TAR Campania (Napoli) Sez. 1 n. 5941 del 23 maggio 2007
ASSOCIAZIONE ITALIANA WWF (AAvv.ti BALLETTA e RAZZANO) contro
REGIONE CAMPANIA (Avv. Giordano) e MINISTERI DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE e BENI E ATTIVITA' CULTURALI (Avv. Stato COZZUTO)

Il comma 1226 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ribadisce il potere delle Regioni di provvedere in materia di  misure di conservazione ex art. 4 d.P.R. 357 del 1997 il cui tempestivo  esercizio non appare subordinato alla previa definizione con decreto  ministeriale dei criteri minimi uniformi; l’esercizio di tale potere  non può, tuttavia, derogare in peius le misure di conservazione previste per le aree naturali protette (art. 4, co. 3, d.P.R. n. 357/97);
Con tale limite appare confliggere la previsione della cessazione degli effetti delle “misure desumibili dalla generale assimilazione delle ZPS dei pSIC, e dei SIC alle aree protette, operata con la Deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette”.
REPUBBLICA ITALIANA

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

NAPOLI

PRIMA   SEZIONE

 

Registro Sentenze:   5941  /2007

                                                                                                  Registro Generale: 1755/2007

nelle persone dei Signori:

ANTONIO GUIDA Presidente

PAOLO CORCIULO Primo Referendario
FRANCESCO GUARRACINO Referendario, relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA

ai sensi dell’art. 9 della L. n. 205/2000

 

Sul ricorso 1755/2007  proposto da: ASSOCIAZIONE WWF ITALIA onlus rappresentata e difesa  da BALLETTA MAURIZIO e RAZZANO ROSSELLA con domicilio eletto in Napoli alla Via A. Da Salerno 13

contro
REGIONE CAMPANIA   rappresentata  e difesa da GRIMALDI AGOSTINO

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO rappresentato e difeso da COZZUTO MARIA ROSARIA

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI rappresentato e difeso da COZZUTO MARIA ROSARIA

 

per l'annullamento, previa sospensione, della delibera della Giunta regionale della Campania n. 23 del 19.1.2007; recante “Misure di conservazione dei Siti Natura 2000 della Regione Campania. Zone di protezione speciale (ZPS) e siti di importanza comunitaria (SIC) – con allegati”;

 

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dal ricorrente;

Udito il relatore Ref. FRANCESCO GUARRACINO

Uditi altresì i difensori delle parti come da verbale;

Visti l'art. 21 della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo risultante dalle modifiche ed integrazioni introdotte dagli artt. 1 e 3 della L. n. 205/2000, nonché l'art. 4 della stessa L. n. 205/2000, che, in combinato disposto con il successivo art. 9, consentono al Giudice amministrativo, chiamato a pronunciarsi sulla domanda cautelare, di decidere il merito della causa “con sentenza succintamente motivata”, ove la stessa sia di agevole definizione in rito od in merito;

Ritenuto di potere adottare tale tipologia di sentenza, stante la integrità del contraddittorio e la superfluità di ulteriore istruzione

CONSIDERATO che il comma 1226 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ribadisce il potere delle Regioni di provvedere in materia di misure di conservazione ex art. 4 d.P.R. 357 del 1997;

CONSIDERATO che il tempestivo esercizio di tale potere, finalizzato a prevenire ulteriori procedure comunitarie di infrazione, non appare, ad un primo sommario esame, subordinato alla previa definizione con decreto ministeriale dei criteri minimi uniformi, dovendo invece rispettare tali criteri ove in concreto emanati;

RITENUTO che l’esercizio di tale potere non possa, tuttavia, derogare in peius le misure di conservazione previste per le aree naturali protette (art. 4, co. 3, d.P.R. n. 357/97);

CONSIDERATO che con tale limite appare confliggere la previsione, al punto 5 della deliberazione impugnata, della cessazione degli effetti delle “misure desumibili dalla generale assimilazione delle ZPS dei pSIC, e dei SIC alle aree protette, operata con la Deliberazione 2 dicembre 1996 del Comitato per le aree naturali protette”;

RITENUTO pertanto che per tale profilo il ricorso debba essere accolto, con conseguente annullamento della deliberazione impugnata limitatamente al suo punto 5;

CONSIDERATA la ricorrenza di giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo della Campania, Sezione I, accoglie il ricorso ed annulla, per l’effetto, la deliberazione n. 23 del 19 gennaio 2007 della Giunta Regionale della Campania, limitatamente al suo punto 5. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.--------------

La presente sentenza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 23 maggio 2007.

 

IL PRESIDENTE

 

IL REFERENDARIO EST.

 

IL SEGRETARIO