TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 11 Maggio 2007 , n. 61
Testo del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 2007, n. 87 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale a pag. 4), recante "Interventi straordinari per superare l'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e per garantire l'esercizio dei propri poteri agli enti ordinariamente competenti.".
Gazzetta Ufficiale N. 156 del 7 Luglio 2007

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con d.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.
400: (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla
legge di conversione, hanno efficacia dal giorno successivo a quello
della sua pubblicazione.

Art. 1.
Apertura discariche e messa in sicurezza
(( 1. Entro il termine dello stato di emergenza, fissato dal decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2007, per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non pericolosi
provenienti dalle attivita' di selezione, trattamento e raccolta di
rifiuti solidi urbani nella regione Campania, anche al fine di
evitare l'insorgere di nuove situazioni emergenziali, sono attivati,
anche in deroga a specifiche disposizioni vigenti in materia
ambientale, paesaggistico-territoriale, di pianificazione per la
difesa del suolo, nonche' igienico-sanitaria, nel rispetto dei
principi fondamentali in materia di tutela della salute e
dell'ambiente e salvo l'obbligo per il Commissario delegato di
assicurare le misure occorrenti alla tutela della salute e
dell'ambiente, i siti da destinare a discarica presso i seguenti
comuni: Serre in provincia di Salerno, Savignano Irpino in provincia
di Avellino, Terzigno in provincia di Napoli e Sant'Arcangelo
Trimonte in provincia di Benevento.))
2. L'utilizzo del sito di Serre in provincia di Salerno e'
consentito fino alla realizzazione di un nuovo sito idoneo per lo
smaltimento dei rifiuti individuato dal presidente della provincia di
Salerno.
(( 3. L'uso finale del sito ubicato all'interno del Parco nazionale
del Vesuvio, nel comune di Terzigno di cui al comma 1, e' consentito
per il solo recapito di frazione organica stabilizzata ed
esclusivamente ai fini di ricomposizione morfologica del sito
medesimo. Il Commissario delegato assicura la ricomposizione
morfologica del sito utilizzato e l'adozione delle occorrenti misure
di mitigazione ambientale, ivi compresa la bonifica e messa in
sicurezza dei siti di smaltimento incontrollato di rifiuti esistenti
nel territorio del comune di Terzigno, mediante la predisposizione di
un piano da adottarsi d'intesa con il Presidente della regione
Campania e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.))
4. - 5. (Abrogati).

Art. 2.
Affidamento del servizio di smaltimento dei rifiuti
1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il comma 2 e'
sostituito dal seguente: "2. Il Commissario delegato, con le
necessarie garanzie ambientali e sanitarie, individua in via di somma
urgenza, fatta salva la normativa antimafia, anche mediante
affidamenti diretti a soggetti diversi dalle attuali societa'
affidatarie del servizio e, ove occorra, in deroga all'art. 113,
comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
all'art. 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le
soluzioni ottimali per il trattamento e per lo smaltimento dei
rifiuti e per l'eventuale smaltimento delle balle di rifiuti,
((prodotte a decorrere dalla data del 15 dicembre 2005, trattati
dagli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti della regione
in conformita' al Piano di cui all'art. 3, comma 1-ter, in modo da
garantire in ogni caso l'affidabilita' di tali soggetti in ordine
alla regolare ed efficace gestione del servizio.)) Il Commissario
delegato puo' altresi' utilizzare, anche tramite requisizione, gli
impianti, le cave dismesse o abbandonate, le discariche che
presentano volumetrie disponibili, con le modalita' di cui all'art.
5, comma 2, del presente decreto, anche sottoposti a provvedimenti di
sequestro da parte dell'autorita' giudiziaria; l'efficacia di detti
provvedimenti e' sospesa dal momento dell'adozione del provvedimento
di requisizione da parte del Commissario delegato e fino alla
cessazione dello stato d'emergenza; in tali casi il Commissario
delegato assume la gestione fino alla cessazione dello stato di
emergenza e adotta le necessarie misure di protezione volte ad
assicurare la tutela della salute e dell'ambiente, nonche' la
progressiva eliminazione delle situazioni di pericolo eventualmente
esistenti. ((Il Commissario delegato, preliminarmente alla
requisizione, assicura la ricognizione delle cave dismesse della
regione, selezionando su tale base quelle che non presentano profili
di rischio dal punto di vista ambientale e sanitario".))
(( 1-bis. Il Commissario delegato, qualora le discariche situate in
Campania siano allocate in prossimita' di centri abitati ricadenti in
altre regioni, adotta ogni provvedimento sentiti i Presidenti delle
regioni confinanti".))
2. Tenuto conto della grave situazione in atto nel territorio della
regione Campania in materia di rifiuti, al fine di consentire anche
l'espletamento delle attivita' di presidio dei siti da destinare a
discarica, il personale di cui all'art. 1, comma 8, del decreto-legge
30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 gennaio 2006, n. 21, ((non puo' superare le))trenta unita'.

Art. 3.
Divieto di localizzazione di nuovi siti di smaltimento
finale di rifiuti
1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto
ed in assenza di interventi di riqualificazione o di opere
di bonifica nel ((territorio)) dell'area "Flegrea" -
ricompresa nei comuni di Giugliano in Campania, Villaricca,
Qualiano e Quarto in provincia di Napoli, per il territorio
contermine ((a quello della discarica "Masseria Riconta" -
e nelle aree protette e nei siti di bonifica di interesse
nazionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1,
comma 1, non possono essere localizzati ulteriori siti di
smaltimento finale di rifiuti.))
(( 1-bis. Con riferimento a quanto disposto dall'art. 1
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministrin.
3596 del 15 giugno 2007, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 138 del 16 giugno 2007, decorso il termine di
venti giorni dall'inizio del conferimento dei rifiuti nel
sito di Difesa Grande, non possono essere ulteriormente
localizzati nuovi siti di smaltimento finale nel territorio
del comune di Ariano Irpino e il sito di Difesa Grande e'
definitivamente chiuso.))

Art. 4.
Consorzi di bacino
1. I comuni della regione Campania sono obbligati ad
avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del
servizio di raccolta differenziata, dei consorzi costituiti
ai sensi dell'art. 6 della legge della regione Campania
10 febbraio 1993, n. 10, che utilizzano i lavoratori
assegnati in base all'ordinanza del Ministro dell'interno
delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948
del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 50 del 2 marzo 1999.
2. Sono fatti salvi ((i contratti gia' stipulati, nonche'
quelli in corso di esecuzione anche con eventuali proroghe
gia' concordate tra le parti prima della)) data di entrata
in vigore del presente decreto, tra i comuni e i soggetti,
anche privati, per l'affidamento della raccolta sia del
rifiuto differenziato che indifferenziato.
(( 3. Il Commissario delegato propone alla regione di
disporre l'accorpamento dei consorzi ovvero il loro
scioglimento, qualora i consorzi)) non adottino le misure
prescritte da una specifica ordinanza commissariale, nel
termine di novanta giorni dalla sua adozione, per
l'incremento dei livelli di raccolta differenziata degli
imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti
ingombranti, nonche' della frazione valorizzabile di carta,
plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi. In
particolare dovranno essere assunte misure tali, anche
attraverso sistemi di raccolta differenziata a domicilio,
da raggiungere l'obiettivo minimo di raccolta differenziata
di cui ai commi 1108 e 1109 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
(( 3-bis. I consorzi predispongono, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, appositi piani economico-finanziari,
che sono approvati dal Commissario delegato e che
contengono tutti gli elementi indispensabili ai fini della
valutazione della congruita' e della sostenibilita' dei
costi, dei ricavi e degli investimenti anche con
riferimento ai riflessi tariffari sulle utenze.))

Art. 5.
Attuazione di misure emergenziali
1. Al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo del
superamento dell'emergenza in atto nel territorio della regione
Campania, i prefetti della regione Campania, per quanto di
competenza, anche ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,
assumono ogni necessaria determinazione per assicurare piena
effettivita' agli interventi ed alle iniziative ((previsti dal
presente decreto e che sono attuati)) dal Commissario delegato.

Art. 6.
Nomina a sub-commissari dei presidenti delle province
1. Al fine di accelerare le iniziative dirette alla tempestiva
restituzione dei poteri agli enti ordinariamente competenti, in un
quadro di autosufficienza degli ambiti provinciali, i presidenti
delle province della regione Campania sono nominati sub-commissari
((a titolo gratuito: essi concorrono alla programmazione ed attuano
nei rispettivi ambiti provinciali)) d'intesa con il Commissario
delegato le iniziative necessarie ad assicurare la piena
realizzazione del ciclo di gestione e smaltimento dei rifiuti in
ambito provinciale, ((con particolare riferimento all'impiantistica e
all'esigenza di incrementare la raccolta differenziata.))
2. Il comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290,
e' abrogato.
3. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottati ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, su proposta del Commissario delegato, si provvede alla revoca
della dichiarazione dello stato d'emergenza anche limitatamente a
singoli ambiti provinciali che presentano sufficiente dotazione
impiantistica per assicurare in via ordinaria il ciclo dei rifiuti.

Art. 7.
Tariffe
(( 1. In deroga all'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, i comuni della regione Campania adottano immediatamente
le iniziative urgenti per assicurare che, a decorrere dal 1° gennaio
2008 e per un periodo di cinque anni, ai fini della determinazione
della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e della tariffa
igiene ambientale (TIA) siano applicate misure tariffarie per
garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione
dei rifiuti indicati in appositi piani economico-finanziari redatti
tenendo conto anche delle indicazioni contenute nei piani di cui
all'articolo 4. Ai comuni che non provvedono nei termini previsti si
applicano le sanzioni di cui all'art. 141, comma 1, del testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa diffida ad adempiere e
successiva nomina, in caso di inottemperanza, di un apposito
commissario da parte del prefetto per l'approvazione delle delibere
necessarie.))

Art. 8.
Clausola di invarianza della spesa
(( 1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
2. Il Commissario delegato provvede alle attivita' di sua
pertinenza previste dal presente decreto nell'ambito delle risorse
disponibili sulla contabilita' speciale.
3. Ai fini del rispetto di quanto previsto nel comma 1, il Ministro
dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di
cui al presente decreto e riferisce bimestralmente al Parlamento in
merito all'utilizzo delle risorse disponibili sulla contabilita'
speciale di cui al comma 2.))

Art. 9.
Piano per il ciclo integrato dei rifiuti
1. All'art. 3 del decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, il
comma 1-ter e' sostituito dal seguente: (("1-ter. Il Commissario
delegato adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente comma, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, sentiti la Consulta regionale per
la gestione dei rifiuti nella regione Campania e il Commissario per
la bonifica, il Piano per la realizzazione di un ciclo integrato dei
rifiuti per la regione Campania. Il Piano prevede, in armonia con la
legislazione comunitaria, le priorita' delle azioni di prevenzione
nella produzione, riutilizzo, riciclaggio del materiale, recupero di
energia e smaltimento e contiene l'indicazione del numero e della
rispettiva capacita' produttiva degli impianti. Per la redazione del
Piano di cui al presente comma il Commissario delegato si avvale
delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile nonche' del concorso delle amministrazioni e degli
enti pubblici. Il Piano, oltre al conseguimento degli obiettivi di
raccolta differenziata, assicura anche la piena tracciabilita' del
ciclo dei rifiuti, l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili,
metodi di trattamento biologico ed un elevato livello di tutela
ambientale e sanitaria. Il Commissario delegato, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,
assicura, nel limite massimo delle risorse disponibili per la
gestione commissariale, l'individuazione di siti idonei per la
realizzazione di impianti di compostaggio e la prevista messa a norma
di almeno uno degli impianti esistenti di produzione di combustibile
da rifiuti ai fini della produzione di combustibile da rifiuti di
qualita' e di frazione organica stabilizzata di qualita".))

Art. 10.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.