Nuova pagina 2

Cass. Sez. III sent. 3 dicembre 2003, n. 46291, Lo Sinno

Nuova pagina 1

Il Tribunale di Lipari, con sentenza del 2 luglio 2002, ha condannato Lo Sinno Giuseppe alla pena di 5 mila euro di ammenda, per violazione dell’articolo 727 Cp, avendo incrudelito contro un cane con calci senza alcuna giustificazione.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato deducendo violazione di legge ed erronea motivazione sotto vari profili: a) mancanza di presupposti considerato che al cane fu dato un semplice “calcetto”;
b) mancanza di prove, non essendo sufficienti le dichiarazioni della proprietà dell’animale;
c) non imputabilità per essere l’agente in condizioni di squilibrio mentale;
d) eccessività della pena;
e) mancata concessione dei benefici di legge.
I motivi di ricorso sono non solo generici, ma manifestamente infondati.
Il fatto non è contestato. La dettagliata deposizione della persona offesa, ritenuta credibile, ha riferito di più calci all’animale, inferti volontariamente e senza alcuna necessità.
Nella contravvenzione di cui all’articolo 727 Cp non è richiesta la lesione fisica all’animale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.
L’imputato incrudeliva contro il cane per costringere la padrona dell’animale a farsi vedere, dimostrando la natura futile del suo comportamento doloso.
Secondo l’incensurabile valutazione del giudice di merito il comportamento dell’imputato fu libero, sicché non si palesava la necessità di una perizia psichiatrica, peraltro non richiesta.
Anche sulla pena, peraltro non eccessiva per la gravità dell’episodio, esiste congrua motivazione.
È noto, infine, che i benefici di legge rientrano nella facoltà discrezionale del giudice di merito.

PQM

La corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.