TAR Abruzzo (PE), Sez. I, n. 400, del 25 luglio 2013
Elettrosmog.Illegittimità ordinanze per la disattivazione degli impianti fissi di radiodiffusione

Con tali ordinanze il Comune ha inteso esercitare una propria discrezionalità amministrativa rivolta a non consentire la collocazione di stazioni emittenti sul territorio comunale, pur nel pieno rispetto dei valori di campo elettromagnetico, ignorando le problematiche complesse che involgono tale delicata questione. In quella che é una fase transitoria, va particolarmente tenuto presente la necessaria utilizzabilità di tutti i siti operativi, controllando che vi sia sempre la dovuta osservanza dei limiti imposti per legge. La ipotizzata delocalizzazione totale postula logicamente il prioritario reperimento di altri siti idonei, i quali siano capaci di assicurare la stessa copertura garantita dal sito originale, diversamente l’ordinanza di disattivazione verrebbe ad avere solo uno mero scopo strumentale, volendosi attuare unilateralmente un allontanamento forzoso delle emittenti. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)

N. 00400/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00007/2013 REG.RIC.

N. 00019/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2013, proposto da Monradio srl, Radio Studio 105 srl, Rmc Italia srl, Virgin Radio Italy s.p.a., rappresentati e difesi dagli avv. Marzia Amiconi e Renata Sulli, con domicilio eletto presso Renata Sulli in Pescara, piazza Garibaldi, 46;

contro

Comune Di Pescara, rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio eletto in Pescara, Ufficio Legale Comune;




sul ricorso numero di registro generale 19 del 2013, proposto da Radio Italia s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Mauro Amiconi e Marzia Amiconi, con domicilio eletto presso Renata Sulli in Pescara, piazza Garibaldi, 46;

contro

Comune Di Pescara - Servizio S.U.A.P.- rappresentato e difeso dall'avv. Paola Di Marco, con domicilio eletto in Pescara, Ufficio Legale Comune;

per l'annullamento

quanto al ricorso n. 7 del 2013:

delle ordinanze n. 128541 del 28 settembre 2012, nn.128753-12885-128877del 12 ottobre 2012 con le quali il Dirigente del Dipartimento Attività Tecniche, Energetiche ed Ambientali - Settore Attività Produttive - Servizio SUAP del Comune di Pescara ha ordinato alle Società ricorrenti la disattivazione degli impianti fissi di radiodiffusione relativi alle stazioni emittenti denominate rispettivamente "R101", "Radio 105", "Radio Montecarlo" e "Virgin Radio", tutte situate in località San Silvestro Colle in Pescara; nonchè di ogni altro atto presupposto, precedente, connesso e consequenziale;

quanto al ricorso n. 19 del 2013:

del provvedimento n° 128670 12 ottobre 2012 con il quale il Dirigente del Dipartimento Attività Tecniche, Energetiche ed Ambientali - Settore Attività Produttive - Servizio SUAP del Comune di Pescara ha ordinato alla Società ricorrente la disattivazione dell'impianto fisso di radiodiffusione, relativo alla stazione emittente denominata "Radio Italia" situata in località Colle Renazzo - San Silvestro Colle in Pescara; nonchè di ogni altro atto antecedente, conseguente e connesso..



Visti i ricorsi e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Di Pescara;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2013 il cons. Dino Nazzaro e uditi per le parti i difensori: l'avv. Manuela De Sanctis, su delega dell'avv. Marzia Amiconi, per la società ricorrente e l'avv. Paola Di Marco per il Comune resistente;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I ricorsi sono riuniti per connessione.

Le società ricorrenti impugnano gli atti indicati in premessa, censurandoli per: a) incompetenza del dirigente Suap, perché si tratterebbe di un atto del Sindaco; b) insussistenza dei presupposti, avendo le società ricorrenti adempiuto ad ogni loro incombenza; c) la idoneità del sito di S. Silvestro, ancorché escluso nell’elenco di cui alla delibera Agcom 93/12/Cons; d) manifesta irragionevolezza, non potendosi allo stato attuare alcuna delocalizzazione, senza interrompere la stessa continuità del servizio radiofonico.

La difesa del Comune insiste sul fatto che il sito attuale non sarebbe più idoneo, ricordando tutte le vicissitudini pregresse, e la necessità di dare seguito ai verbali di accertamento della G. di F. per quanto segnalato in punto di violazione della normativa regionale (artt. 9 e 10 LRA n. 45/2004).



=Vanno esaminati i motivi di ricorso.

Per quanto concerne la pretesa illegittimità, per incompetenza del dirigente, va ricordato come il D. Lgs 267/2000 riserva agli organismi di governo solo poteri d’indirizzo e controllo politico – amministrativo, conferendo al dirigente gli atti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno.

L’art.19, invero, stabilisce che l'attività di vigilanza e controllo, per le tipologie di impianti previste dalla LRA n. 45/2004, è esercitata dai soggetti titolari della funzione amministrativa, tenuta al rilascio dell'autorizzazione avvalendosi dell'ARTA e dell'ASL, e tali sono esclusivamente i dirigenti e/o funzionari responsabili del settore competente; a costoro, pertanto, competente anche l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 20, ivi compresa la disattivazione degli impianti.

In merito alle domande di autorizzazione, esse sono documentate agli atti (istanze del 30.6.2005 e 10.5.2005) in uno alla corrispondenza che vi è stata (nota Comune 5.10.2005 prot. N. 107227AT/IT/ec, e comunicazioni di riscontro delle emittenti del 18.6.2005, 16 e 24.3.2006, 19.5.2010 con allegati); la mancata conclusione del procedimento va imputata alla inoperatività del sistema prefissato dall’art. 9 LRA n.45/2004, come fatto presente dallo stesso Suap/Pe (23.4.2010 prot. 51394), che ha provveduto a sospendere il procedimento sine die, non potendo acquisire il parere del Comitato Tecnico Provinciale (CTP) per l'emittenza radio e televisiva, di cui all'art. 24; l’organismo citato, come comunicato in via ufficiale dalla Provincia di Pescara, è stato costituito in data 7.5.2012 (nota Sett.IV- Ambiente, prot. n. 177260).

Tale oggettivo impedimento ha inevitabilmente investito anche il Piano di Risanamento (PdR), previsto dal successivo art.10, che le ricorrenti hanno comunque presentato; in forma unitaria con la FIN.SER.T. (6.4.2005 e 12.5.2007); esso ha ottenuto i pareri favorevoli della Usl/Pe (29.6.2006 prot. n. 17502), dell’Arta (16.5.2006, prot. 2919; 29.6.2006, prot. 17502 e 28.9.2011, prot. 6601) e della Commissione consiliare permanente per la sanità del comune di Pescara (11.3.2010, verbale n. 17).

Il PdR può riguardare singole emittenti o una loro pluralità, l’essenziale è che esso ricomprenda le stazioni delle società che vi hanno fatto adesione.

Il PdR non è stato riscontrato dal Comune e non può ritenersi conclusivo il diniego (25.5.2009, prot. n. 2655/Suap/07-70064) del Permesso di Costruire (PdC), che attiene ad un traliccio di supporto e ad un manufatto interrato per la custodia delle apparecchiature in zona H1, nella quale non è consentito l’insediamento di nuove costruzioni a ridosso di area P2 (pericolosità geologica elevata); l’esame è stato limitato all’aspetto urbanistico ed in assenza del Piano Provinciale di Locazione (PPL).

Il Comune, oltre a fissare il termine del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione, in conformità con le procedure dello sportello unico di cui all'art. 25, deve avere presente il PPL dell'emittenza radio e televisiva comunale, dovendo essere recepito nella pianificazione urbanistica comunale.

L’art.9 della LRA n. 45/2004 collega l’autorizzazione comunale al necessario rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati dal D.M. n. 381/1998 e dal DPCM 8 luglio 2003, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio; sul punto i provvedimenti adottati non hanno precisato nulla, affermandosi espressamente che si era in “mancanza di accertamenti sistemici in materia di compatibilità”, sostenendo, in modo generico, di voler tutelare la zona da “eventuali effetti nocivi delle trasmissioni”.

Sempre in merito all’art.10 (risanamenti degli impianti per l'emittenza radio e televisiva), la Regione adotta il PdR su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati e suo scopo è quello di adeguare gli impianti esistenti per l'emittenza radio e televisiva alle norme di legge, riconducendo a conformità, nel rispetto dei limiti di esposizione, di cui agli artt. 3 e 4 del D.M. n. 381 del 1998 e del DPCM 8 luglio 2003, i campi magnetici ad alta frequenza.

Nelle fattispecie non risulta alcuna verifica attuale e concreta in merito all’esistenza di un siffatto inquinamento elettromagnetico della zona interessata.

Sul piano della coerenza logica, va anche ricordato come il PdR ha, quali presupposti: la idoneità del sito di S. Silvestro e che i valori di legge siano stati tutti superati.

In tale contesto, il richiamo alle ordinanze regionali nn.1 e 2 del 2008 è privo di pregio, avendo esse un mero valore propulsivo (Tar Pe n. 85 e 169/2009), per i gestori e per le Amministrazioni interessate, dovendosi, in via prioritaria, reperire i siti alternativi a quello che allo stato è ritenuto l’unica zona che permette un’emittenza capace di coprire l’intero bacino d’utenza della città e della sua provincia, rispettando i valori stabiliti per legge.

Per tali ragioni, il sito di S. Silvestro, in base alle delibere Agcom n.15/03/Cons, n.300/10/Cons, n. 93/12/Cons e n. 277/13/Cons (p.6), resta utilizzabile, in attesa di un concordato programma di migrazione, rispettando quelli che sono i valori ed i limiti di legge (nota Agcom 14.11.2012).

Le citate ordinanze regionali del 2008 risultano, inoltre, essere state superate dalla delibera GRA n. 694/2010 (fattibilità di una piattaforma marina) e dall’istruttoria in atto da parte del Gruppo di Lavoro (GdL) regionale, che ha riunito, intorno ad un Tavolo Tecnico, i soggetti interessati alla soluzione scelta dal comune di Pescara, per dare una concreta diversa localizzazione alle antenne di S. Silvestro (relazione conclusiva del marzo 2013), che l’Agcom ha comunque reinserito nell’elenco PNAF 2013.

La ritenuta fattibilità della piattaforma marina “Francavilla” (nota regione Abruzzo 3.5.2013 prot. n. RA/115464), rappresenta allo stato una prospettiva, non essendo effettivamente pronta ed operativa; in quanto tale, non può essere considerata un valido sito alternativo a S. Silvestro.

Nel periodo di attesa, per il principio di equivalenza tra tutti i siti operativi (Agcom n. 93/12/Cons), S. Silvestro resta utilizzabile al fine di dare continuità al servizio audio - video, sempre nel rispetto dei valori di attenzione (6V/m) e dei limiti di esposizione (20 V/m), di cui alla L. n. 36/2001 e DPCM 8.7.2003, che non risultano affatto superati (relazione tecnica Arta 2012).

Le indicate circostanze inficiano radicalmente l’istruttoria – motivazione dei provvedimenti impugnanti che, pur nella loro ampia stesura, sono del tutto carenti di valutazione su vari aspetti decisivi della vicenda.

Il Comune, invero, ha inteso esercitare una propria discrezionalità amministrativa rivolta a non consentire la collocazione di stazioni emittenti sul territorio comunale, pur nel pieno rispetto dei valori di campo elettromagnetico, ignorando le problematiche complesse che involgono tale delicata questione. In quella che é una fase transitoria, va particolarmente tenuto presente, come chiarito dall’Agcom (reg. uff. 0057384 del 14.11.2012), la necessaria utilizzabilità di tutti i siti operativi, ivi compreso S. Silvestro, controllando che vi sia sempre la dovuta osservanza dei limiti imposti per legge.

La ipotizzata delocalizzazione totale postula logicamente il prioritario reperimento di altri siti idonei, i quali siano capaci di assicurare la stessa copertura garantita da S. Silvestro, diversamente l’ordinanza di disattivazione verrebbe ad avere solo uno mero scopo strumentale, volendosi attuare unilateralmente un allontanamento forzoso delle emittenti.

Conclusivamente i ricorsi sono accolti.

Le spese di causa seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sui ricorsi in epigrafe proposti, li ACCOGLIE e per l’effetto ANNULLA gli atti impugnati di cui in premessa.

CONDANNA il comune di Pescara al pagamento, nei confronti delle società ricorrenti, delle spese di giudizio, unitariamente liquidate, in base ai criteri ed ai parametri del D.M. Giustizia n. 140/2012, in complessivi €4000,00=, oltre il rimborso dei C.U. (art. 35-bis D.L. n. 138/2011) e degli altri accessori di legge (Iva e Cpa).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l'intervento dei magistrati:

Michele Eliantonio, Presidente

Dino Nazzaro, Consigliere, Estensore

Massimiliano Balloriani, Consigliere

 

 

 

 

 

 

L'ESTENSORE

 

IL PRESIDENTE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 25/07/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)