Cass. Sez. III
sent. 3 dicembre 2003, n. 46291, Lo
Sinno
Il
Tribunale di Lipari, con sentenza del 2 luglio 2002, ha condannato Lo Sinno
Giuseppe alla pena di 5 mila euro di ammenda, per violazione dell’articolo
727 Cp, avendo incrudelito contro un cane con calci senza alcuna
giustificazione.
Ha proposto ricorso per Cassazione l’imputato deducendo violazione di legge
ed erronea motivazione sotto vari profili: a) mancanza di presupposti
considerato che al cane fu dato un semplice “calcetto”;
b) mancanza di prove, non essendo sufficienti le dichiarazioni della proprietà
dell’animale;
c) non imputabilità per essere l’agente in condizioni di squilibrio
mentale;
d) eccessività della pena;
e) mancata concessione dei benefici di legge.
I motivi di ricorso sono non solo generici, ma manifestamente infondati.
Il fatto non è contestato. La dettagliata deposizione della persona offesa,
ritenuta credibile, ha riferito di più calci all’animale, inferti
volontariamente e senza alcuna necessità.
Nella contravvenzione di cui all’articolo 727 Cp non è richiesta la lesione
fisica all’animale, essendo sufficiente una sofferenza, poiché la norma
mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con
dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità.
L’imputato incrudeliva contro il cane per costringere la padrona
dell’animale a farsi vedere, dimostrando la natura futile del suo
comportamento doloso.
Secondo l’incensurabile valutazione del giudice di merito il comportamento
dell’imputato fu libero, sicché non si palesava la necessità di una
perizia psichiatrica, peraltro non richiesta.
Anche sulla pena, peraltro non eccessiva per la gravità dell’episodio,
esiste congrua motivazione.
È noto, infine, che i benefici di legge rientrano nella facoltà
discrezionale del giudice di merito.
PQM
La corte
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali ed al versamento di euro 500 alla Cassa delle ammende.