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AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS DELIBERAZIONE 22 aprile 2004
Avvalimento della Cassa conguaglio per il settore elettrico per intensificare ed estendere le verifiche ed i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione. (Deliberazione n. 60/04).
Gazzetta Ufficiale N. 108 del 10 Maggio 2004

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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 22 aprile 2004;
Visti:
il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di
seguito: Cip) 12 luglio 1989, n. 15 (di seguito: provvedimento Cip n.
15/89;
il provvedimento Cip 14 novembre 1990, n. 34 (di seguito:
provvedimento Cip n. 34/90);
il provvedimento del Cip 29 aprile 1992, n. 6, come modificato
dal decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato del 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n.
6/92);
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Ministro dell'industria,del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'ambiente,
11 novembre 1999, come modificato e integrato dal decreto del
Ministro delle attivita' produttive, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, 18 marzo 2002;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas
(di seguito: l'Autorita) 25 febbraio 1999, n. 27/99 (di seguito:
deliberazione n. 27/99), recante procedura di controllo del rispetto
della condizione di assimilabilita' a fonte rinnovabile ai fini del
trattamento economico previsto dal provvedimento Cip n. 6/92;
la deliberazione dell'Autorita' 19 marzo 2002, n. 42/02, recante
condizioni per il riconoscimento della produzione combinata di
energia elettrica e calore come cogenerazione ai sensi dell'art. 2,
comma 8, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito:
deliberazione n. 42/02);
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04, recante
Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione,
distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica per il periodo
di regolazione 2004-2007 e disposizioni in materia di contributi di
allacciamento e diritti fissi (di seguito: Testo integrato;
la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 46/04, recante
aggiornamento per il trimestre aprile - giugno 2004 di componenti e
parametri della tariffa elettrica e modificazioni del Testo
integrato;
il protocollo di intesa relativo ai rapporti di collaborazione
tra l'Autorita' e la Guardia di Finanza, approvato con la delibera
dell'Autorita' 14 settembre 2001, n. 199/01 e sottoscritto in data
9 ottobre 2001;
Considerato che:
e' intenzione dell'Autorita' intensificare ed estendere le
verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili, oltre che sugli impianti di cogenerazione;
ai sensi dell'art. 2 della deliberazione n. 27/99, le verifiche
sull'impianto atte a controllare il rispetto della condizione tecnica
di assimilabilita' a fonte rinnovabile ai fini del trattamento
economico sono effettuate dall'Autorita' anche mediante ricorso a
tecnici specializzati di altre pubbliche amministrazioni e svolte,
ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare la
veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi e gli eventuali
effetti di variazioni intervenute nelle caratteristiche tecniche
generali dell'impianto e nel suo programma di utilizzo;
ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02, le verifiche
atte a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento
della produzione combinata di energia elettrica e calore come
cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma
3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999
e dell'art. 22, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n.
164/2000, sono effettuate dalla societa' Gestore della rete di
trasmissione nazionale S.p.a. (di seguito: Gestore della rete) e
svolte, ove necessario, attraverso sopralluoghi al fine di accertare
la veridicita' delle informazioni e dei dati trasmessi, avvalendosi
eventualmente anche della collaborazione di altri enti o istituti di
certificazione;
la Cassa Conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la
Cassa conguaglio), ai fini delle determinazioni di sua competenza
puo' procedere, ai sensi dell'art. 59, comma 7, del Testo integrato,
ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e
gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti
coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca,
verifica e comparazione di documenti;
il numero dei sopralluoghi sinora effettuati dal Gestore della
rete ai sensi dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02 atte a
controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento della
produzione combinata di energia elettrica e calore come cogenerazione
e' risultato insufficiente;
Considerato, inoltre, che:
nella sua attivita', l'Autorita' tiene conto di criteri di
economicita' e di impiego efficiente delle risorse e in base a tali
criteri puo' avvalersi dell'attivita' di altri organi o enti;
al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i
sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione e' utile integrare la
normativa esistente, con particolare riferimento a specifici aspetti
tecnici;
l'Autorita' ritiene opportuno avvalersi della Cassa conguaglio
per la costituzione di un Comitato di esperti, composto da
rappresentanti del Gestore della rete, della Guardia di Finanza e
delle principali istituzioni indipendenti, (organismi tecnici e
Universita', con il compito di predisporre un regolamento da
sottoporre all'approvazione dell'Autorita' che definisca i criteri e
le modalita', ad integrazione della normativa attualmente esistente,
per procedere alle verifiche e ai sopralluoghi sugli impianti
alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, e stabilisca un
programma temporale delle verifiche e dei sopralluoghi;
la responsabilita' dell'effettuazione di verifiche e sopralluoghi
sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti
di cogenerazione implica l'attribuzione alla Cassa conguaglio di una
funzione che ha esito nella formazione, sulla base degli elementi
conoscitivi acquisiti, di proposte in ordine ai provvedimenti di
competenza dell'Autorita';
Ritenuto opportuno:
concentrare le attivita' propedeutiche alle decisioni di
competenza dell'Autorita' in capo alla Cassa conguaglio ed avvalersi
della Cassa conguaglio medesima in quanto organismo che amministra il
sistema di erogazioni correlate alle finalita' generali finanziate
attraverso prestazioni patrimoniali imposte agli utenti e agli
esercenti del settore dell'energia elettrica, demandando alla Cassa
conguaglio medesima l'organizzazione della struttura tecnica
ispettiva attraverso la quale effettuare le verifiche e sopralluoghi
sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti
di cogenerazione e la gestione di dette attivita', quanto i profili
rientranti nelle ordinarie attribuzioni dell'organismo, piu'
strettamente afferenti la gestione delle attivita' di esazione e di
erogazione dei contributi;
che la suddetta impostazione contribuisca ad evidenziare i
versanti operativi sui quali e' opportuno, funzionale e aderente alle
caratteristiche dell'organismo l'avvalimento della Cassa conguaglio;
intensificare e rafforzare l'attivita' di verifica svolta dal
Gestore della rete sugli impianti di cogenerazione ai sensi dell'art.
5 della deliberazione n. 42/02;
porre gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attivita'
summenzionate a carico del Conto per nuovi impianti da fonti
rinnovabili e assimilate di cui all'art. 59, comma 1, lettera b), del
Testo integrato;

Delibera:

Art. 1.
Avvalimento della Cassa conguaglio per intensificare ed estendere le
verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia
elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione

1.1. Al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i
sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle
rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, l'Autorita' si avvale
della Cassa conguaglio per lo svolgimento delle attivita' di seguito
elencate:
a) costituzione, presso la Cassa conguaglio, di un Comitato di
esperti, composto da rappresentanti della Guardia di finanza, del
Gestore della rete, dell'universita' e dei principali organismi
tecnici, con il compito di predisporre il regolamento che definisca i
criteri e le modalita', ad integrazione della normativa attualmente
esistente, per procedere alle verifiche sugli impianti di produzione
di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti
assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
b) verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili atte a controllare
la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei benefici
previsti per tale tipologia di impianti dalla normativa vigente;
c) verifiche e sopralluoghi sugli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti assimilate a quelle rinnovabili
atte a controllare, ai fini del trattamento economico, il rispetto
della condizione tecnica di assimilabilita' a fonte rinnovabile.
Dette verifiche e sopralluoghi saranno effettuati con modalita' che
saranno definite dal regolamento;
d) verifiche e sopralluoghi sugli impianti di cogenerazione atte
a controllare il rispetto delle condizioni per il riconoscimento
della produzione combinata di energia elettrica e calore come
cogenerazione ai fini dei benefici previsti dagli articoli 3, comma
3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n. 79/1999.
Dette verifiche e sopralluoghi sono svolti, con modalita' che saranno
specificate nel regolamento, al fine di accertare la veridicita'
delle informazioni e dei dati trasmessi al Gestore della rete ai
sensi dell'art. 4 della deliberazione n. 42/02, a rafforzamento
dell'attivita' di verifica svolta dal medesimo Gestore ai sensi
dell'art. 5 della deliberazione n. 42/02.

Art. 2.
Comitato di esperti
2.1. La Cassa conguaglio, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore del presente provvedimento, propone all'Autorita' la
composizione e la struttura del Comitato di esperti, costituito da un
numero massimo di cinque membri, indicando il nome e le esperienze
professionali dei singoli componenti, le funzioni specifiche agli
stessi assegnate nell'ambito del Comitato e i compensi, oltre ad una
previsione degli oneri di funzionamento. Previa approvazione
dell'Autorita', la Cassa conguaglio costituisce il Comitato di
esperti.
2.2. I componenti del Comitato di esperti non devono intrattenere,
direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, consulenza
o impiego con societa' che percepiscono i benefici derivanti dai
provvedimenti Cip n. 15/89, n. 34/90 e n. 6/92, o dagli articoli 3,
comma 3, 4, comma 2, e 11, commi 2 e 4, del decreto legislativo n.
79/1999.
2.3. Entro sessanta giorni dalla sua costituzione, il Comitato di
esperti provvede alla elaborazione e alla stesura del regolamento, da
sottoporre all'approvazione dell'Autorita', in cui vengono definiti:
a) i criteri di integrazione della normativa attualmente
esistente in materia di impianti alimentati da fonti rinnovabili,
fonti assimilate a quelle rinnovabili e impianti di cogenerazione,
con particolare riferimento a specifici aspetti tecnici;
b) le modalita' da adottare per procedere alle verifiche e ai
sopralluoghi sulle suddette tipologie di impianti;
c) le regole di coordinamento con quanto gia' in atto nelle
attivita' ispettive della Guardia di finanza e del Gestore della rete
con riferimento alle suddette tipologie di impianti;
d) i criteri di individuazione dei componenti dei nuclei
ispettivi appositamente costituiti dalla Cassa conguaglio per
l'effettuazione delle specifiche tipologie di verifiche e
sopralluoghi;
e) il programma operativo delle verifiche e dei sopralluoghi.
2.4. Nei centottanta giorni successivi alla definizione del
regolamento di cui al precedente comma 2.3, il Comitato di esperti
formula pareri ed eventualmente integra il regolamento, anche sulla
base delle problematiche emerse nel corso delle verifiche effettuate
ai sensi di quanto stabilito nel precedente art. 1, lettere b), c) e
d). Decorso tale termine, il Comitato di esperti decade
automaticamente, salvo esplicita proroga.

Art. 3.
Verifiche e sopralluoghi
3.1. Per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi sugli
impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti
assimilate a quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione, la
Cassa conguaglio si avvale dei nuclei ispettivi appositamente
costituiti, di cui all'art. 2, comma 2.3, lettera d), composti da
personale alle proprie dipendenze e distaccato, da esperti esterni di
comprovata esperienza tecnica e, eventualmente, da personale della
Guardia di finanza.
3.2. Le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di
energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a
quelle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione dovranno
iniziare entro il 1° settembre 2004.

Art. 4.
Acquisizione dati e segnalazioni della Cassa conguaglio
4.1. Il Gestore della rete fornisce alla Cassa conguaglio ogni
elemento, informazione e documentazione che dalla stessa sia ritenuto
utile ai fini del corretto svolgimento delle attivita' di cui al
presente provvedimento.
4.2. La Cassa conguaglio provvede, altresi', ad inviare
all'Autorita' una relazione trimestrale sulle attivita' svolte ai
sensi del presente provvedimento, segnalando le violazioni
riscontrate a seguito delle verifiche e dei sopralluoghi effettuati.

Art. 5.
Copertura degli oneri
5.1. Gli oneri sostenuti dalla Cassa conguaglio per le attivita' di
cui alla presente delibera sono posti a carico del Conto per nuovi
impianti da fonti rinnovabili e assimilate di cui all'art. 59, comma
1, lettera b), del Testo integrato.

Art. 6.
Disposizioni finali
6.1. Il presente provvedimento viene pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito intenet dell'Autorita'
(www.autorita.energia.it), affinche' entri in vigore dalla data di
pubblicazione.
Milano, 22 aprile 2004
Il presidente: Ortis