TAR Abruzzo (AQ) Sez. I n. 325 del 21 settembre 2020
Beni Ambientali.Soprassuoli con caratteristiche forestali ricompresi all’interno del perimetro urbano                  

I soprassuoli aventi spiccate caratteristiche forestali che siano ricompresi all’interno del perimetro urbano cosi come definito dai P.R.G qualora posseggano, sotto il profilo sostanziale, le caratteristiche del bosco come definito dall'articolo 2, comma del D.Lgs. 227/2001 soggiacciono alla medesima disciplina delle superfici boscate esterne.


Pubblicato il 21/09/2020

N. 00325/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00577/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 577 del 2012, proposto da
Osvaldo Salciccia, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Retico, con domicilio eletto presso lo studio Barbara Tempesta in L'Aquila, via Fontesecco, 16;

contro

Comune di Tagliacozzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Motta, domiciliato presso la Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila, via Salaria Antica Est n.27;

nei confronti

Romolo Giuliani, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Nuccetelli, con domicilio eletto presso lo studio Isidoro Isidori in L'Aquila, via Giosue' Carducci, 30;

per l'annullamento

del permesso di costruire n. 16/2012 del 24 maggio 2012 rilasciato dal Comune alla Ditta Giuliani, per autorizzare la costruzione di quattro nuovi alloggi di edilizia residenziale in località Villini Gattinara di Tagliacozzo, di cui al foglio 32 particella 1417 N.C.T.;

e di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e successivo, e comunque connesso.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Tagliacozzo e di Romolo Giuliani;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2020 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.§- Con ricorso ritualmente notificato SALCICCIA Osvaldo impugnava il permesso di costruire n. 16/2012 del 24 maggio 2012 rilasciato dal Comune di Tagliacozzo alla controinteressata Ditta GIULIANI, concernente la costruzione di quattro nuovi alloggi di edilizia residenziale in località Villini Gattinara di Tagliacozzo, di cui al foglio 32 particella 1417 N.C.T.

Il ricorrente affidava le proprie doglianze a due motivi in diritto.

Con il primo ordine di censure lamentava violazione di legge e delle regole del procedimento; eccesso di potere per falsità dei presupposti e travisamento dei fatti; difetto di istruttoria e di motivazione. Il Comune avrebbe consentito di realizzare gli immobili e di tagliare gli alberi che costituivano un vero e proprio “bosco urbano” senza la previa acquisizione dei vari permessi prescritti pur in presenza dei vincoli idrogeologico, forestale e paesaggistico presenti sull’area.

Si deduceva, segnatamente, la violazione dell’art. 6 del Regolamento Edilizio comunale, che impone la necessità di specifica licenza di costruzione per l’alterazione degli alberi ornamentali di alto fusto; la violazione dell’art. 19 (zona di vincolo idrogeologico) delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, per mancata acquisizione del parere dell’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste; la violazione dell’art. 79 della L.R. n. 18/1983, che vieta ogni attività di trasformazione urbanistica nelle aree boscate, nonché il vincolo posto dalla L.R. n. 24/1986.

Con il secondo motivo di ricorso si denunciava la violazione delle NTA del PRG perché sull’area mancherebbero le opere di urbanizzazione previste dall’art. 9 di tali NTA.

Si costituiva in giudizio la resistente amministrazione instando per la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse e, comunque, per il rigetto del ricorso in quanto privo di merito di fondatezza.

Resisteva al ricorso anche la controinteressata chiedendone il rigetto perché infondato.

2.§- In punto di rito va delibata in via preliminare l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla resistente intimata che deduce la carenza di legittimazione in capo alla ricorrente ad impugnare l’atto oggetto di gravame, non ravvisando quella situazione di stabile collegamento con la zona interessata dalla costruzione assentita ed il pregiudizio concreto, che rappresentano i requisiti necessari a radicare la legittimazione ad agire in subiecta materia.

L’eccezione è infondata.

Secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale al quale il Collegio intende conformarsi, ai fini della legittimazione a impugnare un permesso di costruire da parte del proprietario confinante è sufficiente la semplice vicinitas, ossia la dimostrazione di uno stabile collegamento materiale fra il suolo del ricorrente e quello interessato dai lavori quale elemento che distingue la posizione giuridica del ricorrente da quella della generalità dei consociati, escludendosi in tal caso la necessità di dare dimostrazione di un pregiudizio specifico e ulteriore. Di talché è corretto riconoscere, a chi si trovi in tale situazione, un interesse tutelato a ché il provvedimento dell'Amministrazione sia procedimentalmente e sostanzialmente ossequioso delle norme vigenti in materia (ex multis Cons. Stato Sez. IV Sent., 23/01/2012, n. 284; Cons. Stato Sez. IV Sent., 15/05/2012, n. 2753).

Ebbene, nella fattispecie per cui è causa, come risulta dalla documentazione versata agli atti, il ricorrente non solo è residente nel Comune di Tagliacozzo ma è anche confinante con il suolo oggetto dell’intervento edilizio.

Tale condizione è da sola sufficiente a radicare la legittimazione ad impugnare il provvedimento oggetto di gravame con conseguente rigetto della dedotta eccezione.

3.§- Nel merito il ricorso è meritevole di positivo apprezzamento con riguardo al primo assorbente ordine di censure.

Da quanto emerge dagli atti di causa e dalla documentazione fotografica prodotta risulta che l’area oggetto del permesso di costruire in questa sede gravato rappresenti ad un “unicum arborato” di circa 5000 mq., sottoposto a vari vincoli concorrenti ovvero quello forestale, quello idrogeologico e quello paesaggistico.

Ai fini dell'applicabilità del vincolo forestale alla formazione boschiva insistente sui terreni oggetto dell'intervento occorre richiamare la previsione normativa di cui all'articolo 2 del D.Lgs. 18-5-2001 n. 227 nel testo all’epoca vigente prima dell’abrogazione di detto Decreto legislativo disposta dall'art. 18, comma 1, D.Lgs. 3 aprile 2018, n. 34, il cui comma 6 forniva, in via sostitutiva, la definizione di bosco nelle more dell'emanazione delle norme regionali, di cui al comma 2 della medesima disposizione, nell'ambito della potestà legislativa regionale concorrente in tale materia (Cass. pen. Sez. III Sent., 17/10/2019, n. 9402). Tale definizione fornita dal Legislatore statale trovava, pertanto, applicazione nella Regione Abruzzo non avendo all’epoca la stessa legiferato e fornito per il territorio di sua competenza la definizione di bosco, ai sensi del citato comma 2.

La giurisprudenza amministrativa ha avuto cura di rimarcare che sebbene, secondo il dettato dell'art. 142, c. 1, lett. g), D.Lgs. n. 42 del 2004, il concetto di bosco risulta essere nozione normativa, poiché fa riferimento alla definizione data dall'art. 2 D.Lgs. n. 227 del 2001, in virtù di questo rinvio, postula la necessaria presenza di un terreno di una certa estensione, coperto con una certa densità da "vegetazione forestale arborea" e - tendenzialmente almeno - da arbusti, sottobosco ed erbe. (Cons. Stato Sez. IV, 04/03/2019, n. 1462; T.A.R. Puglia Bari Sez. III, 03/01/2019, n. 7).

La giurisprudenza penale ha, altresì, evidenziato che in tema di tutela del paesaggio, dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, deve qualificarsi come bosco - meritevole di protezione ai sensi dell'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - ogni terreno coperto da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un'estensione non inferiore a mq. duemila, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento. (Cass. pen. Sez. III Sent., 23/04/2013, n. 32807).

Sulla base della qualificazione fornita dalla predetta previsione normativa ed in aderenza ai principi giurisprudenziali in materia deve ritenersi che i soprassuoli aventi spiccate caratteristiche forestali che siano ricompresi all’interno del perimetro urbano cosi come definito dai P.R.G qualora posseggano, sotto il profilo sostanziale, le caratteristiche del bosco come definito dal citato articolo 2, comma del D.Lgs. 227/2001 soggiacciono alla medesima disciplina delle superfici boscate esterne.

Deve, peraltro, rilevarsi che l’art. 79 (Tutela delle riserve boschive) della L.R. 12 aprile 1983, n. 18 Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo vieta ogni attività di trasformazione urbanistica: a) nelle aree che risultino boscate nella Carta dell’uso del suolo; b) nelle aree boscate (…), nonché l’apertura di nuove strade che non siano al servizio di attività agro-silvo-pastorali.

Di poi, l’art. 9, comma 3 della L.R. 7 luglio 1982, n. 38, nel testo vigente prima dell’abrogazione disposta dall'art. 89, comma 2, lettera b), L.R. 4 gennaio 2014, n. 3, ha sottoposto a regime vincolistico le specie forestali dovunque radicate a gruppi o in filari che abbiano raggiunto un portamento arboreo precisando che “gli eventuali tagli devono essere preventivamente autorizzati dagli ispettorati ripartimentali delle foreste”.

Inoltre l'art. 6 del Regolamento Edilizio impone la necessità della licenza di costruzione per l'alterazione degli alberi ornamentali, mentre l’art. 19 (zona di vincolo idrogeologico) delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG, in stringente aderenza al predetto art. 9 della L. R. n. 38/1982, prescrive l’obbligo di acquisire apposita autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste per ogni alterazione del suolo o della vegetazione nelle zone soggette al predetto vincolo.

Orbene, nella fattispecie, pur risultando acquisiti i prescritti pareri posti a tutela dei vincoli paesaggistico ed idrogeologico presenti sull’area interessata, non è stata invece acquisita la prescritta autorizzazione a tutela del vincolo forestale.

Ed infatti per quanto attiene al vincolo paesaggistico deve rilevarsi che il Comune intimato acquisiva data 15/12/2011 con nota prot. n. 20668 il parere del Ministero per i Beni Architettonici e paesaggistici per l'Abruzzo in ordine alla compatibilità paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso.

Con nota prot. n. 3436 del 21.2.2012 il Corpo forestale dello Stato comando provinciale L'Aquila rilasciava al controinteressato nulla-osta ai sensi del R,D. n. 3267/1923 per la realizzazione di uno scavo per la costruzione di un fabbricato specificando che lo stesso era rilasciato per il solo movimento terra e rinviava ogni valutazione in merito alla presenza sul terreno interessato di un soprassuolo arboreo alle valutazioni del competente Servizio della Regione Abruzzo.

Si evidenziava, altresì, che sull’area interessata risultavano radicate circa 90 piante di pino nero di diametro compreso fra 15/20 e 30/35 cm. con altezza media 18/20 m, che la particella sulla quale dovevano essere eseguiti i lavori faceva parte di un unicum arborato dì superficie superiore ai 5.000 mq e che nella carta dell'Uso del Suolo edizione 2000 della Regione Abruzzo tutta la zona è inquadrata nella tipologia “Area verde Urbana”.

Del resto lo stesso Comando Provinciale del CFS. nella predetta nota del 21 febbraio 2012 prot. n. 3436 diretta a stabilire le sole prescrizioni relative al movimento evidenziava che "la validità del presente atto è subordinata al precedente ottenimento di tutte le autorizzazioni propedeutiche alla soppressione del suolo arboreo ivi radicato".

Ebbene, appare evidente l’illegittimità del gravato provvedimento in quanto non preceduto dalla acquisizione dell’autorizzazione dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. Né tantomeno può ritenersi, contrariamente a quanto dedotto dal Comune intimato, che il permesso impugnato costituisca esso stesso licenza per alterazione degli alberi atteso che l’alterazione della vegetazione necessitava, invece, di distinto e non surrogabile parere da parte dell’apposito organo competente per legge.

Appare peraltro fondato quanto asserito dal competente Servizio Forestale della Regione Abruzzo nella nota in data 3 luglio 2012 secondo cui la circostanza che nel P.R.G. vigente l'area interessata sia stata classificata “B2 Completamento” non appare rilevante ai fini della classificazione dell'area stessa sotto il profilo della tutela paesaggistica e forestale ai sensi della normativa statale e regionale sopra richiamata, cosi come non rileva la sua individuazione nella Carta dell’Uso del Suolo della Regione Abruzzo edizione 2000 quale “Area verde Urbana” non avendo questa alcuna valenza ai fini della definizione giuridica di bosco.

Alla luce delle considerazioni che precedono deve ritenersi che l'area interessata dal permesso di costruire qui gravato sia da qualificarsi quale bosco ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n.227/2001 e della normativa regionale in materia soprarichiamata e soggetta, come tale, altresì a vincolo forestale che imponeva il rilascio di apposita e preventiva autorizzazione ai fini del disboscamento dell’area medesima.

4.§- In definitiva, per tutte le ragioni sopra esposte il ricorso deve essere accolto con assorbimento del secondo ordine di censure.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando:

1. accoglie il ricorso, come in epigrafe proposto, nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annulla il permesso di costruire n. 16/2012 del 24 maggio 2012 rilasciato dal Comune Tagliacozzo alla controinteressata Ditta Giuliani, per autorizzare la costruzione di quattro nuovi alloggi di edilizia residenziale in località Villini Gattinara di Tagliacozzo, di cui al foglio 32 particella 1417 N.C.T..

2. Condanna in solido la resistente e la controinteressata alle spese ed agli onorari del giudizio in favore del ricorrente che liquida in complessivi euro 3.000,00 da ripartirsi nella misura di euro 1.500,00 ciascuna.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario