TAR Molise sent.20 del 15 gennaio 2007
Beni Ambientali. Impianti eolici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER IL MOLISE
CAMPOBASSO
SEZIONE UNICA
Registro Sentenze: 20/2007
Registro Generale: 739/2006
nelle persone dei Signori
GIORGIO GIACCARDI Presidente
RITA TRICARICO Giudice estensore
ANTONIO MASSIMO MARRA Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella Camera di Consiglio del 6 dicembre 2006
Visto il ricorso n. 739 del 2006 proposto da:
I.V.P.C. POWER 3 S.r.l.,
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa da:
ABBAMONTE AVV. ANDREA
DI NEZZA AVV. MASSIMO
con domicilio eletto in CAMPOBASSO
CORSO UMBERTO I, 43
presso
DI NEZZA AVV. MASSIMO
contro
REGIONE MOLISE
in persona del Presidente pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa da:
AVVOCATURA DISTRETTUALE dello STATO
con domicilio ope legis in CAMPOBASSO
VIA GARIBALDI, 124
presso i suoi uffici;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
del Piano Energetico Ambientale Regionale - Linee Programmatiche, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 10.7.2006, n. 117 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise 16.8.2006, n. 223, nella parte in cui lede i diritti della ricorrente alla realizzazione della propria attività economica di impresa, ed, in particolare, della prescrizione contenuta nel capitolo 9, ove si dispone che “la costruzione di nuovi impianti è subordinata alla adozione da parte del Consiglio regionale ed alla conseguente osservanza delle linee guida contenenti le prescrizioni e gli indirizzi per tutelare aree sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e contenente inoltre la mappatura dei territori preclusi ad impianti eolici”.
Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Molise;
Vista la domanda cautelare, presentata in via incidentale dal ricorrente;
Udito il relatore Primo Ref. Rita TRICARICO e uditi, altresì, per la Società ricorrente l’Avv. Colalillo, presente durante le preliminari anche l’Avv. Di Nezza, e per l’Amministrazione resistente l’Avv. dello Stato Albano;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 26, 4° comma della L. 6.12.1971, n. 1034 per decidere il presente ricorso con sentenza succintamente motivata;
Rilevato che i difensori sono stati edotti della possibilità di definire la vicenda de qua in forma semplificata;
Ritenuto in fatto e in diritto
- che con il gravame in epigrafe la Società ricorrente censura la prescrizione contenuta nel capitolo 9 del Piano Energetico Ambientale Regionale - Linee Programmatiche, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 10.7.2006, n. 117, ove si dispone che “la costruzione di nuovi impianti è subordinata alla adozione da parte del Consiglio regionale ed alla conseguente osservanza delle linee guida contenenti le prescrizioni e gli indirizzi per tutelare aree sensibili dal punto di vista ambientale e paesaggistico e contenente inoltre la mappatura dei territori preclusi ad impianti eolici” ;
- che in via pregiudiziale va disaminata l’eccezione di inammissibilità dello stesso, secondo cui il pregiudizio sofferto dalla ricorrente sarebbe determinato piuttosto dall’arresto procedimentale, rispetto alla realizzazione di un impianto eolico in territorio regionale, causato dall’annullamento soprintendentizio dell’autorizzazione paesistica, gravato con il ricorso n. 198/2006;
- che in proposito occorre rilevare, in contrario, che, indipendentemente dall’esito del predetto ricorso, che - va puntualizzato - è stato di riezione, la legittimazione a ricorrere, in capo alla ricorrente, si correla con la posizione di impresa operante nel settore, che dalla sospensione sine die, ancorata al momento non meglio precisato dell’adozione di linee guida per tutelare le aree sensibili dal punto di vita ambientale e paesaggistico e della definizione della mappatura dei territori preclusi agli impianti eolici, subisce un nocumento, senza tener conto, altresì, che la sentenza che ha definito il citato ricorso, ove appellata, potrebbe essere riformata, con conseguente rimozione dell’ostacolo frapposto alla realizzazione dell’impianto dal provvedimento di annullamento del nulla osta paesaggistico;
- che nel merito il ricorso è fondato;
- che, in particolare, stante comunque la possibilità ed, anzi, il dovere per l’Amministrazione regionale di valutare compiutamente la compatibilità di eventuali impianti eolici che si vogliano impiantare sul territorio con i valori ambientale e paesaggistico ivi tutelati, attraverso un attento esame che, in attesa dell’adozione di tali linee guida, va svolto caso per caso, sulla base dei principi generali in materia, una sospensione, come quella disposta con il provvedimento gravato in parte qua, non trova fondamento in alcuna norma di legge, non potendosi lo stesso ritenere insito in quello generale di programmazione in materia;
- che essa integra, altresì, una chiara violazione dell’art. 12 del D. Lgs. 29.12.2003, n. 387 - a sua volta attuativo della Direttiva 27.9.2001, n. 2001/77/CE - il quale in primo luogo afferma che tali impianti “sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti”, il che vale già ad escludere in nuce qualsiasi potere di moratoria, del tutto incompatibile con detta asserzione, e successivamente, nel prevedere un’autorizzazione unica, stabilisce che il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento sia di 180 giorni, che in tal modo viene evidentemente disatteso;
- che la moratoria disposta contravviene altresì allo spirito di massimo favor rispetto a tale tipologia di impianti, che traspare dall’intero decreto nonché, a monte, dalla Direttiva, di cui esso costituisce attuazione, e da altri accordi conclusi a livello internazionale, tesi alla produzione di energia pulita, quale il protocollo di Kyoto;
- che, infine, tale sospensione procedimentale si pone anche in contrasto con l’art. 41 Cost., in quanto impedisce all’iniziativa economica, ivi tutelata, di potersi esplicare nel campo in argomento, per tutto il periodo necessario all’adozione delle predette linee guida, quando invece si è sopra evidenziata la possibilità di completare l’iter, pur nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio, nel nome del quale invece tale sospensione è stata decisa;
- che, per quanto argomentato, il ricorso è fondato sotto tutti i profili dedotti e va accolto;
- che, quanto alle spese di giudizio ed agli onorari di difesa, tuttavia si ravvisano i presupposti per la loro integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
il T.A.R. per il Molise, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
CAMPOBASSO, 6 dicembre 2006
IL PRESIDENTE
L’ESTENSORE