientale previste agli art.3 e 4 della convenzione (e sunteggiate a pagg.17-18 della citazione), opere che avrebbero dovuto essere iniziate entro un mese dalla sottoscrizione e concludersi entro sei mesi dalla sottoscrizione stessa e realizzate solo in assai minima parte (mera posa in opera di un manto d’asfalto convenzionale). Difatti, chiariva la Procura, il Consorzio, a copertura assicurativa a garanzia delle opere di mitigazione e “compatibilizzazione” di cui all’art.3 e 4 cit. della convenzione e del pagamento della connessa penale, non aveva escusso tale polizza fideiussoria, tra l’altro tardivamente e parzialmente prestata dalla Allianz Subalpina (210.000 euro) e dal Credito Valtellinese (30.000 euro) che avevano eccepito la non debenza delle somme;
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che era infine configurabile un terzo danno di euro 30.000,00 da lucro cessante, in quanto dal rapporto del CFS in data 9.1.2012 e da quello in data 10.2.2014, risultava che il Consorzio gestore della Riserva naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola non aveva acquisito al proprio bilancio gli importi previsti a titolo di compensazione ambientale, di cui all’art. 2, c. 5, della convenzione, a valere per le annualità 2008, 2009 e 2011. Relativamente a detti importi risultava infatti che l’Ente aveva incamerato € 50.000,00 iniziali, € 10.000,00 per l’anno 2007 ed € 10.000,00 per l’anno 2010 (tramite escussione della polizza n. 08.1744) e non erano stati dunque acquisiti gli importi relativi agli anni 2008, 2009 e 2011 poiché l’Ente, relativamente alla polizza n. 08.1742, non aveva mai avanzato istanza di accredito e, relativamente alla n. 08.1743, l’aveva avanzata in ritardo rispetto ai termini previsti (cfr. Relazione CFS in data 10.2.2014);
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che tali tre voci di danno erano imputabili, sul piano causale e psicologico: a) al sig. Alberto Deghi, presidente e legale rappresentante del Consorzio, statutariamente (art.10) competente a rilasciare le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri di competenza dell’ente e, sino alla nomina del dr. Furlanetto a direttore del consorzio (1.7.2005), preposto, in mancanza del direttore, anche a compiti propriamente gestionali, coadiuvato dal geom. Poli; b) al geom. Paolo Poli, funzionario responsabile del competente servizio, direttore ff. pro-tempore e, sin dalla deliberazione del consiglio direttivo n. 33/1997, titolare di specifiche attribuzioni gestionali rilevanti per i fatti di causa, nonchè direttore dell’ente dal 1.7.2006 al 31.12.2006, incarico prorogato fino al 30.6.2007; c) al sig.Dario Furlanetto, seppur in parte minore (con esclusione del danno ambientale e con imputazione solo del 5% delle residue due voci di danno da lucro cessante), in qualità di direttore della Riserva dall’1.7.2005 al 30.6.2006, per aver avviato il procedimento per la stipulazione della Convenzione prevista dal Piano della Riserva, e aver colposamente acconsentito alla sottoscrizione della stessa nonostante la Società di frantumazione non avesse prodotto la fideiussione normativamente prevista, così contribuendo alla produzione del danno erariale conseguente alla mancata riscossione delle somme che il Consorzio avrebbe dovuto introitare in seguito alla mancata realizzazione delle opere di mitigazione ambientale;
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che le deduzioni prodotte dai convenuti in riscontro all’invito non avevano escluso l’ipotizzato danno erariale.
Tutto ciò premesso, l’attrice Procura chiedeva la condanna dei sigg.Paolo Poli e Alberto Deghi al pagamento, da dividere in parti eguali, della somma di euro 2.888.897,00, quale danno ambientale , nonchè al pagamento, sempre da dividere in parti eguali, della somma di euro 323.000,00, quale quota parte delle due ulteriori voci di danno (310.000 + 30.000) da lucro cessante indicate sopra ai punti o) e p), quota pari al 95% della suddetta somma di euro 340.000,00. Chiedeva inoltre la condanna del sig.Dario Furlanetto al pagamento della somma di euro 17.000,00 quale quota parte delle due ulteriori voci di danno (310.000 + 30.000) da lucro cessante indicate sopra ai punti o) e p), pari al 5% della suddetta somma di euro 340.000,00. Chiedeva altresì il pagamento degli accessori e delle spese di lite.
2. Si costituivano i sigg. Deghi e Poli, difesi entrambi dagli avv.ti Gino Ambrosini e Alessandro Dal Molin , eccependo quanto segue:
a) che da epoca antecedente all’approvazione del Piano della Riserva, risalente al 1997 (rectius al 20.12.1996, poi in Burl il 25.2.1997), già esisteva in loco, in Comune di Gera Lario, un impianto di frantumazione, selezione e commercio inerti realizzato dal sig. Cola Reinaldo, in forza di licenze edilizie nn. 351, 366 e 366 bis, rilasciate il 4.3.1975, 12.3.1975 e 12.4.1975 dal Sindaco del Comune di Gera Lario; tale attività era stata poi oggetto di affitto di ramo d’azienda alla Larioscavi s.r.l., successivamente incorporata alla Novamin s.p.a., per atto di fusione in data 30.9.2004. La preesistenza di tale attività, non certo limitata come ritenuto dalla Procura, ma rilevante e connotata da uffici, impianto di betonaggio, rampa d’accesso e fabbricati regolarmente licenziati (ed in parte abusivi, ma non imputabili alla Riserva in quanto pregressi), era stata legittimamente assentita, aveva creato sin da subito problemi per l’attuazione degli obiettivi perseguiti dalla Riserva Naturale dal momento che il Sig. Cola prima, e la Larioscavi s.r.l. poi, non avevano inteso compatibilizzare l’impianto di frantumazione con l’attività della riserva;
b) che nel periodo dal 1997 al 2004, non si era posto alcun problema di compatibilità dell’attività imprenditoriale con gli obiettivi della Riserva in quanto l’impianto di frantumazione inerti non veniva praticamente utilizzato, in quanto sia il sig. Cola che la Larioscavi s.r.l. si erano limitati a prelevare la sabbia dal letto del limitrofo fiume Adda senza dar corso all’attività di frantumazione inerti, incompatibile con gli obiettivi della Riserva e che la situazione era mutata radicalmente successivamente all’incorporazione di Larioscavi s.r.l. da parte della Novamin s.p.a., del 30.9.2004, società proprietaria di una cava nelle vicinanze dell’area de qua e intenzionata a rimettere in moto l’impianto di frantumazione inerti sito in Comune di Gera Lario, e disponibile a porre in essere un’attività di compatibilizzazione dell’impianto di frantumazione con gli obiettivi della riserva;
c) che, dopo la laboriosa stipula della convenzione 9.6.2006 con il Consorzio (che vedeva all’epoca contrapposti, da un lato, i gestori dell’impianto di frantumazione che intendevano far valere i diritti discendenti dalla legittima preesistenza dell’attività e, dall’altro lato, la Riserva, che intendeva operare la compatibilizzazione), la Società Novamin non aveva iniziato i lavori di mitigazione nei termini previsti nella convenzione e che sia il geom. Deghi che il geom. Poli si siano attivati nei confronti della Novamin affinchè venisse data attuazione alla convenzione: a) con lettera del 3 maggio 2007 (prot. 629) il Direttore f.f. Poli aveva contestato la mancata esecuzione dei lavori di mitigazione ambientale previsti dall’art. 2, comma 2 della convenzione e la mancata effettuazione del versamento della fidejussione a garanzia della realizzazione delle opere di mitigazione e compatibilizzazione di cui all’art. 2, comma 3, della medesima convenzione, evidenziando altresì che il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori per l’esecuzione delle opere di mitigazione (rispettivamente pari ad uno e sei mesi dalla stipula della convenzione) avrebbe comportato l’applicazione di una penale di € 5.000,00 per ogni mese o frazione di mese di ritardo a carico di Novamin ed a favore del Consorzio; b) con successiva nota del 3 luglio 2007, a riscontro di missiva della Novamin, il Presidente del Consorzio, geom. Deghi, aveva poi segnalato “l’assoluta ed improrogabile necessità all’esecuzione delle opere sopraccitate”; c) con successiva raccomandata del 25 ottobre 2007 il Presidente del Consorzio, geom. Deghi, diffidava la Società Novamin a provvedere “immediatamente al versamento della fidejussione nonché ad eseguire i lavori previsti di mitigazione ambientale, avvertendo che, in difetto, si riserva di valutare la risoluzione della convenzione <inter partes> del 09.06.2006”;
d) che, con missiva 27 ottobre 2008, il geom. Poli ed il Presidente Deghi avevano sollecitato ulteriormente la conclusione delle opere di mitigazione ambientale previste dalla convenzione; d) che, successivamente alla stipula della convenzione 9.6.2006, la Novamin s.p.a., il 18.7.2006, aveva provveduto a corrispondere al Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola la somma di € 50.000,00 -reversale 18.7.2006- (doc. 19 difesa conven.- sub n. 6) ed in data 3.1.2008 l’ulteriore somma di € 10.000,00 -reversale 3.1.2008- (doc. 19 difesa conven. - sub n. 7), in attuazione a quanto previsto all’art. 2, n. 5 della convenzione e che, successivamente a tale pagamento di € 60.000,00, Novamin s.p.a. aveva provveduto a consegnare alla Riserva, dopo varie richieste sia verbali sia formali, nell’aprile del 2008, le fideiussioni per l’importo residuo di € 240.000,00 e segnatamente la fideiussione per € 210.000,00 di Allianz Subalpina e n. 3 fideiussioni del Credito Valtellinese per complessivi € 30.000,00, per le scadenze al 31.12.2008, 31.12.2009, 31.12.2010, sempre a garanzia degli adempimenti convenuti nella richiamata convenzione;
e) che tale riduzione della fideiussione da 300.000 a 240.000 euro era legittima in quanto la convenzione 9.6.2006 testualmente prevedeva, all’art. 2, “l’obbligo di Novamin di versare una fideiussione pari ad euro 300.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a favore della Riserva Naturale a garanzia della realizzazione delle opere di cui agli articoli 3 e 4, e dei versamenti previsti dal comma 5 del presente articolo”: quindi la fideiussione avrebbe dovuto coprire sia la realizzazione delle opere, sia i versamenti previsti dal punto 5 (per l’appunto € 50.000,00 + € 10.000,00), ed avendo realmente versato questi ultimi importi la società, la richiesta di Novamin di ridurre la fideiussione dell’importo di € 60.000,00, era stata correttamente accolta dalla Riserva, in conformità al parere legale ricevuto;
f) che il geom. Poli aveva provveduto al calcolo della sanzione da irrogare alla Società a seguito dell’accertamento compiuto dal Corpo Forestale dello Stato il 10.12.2007 sulla mancata esecuzione degli obblighi previsti dalla convenzione, ma che aveva poi disposto la sospensione del procedimento instauratosi con il deposito delle memorie di Novamin, con nota del 26.6.2008, sino all’esito del procedimento penale nel frattempo avviato su segnalazione del Corpo Forestale dello Stato;
g) che nel corso degli anni successivi, la Società aveva eseguito solo parzialmente le opere di mitigazione previste dalla convenzione e, a ristoro dell’inadempimento, il Consorzio, circostanza non rilevata dal CFS e dalla Procura, aveva provveduto all’escussione di alcune polizze fidejussorie consegnate dalla Novamin alla Riserva (una del Credito Valtellinese di € 10.000,00 ed una di € 71.023,03 di Allianz Subalpina); in particolare, alle pagg.21-22 della comparsa di costituzione, la difesa dei convenuti rimarcava, con riscontri documentali, che la Riserva aveva escusso:
- € 10.000,00 dal fideiussore Credito Valtellinese (rispetto ai complessivi € 30.000,00 di cui al doc. 19 difesa conven.- sub nn. 11,12,13), mentre € 10.000,00 non erano ancora state versate dal Credito Valtellinese, malgrado le tempestive richieste e di cui alla lettera 29.1.2010, inviata via e-mail, consegnata a mani e trasmessa con racc a.r. in pari data e la diffida a firma avv. Gino Ambrosini (doc. n. 24 difesa conven.– sub nn. 1, 2,3,4,5), e sul punto l’Ente si era riservato di procedere giudizialmente considerato il comportamento inadempiente dell’istituto di credito e di cui alla missiva 26.2.2010 (trattasi dell’importo di € 10.000,00 –scadenza 31.12.2009- ex art. 2, n. 5 della convenzione),
- € 71.023,03 dal fideiussore Allianz Subalpina, avuto riguardo alla richiesta della Riserva e di cui al conteggio 17.4.2012 del geom. Poli che aveva richiesto alla compagnia di assicurazioni il pagamento della somma di € 71.023,03, poi avvenuta (doc. 19 difesa conven. - sub nn. 21, 22); in ogni caso, visto la non chiarezza (per il CFS) della reversale di tali pagamenti già allegata alla deduzioni dei convenuti, venivano depositate dalla difesa le comunicazioni 28.7.2012 e 2.7.2012 provenienti da Allianz Subalpina e da Allianz Bank (doc. 25 difesa conven.– sub 1,2);
- € 10.000,00 dovevano essere riscosse da Novamin, tant’è che la riserva aveva richiesto tale pagamento nell’ambito del procedimento in corso di concordato preventivo (unitamente ad € 10.000,00 di cui alla fideiussione non onorata dal Credito Valtellinese e di cui sopra).
Quanto all’importo di € 71.023,03, chiariva la difesa, lo stesso derivava dal conteggio 17.4.2012 del geom. Poli ed era composto, per € 37.200,00, quale valore delle opere di mitigazione ambientale non realizzate e, per €33.823,03, quale penale di € 5.000,00 mensili (quella oggetto di convenzione e di contestazione) calcolata sui 63 mesi di ritardo, rapportata però alla parte di opere ineseguita; infatti il geom. Poli nel conteggio 17.4.2012, dopo aver quantificato le opere di mitigazione realizzate da Novamin in € 309.250,00 (doc. 19 difesa conven. - sub n. 21), accertando la sola mancata esecuzione delle opere di schermatura dell’impianto, per un controvalore di € 37.200,00, aveva proporzionato la penale alle opere ineseguite (se fossero state tutte ineseguite la penale sarebbe stata di € 315.000,00, ma essendo state realizzate opere di mitigazione per € 309.250,00, anziché per € 346.450,00, aveva proporzionato la penale al minor importo di € 37,200,00, oltre a richiedere il pagamento del controvalore di dette opere);
h) che la relazione del CFS su cui si basava la citazione attorea, oltre a non considerare il suddetto avvenuto introito delle fideiussioni, non evidenziava che le opere di mitigazione ambientale previste in convenzione all’art.3, u.co. (descritte a pag.23-28 della comparsa di costituzione e riscontrabili con CTU richiesta dalla difesa) erano state realizzate da Novamin in misura pari all’ 89,3% del totale, e che la penale da ritardo, ammesso che fosse legittimo richiederla in presenza di inadempimento minimale (quanto meno rispetto alla percentuale di lavori ineseguiti), era stata proporzionata e quindi adeguata alla circostanza che l'obbligazione principale era stata eseguita in misura preponderante. Né la relazione del CFS evidenziava l’avvenuta realizzazione di una pista ciclabile quale opera di compensazione ambientale;
i) che il Consorzio, nella persona del geom. Poli, altro non aveva fatto che conteggiare i valori delle opere così come previste nel progetto approvato con la convenzione 9.6.2006 e pari ad € 306.250,00. Quindi, compito del geom. Poli era stato quello di valutare le opere, così come risultanti dal progetto di mitigazione del gennaio 2006, approvate e recepite, ed il calcolo effettuato per l’escussione della fideiussione aveva tenuto conto del valore totale delle opere, pari ad € 346.450,00, per poi dedurre il valore di quelle non realizzate, pari ad € 37.200,00 e la penale prevista in convenzione;
j) che la Società aveva intrapreso il percorso di delocalizzazione dello stabilimento, che aveva, tuttavia, subìto numerosi rallentamenti a causa delle difficoltà di reperire una sede alternativa e di alcuni ricorsi giurisdizionali promossi e tuttora pendenti avanti al TAR per la Lombardia e di misure cautelari penali;
k) che la domanda era parzialmente prescritta per i comportamenti anteriori di cinque anni, rispetto alla prima contestazione, avvenuta nel marzo 2013: poiché l’art. 2, comma 2 della convenzione prevedeva l’obbligo di realizzare le misure di mitigazione entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione stessa (quindi entro il 9.12.2006) con ulteriore previsione di una penale di euro 5.000,00 al mese per ogni mese di ritardo a carico di Novamin nel caso di mancato rispetto del predetto termine, dal momento che Novamin era tenuta a corrispondere la penale dal dicembre 2006, la pretesa erariale era da ritenere prescritta da tale data sino al febbraio 2008 (cinque anni prima della notifica dell’invito a dedurre) per un importo complessivo di 75.000,00 (15 mesi per € 5.000,00);
l) che, in base alle norme statutarie del Consorzio, i comportamenti omissivi contestati ai convenuti Poli e Deghi non rientravano nelle loro competenze ed “erano altri” gli organi del Consorzio che avrebbero dovuto porre in essere gli atti, la cui omissione era stata contestata dal Procuratore Regionale;
m) che difettava la colpa grave in capo sia al Deghi, presidente ossequioso dello Statuto, sia al Poli, il quale aveva vigilato in ordine alla corretta esecuzione delle opere, nonchè si era adoperato al fine di recuperare le fidejussioni versate dalla Società Novamin, pur essendo stato per lungo tempo l’unico dipendente dell’Ente costretto a gestire una ampia massa di lavoro da solo, e che, con comunicazione 25.5.2011 il Consorzio aveva correttamente rigettato la proposta di proroga dei termini per la delocalizzazione degli impianti formulata dalla Novamin, diffidando alla delocalizzazione e significando che in mancanza sarebbero stati apportati provvedimenti di legge. Aggiungeva la difesa che, passato il mese di giugno 2011, in mancanza di avvenuta delocalizzazione, la Riserva Naturale Pian di Spagna, per tramite del Responsabile del Servizio Tecnico, aveva emesso il 28.7.2011 (doc. 32 difesa conven.) ingiunzione alla società Novamin s.p.a. dall’astenersi dall’utilizzazione dell’impianto, da ritenersi “contra legem”, rilevando il mancato adempimento degli obblighi di delocalizzazione, smantellamento e ricollocazione dell’impianto previsti dalla convenzione 9.6.2006, avuto riguardo ai sopralluoghi effettuati dalla guardia della Riserva in data 8.7.2011 e 16.7.2011 ove si evidenziava la sussistenza del funzionamento dell’impianto;
n) che l’inerzia della Novamin aveva indotto il Consorzio ad inoltrare denuncia alla Procura penale il 24.2.2012 (doc. 19 difesa conven.- sub n. 27), con conseguente sequestro degli impianti della società, ormai in concordato preventivo dal 12.10.2011;
o) che il Consorzio era stato attivo anche nei confronti della Novate mineraria srl (subentrata alla Novamin spa), inoltrando missiva 7.1.2013 alla Procura della Repubblica ed a Novate (doc. difesa conven. n. 34), ricevendo risposta con lettera 14.1.2013 (doc. n. 35), di riconferma dell’intenzione di delocalizzare l’impianto di frantumazione, facendo poi seguire istanza 22.2.2013 con richiesta alla Riserva Naturale di convocazione di una conferenza di servizi per la rilocalizzazione dell’impianto;
p) che, in estrema sintesi, nessuna colpa poteva imputarsi ai convenuti, stanti le difficoltà legate alla compatibilizzazione dell’attività in essere con gli obbiettivi della Riserva ed alla sua prevista delocalizzazione alla luce della molteplicità degli attori coinvolti in tale vicenda, dei procedimenti penali avviati e conclusi e dei ricorsi avanti al TAR per la Lombardia;
q) che alcun danno ambientale era comunque ipotizzabile a fronte di un impianto di frantumazione inerti autorizzato sin da epoca antecedente addirittura alla istituzione della Riserva (anni ’70 del secolo scorso), per il quale l’operatore poteva ben far valere i diritti discendenti dalla legittima preesistenza dell’attività: secondo la difesa, non dalla omessa delocalizzazione dell’impianto derivava l’asserito danno, ma dal preesistente stato dei luoghi e da omessi interventi di compatibilizzazione da parte della Novamin, più volte sollecitati dal Consorzio e oggetto di denuncia alla Procura penale da parte dello stesso Consorzio, con conseguente sequestro; in ogni caso era difficilmente ipotizzabile un danno ambientale a fronte di situazione non irreversibile, in quanto non erano state ancora ultimate le procedure di delocalizzazione dell’impianto in essere;
o) che, in ogni caso, tale danno ambientale , anche a volerlo ipotizzare, era stato erroneamente quantificato anche alla luce di sopravvenienze di fatto: la situazione odierna, a seguito delle autorizzazioni rilasciate a Novate Mineraria, era cambiata, poiché il materiale inerte (definito dal CFS quale rifiuto) era stato asportato per lavorazione, essendo di pregio commerciale, pertanto la situazione era oggi differente da quanto prospettato dalla Procura, come acclarabile con consulenza tecnica in merito e come già documentato fotograficamente con immagini del marzo 2015 (doc. difesa conven. n. 51);
p) che i due diversi procedimenti penali, per presunti abusi in ambito di tutela della Riserva Naturale, in uno dei quali risultava coinvolto Deghi Alberto, si erano conclusi con le sentenze nn. 69/2011 e 39/2012 del Tribunale di Como (doc. difesa conven. n. 49, 50), di assoluzione con formula piena e con censura del comportamento del CFS le cui risultanze erano state smentite anche dal Giudice amministrativo.
Pertanto la difesa dei sigg. Deghi e Poli concludeva per il rigetto della domanda attorea e, in via gradata, per un ampio esercizio del potere riduttivo dell’addebito. In via istruttoria chiedeva, ove ritenuta necessaria ai fini del decidere, una CTU per accertare le opere oggetto di compatibilizzazione ambientale realizzate da Novamin spa, in relazione alle previsioni del progetto di mitigazione dell’attività di lavorazione materiale inerte del gennaio 2006 ed a firma dott. Geologo Andrea Tedoldi, dott. Ing. Silvia Gaspani, dott. Naturalista Silvia Speziale, recepito nella convenzione 9.6.2006, all’art.3, ultimo comma.
3. Si costituiva Dario Furlanetto, direttore della Riserva Naturale dal 1 luglio 2005 al 30 giugno 2006, difeso dall’avv.prof.Aldo Travi, eccependo quanto segue:
a) che la contestazione della attrice Procura regionale al dr. Furlanetto afferiva ad una responsabilità correlata alla convenzione stipulata nel 2006 tra l’ente gestore della Riserva naturale in questione e la soc. Novamin (precedentemente denominata Larioscavi). La Novamin svolgeva attività di estrazione di pietrisco all’esterno della Riserva naturale Pian di Spagna - Lago di Mezzola; aveva però all’interno della Riserva naturale un impianto di frantumazione del materiale estratto. La convenzione prevedeva la realizzazione da parte della Novamin di opere dirette a mitigare l’impatto ambientale dell’impianto rispetto all’ambiente circostante e l’impegno a ‘delocalizzare’ l’impianto di produzione in altra sede entro cinque anni. In base alla convenzione, la soc. Novamin avrebbe dovuto rilasciare una fideiussione pari ad Euro 300.000,00, contestualmente alla sottoscrizione dell’atto, a garanzia dell’adempimento degli obblighi di mitigazione ambientale e a garanzia del versamento di alcuni importi elencati nella stessa convenzione (si trattava di Euro 50.000,00 per compensazione ambientale, da versare entro trenta giorni dalla stipulazione della fideiussione, oltre ad Euro 10.000,00 da versare annualmente entro il 31 dicembre di ogni anno fino al quinto, oltre alle eventuali penali);
b) che in esito a controlli effettuati nel 2008 dal Corpo Forestale dello Stato, sezione di Como, era emerso che la società non avrebbe prestato a garanzia dei propri obblighi la fideiussione, ma si sarebbe limitata a versare gli importi di Euro 50.000,00 per compensazione ambientale, oltre ad Euro 10.000,00, quale versamento annuale da imputarsi all’annualità del 2007. In esito a una successiva verifica condotta nel 2012 su richiesta della Procura regionale, il Comando del Corpo Forestale aveva segnalato che la soc. Novamin non aveva ancora realizzato le opere di mitigazione ambientale e che non aveva proceduto alla delocalizzazione dell’impianto; la società avrebbe invece rilasciato alla Riserva naturale una fideiussione, ma di un importo inferiore rispetto a quanto pattuito nella convenzione nel 2006 (Euro 210.000,00 invece di Euro 300.000,00) e comunque avrebbe proceduto al rilascio solo in un secondo tempo rispetto alla sottoscrizione della convenzione stessa;
c) che in tale vicenda, la responsabilità imputata al Furlanetto era riconducibile, secondo la Procura, alla circostanza di aver colposamente acconsentito alla sottoscrizione della convenzione con la Novamin, nonostante che la società non avesse rilasciato contestualmente a tale sottoscrizione la fideiussione che era prevista dalla convenzione a garanzia della realizzazione delle opere di mitigazione ambientale e delle altre obbligazioni; in considerazione del successivo inadempimento di Novamin, la negligenza del convenuto avrebbe determinato, secondo la Procura, un danno erariale conseguente alla mancata disponibilità della fideiussione in capo al Consorzio;
d) che il danno imputato al convenuto era stato determinato nel cinque per cento di Euro 340.000,00 (a loro volta pari al prodotto di Euro 5.000,00, quale penale contrattuale che sarebbe maturata ogni mese nel caso di ritardo nella realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale, per n. 62 mesi di ritardo - in realtà in questo conteggio non risultavano detratti i 6 mesi entro i quali la Novamin avrebbe dovuto effettuare i lavori; cfr. art. 2, n.2 della convenzione, per cui si sarebbe dovuto semmai considerare un ritardo di 56 mesi; a tale importo erano da sommare Euro 30.000,00, per mancato versamento degli importi annuali concordati a titolo di compensazione ambientale per gli anni 2008, 2009 e 2011);
e) che il Furlanetto, insediatosi quale direttore della Riserva Naturale il 1 luglio 2005, venuto a conoscenza della situazione dell’insediamento produttivo della soc. Novamin e della circostanza che fino a quel momento l’ente gestore della Riserva si era limitato a adottare una pronuncia di incompatibilità dell’insediamento produttivo con il Piano della Riserva naturale, senza assumere iniziative dirette a risolvere la problematica, aveva intrapreso subito una serie di iniziative per affrontare la situazione: già nel settembre 2005 aveva indetto una conferenza di servizi per esaminare la situazione dell’insediamento di Novamin con l’intervento di tutti gli enti competenti, al fine di giungere nel periodo transitorio verso la delocalizzazione dell’impianto, interventi di mitigazione e di ‘compatibilizzazione’ ambientale sebbene i rappresentanti della Novamin sostenessero di aver diritto alla prosecuzione della loro attività perché l’impianto in questione era in attività già dal 1975, cioè ben prima della costituzione della Riserva naturale;
f) che i successivi incontri ed impegni promossi dal Furlanetto erano stati poi recepiti nella convenzione approvata in Conferenza di servizi il 9 giugno 2006 dalle amministrazioni competenti e sottoscritta lo stesso giorno dal Presidente della Riserva Naturale, dalla Novamin e dal Furlanetto quale responsabile del procedimento. Con tale convenzione la Riserva Naturale aveva conseguito un risultato molto importante: infatti aveva ottenuto, oltre all’impegno della Novamin a sostenere gli interventi di compensazione ambientale, anche l’assunzione da parte della stessa società dell’impegno a trasferire l’impianto;
g) che nella convenzione era stata prevista la consegna da parte della società Novamin di una fideiussione di Euro 300.000,00 (cfr. art. 2 punto 3) a garanzia:
- degli interventi di mitigazione elencati all’art. 3 della convenzione;
- degli interventi di ‘compatibilizzazione’ elencati nell’art. 4 della convenzione;
- del versamento di una penale pari ad Euro 5.000,00 per ogni mese di ritardo nei lavori per la realizzazione delle opere di mitigazione (cfr. art. 2, n.2 della convenzione);
- del versamento a titolo di compensazione ambientale di Euro 50.000,00 entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione ed Euro 10.000,00 entro il 31 dicembre di ogni anno successivo fino al quinto dalla data di sottoscrizione della convenzione (cfr. art. 2, n. 5 della convenzione);
h) che, in base al testo della convenzione, contestualmente alla sottoscrizione Novamin avrebbe dovuto essere rilasciata la fideiussione di Euro 300.000,00 cit., ma al momento della sottoscrizione la società aveva segnalato che l’istituto cui si era rivolta per il rilascio della garanzia aveva subordinato il rilascio della fideiussione all’acquisizione del testo della convenzione già sottoscritto dalle parti e approvato dal Consiglio di amministrazione. Solo a questo punto avrebbe provveduto a rilasciare la fideiussione. Novamin, però, al momento della sottoscrizione della convenzione, si era impegnata a consegnare sollecitamente all’istituto assicurativo la convenzione sottoscritta dalle parti, non appena fosse intervenuta l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Riserva, così da ottenere nel più breve tempo possibile la fideiussione per la Riserva naturale. Secondo quanto dichiarato dai rappresentanti di Novamin, i tempi tecnici richiesti per tale operazione sarebbero stati di circa un mese;
i) che la Riserva Naturale aveva proceduto ugualmente alla sottoscrizione della convenzione, sia perché il Governo italiano aveva particolarmente segnalato l’urgenza di definire la pendenza, al fine di evitare sanzioni dall’Unione europea ( dopo la convenzione, la Commissione europea ebbe ad archiviare gli atti, non avviando alcuna procedura nei confronti del nostro Paese), sia perché la convenzione, in considerazione degli obblighi assunti dal privato, rappresentava comunque un risultato utile, perché sanciva una serie di obblighi importanti, sia quanto agli interventi della fase transitoria, sia quanto alla delocalizzazione;
l) che il Furlanetto aveva concluso il proprio incarico come direttore della Riserva naturale il 30 giugno 2006, cioè solo poche settimane dopo la sottoscrizione della convenzione. Di conseguenza a partire da quella data non aveva più seguito le vicende relative al rilascio della fideiussione, di cui però erano ben al corrente gli amministratori della Riserva naturale. Solo in occasione dell’invito a dedurre il convenuto era venuto a conoscenza della circostanza che la società avrebbe rilasciato con ampio ritardo la fideiussione (nel 2008) e, tra l’altro, secondo quanto esposto dalla Procura, per un valore inferiore a quello previsto nella convenzione (fu rilasciata una fideiussione di Euro 210.000, anziché di Euro 300.000);
m) che la segnalazione di Novamin circa l’impossibilità di rilasciare subito la fideiussione richiesta era del tutto plausibile e ragionevole in quanto fideiussioni del genere, che hanno ad oggetto l’adempimento di convenzioni ‘non standard’ con pubbliche amministrazioni, vengano rilasciate soltanto dopo che le parti abbiano sottoscritto l’accordo e che le relative procedure amministrative si siano concluse positivamente, e, fra l’altro, la sottoscrizione era intervenuta senza che il Consiglio di amministrazione della Riserva avesse approvato la sottoscrizione della convenzione e pertanto la procedura non era ancora perfezionata in tutti i suoi elementi;
n) che dunque il Furlanetto si era attenuto al criterio di ritenere che l’espressione “contestualmente”, inserita nel testo della convenzione per indicare la consegna della fideiussione, dovesse valere nel senso che la garanzia avrebbe dovuto essere acquisita da Novamin nel più breve tempo possibile dopo la sottoscrizione della convenzione e la sua approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della Riserva; pertanto, la circostanza che, tre settimane dopo, alla scadenza dell’incarico di direzione, la fideiussione non fosse ancora stata rilasciata, non evidenziava alcuna situazione anomala che avrebbe dovuto allarmare il Furlanetto, soprattutto in considerazione del fatto che il Consiglio di amministrazione era intervenuto approvando la convenzione soltanto il 26 giugno 2006;
o) che la proposta di fideiussione, rilasciata Allianz Subalpina, era stata trasmessa da Novamin al nuovo direttore della Riserva Naturale (subentrato al Furlanetto) il 3 agosto 2006, e perciò circa dopo trenta giorni dalla approvazione della convenzione da parte del Consiglio di amministrazione della Riserva. L’importo indicato nella proposta di fideiussione era di Euro 300.000,00, ossia pari a quello stabilito nella convenzione (cfr. doc.to n. 4 difesa), e nulla era imputabile al Furlanetto circa cosa fosse successo dopo la presentazione alla Riserva Naturale della proposta di fideiussione e per quale motivo tale proposta non fosse stata accolta, trattandosi comunque di vicende del tutto estranee alla posizione del Furlanetto. Inoltre, la circostanza che tali fideiussioni erano state escusse solo in parte, sottolineava ulteriormente, secondo la difesa, l’estraneità del Furlanetto al fatto dannoso, essendo la decisione di escutere o meno le fideiussioni non imputabile al periodo in cui il Furlanetto aveva svolto la sua attività di direttore;
p) che il danno identificato dalla Procura e su cui era stato calcolato il risarcimento a carico del Furlanetto, come pari alla mora maturata a carico di Novamin per il ritardo nell’adempimento degli interventi di mitigazione ambientale, oltre al mancato versamento di alcuni importi (pari ad Euro 10.000 annui) dovuti in attesa della delocalizzazione dell’impianto, in realtà afferiva a fatti successivi al periodo di direzione del Furlanetto;
q) che l’importo della fideiussione che la Novamin doveva fornire alla Riserva era in realtà di euro 240.000,00 come chiarito dalla difesa del Furlanetto alle pagg.15-16 della memoria di costituzione, in quanto in attuazione di quanto previsto all’art. 2, n. 5, dalla convenzione, la fideiussione prevista nella convenzione avrebbe dovuto garantire anche un versamento di Euro 50.000,00 a titolo di compensazione ambientale da effettuare entro trenta giorni dalla sottoscrizione della convenzione e versamenti annui di Euro 10.000,00, per ciascuno dei quattro anni successivi, in vista della delocalizzazione dell’impianto. La Novamin, dopo la sottoscrizione della convenzione, aveva corrisposto alla Riserva Naturale nel luglio 2006, l’importo di Euro 50.000,00 a titolo di compensazione ambientale (cfr. doc.to n. 5 difesa). Inoltre aveva provveduto al versamento di Euro 10.000,00 (cfr. doc.to n. 6 difesa), quale versamento annuo maturato per l’anno successivo (anno 2007). All’inizio del 2008, in esito a contatti con la Riserva Naturale, aveva rilasciato quattro fideiussioni per un totale di Euro 240.000,00: una fideiussione del valore di Euro 200.000,00, rilasciate da Allianz Subalpina a garanzia dell’esecuzione degli interventi di mitigazione ambientale e tre fideiussioni dell’importo complessivo di Euro 30.000,00 rilasciate dal Credito Valtellinese a garanzia dei pagamenti di Euro 10.000,00 annuali cit., previsti dall’articolo 2 punto 5 della convenzione (cfr.doc. n.7 difesa). La Riserva Naturale, con nota del 27 marzo 2008 (cfr. doc.to n. 8 difesa), aveva richiesto una integrazione di Euro 10.000,00, che era stata rilasciata con una ulteriore fideiussione Allianz; dalla stessa nota si desumeva che le parti avevano concordato che l’importo della fideiussione, originariamente stabilito in Euro 300.000,00, venisse decurtato dell’importo di Euro 60.000,00 cit. già versati dalla Novamin per importi che erano inclusi nell’importo iniziale della fideiussione (300.000,00 – 60.000,00 = 240.000,00). Al momento del suo rilascio, la fideiussione era stata dunque ricalibrata nel suo ammontare, detraendo tutti gli importi che risultavano essere già stati corrisposti fino a quel momento;
r) che, in merito al reclamato danno connesso ai versamenti annuali dovuti in base alla convenzione in attesa della rilocalizzazione dell’impianto, chiariva la difesa che la convenzione prevedeva versamenti annuali di Euro 10.000,00, fino al quinto anno successivo alla sottoscrizione della convenzione, in vista del trasferimento dell’impianto (trasferimento che, in quanto tale, non era garantito dalla fideiussione in base alla convenzione) e che l’importo per l’anno 2007 era stato versato direttamente da Novamin, mentre una delle fideiussioni di Euro 10.000,00 era stata poi riscossa dalla Riserva Naturale per il mancato versamento da parte di Novamin (si trattava dell’importo annuale dovuto per l’anno 2010 - doc.n. 7 difesa) e che la Riserva Naturale aveva chiesto l’escussione di un’altra fideiussione rilasciata dal Credito Valtellinese per l’anno 2009, ma l’istituto di credito aveva sollevato eccezioni di carattere formale e non aveva versato nulla (cfr. doc.to difesa n. 9). Quanto all’importo annuo di Euro 10.000,00 per l’anno 2008, non era mai stata richiesta l’escussione della relativa fideiussione. Si trattava, in sintesi, di vicende del tutto estranee a responsabilità del dr. Furlanetto, cessato dall’incarico di direzione il 30 giugno 2006, così come era estranea alla sua responsabilità la rideterminazione dell’importo della fideiussione nel marzo 2008: pertanto, dell’importo del danno che la Procura imputava (anche) al Furlanetto (Euro 340.000,00, di cui 30.000,00 per gli importi annui maturati negli anni 2008, 2009 e 2011), andava detratto l’importo di Euro 30.000,00 che non aveva nulla a che vedere con la circostanza che non fosse stata rilasciata la fideiussione contestualmente alla sottoscrizione della convenzione;
s) che in merito al danno relativo all’importo maturato per gli interventi non realizzati e per le penali (garantiti dalle fideiussioni), pari ad Euro 310.000,00, per il ritardo da parte di Novamin nell’esecuzione delle opere di mitigazione indicate nella convenzione, osservava la difesa che in realtà tali opere (la cui descrizione e quantificazione era allegata al progetto presentato da Novamin nel gennaio 2006, richiamato nella convenzione del 9 giugno 2006 – doc.to difesa n. 3) erano state in massima parte eseguite, come risultava già dalla nota della Riserva Naturale del 17 aprile 2012, allegata a una richiesta di escussione della fideiussione. Precisamente risultavano eseguiti interventi per Euro 309.250,00 su Euro 346.450,00 previsti nel progetto; residuavano pertanto interventi per Euro 37.200,00 (cfr. doc.to difesa n. 21). La Riserva Naturale, dopo averne dato notizia alla Procura regionale della Corte dei conti con nota 30 gennaio 2012 (cfr. doc.to difesa n. 11), aveva escusso la fideiussione di Allianz Subalpina (che era di Euro 210.000,00) limitatamente all’importo di Euro 71.023,03, pari ad Euro 37.200,00 per opere di mitigazione non eseguite e ad Euro 33.823,03 per penale (cfr. doc.to difesa n.12). La penale era stata rideterminata dalla Riserva Naturale in misura proporzionale al valore delle opere mancanti (come da conteggio riportato nella nota 17 aprile 2012 della Riserva Naturale – cfr. doc.to difesa n. 11). Di conseguenza la Riserva, anziché quantificare la penale in Euro 5.000,00 mensili, la aveva rideterminata (evidentemente in applicazione dell’art. 1384 c.c.), in un importo pari a ca. Euro 534,00 mensili (le opere non eseguite infatti erano poco più del 10% del totale) ed il relativo importo era stato versato il 6 luglio 2012 dalla Compagnia di assicurazione (doc.to difesa n. 13);
t) che, in estrema sintesi, secondo la difesa, la Riserva non aveva subito alcun danno patrimoniale per effetto del rilascio della fideiussione con ritardo da parte di Novamin: la fideiussione era stata appropriata e capiente, tant’è vero che era stata escussa per l’intero credito esposto dalla Riserva Naturale; inoltre, circa la rideterminazione della penale da parte della Riserva Naturale, la stessa era coerente con i criteri stabiliti dalla legge (cfr. art. 1384 c.c.) e comunque era vicenda che nulla aveva a che vedere con l’incarico di direttore svolto dal Furlanetto, cessato nel giugno 2006;
u) che la pretesa attorea era comunque prescritta, in quanto, a fronte della imputazione al dr. Furlanetto della sottoscrizione, nel giugno 2006, della convenzione con Novamin, in assenza della fideiussione prevista nella convenzione stessa, l’invito a dedurre era stato notificato nel maggio 2013.
In conclusione, la difesa del Furlanetto chiedeva il rigetto della domanda e, in via gradata, un ampio esercizio del potere riduttivo.
4. All’udienza del 15.4.2015, udita la relazione del Magistrato designato prof. Vito Tenore, il Pubblico Ministero e gli avvocati dei convenuti sviluppavano i reciproci argomenti. La Procura, su consenso delle parti, depositava i documenti indicati a verbale di udienza.
DIRITTO
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E’ incontestato tra le parti che la società Larioscavi Srl (e successivamente, dal 2004, la Novamin Spa, e, quindi, la Novate mineraria s.r.l.) hanno per anni esercitato (soprattutto dal 2004 in poi) un’attività di lavorazione, frantumazione, lavaggio e deposito inerti provenienti dalla cava di Novate Mezzola (SO) nell’ambito dell’area protetta del Parco (Riserva) naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola (istituita dalla Regione Lombardia con DGR 6.2.1985), sita nel Comune di Gera Lario (CO), via Adda snc, in palese violazione di normative urbanistiche, penali e ambientali e, soprattutto, del Piano della Riserva 20.12.1996, normativa in parte precedente e in parte sopravvenuta rispetto a detta attività. Tale Piano vieta di “costruire opere edilizie o manufatti di qualsiasi genere; l’esercizio di qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo; alterazioni della qualità dell’ambiente” (v. Piano agli atti, punto VI Divieti e limiti alle attività antropiche) e consente attività antropiche assai limitate, tra le quali non rientra quella della Larisoscavi srl (v. punto 8 del Piano, Regolamentazione delle attività antropiche e, soprattutto, punto 7 ed 8 norme di attuazione che indica le attività incompatibili), la cui area di preesistente attività industriale era stata individuata tra le attività di “Recupero ambientale” attraverso Convenzione 9.6.2006 attuativa dell’art.12 del Piano, da sottoscrivere entro un anno e nella quale, una volta redatta (v. Premessa alla Convenzione), si era preso testualmente atto tra le parti (Consorzio e Novamin) che l’attività di lavorazione inerti ivi svolta produceva polveri, inquinamento acustico, luminoso e delle acque.
Tale area di Riserva, per legge regionale 30.11.1983 n.86 e per disposizioni del Piano istitutivo 20.12.1996, è dunque un biotopo di alta valenza ambientale in quanto “zona umida di valenza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici”.
Inequivoca conferma della prolungata pluri-illegittima permanenza in loco di attività imprenditoriale incompatibile con le destinazione di Piano dell’area si desume:
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dalla deliberazione del Sindaco del Comune di Gera Lario 27.5.2013 n.24 agli atti che, rilevata l’inottemperanza della Novamin spa all’ordine di demolizione e riduzione in pristino 22.9.2008 n. 1/2008 di opere abusive (presupposto logistico per svolgere attività produttiva di inquinamento ambientale), statuisce l’acquisizione ope iure in capo al Comune degli immobili e delle opere abusive (profilo urbanistico);
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dal provvedimento 12.5.2014 n.2477/14 RGGIP del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Como agli atti, con cui si dispone il sequestro preventivo degli immobili della Novamin spa e della Novate Mineraria srl sede di espletamento di attività industriale (lavaggio e selezione degli inerti provenienti dalla cava di Novate Mezzola SO) in contrasto con il d.lgs. n.152/2006 e tradottasi, per anni, nello scarico non autorizzato di acque reflue e fanghi industriali sul suolo, nell’abbandono di rifiuti speciali pericolosi (oli esausti, traversine ferroviarie dismesse) e non pericolosi (macchinari obosleti, frammenti di cemento armato, nastri trasportatori etc.) arrecanti danno all’ambiente (profilo penale ed ambientale);
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dai ripetuti rilievi del Corpo Forestale dello Stato (e dei funzionari della Provincia di Como che hanno affiancato il Corpo), confluiti in relazioni trasmesse sia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como che alla Procura contabile (v. note 3.6.2008, 9.1.2012, 1.2.2013, 10.2.2014, 17.3.2014, 18.11.2014, rispettivamente agli atti negli allegati alla citazione ai nn.1, 3, 4, 7, 8-bis, 12-bis), tese ad evidenziare la situazione dei luoghi e lo stato di ottemperanza o meno da parte dell’impresa industriale alle opere di mitigazione di cui alla Convenzione 9.6.2006 (e annesso progetto di mitigazione) indicata in fatto (profilo ambientale).
E’ dunque clamorosamente evidente la pluriennale situazione di pluri-illiceità dell’attività imprenditoriale delle società succedutesi nella gestione dell’impianto estrattivo e di lavorazione di inerti nell’area protetta del Parco, a nulla rilevando la preesistenza o meno della stessa rispetto alla nascita del Parco naturale, del connesso Piano della Riserva naturale e della relativa legge regionale 86/83, essendo notorio che sopravvenienze normative e regolamentari in ogni campo, e soprattutto in quello ambientale e/o urbanistico, impongono l’adeguamento delle pregresse (ancorchè un tempo legittime) e delle successive attività dei privati (persone fisiche o giuridiche) esercitate in aree protette ai nuovi parametri pubblicistici, tesi alla tutela di basilari valori costituzionali, in passato trascurati o non valorizzati. Ciò è confermato nel predetto dettagliato Piano 20.12.1996.
A fronte di quest’ultimo assorbente rilievo, va in ogni caso chiarito, a confutazione degli argomenti difensivi elegantemente sviluppati dalla difesa del Furlanetto in pubblica udienza 15.4.2015, che l’oggetto del giudizio non verte sulla fondatezza o meno della pretesa delle imprese estrattive succedutesi nel tempo a permanere della Riserva stante la loro preesistenza (ma con minor impatto ambientale un tempo), ma alla osservanza doverosa da parte delle stesse delle leggi in materia, del sopravvenuto e cogente Piano 20.12.1996 e, soprattutto, della convenzione 9.6.2006 sottoscritta dalla Novamin stessa e, come tale, impositiva di precisi obblighi contrattuali di temporanea mitigazione ambientale in attesa della delocalizzazione/smantellamento degli impianti entro 5 anni.
Tali obblighi sono stati violati nella vicenda in esame.
La tutela preventiva e repressiva di aree tutelate sotto il profilo urbanistico e ambientale è parimenti in modo notorio devoluta, a seconda delle rispettive competenze:
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al Ministero dell’Ambiente: si pensi al basilare esercizio del potere di intervento preventivo di cui all’art.304, d.lgs. n.152/2006 o di ordinanza di cui all’art. 313 da parte del Ministro dell’ambiente e alle sue iniziative per il risarcimento del danno ambientale , con possibilità di intervento in qualità di persona offesa dal reato nel giudizio penale (art. 315); inoltre, ai sensi dell’art. 310 del d.lgs. 152/2006, i soggetti di cui all’art. 309, comma 1 (ovvero le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse alla partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino) sono legittimati ad agire, secondo i principi generali, anche per il risarcimento del danno subìto a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del Ministero, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale , avanti al giudice amministrativo;
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ai Comuni e, nella specie, a quello di Gera Lario, attivatosi però tardivamente a fronte di clamorosi e risalenti abusi edilizi - presupposto fisico per attività imprenditoriali dannose per l’ambiente - confluiti poi, dopo anni, in ordinanza di demolizione 1/2008 del 22.9.2008 prot.3166 inottemperata e successivamente nella acquisizione al patrimonio comunale delle opere abusive con delibera 27.5.2013 n.24 depositata nell’udienza 15.4.2015;
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alle Province, e, nella specie, a quella di Como, che nel caso in esame rinnovava annualmente l’autorizzazione di attingimento acque alla Navamin senza alcuna doverosa verifica dello stato dei luoghi, di alto pregio ambientale, dove avveniva un illecito e non rilevato pluriennale scarico al suolo di acque contenenti additivi chimici (v. sent. Trib. Como, sez.Menaggio, 3.10.2012 n.81/12 in all.14 Procura; v. anche sul ruolo della Provincia il punto IV-Gestione, del preambolo del Piano 20.12.1996);
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alla Regione: sulla base della legge regionale 86/83 venne istituita la Riserva ed il Piano relativo, testualmente “di interesse regionale”;
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alle Comunità Montane (v. punto IV-Gestione, del preambolo del Piano 20.12.1996 e v. statuto del Consorzio tra Comunità montane approvato con DGR 31935/1988);
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all’Ente Parco-Riserva, succeduto nella specie al pregresso Consorzio di gestione tra Comunità montane (v. il nuovo statuto dell’ente approvato con DGR 2722/2011 attuativo della legge regionale 4.8.2011 n.12 istitutiva dell’Ente di diritto pubblico “Riserva Naturale Pian di spagna e Lago di Mezzola” tramite trasformazione del preesistente Consorzio);
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alla magistratura penale, su doverosa segnalazione di detti soggetti pubblici e del vigilante Corpo Forestale dello Stato, che tuttavia, nella specie, si è attivato, come da documentazione agli atti, solo nel 2007 acclarando vari reati ed illeciti nell’area (v. nota CFS 9.10.2014 riassuntiva su dette verifiche). Tali interventi nella magistratura ci sono dunque stati nel caso di specie (v. vari provvedimenti cautelari e sentenze di condanna per reati ambientali agli atti), seppur con ritardi dovuti a diffuse e concorrenti inerzie, in taluni casi colpevoli, degli organi pubblici segnalatori.
E tali inerzie e ritardi sopra schematizzati possono ben avere, sul piano concausale, un evidente riflesso sul danno ambientale ipotizzato dalla Procura attrice, in quanto la realizzazione dello stesso è riconducibile ad inerzie in interventi interdittivi (o di esecuzione di lavori in danno) di amministrazione attiva da parte di più soggetti, non adeguatamente valorizzati nella citazione attorea, a fronte della stasi delle imprese inquinanti succedutesi nel tempo, che non hanno effettuato opere di ripristino ambientale o di mitigazione/compensazione, se non tardivamente e parzialmente.
Un ruolo decisivo di fattiva vigilanza e di intervento sanzionatorio e interdittivo è però nel caso di specie attribuito ai vertici gestionali dell’ente di diritto pubblico “Riserva Naturale Pian di spagna e Lago di Mezzola” (finanziato dalle pregresse tre Comunità Montane consorziate in esso confluite), il cui Statuto (doc. n.19b Procura) è stato approvato con DGR 2722/2011 ed è attuativo della legge regionale 4.8.2011 n.12 istitutiva dell’Ente tramite trasformazione del preesistente Consorzio tra Comunità Montane locali (Valli del Lario e del Ceresio, Valchiavenna, Valtellina di Morbegno, soggetti ancora eroganti contributi per il funzionamento ex art.14 Statuto). L’inerzia del Consorzio e del successore Ente Parco nella vigilanza e in attività interdittive pare evidente alla luce del chiarissimo art.7, co.6 delle disposizioni di attuazione del Piano della Riserva 20.12.2006 (doc.1-bis Procura), che stabiliva che in caso di mancata stipula della Convenzione tra Consorzio e impresa di frantumazione entro un anno dal Piano, il Consorzio irrogasse le sanzioni di cui al titolo III della legge regionale 86/1983 e succ.mod. e disponesse altresì l’immediata cessazione dell’attività incompatibile.
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Alla luce di tale oggettiva premessa fattuale, normativa e sistematica, può passarsi all’esame della domanda attorea.
La Procura istante rivendica, a fronte della attuale permanenza nella Riserva dell’impianto produttivo della Novate Mineraria senza alcuna sua delocalizzazione, una prima voce di “danno ambientale”, quantificata in euro 2.888.897, quale “costo monetario per le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi”, frutto degli analitici conteggi effettuati da specializzati ingegneri del Corpo Forestale dello Stato (ing. Beltrami e Deligios in relazione 1.2.2013 in doc. 4 Procura) sulla scorta di ricognizione atomistica dei luoghi fatta congiuntamente a funzionari della Provincia alla data del 3.12.2012, dei dati forniti dalla stessa Novate Mineraria srl sul ciclo produttivo e sulla base di listini prezzi ufficiali per l’esecuzione di opere pubbliche. Il CFS, pur cosciente della mutevolezza dello scenario per la variabilità nel tempo della movimentazione dei materiali e volumi presenti, ha ben evidenziato con detta relazione 1.2.2013 (resa da soggetto terzo di natura pubblica e fondata su parametri oggettivi) sia la portata inquinante per l’ambiente dei bacini di sedimentazione, dei materiali di scarto, delle particelle in sospensione contenute nell’acqua di lavaggio degli inerti (contenente prodotto chimico flocculante), degli scarichi non autorizzati, sia i costi per rimozione rifiuti, scavo, asportazione di terreno contaminato, ripristino piano campagna, bonifica bacini di decantazione, demolizione e asportazione di manufatti in calcestruzzo e muratura, asportazione di macchinari (in uso e obsoleti) dell’impianto, tubazioni e materiale (edile e non), rifiuti ferrosi, oli e traversine. Tale complesso di operazioni comporta, alla data dei rilevi (3.12.2012) un “costo monetario per le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi” di euro 2.888.897 che la Procura definisce danno ambientale .
Va premesso, sul piano sistematico che alla luce della nota ed autorevole definizione dottrinale sui tre significati giuridici di ambiente (ambiente come paesaggio; ambiente come difesa degli elementi costitutivi del pianeta -acqua, suolo, aria etc.- e ambiente come territorio oggetto del diritto urbanistico) e della giurisprudenza fondata sull’analisi degli artt. 9 e 32 della Costituzione, può ormai ritenersi pacifica la definizione di ambiente come “bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutele; ma tutte nell'insieme, sono riconducibili ad unità” (C.cost. 30 dicembre 1987, n. 641).
In base all’art. 300 del d.lgs.152/2006, il legislatore italiano fornisce per la prima volta una definizione di danno ambientale , statuendo che “E' danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima”. Trattasi di una definizione diversa da quella di cui all'art. 2 della direttiva 2004/35/CE (secondo cui è danno ambientale : a) il danno alle specie e agli habitat naturali protetti in base alle direttive Habitat ed Uccelli della Comunità Europea, ad esclusione di quei danni preventivamente identificati di un'“attività professionale” espressamente autorizzata dalle autorità competenti; b) il danno alle acque, vale a dire qualsiasi modificazione significativa e negativa dello stato ecologico, chimico e/o quantitativo e/o sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva 2000/60/CE, a eccezione degli effetti negativi cui si applica l'articolo 4, paragrafo 7 di tale direttiva; c) ogni contaminazione del terreno che crei un rischio significativo di effetti negativi sulla salute umana a seguito dell'introduzione diretta o indiretta nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze preparati organismi o microrganismi) perché effettuando un generico riferimento alle “risorse naturali” sembra dare ingresso alla tutela civilistica anche a risorse naturali, come per esempio l'atmosfera, escluse dalla definizione di danno ambientale contenuta nella direttiva comunitaria.
Inoltre l'art. 311, del d.gs 152/2006 dedicato al “Risarcimento del danno ambientale ”, ribadendo la risarcibilità del danno ambientale già statuita dall’art.18, l. n.349/1986 (seppur con devoluzione della giurisdizione all’a.g.o.), recita testualmente: “Chiunque realizzando un fatto illecito, o omettendo attività o comportamenti doverosi, con violazione di legge, di regolamento, o di provvedimento amministrativo, con negligenza, imperizia, imprudenza o violazione di norme tecniche, arrechi danno all'ambiente, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, è obbligato al ripristino della precedente situazione e, in mancanza al risarcimento per equivalente patrimoniale nei confronti dello Stato”.
Il bene “ambiente” trova nel nostro ordinamento, sul piano preventivo e repressivo, una tutela legislativa, penale, amministrativa, civile, e, come questo giudizio conferma, anche amministrativo-contabile a fronte di condotte di soggetti pubblici-persone fisiche che con la loro inerzia producano danno ambientale . E i soggetti coinvolti, in varie vesti, nella protezione dell’ambiente, come sopra detto, sono molteplici: Ministero dell’Ambiente, Regioni, Province, Comunità montane, Comuni, Enti-Parco, Corpo Forestale, Magistratura penale, nonché le stesse persone fisiche o giuridiche che sono o che potrebbero essere colpite dal danno ambientale , o che vantino un interesse alla partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino: anche esse sono legittimate ad agire, secondo i principi generali, per il risarcimento del danno subito a causa del ritardo nell’attivazione, da parte del Ministero, delle misure di precauzione, di prevenzione o di contenimento del danno ambientale , avanti al giudice amministrativo.
L’azione di risarcimento è finalizzata al recupero economico dei danni ambientali o al ripristino originario della risorsa ambientale danneggiata. Il risarcimento viene pertanto effettuato in forma specifica (ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile) o per equivalente (attraverso una precisa quantificazione economica/monetaria del danno o attraverso una valutazione equitativa operata dal Giudice sulla base del profitto conseguito dal trasgressore e del costo necessario per il ripristino dei luoghi).
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Ai sensi dell’art. 313, co.6, del d. lgs. 3.4.2006 n. 152 “nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all'Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio” (sul tema C.Conti Sez. Sardegna, 18 settembre 2008 n.1830, confermata da sez.I app., 31.1.2013 n.77). Tale norma ha introdotto un chiaro discrimine nella giurisdizione in materia di danno ambientale , appartenente in via generale al giudice ordinario, salvo i casi in cui tale danno sia “provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti”, nel qual caso il Ministero non può agire autonomamente, ma deve limitarsi ad inviare “rapporto all'Ufficio di Procura regionale”, per l’azione di competenza dinanzi alla Sezione giurisdizionale della stessa Corte. Nella specie, come rettamente rimarcato dalla parte attrice sulla scorta di precedenti specifici (C.conti, sez.Molise, 6.12.2010 n.144; id., sez.Toscana 31.5.2012 n.273), la conoscenza di tale voce di danno da parte della Procura contabile è avvenuta non già su segnalazione del Ministero, ma del Corpo Forestale la cui relazione, specifica, concreta e dettagliata (parametri di ricevibilità/procedibilità dell’azione della Procura rilevanti ex 17, comma 30-ter, del d.l. n.78/2009), è stata inviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como. Tuttavia, ad avviso del collegio, tale canale di conoscenza non preclude la giurisdizione di questa Corte nei confronti di soggetti, quali i convenuti, incontestabilmente sottoposti a giurisdizione contabile quali funzionari pubblici autori di un danno a beni pubblici.
In punto di giurisdizione la Sezione ritiene altresì di precisare quanto segue: il decreto legislativo n. 152 del 2006 nel dettare norme in materia ambientale ha disposto - all’art. 318, co. 2, lett. a) - l’abrogazione dell’art. 18 (con esclusione del comma 5) della legge n. 349 del 1986; è, quindi, venuta meno la disposizione recata dal comma 2 dell’art. 18, a mente della quale per la materia del danno ambientale disciplinata dal comma 1 «la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3». Lo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006 ha previsto, come detto, all’art. 313, comma 6, che «nel caso di danno provocato da soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti, il Ministro dell’ ambiente e della tutela del territorio e del mare, anziché ingiungere il pagamento del risarcimento per equivalente patrimoniale, invia rapporto all’Ufficio di Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti competente per territorio». Dovrebbe, quindi, affermarsi (come statuito anche da C.conti, sez.II app., 26.11.2014 n.684) l’applicabilità della menzionata normativa al caso di specie in base a quanto previsto dall’art. 5 c.p.c., secondo cui «la giurisdizione e la competenza si determinano con riferimento alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda …»; trattasi, infatti, di domanda di risarcimento del danno che è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 . Va, però, rammentato che - ai sensi dell’art. 303, comma 1 lett. f), dello stesso decreto legislativo – la parte sesta di tale d.lgs. (che comprende anche l’art. 318) «non si applica al danno causato da un’emissione, un evento o un incidente verificatosi prima della data di entrata in vigore della parte sesta del presente decreto»; e nella specie i fatti di danno ambientale contestati risalgono, in parte, anche a data antecedente all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006.
Tuttavia la pretesa attorea qui azionata si fonda su un danno ambientale quale “costo monetario per le operazioni di ripristino dello stato dei luoghi”, danno acclarato dal Corpo Forestale dello Stato con relazione 1.2.2013 (in allegato 4 Procura) in relazione al danno ambientale da ripristinare ad oggi sussistente e, dunque, ben successivo al 2006, data di entrata in vigore del d.lgs n.152.
Sussiste dunque la piena giurisdizione di questa Corte sulla intera domanda attorea di danno ambientale dalla data dell’accertamento dell’1.2.2013 e dunque sussistente integralmente a tale data.
3. Tuttavia, affinché una responsabilità civile e/o amministrativo-contabile per danno ambientale da “ripristino dello stato dei luoghi” sia ipotizzabile, quest’ultimo: a) deve essere concreto e quantificabile, b) i responsabili debbono essere individuabili; c) deve essere possibile accertare il nesso di causalità tra il danno e l'attività del responsabile.
Giova chiarire, a fronte di rilievi svolti in udienza dai difensori dei convenuti Deghi e Poli, che tale danno è strettamente connesso e causalmente consequenziale all’omessa delocalizzazione dell’impianto prevista da legge, dal Piano e dalla Convenzione: coerentemente dunque la Procura rivendica tale costo pubblico di ripristino dello stato dei luoghi in conseguenza della suddetta omessa delocalizzazione.
Orbene, pur a fronte di un danno ambientale concreto e ben quantificato dal CFS con la suddetta relazione 1.2.2013 e riconducibile alle imprese succedutesi nella gestione dell’invasiva attività di lavorazione di cui è causa, sul piano causale le responsabilità da condotta omissiva di soggetti pubblici che hanno contribuito al protrarsi pluriennale di lesioni al bene ambiente, non intervenendo sia sulla omessa delocalizzazione degli impianti sia, nelle more, sulla parziale e tardiva esecuzione di opere di mitigazione ambientale, sono, ad avviso del Collegio, molteplici e non riconducibili, come reclamato dalla Procura (che, sul punto, nulla contesta al terzo convenuto Furlanetto) ai soli convenuti Deghi (presidente e legale rappresentante del Consorzio) e Poli (responsabile del competente servizio e direttore ff. pro-tempore dall’1.7.2006 al 30.6.2007), quali vertici gestionali dell’Ente parco-Riserva (ex Consorzio di Comunità Montane).
Ed invero, evidenti appaiono le inerzie del Ministero dell’Ambiente (titolare di azione risarcitoria, di ordinanza esecutiva di ripristino ambientale in forma specifica ex art.313, d.lgs. n.152/2006, ma, ancor prima, di incisive misure ripristinatorie dello stato dei luoghi ex art.306, d.lgs. n.152), di vari Comuni (Gera Larico, Sorico, Dubino, Novate, Mezzola, Verceia, sul cui territorio insiste la Riserva : v. Piano 20.12.1996), della Provincia di Como, delle Comunità Montane locali (Alto Lario occidentale, Valchiavenna, Valtellina di Morbegno, consorziate e gestori della Riserva, v. Piano cit.) e della Regione (sulla base della legge regionale 86/83 venne istituita la Riserva ed il Piano relativo, testualmente “di interesse regionale”), i cui vertici non sono stati evocati in questo giudizio, e che ben avrebbero potuto e dovuto tempestivamente intervenire, non solo a tutela delle acque e del territorio, ma anche sul piano edilizio (in primis il Comune) sulle strutture contra legem edificate dalle società di gestione degli impianti, oltre che segnalare (tutti gli enti locali predetti) i fatti di pluri-illiceità ambientale acclarati ed il degrado dello stato dei luoghi al Ministero dell’Ambiente ed alla Procura della Repubblica per interventi interdittivi e repressivi che avrebbero, se tempestivamente effettuati, precluso il protrarsi delle attività di danneggiamento ambientale. E lo stesso Corpo Forestale dello Stato, in attuazione di doverosi compiti di vigilanza, ben avrebbe potuto e dovuto monitorare, riscontrare e segnalare anche ben prima dei rilevi poi confluiti in ripetute ed accurate segnalazioni alle magistrature (penale e contabile) dal 2008 al 2014, le evidenti e risalenti illegittimità gestionali delle società succedutesi dal 1975 nell’attività de qua ed operanti nella Riserva Naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola, soprattutto dopo la redazione di un formale Piano della Riserva, risalente al lontano 20.12.1996, statuente interventi di compatibilizzazione a salvaguardia dell’ambiente.
Accanto a tali soggetti pubblici, anche i convenuti Deghi e Poli, quali soggetti esponenziali del Consorzio tra le tre suddette Comunità Montane (poi Ente Parco), si sono, con colpa grave, tardivamente attivati ma con meri interventi cartacei intimatori e pungolatori (agli atti) nei confronti dei vertici delle società predette, con impulsi per Conferenze di servizi, giungendo ad una convenzione con la Novamin spa (già Larioscavi srl e poi Novate mineraria srl) solo il 9.6.2006, ovvero con circa 8 anni di ritardo rispetto a quanto stabilito nel Piano della Riserva, che ne imponeva invece la sottoscrizione entro un anno dalla sua pubblicazione sul BURL (ergo entro il 25.2.1998). Tale convenzione prevedeva testualmente la ”delocalizzazione, smantellamento, ricollocazione dell’impianto di frantumazione entro 5 anni dalla sottoscrizione” (mai avvenuta) e nelle more “misure di mitigazione entro sei mesi dalla sottoscrizione” (in parte eseguite).
In tale arco temporale anteriore alla tardiva sottoscrizione della convenzione, per grave negligenza, alcun intervento obbligatorio e officioso ripristinatorio (anche in danno della società inottemperante, come statuito dall’art 8 delle norme di attuazione del Piano) o interdittivo (né sanzionatorio-amministrativo) risulta essere stato assunto dal Consorzio (poi Ente) gestore della Riserva o da altro ente pubblico locale o nazionale, benché l’articolo 7, co.7 delle norme di attuazione Piano prevedesse assai chiaramente, in caso di mancata stipula della Convenzione, poteri sanzionatori e soprattutto interdittivi dell’attività imprenditoriale in corso che, ove intervenuti, avrebbero attenuato il danno ambientale .
Parimenti nulla è stato fatto, dopo la convenzione, per pretendere l’osservanza nei tempi pattuiti della concordata e mai avvenuta delocalizzazione degli impianti, temporalmente fissata in 5 anni dalla sottoscrizione della convenzione 9.6.2006 (art.2, co.4), e ad oggi ancora funzionanti (v.relaz. CFS 13.3.2014) salvo provvedimenti della magistratura penale.
Ed è proprio questa inerzia, dunque, l’essenza comportamentale (omissiva) del cagionato danno ambientale reclamato dalla Procura, per costi connessi al “ripristino dello stato dei luoghi”.
Difatti, tale pluriennali inerzie plurisoggettive nell’assumere fattive iniziative interdittive o di ripristino in danno da parte degli organi amministrativi preposti a vigilanza ambientale ed edilizia e alla repressione di abusi (si ripete: Ministero dell’Ambiente, Provincia di Como, Comuni su cui la Riserva insiste, tre Comunità montane consorziate, Regione, Corpo Forestale dello Stato), e persino nella doverosa e soprattutto tempestiva segnalazione alla Procura della Repubblica di reati (circostanza che avrebbe potuto condurre ad un rapido sequestro dell’area - intervenuto assai tardivamente per inerzie nel segnalare i fatti -, provvedimento ostativo al protrarsi di danni all’ambiente), sono da considerare concause determinanti del danno erariale contestato dalla Procura ai soli convenuti Deghi e Poli, soggetti sicuramente titolari di poteri interdittivi Consortili sull’attività dannosa per l’ambiente ex art.7, co.7 Norme di Attuazione (NdA) del Piano e di ulteriori poteri di “esecuzione in danno dei proprietari” delle opere di compatibilizzazione ex art.7, co.5 del NdA del Piano stesso e addirittura di esproprio (art.11, NdA Piano agli atti).
La particolare responsabilità (colpa grave) dei vertici del Consorzio è ravvisabile, secondo la Sezione, anche dopo la sottoscrizione della Convenzione 9.6.2006, i cui puntuali e formalizzati impegni di delocalizzazione e, nelle more, di compatibilizzazione non sono stati onorati, se non in minima parte, dalla Novamin spa senza alcun intervento sostitutivo in danno o interdittivo del Consorzio.
In applicazione della doverosa imputazione a ciascuno dei predetti ulteriori vari inerti attori pubblici di questa grave vicenda di danno ambientale (non evocati in giudizio dalla Procura) del quantum addebitabile a ciascuno di essi, agenti con evidente colpa grave non diversamente dai convenuti, ritiene equo il Collegio addebitare ai convenuti Deghi e Poli, da dividere in parti eguali al 50% ciascuno, la minor somma di euro 500.000,00, pari a quota parte superiore ad un mero aritmetico 1/8 (ovvero 361.112,12 astrattamente attribuibili in parti eguali agli otto soggetti pubblici inerti predetti) dei contestati euro 2.888.897,00, avendo il Consorzio di Comunità montane un più elevato ruolo di vigilanza e di intervento (anche interdittivo) sul Parco-Riserva, in quanto istituzionalmente creato a tal fine dal relativo Piano.
Tale importo, pur a fronte della oggettiva non avvenuta, seppur doverosa, delocalizzazione dell’impianto (e dunque del danno da costi per “ripristino dello stato dei luoghi” ), è poi ulteriormente riducibile, sia in considerazione della parziale esecuzione da parte di Novamin di alcune opere di compatibilizzazione-mitigazione, sia in adeguata applicazione dell’assai pertinente potere riduttivo dell’addebito (tenuto conto: delle gravi carenze di organico nel Consorzio in cui i convenuti erano chiamati a operare quasi in via esclusiva; della intervenuta adozione di plurime diffide alle società tese ad intervenire sulle fonti di inquinamento e ad ottemperare agli impegni assunti con la convenzione 9.6.2006; dell’impegno profuso per tentare, coinvolgendo le imprese ed altri enti locali, soluzioni consensuali al problema con Conferenze di Servizi; della preesistenza dell’impianto di lavorazione che poneva problemi di conciliazione di contrapposte esigenze pubblicistiche e privatistiche; delle inerzie delle società succedutesi ivi operanti nel segnalare “senza indugio” ex art.305, d.lgs. n.152/2006 il danno prodotto alle competenti autorità, indicando le iniziative ripristinatorie e correttive adottate e adottande) ad euro 300.000,00, da suddividere sempre in parti eguali al 50% ciascuno e senza vincolo di solidarietà passiva, stante l’assenza di dolo, tra i soli convenuti Deghi Alberto e Poli Paolo.
Osserva il Collegio, a fronte della pacifica non delocalizzazione degli impianti (foriera di danno ambientale ), circa le opere di compatibilizzazione-mitigazione (concordate nel progetto di mitigazione confluito nell’art.3 della convenzione 9.6.2006: v. doc.11 Furlanetto) che risulterebbero parzialmente eseguite da Novamin, seppur con notevole ritardo, e che comporterebbero secondo le difese dei convenuti, una riduzione del danno ambientale (comunque persistente stante, come detto, la assorbente incontestata non delocalizzazione dell’impianto), che su ciò che Novamin avrebbe realmente realizzato in attuazione dell’art.3 suddetto vi è contrasto tra le parti.
A fronte della affermazione sia della difesa Poli-Deghi (v. doc.19 sub 21) che della difesa Furlanetto (v doc. 21), che producono la medesima attestazione 17.4.2013 a firma Poli-Spreafico circa l’asserita esecuzione di gran parte di tali opere di mitigazione allegate alla convenzione 9.6.2006 (realizzazione di mere opere di contorno: pista ciclabile del valore di 100.000 euro; realizzazione di manto bituminoso su strada esistente di accesso all’impianto e potenziamento impianto irrigazione per un valore di 209.250 euro; non realizzazione della sola piantumazione di essenze arbustive e relativo impianto di irrigazione per euro 37.200), la Procura contrappone (v. pagg. 15-20 citazione) il testo delle relazioni 17.3.2014 e 10.2.2014 del CFS sulla Convenzione 9.6.2006 suddetta, fondate su accesso sui luoghi. La Convenzione suddetta prevede all’art.3, oltre alla piantumazione di essenze arbustive (pacificamente non realizzata) e relativo impianto di irrigazione, altre opere non realizzate dalla Novamin e, segnatamente: abbattimento polveri con acqua nebulizzata; realizzazione di manto di asfalto ecologico di 4 mt di larghezza con piazzola di scambio mezzi pesanti e cunette (v. punto 4.5 pag.30-31 progetto allegato a convenz.cit.); abbattimento rumori; intervento su luci per inquinamento luminoso; verifiche e interventi su captazione/derivazione idrica e scarico acque. E le relazioni del CFS cennate, oltre a rimarcare tali carenze di opere di mitigazione, attestano che l’impianto di frantumazione inerti risulta ancora in attività (“con modalità tali da ipotizzare la commissione di nuovi reati”) senza essere delocalizzato come da art.2, co.4 dell’accordo in convenzione (v. relaz.CFS 17.3.2014 cit.).
In buona sostanza, la Procura attrice, con attestazioni del CFS, ha comprovato la sostanziale non esecuzione di molte opere di mitigazione ambientale che avrebbero attenuato, ma solo dalla loro realizzazione in poi (ergo, non per gli anni pregressi, così ledendo l’habitat naturale della Riserva) , il danno ambientale e che non sono solo quelle (tra l’altro eseguite solo in parte) del progetto di mitigazione confluito nell’art.3 della convenzione 9.6.2006 (v. doc.11 Furlanetto): la sola realizzazione (non in conformità alla convenzione) di un manto d’asfalto convenzionale (tra l’altro di soli 2.400 mq in luogo dei prescritti 4.650) e la realizzazione di una pista ciclabile sull’argine del fiume Adda, in realtà non prevista in convenzione 9.6.2006, hanno dunque solo una mera limitata portata decurtante sul danno ambientale cagionato da Novamin (e in precedenza da Larioscavi e successivamente da Novate mineraria), in quanto non coprono tutte le cinque criticità sunteggiate all’art.3 della pluricitata convenzione 9.6.2006 (di cui il progetto di compatibilizzazione allegato copre solo una parte degli interventi necessari) e rilevate dal CFS nelle predette relazioni ambientali.
Di tale limitata portata decurtante di opere di compatibilizzazione eseguite si è tuttavia sopra tenuto conto in sede di quantificazione del danno ambientale imputato ai convenuti Deghi e Poli in parti eguali e senza vincolo di solidarietà, ma ciò che rileva ai fini dell’acclarato danno ambientale e della sua quantificazione è la oggettiva e persistente non avvenuta delocalizzazione-smantellamento dell’impianto di frantumazione (circostanza fondante il reclamato danno ambientale da costi di “ripristino dello stato dei luoghi”).
4.Venendo alla seconda voce di danno reclamata dalla Procura, pari ad euro 310.000,00 per lucro cessante, parte attrice ritiene che lo stesso tragga origine dal fatto che il Consorzio gestore della Riserva naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola (poi Ente pubblico):
a) non ha acquisito al proprio bilancio gli importi previsti dall’art. 2, c. 2 della convenzione suddetta, ossia 5.000,00 euro a titolo di penale, per ogni mese di ritardo (53 mesi alla data della relazione CFS del 10.2.2014, pari ad euro 265.000,00 e 63 mesi alla data della citazione attorea, pari ad euro 310.000,00) nella realizzazione da parte della Larioscavi Srl (successivamente Novamin Spa, quindi Novate mineraria s.r.l.) delle opere di mitigazione ambientale previste agli art.3 e 4 della convenzione, opere che avrebbero dovuto essere iniziate entro un mese dalla sottoscrizione e concludersi entro sei mesi dalla sottoscrizione stessa e realizzate, come detto, solo in assai minima parte (mera posa in opera di un manto d’asfalto convenzionale);
b) il Consorzio, a copertura assicurativa a garanzia delle suddette opere di mitigazione e “compatibilizzazione” di cui all’art.3 e 4 cit. della convenzione e del pagamento della connessa penale di cui al punto a), non ha escusso le relative polizze fideiussorie, tra l’altro tardivamente e parzialmente prestate in date 15.2.2008 e 2.4.2008 dalla Allianz Subalpina (210.000 euro) e in data 22.4.2008 dal Credito Valtellinese (30.000 euro con tre polizze) che aveva, tra l’altro, eccepito la non debenza di parte delle somme (euro 10.000, v. doc.18 Procura).
Va preliminarmente disattesa sul punto l’eccezione della difesa dei convenuti Poli-Deghi in ordine alla pretesa legittimità della intervenuta riduzione dell’importo della fideiussione ottenuta da Allianz. Difatti, la fideiussione concordata il 9.6.2006 era stata ridotta dai suddetti 300.000 euro statuiti in convenzione a 240.000 euro, in quanto, successivamente alla stipula della convenzione 9.6.2006, la Novamin s.p.a., in data 18.7.2006, aveva provveduto a corrispondere al Consorzio Riserva Naturale Pian di Spagna e Lago di Mezzola la somma di € 50.000,00 (v.reversale 18.7.2006 in doc. 19 difesa conven.- sub n. 6) ed in data 3.1.2008 l’ulteriore somma di € 10.000,00 (reversale 3.1.2008 in doc. 19 difesa conven. - sub n. 7), in attuazione a quanto previsto all’art. 2, n. 5 della convenzione.
Poiché la convenzione 9.6.2006 testualmente prevedeva, all’art. 2, “l’obbligo di Novamin di versare una fideiussione pari ad euro 300.000,00 contestualmente alla sottoscrizione del presente atto a favore della Riserva Naturale a garanzia della realizzazione delle opere di cui agli articoli 3 e 4, e dei versamenti previsti dal comma 5 del presente articolo”, e poiché la fideiussione copriva dunque sia la realizzazione delle opere di mitigazione/compatibilizzazione, sia i versamenti previsti dal punto 5 per compensazione ambientale sino alla concordata delocalizzazione degli impianti (per l’appunto € 50.000,00 + € 10.000,00), la difesa Deghi-Poli ritiene che, avendo versato questi ultimi importi la società, la richiesta di Novamin di ridurre la fideiussione dell’importo di € 60.000,00, era stata correttamente accolta dalla Riserva.
Il Collegio non può però condividere tale scelta gestionale e la sua difesa in questa sede, ritenendola in contrasto con l’art.2, co.3 della convenzione 9.6.2006, che consentiva lo svincolo della fideiussione da 300.000 euro solo dopo la “completa realizzazione delle opere di cui agli art.3 e 4”, pacificamente non avvenuta. La garanzia fideiussoria doveva dunque restare integra nell’importo originariamente pattuito in convenzione (300.000 euro), senza possibilità di modifica unilaterale “di fatto”.
Giova poi rimarcare che all’udienza del 15.4.2015 la Procura ha lealmente preso atto di quanto eccepito e documentato dalle difese dei convenuti Poli-Deghi (doc.19 sub 21 e 22 difesa) circa l’avvenuta escussione di una polizza fideiussoria Allianz Subalpina di euro 71.023,03 da parte del Consorzio-Riserva Naturale Pian di Spagna-Lago di Mezzola, con conseguente riduzione della suddetta voce di danno inizialmente reclamata in citazione.
Circa una ulteriore quota di fideiussione (di complessivi euro 30.000) prestata dal Credito Valtellinese, pari ad euro 10.000, che, secondo le difese Dogni-Poli (pag.21 comparsa costit.), sarebbe stata introitata dal Consorzio-Riserva a copertura della penale per la tardiva e parziale realizzazione di opere di mitigazione ambientale e, dunque, da valutare per ridurre la voce di danno in esame, osserva il Collegio che detto importo è in realtà stato già considerato e computato dalla Procura (v. pag.23 citaz.), non quale introito connesso alla penale per le opere di mitigazione di cui all’art.2, co.2 della Convenzione 9.6.2006 in esame, ma quale introito (rectius quota parte dello stesso) connesso alla omessa alla compensazione ambientale per omessa delocalizzazione/smantellamento dell’impianto di frantumazione di cui all’art.2, co.5, per cui se ne terrà conto nel prosieguo della sentenza in sede di valutazione della terza voce di danno reclamata dalla Procura.
In altre parole, l’oggettivo avvenuto introito di tali 10.000 euro versati al Consorzio dal fideiussore Credito Valtellinese, e non contestato da alcuna parte in causa, può essere ovviamente valutato una sola volta, e la Procura lo ha fatto, imputando l’entrata all’omessa compensazione ambientale per mancata delocalizzazione/smantellamento dell’impianto di frantumazione e non quale introito connesso alla penale per le opere di mitigazione di cui all’art.2, co.2 della Convenzione 9.6.2006. Tale somma non può dunque essere scomputata dalla voce di danno in esame.
Dall’importo di 310.000 euro, come correttamente quantificati dalla Procura, va invece detratto, come rettamente rimarcato dalle difese, l’importo corrispondente al periodo di 6 mesi, decorrenti dal mese successivo alla scrittura 9.6.2006, entro cui la Novamin avrebbe dovuto realizzare le opere di mitigazioni, non essendo in mora in tale arco temporale. Tale somma da detrarre è pari ad euro 30.000 (5.000 x 6 mesi) e porta ad un danno di euro 280.000.
Tale danno (280.000 euro predetti, da cui detrarre i soli 71.023,03 euro già escussi dal fideiussore Allianz) è tuttavia contestato dalle difese Dogni-Poli, secondo cui il Consorzio, tramite il Poli, avrebbe legittimamente richiesto alla Novamin ed al fideiussore Allianz, ottenendola da quest’ultimo, la sola quota di penale (pari a euro 71.023,03) da tardiva realizzazione delle misure di mitigazione (63 mesi secondo la difesa Poli-Deghi pag.22) connessa al valore delle opere non realizzate e non certo al valore iniziale delle opere da eseguire. In sintesi, il Consorzio avrebbe, secondo la difesa, operato una corretta riduzione della iniziale penale di 5.000 euro al mese (per ogni mese di ritardo) fissata all’art.2, co.2 della convenzione 9.6.2006, valutando le opere di mitigazione parzialmente realizzate dalla Novamin e giungendo all’importo di € 71.023,03, che derivava dal conteggio 17.4.2012 del Poli composto, per € 37.200,00 quale controvalore delle opere di mitigazione ambientale non realizzate ed € 33.823,03 per penale di € 5.000,00 mensili (quella oggetto di convenzione e di contestazione) calcolata sui 63 mesi di ritardo, rapportata però alla parte di opere ineseguita. Dunque il Poli, nel proprio conteggio 17.4.2012 agli atti, più volte citato, dopo aver quantificato le opere di mitigazione realizzate da Novamin in € 309.250,00 (doc. 19 difesa Poli Deghi- sub n. 21; doc.21 difesa Furlanetto), accertando la sola mancata esecuzione delle opere di schermatura dell’impianto, per un controvalore di € 37.200,00, aveva proporzionato la penale convenzionale escussa dal fideiussore alle opere ineseguite (se fossero state tutte ineseguite la penale sarebbe stata di € 315.000,00, ma essendo state realizzate opere di mitigazione per € 309.250,00, anziché per € 346.450,00, ha proporzionato la penale al minor importo di € 37,200,00, oltre a richiedere il pagamento del controvalore di dette opere).
Tale ragionamento delle difese non appare ad avviso del Collegio convincente, per gli argomenti già prospettati nel precedente punto 3 (pagg.48-49) della motivazione, non risultando realizzate non solo la piantumazione di essenze arbustive e relativo impianto di irrigazione, ma anche le restanti criticità: abbattimento polveri con acqua nebulizzata; realizzazione di manto di asfalto ecologico di 4 mt di larghezza con piazzola di scambio mezzi pesanti e cunette (v. punto 4.5 pag.30-31 progetto allegato a convenz.cit.); abbattimento rumori; intervento su luci per inquinamento luminoso; verifiche e interventi su captazione/derivazione idrica e scarico acque. La sola realizzazione (non in conformità alla convenzione) di un manto d’asfalto convenzionale (tra l’altro di soli 2.400 mq in luogo dei prescritti 4.650) e la realizzazione di una pista ciclabile sull’argine del fiume Adda, in realtà non prevista in convenzione 9.6.2006, non coprono tutte le cinque criticità sunteggiate all’art.3 della pluricitata convenzione 9.6.2006 (di cui il progetto di compatibilizzazione allegato copre solo una parte degli interventi necessari) e rilevate dal CFS nelle predette relazioni ambientali.
A ciò aggiungasi che la rivendicata riducibilità della pattuita penale di 5.000 euro per ogni mese di ritardo, non è prevista inter partes nella convenzione 9.6.2006, e la asserita applicabilità al caso di specie dell’art.1384 c.c. (anche, secondo la difesa orale del patrono del Furlanetto, sulla base del richiamo all’art.11, co.2, l. 7.8.1990 n.241) non considera che la norma, pur in generale operante, secondo pacifica giurisprudenza, anche nei rapporti con la P.A. (Cass. 9366/1992; id., 5261/1977), consente tale riduzione solo al giudice (e dunque non alle parti unilateralmente) e comunque, testualmente, “avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento”: secondo attenta dottrina e giurisprudenza, il riferimento all’interesse del creditore comporta che, ove questi abbia ricevuto scarsa utilità dalla prestazione parziale (e tale evenienza ben si attaglia alla fattispecie in esame), la penale è dovuta egualmente per l’intero. In ogni caso tale unilaterale riduzione della penale, avvenuta “di fatto”, non ha assunto la doverosa forma scritta, pur intervenendo a modificare scrittura tra un privato ed una P.A., nei cui rapporti convenzionali e contrattuali, notoriamente, vige la regola della forma scritta, soprattutto in caso di actus contrarius (o di modifica di tale actus, se quest’ultimo sia un atto scritto, quale è la convenzione 9.6.2006).
Tuttavia il Collegio, pur non ritenendo applicabile in punto di diritto il suddetto art.1384 c.c., tenuto conto della parziale già avvenuta escussione di fideiussione Allianz per euro 71.023,03 e in ragionevole esercizio del pertinente potere riduttivo dell’addebito attribuito a questa Corte, ritiene che l’importo del danno reclamato dalla Procura possa essere ridotto ad euro 150.000, da imputare nella paritetica misura di 71.250 ciascuno ai convenuti Poli e Deghi (95% del danno) e nella misura di euro 7.500 al Furlanetto (direttore del consorzio solo dal 1.7.2005: 5% del danno), tenuto conto della innegabile realizzazione di parte delle opere di mitigazione di cui alla Convenzione 9.6.2006 (garantite dalla penale de qua), della finalità equitativa che ha ispirato il Poli ed il Deghi nel ridurre la penale nei propri conteggi, della loro estrazione non giuridica, delle gravi carenze di organico nel Consorzio in cui i convenuti erano chiamati a operare quasi in via esclusiva, della intervenuta adozione di plurime diffide alle società tese ad intervenire sulle fonti di inquinamento e ad ottemperare agli impegni assunti con la convenzione 9.6.2006, dell’impegno profuso per tentare, coinvolgendo le imprese ed altri enti locali, soluzioni consensuali al problema con Conferenze di Servizi.
Il riparto soggettivo tra i tre convenuti del quantum sopra determinato tiene invece conto del maggior contributo causale e psicologico (colpa grave) dei convenuti Deghi (presidente e legale rappresentante del Consorzio, statutariamente competente ex art.10 St. a rilasciare le autorizzazioni, i nulla osta ed i pareri di competenza dell’ente e, sino alla nomina del dr. Furlanetto a direttore del consorzio il 1.7.2005, preposto, in mancanza del direttore, anche a compiti propriamente gestionali, coadiuvato dal geom. Poli) e Poli (funzionario responsabile del competente servizio, direttore ff. pro-tempore e, sin dalla deliberazione del consiglio direttivo n. 33/1997, titolare di specifiche attribuzioni gestionali rilevanti per i fatti di causa, nonchè direttore dell’ente dal 1.7.2006 al 31.12.2006, incarico prorogato fino al 30.6.2007), che hanno seguito tutte le tappe gestionali della vicenda di pluriennale violazione ambientale, prima e dopo la firma della convenzione 9.6.2006 (come si evince dalla vasta produzione documentale a loro firma agli atti) e sono rimasti con colpa grave sostanzialmente inerti. Detto riparto soggettivo del quantum tiene altresì conto della assai limitata durata dell’incarico di Direttore della Riserva del Furlanetto (dall’1.7.2005 al 30.6.2006), pur insediato al momento della stipula della convenzione 9.6.2006 e, come tale, tenuto a pretendere da Novamin spa la contestuale presentazione di integrale fideiussione (che avrebbe garantito l’introito della penale da ritardata o omessa realizzazione di opere di mitigazione e/o delocalizzazione), il cui differimento a momenti successivi (ovvero alla approvazione della stessa dal CdA), non è affatto una riscontrata prassi bancaria, commerciale o contrattuale, come affermato, ma senza riscontri probatori, dalla difesa del Furlanetto, né può giustificarsi per asseriti timori di sanzioni Comunitarie in caso di ritardi ulteriori nei concordati interventi ambientali: un buon amministratore, al pari qualsiasi oculato contraente (ed anzi con maggior diligenza, disponendo di beni, interessi e denari pubblici) deve pretendere che le garanzie correlate ad una convenzione siano giuridicamente operative dalla data di sottoscrizione dell’accordo e non meramente oggetto di “assicurazioni verbali” (tra l’altro fornite dalla poco affidabile Novamin, da anni riottosa a conformarsi a legge) su future (e non formalizzate) “adottande” garanzie della controparte o di compagnie di assicurazioni. Anche quest’ultima condotta configura dunque colpa grave.
5. Passando alla terza e conclusiva voce di danno reclamata dalla istante Procura, la stessa, pari ad euro 30.000,00, concerne un lucro cessante, in quanto dal rapporto del CFS del 9.1.2012 e da quello del 10.2.2014, risulta che il Consorzio gestore della Riserva naturale Pian di Spagna Lago di Mezzola non ha acquisito al proprio bilancio gli importi previsti a titolo di compensazione ambientale in attesa di delocalizzazione dell’impianto inquinante, di cui all’art. 2, c. 5, della convenzione 9.6.2006, a valere per le annualità 2008, 2009 e 2011. Risulta infatti che l’Ente ha incamerato € 50.000,00 iniziali, e poi solo una parte (due annualità) per il quinquennio successivo di “omessa delocalizzazione”: € 10.000,00 per l’anno 2007 ed € 10.000,00 per l’anno 2010 (tramite escussione della polizza n. 08.1744), mentre non sono stati acquisiti gli importi relativi all’anno 2008, 2009 e 2011, poiché l’Ente, relativamente alla polizza n. 08.1742, non ha mai avanzato istanza di accredito e, relativamente alla n. 08.1743, l’ha avanzata in ritardo rispetto ai termini previsti (cfr. Relazione CFS in data 10.2.2014).
Tali fatti storici non sono stati smentiti dai convenuti. La sola difesa dei sigg.Deghi e Poli ha inteso esplicitare:
-
che il Consorzio aveva introitato € 10.000,00 dal fideiussore Credito Valtellinese (rispetto ai complessivi € 30.000,00 predetti frutto di tre autonome fideiussioni: v. doc. 19 difesa conven.- sub nn. 11,12,13);
-
che altri € 10.000,00 non erano ancora stati versati dal Credito Valtellinese, malgrado le tempestive richieste e di cui alla lettera 29.1.2010, inviata via e-mail, consegnata a mani e trasmessa con racc a.r. in pari data e la diffida a firma avv. Gino Ambrosini (doc. n. 24 difesa conven.– sub nn. 1, 2,3,4,5), e che sul punto l’Ente si era riservato di procedere giudizialmente considerato il comportamento inadempiente dell’istituto di credito e di cui alla missiva 26.2.2010 (trattasi dell’importo di € 10.000,00 –scadenza 31.12.2009- ex art. 2, n. 5 della convenzione); tuttavia nulla è stato dimostrato dalla difesa in ordine al reale promovimento di azioni recuperatorie né, tanto meno, all’avvenuto recupero di tale somma o della verosimile fondatezza della pretesa azionata verso la Banca debitrice, né, come chiarito in udienza 15.4.2015, risulta incardinata causa civile sul punto;
-
che € 10.000,00 dovevano essere riscossi da Novamin, tant’è che la Riserva aveva richiesto tale pagamento nell’ambito del procedimento in corso di concordato preventivo richiesto dalla società (unitamente ad € 10.000,00 di cui alla fideiussione non onorata dal Credito Valtellinese e di cui sopra). Anche per tale residuo importo non vi è però prova agli atti del suo avvenuto recupero.
Anche tali chiarimenti difensivi confermano dunque la tesi accusatoria della Procura in ordine all’avvenuto introito, ad oggi, di solo una parte (euro 70.000 in luogo dei 100.000 pattuiti) delle somme concordate a titolo di compensazione ambientale nell’art.2, co.5 della convenzione 9.6.2006. Il residuo non incamerato, pari ad euro 30.000, configura pertanto danno erariale imputabile ai convenuti per negligente mancata attivazione o tempestiva escussione del debitore Novamin o delle polizze convenzionalmente concordate (art.2, co.3 convenzione) e garantite dal Credito Valtellinese.
Nell’esercizio del potere riduttivo dell’addebito, ritiene tuttavia il Collegio che l’importo del danno reclamato dalla Procura possa essere ridotto ad euro 20.000, da imputare nella misura di 9.500 ciascuno ai convenuti Poli e Deghi (95% del danno) e nella misura di euro 1.000 al Furlanetto (5% del danno), tenuto conto dei medesimi parametri oggettivi e soggettivi sopra indicati per addivenire ad analoga riduzione per la precedente voce di danno da lucro cessante.
6. In conclusione, i convenuti Deghi e Poli vanno condannati per tutte e tre le voci di danno reclamate dalla Procura al pagamento di euro 230.750 (euro 150.000+71.250+9.500) ciascuno, senza vincolo di solidarietà stante la sussistenza di mera colpa grave nella loro condotta, mentre il convenuto Furlanetto, parimenti agente con colpa grave, va condannato per le sole ultime due voci di danno (nulla per la prima gli è addebitato dalla Procura) al pagamento di euro 8.500 (euro 7.500+1.000). Tali somme, ad oggi già rivalutate in ulteriore applicazione del predetto potere riduttivo dell’addebito, vanno maggiorate di interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.
7. In ordine alla eccepita prescrizione dell’azione formulata dalle difese dei convenuti, osserva il Collegio che, come rettamente rimarcato dalla Procura in citazione e in sede di discussione orale, il dies a quo prescrizionale va fatto coincidere non già con la data della convenzione 9.6.2006, ma con la data in cui le varie voci di danno qui reclamate, frutto della condotta dei convenuti tradottasi in inosservanza (o tardiva osservanza) dei precetti di detta convenzione (in quanto tale non foriera di danno alla data della sua sottoscrizione) sono divenute percepibili e conoscibili ex art.2935 c.c. (in terminis C.conti, sez.Lombardia, 27.3.2014 n.57), ovvero con la data di ricezione da parte della Procura contabile della nota 3.6.2008 del CFS trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Como l’11.11.2008. L’azione della Procura, stante l’invito a dedurre (avente pacifica idoneità interruttiva della prescrizione) notificato il 10, 16 e 17 maggio 2013 ai tre convenuti, è dunque tempestiva.
8. Da ultimo, in relazione alla richiesta di cancellazione di frasi sconvenienti formulata dalla Procura in udienza con riferimento a talune affermazioni della difesa dei sigg. Deghi e Poli alle pagg.10, 20, 22, 28 e 44 della comparsa di costituzione, ritiene il Collegio, da una serena lettura del testo, che non siano ravvisabili profili di valenza penale o deontologica, essendo frasi espressive di una ordinaria, seppur garbatamente accesa, dialettica processuale e non avulse dal contesto giuridico argomentativo sviluppato dalla difesa dei suddetti convenuti. Nulla pertanto va statuito sul punto.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, condanna:
DEGHI Alberto, nato a Gravedona l’8.4.1970 e residente in Gera Lario, via Fabbrichetta n. 15, (cf. DGHLRT70D08E151Q), al pagamento di euro 230.750 già rivalutati, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo;
POLI Paolo, nato a Morbegno il 06.04.1963 ed ivi residente in via Fumagalli n. 22, (cf. PLOPLA63D06F712I), al pagamento di euro 230.750 già rivalutati, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo;
FURLANETTO Dario, nato ad Aarau (Svizzera) il 30.5.1955 e residente a Endine Gaiano (BG), via Papa Giovanni XXIII, (cf. FRLDRA55E30Z133H), al pagamento di euro 8.500 già rivalutati, oltre interessi legali dal deposito della sentenza al saldo effettivo.
Condanna i tre convenuti al pagamento in tre parti eguali delle spese di lite, che si liquidano in complessivi euro 1.428,96 (millequattrocentoventotto/96)
Così deciso in Milano il 15.4.2015
Il relatore Il Presidente
Vito Tenore Claudio Galtieri
DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 31/07/2015
IL DIRIGENTE