Cass. Sez. III n. 41811 del 7 novembre 2022 (UP 6 ott 2022)
Pres. Ramacci Est. Noviello Ric. Princiotta
Ambiente in genere.Occupazione arbitaria del demanio marittimo ed elemento psicologico del reato

Quanto all’elemento psicologico del reato, l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, ai sensi dell'art. 54 e 1161 cod. nav., sia quando non è legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace, sia quando la concessione sia stata in precedenza rilasciata ad un soggetto diverso da quello intenzionato ad utilizzare il bene pubblico

RITENUTO IN FATTO

    1. Con sentenza del 23 febbraio 2022 la corte di appello di Messina, riformando parzialmente la sentenza del 3 febbraio 2020 del tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto sezione distaccata di Lipari, dichiarava Princiotta Cariddi Giovanni colpevole del reato a lui ascritto al capo a), inerente il reato di cui agli artt. 54 e 1161 cod. nav.

    2. Avverso la predetta sentenza Princiotta Cariddi Giovanni propone ricorso deducendo quattro motivi di impugnazione.

    3. Deduce con il primo motivo i vizi di violazione dell’art. 1161 cod. nav. E vizi di motivazione. Si precisa che l’area in questione non sarebbe demaniale, siccome catalogata nel piano regolatore come area D3, con la conseguenza per cui, ai sensi dell’art. 55 del codice della navigazione, non sarebbe necessaria  alcuna autorizzazione con riguardo alle costruzioni su terreni prossimi al mare che siano previste in piani regolatori o di ampliamento già approvati dalla autorità marittima, la quale nel caso di specie avrebbe provveduto in tal senso.

    4. Con il secondo motivo, deduce il vizio di violazione di legge in ordine all’art. 5 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione in relazione all’elemento psicologico del reato. Non sarebbe sussistente l’elemento psicologico del reato in ragione del fatto che l’occupazione sarebbe intervenuta a causa di induzione in errore da parte del Comune di Lipari, attraverso l’inclusione in via provvedimentale della struttura in area non demaniale. Sarebbe manifestamente illegittima la motivazione circa l’inderogabilità dell’art. 28 del cod nav. per cui la spiaggia è demaniale e circa la necessità che una eventuale sdemanializzazione non possa avvenire per facta concludentia, alla luce di due dati: la dichiarazione di un teste, per cui la costruzione del molo di Filicudi aveva cambiato l’area che solo dopo tale circostanza risultava come spiaggia, e l’inserimento nel PRG dell’area in zona D3 e non nel demanio marittimo. Inoltre, la condotta dell’imputato, realizzata una volta conosciuta la contestazione rivolta e diretta a presentare istanza di rinnovo del titolo sanante, sarebbe incompatibile con la volontà di usufruire arbitrariamente del sito e quindi con l’elemento psicologico del reato.

    5. Con il terzo motivo, deduce vizi ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in ordine alla prescrizione del reato. Dopo l’accertamento del 7 aprile 2014 non si sarebbe svolto alcun accertamento circa il mantenimento senza titolo dello spazio demaniale. E quindi, in assenza di prova sulla permanenza del reato oltre la citata data di accertamento, la decorrenza della prescrizione opererebbe dall’aprile 2016. Inoltre, non si sarebbe chiarito se le innovazioni contestate abbiano determinato una occupazione abusiva permanente dell’area.

    6. Con il quarto motivo deduce la manifesta illogicità del diniego delle attenuanti generiche. La corte non solo non avrebbe indicato i dati ostativi alla applicazione delle predette attenuanti, ma anche avrebbe tralasciato il dato essenziale costituito dall’avvenuto pagamento della somma di euro 270.000 a favore del competente assessorato regionale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.I primi due motivi devono essere valutati unitariamente, siccome incentrati sulla rilevanza della previsione di cui all’art. 55 comma 4 del codice della navigazione. In proposito, va osservato che il predetto articolo, intitolato “Nuove opere in prossimita' del demanio marittimo”, non attiene ad interventi realizzati sul demanio marittimo e tantomeno quindi, alla occupazione di aree demaniali, bensì ad opere nuove realizzate entro una  zona di  trenta  metri  dal demanio marittimo o dal ciglio  dei  terreni  elevati  sul  mare  (comma 1), per le quali è prevista la sottoposizione “all'autorizzazione del capo del compartimento”. Per tali interventi il comma 4 dispone altresì che “l'autorizzazione non è richiesta quando le costruzioni sui terreni prossimi al mare sono previste in piani regolatori o  di  ampliamento già approvati dall'autorita' marittima”. Dunque il richiamo a tale ultima previsione, volto a sostenere l’insussistenza del fatto e, comunque, la buona fede dell’imputato sul rilievo per cui l’area di interesse sarebbe inserita dal piano regolatore in zona D3, non appare in grado di escludere – come correttamente sottolineato dal collegio del merito - il tema essenziale in questione, quale quello della occupazione di area demaniale. Rispetto al quale la sentenza impugnata rappresenta plurimi argomenti, quali la caratteristica di “spiaggia” della area in questione, rientrante come tale nel demanio necessario, l’assenza di procedure di sdemanializzazione, la esistenza originaria, per essa, di un titolo abilitativo alla occupazione, poi scaduto nel 1985, lo stesso pagamento in sanatoria per i periodi di occupazione sine titulo (rilevante anche sul piano della consapevolezza del fatto).  
Né appare rilevante la citazione di uno stralcio di testimonianza in ordine al momento in cui l’area in questione sarebbe divenuta “spiaggia”, sia a fronte della genericità del riferimento temporale (che comunque non esclude ad un certo punto la sussistenza della “spiaggia”),  sia in ragione del principio secondo il quale il ricorrente che intenda dedurre in sede di legittimità il travisamento di una prova ha l'onere di suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti che intende far valere, ovvero curando che l'atto sia effettivamente acquisito al fascicolo o provvedendo a produrlo in copia, non essendo sufficiente per l'effettivo apprezzamento del vizio dedotto la citazione di alcuni brani dei medesimi (cfr. Sez. 4, n. 18335 del 28/06/2017 (dep. 26/04/2018) Rv. 273261 – 01 Conti; anche in motivazione, Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011 (dep. 14/03/2012 ) Rv. 252349 – 01 S.; Sez. 1, Sentenza n. 41738 del 19/10/2011 (dep. 15/11/2011 ) Rv. 251516 – 01 Longo). Da qui la manifesta infondatezza dei due motivi proposti, emergendo, con motivazione immune da vizi manifesti, sia il carattere demaniale dell’area che l’assenza di ogni errore scusabile sul fatto.  
Quanto all’elemento psicologico del reato, va precisato che l'occupazione dello spazio demaniale marittimo è arbitraria, ai sensi dell'art. 54 e 1161 cod. nav., sia quando non è legittimata da un titolo concessorio valido ed efficace, sia quando la concessione sia stata in precedenza rilasciata ad un soggetto diverso da quello intenzionato ad utilizzare il bene pubblico (Sez. 3 - , n. 50145 del 10/05/2018 Rv. 274520 – 01). Della conoscenza di tale realtà il giudice ha rappresentato plurimi dati, dimostrativi come tali della consapevolezza, espressamente evidenziata, in capo all’imputato, del reato in corso. Cosicchè la richiesta di sanatoria, sopravvenuta rispetto alla insussistenza del titolo abilitativo, non pregiudica tale ultima rilevazione.
Si tratta quindi di motivi nel complesso manifestamente infondati.

4. Inammissibile è anche la deduzione, di cui al terzo motivo, sulla prescrizione del reato. Nel caso di contestazione di un reato permanente nella forma cosiddetta "chiusa", con precisa indicazione della data di cessazione della condotta illecita (ad es. con la formula "accertato fino al..."), il giudice può tener conto dell'eventuale protrarsi della consumazione soltanto se ciò sia oggetto di un'ulteriore contestazione ad opera del pubblico ministero ex art. 516 cod. proc. pen.; qualora invece il reato permanente sia stato contestato in forma c.d. "aperta" - essendosi il P.M. limitato ad indicare solo la data di inizio della consumazione, ovvero quella dell'accertamento - il giudice può valutare, senza necessità di contestazioni suppletive, anche la condotta criminosa eventualmente posta in essere fino alla data della sentenza di primo grado (Sez. 2, n. 20798 del 20/04/2016 Rv. 267085 – 01). Quest’ultimo è il caso in esame, in cui la contestazione fa riferimento, in presenza di un reato permanente, alla sola data di accertamento, essendo piuttosto onere dell’interessato dimostrare l’intervenuta interruzione della occupazione in data anteriore al termine ultimo di considerazione del reato in corso, quale l’adozione della sentenza di primo grado.

5. Manifestamente infondato è l’ultimo motivo, avendo i giudici spiegato il diniego delle attenuanti sulla base del rilievo, coerente, della ampia protrazione nel tempo della condotta di reato, in linea con il principio secondo cui nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, Sentenza n. 28535 del 19/03/2014  Rv. 259899 – 01)

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 06/10/2022